Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 33 del 12 marzo 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 16 del 29 febbraio 2024

SICET - Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 39100 - Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239. Permesso di ricerca fluidi geotermici "San Bonifacio" - Lavori minerari. Comune di localizzazione: San Bonifacio (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 49/2023. Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato "San Bonifacio", localizzato in San Bonifacio (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale data 24/08/2023;
- comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 01/09/2023;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 13/09/2023, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 08/11/2023 e formalizzata con nota in data 09/11/2023;
- il Proponente in data 13/11/2023 ha presentato istanza di sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa (accolta con nota in data 15/11/2023);
- in data 15/12/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 05/02/2024, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 2, lettera a), denominata “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda”, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 451979 in data 24/08/2023;

VISTA la nota protocollo regionale 471615 in data 01/09/2023, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 13/09/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, dai seguenti soggetti:Mittente

 

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero
protocollo regionale


Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
 

27/09/2023

524224


CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al Proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA in data 09/11/2023 - protocollo regionale 607272;

CONSIDERATA la nota acquisita al protocollo regionale 610040 in data 13/11/2023, con la quale la Ditta proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha presentato istanza di sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota in data 15/11/2023 - protocollo regionale 615268 è stato formalizzato l’accoglimento della suddetta richiesta ed indicato come nuovo termine per il deposito della documentazione integrativa il giorno 28/12/2023;

TENUTO CONTO che con nota acquisita al protocollo regionale 665903 in data 15/12/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 249/2023 in data 31/10/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 49/2023);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 05/02/2024, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 451979 in data 24/08/2023;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

preso atto che l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, dall’esame della documentazione agli atti, valutata la coerenza con il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni e con il Piano stralcio per la Tutela dal rischio Idrogeologico del Fiume Adige, ha rilevato che l’area di progetto non risulta caratterizzata da pericolosità idraulica, né da pericolosità geologica e valanghiva o zona di attenzione.

Quanto agli aspetti di tutela e gestione della risorsa idrica, valutando la compatibilità dell’intervento con il Piano di gestione delle Acque, non ha ravvisato elementi di incompatibilità con la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica a condizione che in sede di cantiere sia escluso, tramite un adeguato isolamento delle postazioni che accolgono rifiuti, materiale contaminato di vario genere e la vasca reflui, il rischio di contaminazione delle acque meteoriche;

considerata che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al Proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

considerata la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA in data 09/11/2023 - protocollo regionale 607272;

tenuto conto che con nota acquisita al protocollo regionale 665903 in data 15/12/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 249/2023 del 31/10/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

considerato che, nel caso in cui sia previsto un impianto di illuminazione esterna di cantiere, dovrà essere rispettato il comma 3, lettera f) dell’art. 7 della L.R. Veneto n. 17/09, ovvero deve essere nulla l’emissione verso l’alto del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;

considerato inoltre che dovranno essere utilizzate sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K a causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-lineeguida-1);

preso atto di quanto dichiarato dal Proponente rispetto alla caratterizzazione della parte liquida dei fanghi che “sarà analizzata ai sensi della Tabella 3 All. 5, Parte III, D.Lgs 152/06”;

ritenuto che il Proponente, nella relazione integrativa, abbia dimostrato l’assenza di interferenza tra l’opera in esame e la risorsa idrica sotterranea;

preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nella documentazione integrativa rispetto alla gestione delle eventuali acque di spegnimento di incendi;

considerato che la documentazione integrativa presentata dalla Ditta riporta che sarà presentata al Comune di competente richiesta di deroga ai limiti acustici, corredata da documentazione previsionale di impatto acustico e saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere le emissioni sonore e che il Proponente dovrà rispettare le prescrizioni indicate dall'autorizzazione in deroga, con particolare attenzione nei confronti dei ricettori più esposti;

considerato che il vigente "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" del Comune di San Bonifacio non prevede il rilascio di deroghe sull'intero periodo notturno (art. 7 comma 3);

ritenuto che dall’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate, questi risultano di entità contenuta, tenuto conto delle misure di mitigazione già adottate, e che non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto.

Per la componente rumore, si ritiene necessario che:

  • il Proponente rispetti le prescrizioni indicate dall’autorizzazione in deroga del Comune, con particolare attenzione nei confronti dei ricettori più esposti;
  • il Proponente durante l’esecuzione dei lavori minerari previsti in periodo notturno, non dovrà eccedere il limite prefissato dal piano di zonizzazione acustica del Comune di San Bonifacio (VR), non prevedendo il vigente "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" del Comune di San Bonifacio (VR), il rilascio di deroghe sull’intero periodo notturno, sospendendo, se del caso, le lavorazioni eccedenti il limite.

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, nonché da ARPAV, Veneto Acque S.p.A.;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “San Bonifacio”, localizzato in Comune di di San Bonifacio (VR), presentato dalla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti condizioni ambientali:


CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 249/2023 in data 31/10/2023 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 49/2023).
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “San Bonifacio”, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 05/02/2024, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 05/02/2024, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “San Bonifacio”, localizzato in Comune di San Bonifacio (VR), presentato dalla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. di dare atto che in fase di autorizzazione dell’intervento il Proponente è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239 (PEC: amministrazione.sicet@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di San Bonifacio (VR), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

Torna indietro