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Bur n. 56 del 30 aprile 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 26 del 15 aprile 2024

C.B.L. DI CABRUSA' ROBERTO E C. S.n.c. MARMI E PIETRE LAVARINI PRIMO DI LAVARINI FERNANDO E LAVARINI SAVERIO S.n.c - Richiesta rinnovo autorizzazione per il completamento della coltivazione di una cava. - Comune di localizzazione: Loc. Corno - Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'istanza presentata dalla Società C.B.L. DI CABRUSA' ROBERTO E C. S.n.c. MARMI E PIETRE LAVARINI PRIMO DI LAVARINI FERNANDO E LAVARINI SAVERIO S.n.c relativa al rinnovo dell'autorizzazione per il completamento della coltivazione di una cava - Comune di localizzazione: Loc. Corno - Sant'Anna d'Alfaedo (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da C.B.L. DI CABRUSA’ ROBERTO E C. S.n.c. (con sede legale in Sant’Anna D’Alfaedo, via Roma n. 51 – 37020 Sant’Anna D’Alfaedo (VR), C.F. e P. IVA 02254820232) e da MARMI E PIETRE LAVARINI PRIMO DI LAVARINI FERNANDO E LAVARINI SAVERIO S.n.c (con sede legale in Negrar di Valpolicella, via Pertegà – 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P. IVA 02461230233), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del 07/02/2024 acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo nn. 72898 – 72911 - 72924 in data 12/02/2024;

VISTA la nota protocollo regionale n. 93406 del 22/02/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A hanno richiesto alla UO Direzione Difesa del Suolo e della Costa la verifica di procedibilità dell’istanza ai sensi della L.R. n. 13/2018;

VISTA la nota protocollo regionale n. 98354 del 26/02/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa hanno comunicato la procedibilità dell’istanza;

VISTA la nota protocollo regionale n. 93470 del 22/02/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTO che in data 28/02/2024 i delegati di C.B.L. DI CABRUSA’ ROBERTO E C. S.n.c. - MARMI E PIETRE LAVARINI PRIMO DI LAVARINI FERNANDO E LAVARINI SAVERIO S.n.c. hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola;

CONSIDERATO che in data 28/02/2024 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n.107540 del 01/03/2024;

CONSIDERATO che il progetto prevede il completamento dei lavori di coltivazione, estrazione e sistemazione, della cava di calcare lastrolare, Pietra della Lessinia, denominata CORNO 1;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Difesa del Suolo e della Costa del 02/04/2024;

VISTO il contributo istruttorio dell’ARPAV del 26/03/2024;

VISTA la nota dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario prot. n. 7690/2024 del 28/03/2024 acquisita al protocollo regionale con n. 158356 del 28/03/2024;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n.120/2024 del 08/04/2024 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV nel quale si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 10/04/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018
  • la L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

PRESO ATTO che l’istanza in argomento, dal punto di vista amministrativo, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava come contenuto nella L.R. 13/2018 all’art. 16, comma 1 che prevede “Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all’ articolo 12 (termini per la coltivazione), la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 comma 1 (decadenza), il titolare dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione” e al successivo comma 2 che “La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all’articolo 21 (adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione)”;

PRESO ATTO che per la cava denominata “CORNO 1”, autorizzata con provvedimento n. 3499 del 22.11.2005, il termine per la conclusione dei lavori di estrazione è scaduto il 31.12.2023 come stabilito con provvedimento n. 227 del 20.05.2020 di proroga dei termini di coltivazione di cava e che tale termine rappresentava la scadenza ultima ed inderogabile per la conclusione dei lavori di estrazione ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 13/2018.

TENUTO CONTO che il proponente, non avendo concluso i lavori di coltivazione entro la data del 31.12.2023, ha presentato l’istanza in argomento finalizzata al successivo rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della medesima legge, L.R. 13/2018, con le modalità previste all’articolo 10 e seguenti ossia, nella sostanza, quelle previste per il rilascio di una nuova autorizzazione;

PRESO ATTO che l’intervento presentato ricalca il piano di coltivazione in essere ed autorizzato con provvedimento n. 3499 del 22.11.2005, senza alcun incremento volumetrico del quantitativo di materiale utile estraibile o della superficie di cava;

PRESO ATTO che il piano di coltivazione proposto è quindi relativo sostanzialmente alla prosecuzione e completamento di quanto sino ad oggi realizzato nel sito di cava;

PRESO ATTO che la ditta prevede tra la tempistica di scavo e il ripristino ambientale un rinnovo di concessione di 12 anni;

PRESO ATTO che la coltivazione in oggetto prevede:

  • una superficie totale di cava di 32.371 mq con superficie complessiva di scavo pari a circa 14.107 mq;
  • una movimentazione complessiva di materiale pari a 239.904 mc, di cui: 2.116 mc di terreno vegetale; 170.063 mc di materiale di scoperta; 67.725 mc di orizzonte estrattivo della “Pietra della Lessinia;
  • un volume ancora da estrarre pari a 44.044 mc di Pietra della Lessinia di cui 13.213 mc di scarto (30%) e 30.831 mc il prodotto utile (70%);
  • uno sviluppo in 3 lotti da estrarre e ricomporre in successione;
  • di completare la coltivazione ed il ripristino ambientale nei lotti n.1 e n.2 e successivamente procedere con il lotto n. 3;
  • l’approfondimento del piano di campagna conseguente l’attività estrattiva raggiungerà valori massimi pari a circa 42 metri;
  • l’escavazione del materiale di scoperta viene eseguita creando scarpate con angoli non superiori a 75 gradi interrotte da balze di larghezza pari a 3 metri;
  • una media di circa 4 autocarri giorno con portata massima attorno ai 10 mc cadauno;

PRESO ATTO che le modalità di coltivazione della cava permettono di effettuare progressivamente le operazioni di disboscamento del lotto di utilizzazione e contemporaneamente di ripristinare il precedente a quello di coltivazione;

PRESO ATTO che nella fase di ripristino ambientale si provvederà a stendere uno strato di terreno vegetale di spessore minimo di 50 cm e successivamente si procederà con il rimboschimento utilizzando latifoglie rustiche e colonizzatrici, con l’obiettivo di ottenere un bosco misto, prevedendo una piantumazione di circa 2000/2500 piante ettaro;

VISTA la nota dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario prot. n. 7690/2024 del 28/03/2024 acquisita al protocollo regionale con n. 158356 del 28/03/2024 con la quale comunica di non aver nulla da segnalare rispetto ai temi di competenza;

CONSIDERATO che l’intervento ricade nel sistema agro forestale, non ricade in area di pericolosità idraulica, geologica e sismica e che l’area di interesse è classificata come corridoio ecologico (PTRC);

CONSIDERATO che nell’area di intervento non sono state rilevate perimetrazioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico (PGRA);

CONSIDERATO che l’area di intervento ricade nel vincolo paesaggistico corsi d’acqua D.Lgs. 42/2004, nel vincolo paesaggistico zone boscate D.Lgs. 42/2004 e nel vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.D. L. 30/12/1923 n. 3267 (PTCP Verona e PAT del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo);

CONSIDERATO che l’area di cava rientra nella zonizzazione “Territorio Agricolo” (PI del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo);

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra in sede di autorizzazione all’attività di cava dovrà essere richiesto all’Autorità Competente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, la relazione tecnica n. 120/2024 DEL 08/04/2024 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è conclusa positivamente la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Dryocopus martius, Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis;
     
  2. di utilizzare per la ricomposizione ambientale dell’area di cava specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con il mosaico prealpino orientale delle faggete basifile submontane-altimontane (Aremonio-Fagion), secondo le specificità locali. L’esecuzione degli impianti arborei ed arbustivi andrà subordinata all’avvenuta ricostituzione della cotica erbosa secondo le previsioni stazionali (risultando quindi l’inerbimento un’attività preliminare) e dovrà essere effettuata la gestione e la manutenzione di tali impianti fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone;
     
  3. di eseguire le lavorazioni di rimozione della copertura vegetazionale preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
     
  4.  di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue:

  • una Valutazione Previsionale di Impatto acustico che dovrà tenere conto anche dell’impatto del traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune di Sant’Anna di Alfaedo (VR) e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale documento dovrà essere redatto secondo i criteri della DDG ARPAV n. 3/2008, consultabili nel sito di ARPAV, e dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo DGRV 1987/2014;
  • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
    • lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dal cantiere;
    • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
    • bagnatura dei piazzali e delle piste di accesso, in particolare nei periodi particolarmente siccitosi e/o ventosi, anche considerando l’uso di sistemi di recupero delle acque meteoriche ai fini di minimizzare il consumo delle risorse idriche;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
 

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 120/2024:
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e comunque prima dell’avvio del procedimento autorizzativo, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 10/04/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/04/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
 

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 120/2024:
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 90 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e comunque prima dell’avvio del procedimento autorizzativo, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla C.B.L. DI CABRUSA’ ROBERTO E C. S.n.c. (con sede legale in Sant’Anna D’Alfaedo, via Roma n. 51 – 37020 Sant’Anna D’Alfaedo (VR), C.F. e P. IVA 02254820232 – pec. cblsnccabrusabortolotti@pec.it) e alla MARMI E PIETRE LAVARINI PRIMO DI LAVARINI FERNANDO E LAVARINI SAVERIO S.n.c (con sede legale in Negrar di Valpolicella, via Pertegà – 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P. IVA 02461230233 – pec: lavarinipietre@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, alla Provincia di Verona, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, all’ Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario S.p.A., alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUV;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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