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Bur n. 14 del 30 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 4 del 16 gennaio 2024

Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la modifica non sostanziale all'AIA di cui al Decreto n. 537/21 e ss.mm.ii. relativo alla piattaforma di gestione rifiuti sita nel Comune di Torrebelvicino (VI). Comune di localizzazione: Torrebelvicino (VI). Comune interessato: Schio (VI) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato da Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A., per la modifica non sostanziale dell'AIA relativa alla piattaforma di gestione rifiuti di Torrebelvicino (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dellimpatto ambientale (VIA) e per lautorizzazione integrata ambientale (IPPC);

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dallarticolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. (P.IVA 02427080243), con sede legale a Torrebelvicino in Via dell’Artigianato 21, pervenuta a questa Amministrazione in data 29.08.2023 ed acquisita agli atti con note prot. n. 463123, n. 463128 e n. 463154 del 30.08.2023;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8, lettera t) modifiche o estensioni di progetti di cui allallegato III o allAllegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sullambiente (modifica o estensione non inclusa nellallegato III), con riferimento alla modifica/estensione delle tipologie progettuali di cui al punto 7 lettere r), s), t) e z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 479650 del 05.09.2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27.09.2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica;

VISTA la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, acquisita agli atti con prot. n. 532904 del 03.10.2023;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 548640 del 09.10.2023 il Proponente ha trasmesso un chiarimento in merito alla nota di riscontro di cui al paragrafo precedente;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO che con nota prot. n. 632066 del 27.11.2023 è stata trasmessa al proponente la comunicazione di proroga di 20 giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 638330 del 29.11.2023 il Genio Civile di Vicenza ha comunicato che, per quanto di competenza ed in relazione al relitto demaniale limitrofo, non esistono elementi ostativi all’ampliamento del capannone industriale;

VISTI gli esiti istruttori per la valutazione d’incidenza, di cui all’istruttoria n. 285/2023 predisposta dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisiti agli atti;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 645736 del 04.12.2023 il Comune di Torrebelvicino ha comunicato il proprio parere favorevole all’intervento;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 06.12.2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

- la DGR n. 568/2018 di aggiornamento delle disposizioni procedurali in materia di VIA;

- la DGR n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA.

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 di attuazioni della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli uffici VIA.

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’Amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell’intervento.

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.

VISTO che la società Vallortigara Servizi Ambientali SpA gestisce una installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata nella zona produttiva del Comune Torrebelvicino e nel giugno 2021 è stato rilasciato alla Società il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), con DDATST n.17 del 25.06.2021, comprensivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto n. 537 del 21.06.2021 e s.m.i.) per l’ampliamento della piattaforma di gestione rifiuti.

CONSIDERATO che il progetto in oggetto prevede di apportare alcune modifiche non sostanziali all’A.I.A. rilasciata e vigente.

VISTA la nota del Genio Civile di Vicenza di prot. n. 638330 del 29.11.2023, nella quale si comunica che, per quanto di competenza, non esistono elementi ostativi all’ampliamento del fabbricato industriale alla distanza di m 5,72 dal relitto demaniale limitrofo che ha perso ogni valenza idraulica.

VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 0297210 del 01.06.2023, secondo il quale, sulla base dell’Istruttoria Tecnica n. 285/2023 del 30.11.2023, si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

VISTO che con nota prot. n. 645736 del 04.12.2023 il Comune di Torrebelvicino, ravvisato che le modifiche proposte dalla ditta non risultano peggiorative per le questioni di competenza, ha comunicato il proprio parere favorevole all’intervento.

DATO ATTO che l’intero ambito dello stabilimento rientra in zona di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, dovuto alla presenza del torrente Leogra che scorre a circa 35 metri a est dal confine dell’area di stabilimento.

CONSIDERATO che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali al punto 1.1.1 dell’Elaborato D dell’aggiornamento Del Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani E Speciali Rifiuti - ALLEGATO A alla DGR n. 988 del 09 agosto 2022 - indica le suddette aree come sottoposte a vincolo assoluto e quindi in via generale non idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti. Tuttavia, tale vincolo non si applica qualora sia presente una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente competente in materia paesaggistica.

DATO ATTO pertanto che, ai fini del rilascio del provvedimento di modifica dell’AIA, dovrà essere acquisito il parere in materia Paesaggistica rilasciato dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO che, alle condizioni operative dichiarate nella documentazione, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell’impatto determinato dalle attività previste presso l’impianto.

VALUTATO comunque necessario che ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione. Detta valutazione dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla messa a regime dell’impianto e dovrà essere prevista nel PMC che verrà aggiornato in sede autorizzativa.

CONSIDERATO che il proponente ha presentato gli elaborati “S4 Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera” e “S5 STUDIO DI IMPATTO ODORIGENO” nei quali, tiene conto delle modifiche proposte nel progetto in esame.

VALUTATO che gli studi suddetti risultino condotti in modo complessivamente conforme agli indirizzi operativi condivisi dal Comitato VIA, dimostrando come il progetto non modifichi significativamente le ricadute in atmosfera e la rilevanza dell’impatto odorigeno rispetto alla situazione attuale.

CONSIDERATO che, dal punto di vista dell’adeguatezza dei presidi ambientali, non si rilevano criticità circa la tipologia dei presidi di abbattimento che saranno complessivamente installati ed i dispositivi di controllo proposti, come riportati nel documento “Progetto impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera: relazione tecnica” (agosto 2023).

CONSIDERATO che, fermo restando che il PMC dovrà essere aggiornato in sede di AIA, relativamente alla tabella riportata nel paragrafo 3.5 del documento “S6 Aggiornamento del progetto di monitoraggio ambientale” (che in verità si riferisce al PMC), la frequenza di controllo per As e Cd sui camini E02 ed E04 (prevista come quadrimestrale) dovrà essere adeguata a quanto previsto dalla condizione ambientale n. 2 di cui al DDATST n. 17 del 25.06.2021, che stabilisce una frequenza mensile almeno per il primo anno di esercizio.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 06.12.2023, sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 06.12.2023 ed acquista agli atti con prot. n. 652156 del 06.12.2023 il Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza ha comunicato che il proponente risulta avere una pratica attiva per rinnovo di S.C.I.A antincendio, evasa con “parere favorevole condizionato” con nota prot. n. 5166 del 18.03.2021. Nel parere si chiarisce che, qualora gli interventi previsti comportino modifiche sostanziali ai fini antincendio, il titolare della Ditta in oggetto dovrà richiedere al Comando una nuova valutazione del progetto.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06.12.2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale a Torrebelvicino (VI) – Via dell’Artigianato n. 21 – pec: vallortigaraspa@legalmail.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Torrebelvicino; Comune di Schio; Provincia di Vicenza; Direzione Generale ARPAV; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza; Viacqua S.p.A.; Azienda ULSS 7 Pedemontana; Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; Unione Montana Pasubio Altovicentino; Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile di Vicenza; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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