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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 87 del 04 aprile 2024
Ditta MONTEGROTTO SALUTE 2 S.R.L. Conferimento della concessione mineraria n. 103 per l'utilizzo di acqua termale, denominata "RIO D'ORO" ubicata nel Comune di MONTEGROTTO TERME (PD). L.R. 40/1989.
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l’utilizzo di acqua termale denominata “RIO D’ORO”, ubicata nel comune di Montegrotto Terme (PD), e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dell’evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 190 del 19/05/2023.
Il Direttore
PREMESSO che
PRESO ATTO che la concessione “RIO D’ORO” si estende su un’area di ha 2.40.00 (ettari 2 are 40 centiare 00) e che ad oggi le pertinenze minerarie sono costituite dai pozzi n. 2 e n. 3 entrambi inattivi. Il pozzo n. 2 ha una profondità di 416 m una portata di 450 l/min e una temperatura dell’acqua di 57,4 °C mentre il pozzo n. 3 ha una profondità di 670 m una portata di 450 l/min e una temperatura dell’acqua di 74 °C;
VISTO il D.D.R. n. 190 del 19/05/2023 di indizione di procedure a evidenza pubblica per il conferimento di concessioni minerarie di acqua termale in Comune di Montegrotto Terme (PD) e approvazione del disciplinare in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento, ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, della concessione per l’utilizzo di acqua termale denominata “RIO D’ORO” ricadente nel Comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno);
TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande e per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 76 del 06/06/2023, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune Montegrotto Terme (PD) per 15 giorni consecutivi come da comunicazione prot. 440663 del 18/08/2023;
VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. dalla ditta MONTEGROTTO SALUTE 2 S.R.L. (C.F./P.IVA 05560850280) con sede legale in Abano Terme (PD) via Alessandro Volta, 39 acquisita al ns. prot. nn. 422247 e 422265 del 07/08/2023 corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al D.D.R. n. 190/2023;
CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 190/2023 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte della ditta MONTEGROTTO SALUTE 2 S.R.L. (C.F./P.IVA 05560850280);
DATO ATTO che la succitata domanda e l’allegato programma di coltivazione sono stati pubblicati nel sito istituzionale della Regione e nell’Albo Pretorio del Comune di Montegrotto Terme per un periodo di 15 giorni (quindici) dal 10/08/2023 al 25/08/2023 come da comunicazione del Comune di Montegrotto Terme, acquisita al ns. prot. 529894 del 02/10/2023 ed ai sensi delle D.G.R. n. 994/2014 e n.1827/2014 nonché dal disciplinare allegato al bando di gara approvato con Decreto n. 190 del 19/05/2023;
RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che:
PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 0556088 del 12/10/2023 di avvio del procedimento di conferimento della concessione;
CONSIDERATO che è stata richiesta al prot. 0105897 in data 05/12/2023, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informativa, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta MONTEGROTTO SALUTE 2 S.R.L. (CF: 05560850280) e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92 comma tre del D.Lgs. 159/ 2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al conferimento della concessione sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;
PRESO ATTO che l’art. 13 della L.R. 40/1989 prevede come indicato all’art. 11 del disciplinare del bando ad evidenza pubblica approvato con D.D.R. n. 190 del 19/05/2023 che la concessionaria deve presentare nei termini e modi che verranno indicati dal provvedimento di concessione, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, del ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l’importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 40/1989 e di Euro 10.000,00 per la messa in sicurezza e sistemazione di ciascuna captazione presente nell’ambito della concessione;
VISTO il D.D.R. n. 388 del 31/10/2023 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;
PRESO ATTO che:
VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante “disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla Ditta MONTEGROTTO SALUTE 2 S.R.L. la concessione mineraria di acqua minerale termale denominata “RIO D’ORO” nel Comune di Montegrotto Terme per 21 anni a partire dalla data del presente provvedimento;
VISTI gli atti d’ufficio;
decreta
Vincenzo Artico
(seguono allegati)
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