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Bur n. 33 del 12 marzo 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 14 del 29 febbraio 2024

SICET -  Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 39100 - Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239. Permesso di ricerca fluidi geotermici "Castelnuovo del Garda" - Lavori minerari. Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda (VR). Comune interessato: Peschiera del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 47/2023. Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell’esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Castelnuovo del Garda”, localizzato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale data 24/08/2023;
- comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 01/09/2023;
- progetto sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 13/09/2023, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
- richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 25/10/2023 e formalizzata con nota in data 31/10/2023;
- il Proponente in data 03/11/2023 ha presentato istanza di sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa (accolta con nota in data 13/11/2023);
- in data 15/12/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste;
determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 05/02/2024, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 2, lettera a), denominata “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda”, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 451916, 451926 e 451937 in data 24/08/2023;

VISTA la nota protocollo regionale 472247 in data 01/09/2023, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 13/09/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al Proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA in data 31/10/2023 - protocollo regionale 591568;

CONSIDERATA la nota acquisita al protocollo regionale 595990 in data 03/11/2023, con la quale la Ditta proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha presentato istanza di sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota in data 13/11/2023 - protocollo regionale 611328 è stato formalizzato l’accoglimento della suddetta richiesta ed indicato come nuovo termine per il deposito della documentazione integrativa il giorno 18/12/2023;

TENUTO CONTO che con nota acquisita al protocollo regionale 665894 in data 15/12/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 250/2023 del 31/10/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 47/2023);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 05/02/2024, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 451916, 451926 e 451937 in data 24/08/2023;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

considerata che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al Proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

considerata la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA in data 31/10/2023 - protocollo regionale 591568;

tenuto conto che con nota acquisita al protocollo regionale 665894 in data 15/12/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 250/2023 del 31/10/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

preso atto che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

considerato che per l’impianto di illuminazione esterna di cantiere dovrà essere rispettato il comma 3, lettera f) dell’art. 7 della L.R. Veneto n. 17/09, ovvero deve essere nulla l’emissione verso l’alto del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;

considerato inoltre che dovranno essere utilizzate sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K a causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-lineeguida-1);

considerato che il Proponente, all’interno della relazione integrativa, ha approfondito dal punto di vista economico e progettuale, l’alternativa consistente nel convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria nera;

considerato che il Proponente, all’interno della relazione integrativa, ha approfondito dal punto di vista tecnico le eventuali interferenze tra le operazioni di perforazione ed esercizio dell’opera e la risorsa idrica sotterranea sfruttata a scopo idropotabile;

ritenuto che il Proponente, nella relazione integrativa, abbia dimostrato l’assenza di interferenza tra l’opera in esame e la risorsa idrica sotterranea sfruttata a scopo idropotabile e che la proposta di monitoraggio da svolgersi tramite l’esistente pozzo della Clinica Pederzoli ed un eventuale piezometro appositamente realizzato sia sufficiente a garantire la sicurezza della risorsa idropotabile;

ritenuto che nonostante il progetto non preveda l’allacciamento alla pubblica fognatura, optando per uno scarico in corpo idrico superficiale, le tipologie alternative di impianto di trattamento proposte siano adeguate;

ritenuto che quanto prodotto e precisato nella documentazione integrativa relativamente al sistema di convogliamento e di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dal parcheggio, risulti adeguato;

preso atto di quanto dichiarato dal Proponente rispetto alla caratterizzazione della parte liquida dei fanghi che “sarà analizzata ai sensi della Tabella 3 All. 5, Parte III, D.Lgs 152/06”;

preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nella documentazione integrativa rispetto alla gestione delle eventuali acque di spegnimento di incendi;

considerato che la documentazione integrativa presentata dalla Ditta riporta che sarà presentata al Comune competente richiesta di deroga ai limiti acustici, corredata da documentazione previsionale di impatto acustico, proponendo eventuali presidi e modalità di mitigazione acustica e che il Proponente dovrà rispettare le prescrizioni indicate dall'autorizzazione in deroga, con particolare attenzione nei confronti dei ricettori più esposti e collocati nelle classi acustiche I e II, principalmente in periodo notturno;

ritenuto che, tenuto conto delle misure di mitigazione già adottate, non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto. 

Per la componente rumore, si ritiene necessario che:

  • il Proponente dovrà rispettare le prescrizioni che verranno indicate dall'autorizzazione in deroga del Comune, con particolare attenzione ai ricettori più esposti e collocati nelle classi acustiche I e II, alle lavorazioni svolte in periodo notturno (preferendo lo svolgimento delle attività più rumorose durante il periodo diurno);

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, nonché da ARPAV, Veneto Acque S.p.A.;

tenuto conto che durante la fase di discussione dell’intervento in oggetto, durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 05/02/2024, il Comune di Pescheria del Garda (VR) ha proposto (e formalizzato con nota acquisita al protocollo regionale 63517 in data 06/02/2024) che i mezzi pesanti di approvvigionamento dei materiali utili alle varie fasi di lavorazione, in ingresso e uscita dal cantiere, transitino preferibilmente in direzione Nord verso Via Derna ed entrare nella viabilità della Strada Regionale n. 450: da qui sarà poi possibile proseguire in direzione Nord verso il Casello autostradale A22 di Affi, oppure in direzione Sud verso il Casello autostradale A4 di Peschiera del Garda. Tale percorso, sebbene più lungo, trova però giustificazione nell’evitare che il traffico pesante transiti dal centro abitato di Peschiera del Garda; infatti, parte dell’abitato di Peschiera del Garda si trova interposto nel percorso più breve che collega il sito di perforazione con il Casello autostradale A4;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Castelnuovo del Garda”, localizzato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR), presentato dalla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 05/02/2024, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 05/02/2024, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento relativo ai lavori minerari per il permesso di ricerca fluidi geotermici denominato “Castelnuovo del Garda”, localizzato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR), presentato dalla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. di dare atto che in fase di autorizzazione dell’intervento il Proponente è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige, 40 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 02568600239 (PEC: amministrazione.sicet@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), al Comune di Peschiera del Garda (VR), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata S.p.A.
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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