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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 56 del 05 marzo 2024
Ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL Conferimento della concessione mineraria n. 51 di acqua termale, denominata "SALVAGNINI", ubicata in comune di Abano Terme (PD) rilasciata con D.M. 25/05/1953 e rinnovata con DD.G.R. n. 64 del 04/01/1983 e n. 2736 del 21/07/1998. L.R. 40/1989.
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l’utilizzo di acqua termale, denominata “SALVAGNINI” in Comune di Abano Terme (PD) e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dell’evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023.
Il Direttore
PREMESSO che
PRESO ATTO che la concessione “SALVAGNINI” si estende su un’area di ha 3.38.60 (ettari tre, are trentotto centiare sessanta) e che ad oggi le pertinenze sono rappresentate dai pozzi n. 7 e 8 che alimentavano lo stabilimento termale denominato “Hotel Salvagnini Bernerhof”, inattivo dal 2002;
VISTO il D.D.R. n. 266 del 13/07/2023 di indizione di procedure a evidenza pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, di concessioni minerarie di acqua termale in Comune di Abano Terme (PD). in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014, e in particolare per la concessione denominata “SALVAGNINI” per la durata di anni 21 (ventuno);
TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 97 del 25/07/2023, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione per 60 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio del Comune Abano Terme (PD), per l’acquisizione di eventuali domande in concorrenza, come da comunicazione prot. 382327 del 17/07/2023;
VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. dalla ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL (CF 00279340285), acquisita al prot. 514943 del 22/09/2023, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al decreto di indizione di procedure a evidenza pubblica DDR n. 266 del 13/07/2023;
CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 266/2023 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte della ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL.;
PRESO ATTO che con nota prot. 529762 del 02/10/2023 è stato chiesto al comune di Abano Terme di pubblicare all’Albo Pretorio la domanda presentata dalla ditta per un periodo di 15 gg., per l’acquisizione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e che la domanda con relativa documentazione è stata pubblicata anche sul sito web istituzionale della Direzione Difesa del Suolo e della Costa.
VISTA la comunicazione prot. n. 646600 del 04/12/2023 di avvio del procedimento di conferimento della concessione;
RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che il programma di coltivazione prevede l’emungimento dell’acqua termale per tramite dei pozzi esistenti il nn. 7 e 8 inattivi ma immediatamente riutilizzabili, nell’ambito della concessione, nel rispetto degli aspetti ambientali connessi alla coltivazione ed utilizzo della risorsa garantendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie e la corretta conservazione delle pertinenze;
PRESO ATTO che la Ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL è soggetto titolato secondo le modalità stabilite dal disciplinare e possiede le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche previste.
RILEVATO che gli interventi in programma risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel decreto della Direzione regionale commissioni valutazioni n. 22 del 25/02/2019 di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sulle concessioni in essere, nonché per la futura riassegnazione delle stesse all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), comprensivo delle valutazioni sull’incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che è stata richiesta Prot. n. 97889 del 10/11/2023 per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informativa, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92 comma tre del D.Lgs. 159/ 2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al conferimento della concessione sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;
PRESO ATTO che l’art. 13 della L.R. 40/1989 prevede, come indicato all’art. 11 del disciplinare del bando ad evidenza pubblica approvato con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023, che la concessionaria deve presentare nei termini e modi che verranno indicati dal provvedimento di concessione, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, dal ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l’importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 40/1989 e di Euro 10.000,00 per la messa in sicurezza e sistemazione di ciascuna captazione presente nell’ambito della concessione;
VISTO il D.D.R. n. 388 del 31/10/2023 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;
PRESO ATTO che:
VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante “disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL la concessione mineraria di acqua minerale termale denominata “SALVAGNINI” nel Comune di Abano Terme per 21 anni a partire dal 01/01/2024;
VISTI gli atti d’ufficio;
decreta
Vincenzo Artico
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