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Bur n. 12 del 23 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 3 del 10 gennaio 2024

SWE IT 10 S.r.l. Impianto agrovoltaico "Occhiobello 1". Comuni di localizzazione: Occhiobello e Canaro (RO). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società "SWE IT 10 S.r.l." relativo al progetto denominato Impianto agrovoltaico "Occhiobello 1", ubicato nei Comuni di Occhiobello e Canaro (RO).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da “SWE IT 10 S.r.l.”, con sede legale in Piazza Borromeo n. 14 – 20123 Milano - P. IVA 12498810964, acquisita con prot. nn. 434641, 434652, 434676, 434685, 434706 e 434717 del 14.08.2023;

PRESO ATTO che il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 ritenendo che per l’intervento in oggetto trovino applicazione, in ragione dell’effetto cumulo, i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 9.959,76 Kw, e che il proponente ha ritenuto tale valore di potenza superiore alla soglia definita dal citato art. 47 comma 11 bis per la verifica di assoggettabilità a VIA, in ragione del dimezzamento della soglia, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;

VISTA la nota prot. n. 442379 del 18.08.2023, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06.09.2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Provincia di Rovigo, nota acquisita con n. 488602 del 11.09.2023;
  • Anas, nota acquisita con n. 493966 del 12.09.2023;
  • Comune di Occhiobello, nota acquisita con n. 494299 del 12.09.2023;
  • Comune di Canaro, nota acquisita con n. 495050 del 12.09.2023;
  • Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, nota acquisita con n. 500937 del 13.09.2023
  • Consorzio di Bonifica Adige Po, nota acquisita con nn. 503819 e 504474 del 15.09.2023;
  • Terna, nota acquisita con n. 508744 del 19.09.2023;
  • Terna Rete Italia, nota acquisita con n. 479176 del 05.09.2023;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTE le note n. 513714 del 21.09.2023 della U.O. VAS VINCA, Capitale Naturale e NUVV; n. 502553 14.09.2023 della Unità Organizzativa Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche; n. 0513492 del 21.09.2023 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e n. 511773 del 20.09.2023 dell’Agenzia Veneta per il Settore Primario;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27.09.2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A., prot. n. 528029 del 29.09.2023;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 533869 del 03.10.2023, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota 577735 del 23.10.2023, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno accolto la richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni;

CONSIDERATO che il proponente, in data 17.11.2023, ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite agli atti con prot. nn. 621669, 621675 e 621680 del 20.11.2023;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso copia del CDU prodotto dal Comune di Canaro e acquisito al prot. reg. con n. 664295 del 14.12.2023;

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 07/12/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTI i contributi istruttori sulle integrazioni pervenute, trasmesso rispettivamente dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – UO Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche, con nota prot. n. 660326 del 12.12.2023, e dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con nota prot. n. 671288 del 18.12.2023;

VISTE le osservazioni trasmesse dal Comune di Canaro ed acquisite con prot. n. 672951 del 19.12.2023;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 199/2021;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016;
  • la L.R. n. 17/2022;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società “SWE IT 10 S.r.l.”, acquisita con prot. nn. 434641, 434652, 434676, 434685, 434706 e 434717 del 14.08.2023;

PRESO ATTO che il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 ritenendo che per l’intervento in oggetto trovino applicazione, in ragione dell’effetto cumulo, i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agri voltaico della potenza di 9.959,76 Kw, che interessa i territori del Comune di Occhiobello, in particolare per quanto attiene alla localizzazione dell’impianto, e del Comune di Canaro, in particolare per quanto attiene alla linea di connessione elettrica;

CONSIDERATO che complessivamente l’area interessata dall’intervento è di circa 13,68 Ha ed è classificata prevalentemente come zona agricola secondo il vigente Piano degli Interventi del Comune di Occhiobello e solo marginalmente in zona produttiva;

PRESO ATTO che l’ambito di intervento risulta riconducibile alle aree idonee ai sensi dell’art. 20 co.8 lett. c-ter) del D. Lgs. 199/2021, ossia aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

PRESO ATTO che l’impianto si compone di circa 35.880 moduli fotovoltaici di tipo bifacciale da 580 Wp, installati su strutture metalliche con sistema ad inseguimento monoassiale composto da 108 moduli ciascuno;

PRESO ATTO che, al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico dell’impianto, saranno realizzate siepi arbustive perimetrali lungo tutto il perimetro dell’area, ad esclusione del tratto confinante con la ferrovia che è sopraelevata rispetto al piano campagna di almeno 2 m;

PRESO ATTO che l’impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con una nuova linea elettrica MT a 20 kV, il cui tracciato avviene totalmente in cavo interrato, di lunghezza pari a circa 8.560 m, lungo la viabilità esistente presso il Comune di Canaro;

PRESO ATTO che lo sviluppo del progetto agrovoltaico prevede di mantenere inalterate le sistemazioni agrarie presenti e la baulatura degli appezzamenti, rispettivamente, orientate in direzione nord-sud ed in direzione est-ovest;

PRESO ATTO che l’impianto sarà dismesso a fine vita, stimata in 30 anni dall’esecuzione dell’intervento in progetto;

CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Provincia di Rovigo, nota acquisita con prot. n. 488602 del 11.09.2023;
  • Anas, nota acquisita con prot. n. 493966 del 12.09.2023;
  • Comune di Occhiobello, nota acquisita con prot. n. 494299 del 12.09.2023;
  • Comune di Canaro, nota acquisita con prot. n. 495050 del 12.09.2023;
  • Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, nota acquisita con prot. n. 500937 del 13.09.2023
  • Consorzio di Bonifica Adige Po, nota acquisita con prot. nn. 503819 e 504474 del 15.09.2023;
  • Terna, nota acquisita con prot. n. 508744 del 19.09.2023;
  • Terna Rete Italia, nota acquisita con prot. n. 479176 del 05.09.2023;

VISTE le note n. 513714 del 21.09.2023 della U.O. VAS VINCA, Capitale Naturale e NUVV, n. 502553 14.09.2023 della Unità Organizzativa Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche, n. 0513492 del 21.09.2023 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e n. 511773 del 20.09.2023 dell’Agenzia Veneta per il Settore Primario;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27.09.2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A., prot. n. 528029 del 29.09.2023;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 17.11.2023 ed acquisita con prot. nn. 621669, 621675 e 621680 del 20.11.2023 e prot. n. 664295 del 14.12.2023;

CONSIDERATO che, in sede di integrazioni, il proponente, oltre a fornire nuovi elementi utili alle valutazioni, ha introdotto alcune modifiche progettuali finalizzate ad adempiere ad alcune richieste formulate da parte degli enti competenti, riassumibili in:

  • realizzazione di una strada perimetrale interna all’impianto per poter raggiungere l’area nord, al fine di non interessare una strada vicinale; l’accesso all’area di impianto è quindi unico, posto lungo la parte sud di via XXV Aprile nella porzione in cui la stessa interessa esclusivamente particelle demaniali e terreni in disponibilità del Proponente;
  • arretramento della recinzione lungo la strada “SS16”, al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento operativo;
  • opere di invarianza idraulica, con previsione di realizzazione di due bacini di laminazione, nonché di nuovi fossi di scolo e allargamento dei fossi interni esistenti;
  • rimodulazione dell’impianto di illuminazione esterna, prevedendo esclusivamente corpi illuminanti puntuali in corrispondenza delle porte di accesso alle cabine bt/MT;

CONSIDERATO che il proponente, in data 03.11.2023, ha presentato un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa ad un nuovo progetto denominato “Impianto agrovoltaico “Occhiobello 2”;

CONSIDERATO che, tra i criteri per la verifica di assoggettabilità definiti all’interno dell’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è precisato che le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare “del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati” e che, al momento della presentazione dell’istanza in esame, non risultava depositata alcuna istanza di valutazione relativa ad altri progetti analoghi e ubicati in prossimità dell’area di intervento;

RITENUTO conseguentemente a quanto sopra, che l’impianto “Occhiobello 2” dovrà necessariamente tener conto del cumulo degli impatti ambientali con “Occhiobello 1”;

CONSIDERATO che, pur prevedendo un coordinamento nella progettazione dei due impianti, in particolare per quanto riguarda la condivisione “in massima parte dello stesso tracciato” dell’elettrodotto al fine di ridurre gli impatti della fase realizzativa, per ciascuno di essi è stato fornito un distinto preventivo di connessione alla rete elettrica;

VISTI i contributi istruttori sulle integrazioni pervenute, trasmesso rispettivamente dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – UO Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche, con nota prot. n. 660326 del 12.12.2023, e dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con nota prot. n. 671288 del 18.12.2023;

VISTE le osservazioni pervenute dal Comune di Canaro, acquisite con prot. n. 672951 del 19.12.2023, e dal Comune di Occhiobello, acquisite con prot. 673196 del 19.12.2023;

TENUTO CONTO degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio e riportati nelle valutazioni della relazione istruttoria;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dal Comune di Occhiobello ed allegato all’istanza in esame, da cui in particolare emerge che parte delle aree oggetto di intervento sono classificate, secondo il vigente Piano degli Interventi, in zona “E – Agricola”, parte zona “D1a – Produttiva di completamento” e parte come “Strade esistenti e di progetto”;

CONSIDERATO che il tracciato dell’elettrodotto interrato si sviluppa lungo la viabilità esistente (SS16) interessando anche il territorio del Comune di Canaro ed intercettando, per quanto emerge dal rispettivo Piano degli Interventi, aree rientranti all’interno del vincolo paesaggistico di corsi d’acqua e zone umide, ai sensi dell’art. 142 lettere c) e i) del D. Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, in sede di autorizzazione dovrà essere verificata l’effettiva rispondenza degli interventi rispetto ai requisiti per la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 2 del DPR n. 31/2017 e al relativo allegato “A”, ad oggetto “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”;

CONSIDERATO sempre in riferimento al tracciato dell’elettrodotto che, in fase di realizzazione, saranno adottate opportune misure di mitigazione, in termini di rumore, emissioni, ottimizzazione dei trasporti e polveri;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dal Comune di Canaro ed allegato all’istanza in esame, da cui in particolare emerge che le aree interessate dalle opere di connessione sono classificate, secondo il vigente Piano degli Interventi, parte in zona agricola, parte in zona “B2 – residenziale di completamento” e parte “viabilità esistente”.

TENUTO CONTO che l’area d’intervento e le opere di connessione di progetto non ricadono all’interno di tematismi prescrittivi di cui alle Norme Tecniche del PTRC; l’area d’intervento e le opere di connessione di progetto non sono interessate da ambiti tutelati per legge di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. L’intervento non ricade nell’ambito di Piani d’Area o Piani di parchi regionali. Pertanto, l’intervento esaminato risulta coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, che all’allegato 3 individua, fra i criteri di non idoneità, “le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L.180/98 e s.m.i.”;

VISTA la L.R. 17/2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”, che in particolare all’art. 3, comma 1, lett. B, individua, tra gli indicatori di presuntiva non idoneità, le “aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico”.

CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel PTCP della Provincia di Rovigo e dai PAT dei Comuni di Occhiobello e Canaro, l’area di progetto ricade in “Aree soggetto a scolo meccanico P1 del Bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco” definite dal Piano sovraordinato di Assetto Idrogeologico pubblicato dalla ex Autorità di Bacino del fiume Fissero Tartaro Canalbianco, confluita poi nell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;

CONSIDERATO che la disciplina e tutela dei suddetti ambiti di pericolosità sono demandati all’Autorità di Bacino e che il vigente PGRA ricomprende l’area di intervento nelle aree allagabili a seguito di alluvioni rare (TR>500 anni); a tale proposito, si osserva come alla perimetrazione assegnata all’area di progetto, peraltro comune del contesto territoriale (Polesine), non corrisponda ad oggi nessuna norma di attuazione PAI o PGRA.

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che, all’art. 20 Comma 8 lett. c-ter punto 1) individua tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere”;

CONSIDERATO che il proponente, in sede di integrazioni, ha fornito uno specifico elaborato grafico da cui si evince che il perimetro dell’area dell’impianto rientra all’interno del buffer di 500 metri da aree produttive esistenti;

CONSIDERATO che la proposta riguarda un impianto agro fotovoltaico e che tale condizione risulta coerente con quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1 della LR 17/2022, con riferimento alla porzione ricadente in zona agricola;

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti di coerenza con le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaici del giugno 2022, la dimostrazione del rispetto dei requisiti A, B e D, così come illustrata nella documentazione integrativa, risulta soddisfacente;

PRESO ATTO che la ditta non intende realizzare un impianto di tipo “avanzato” e, pertanto, non è necessaria la dimostrazione del rispetto del requisito C delle sopracitate linee guida;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal proponente in merito al soggetto conduttore del fondo agricolo nella situazione post intervento ovvero che “...La società SWE IT 10 S.r.l. ritiene primariamente di gestire direttamente anche l’attività di conduzione agricola del fondo sul quale verrà realizzato l’impianto agrivoltaico”. A tal riguardo si rileva che è stato ampliato l’oggetto sociale della Ditta medesima, includendovi anche l’attività di conduzione agricola (come riportato nella lettera H. dell’oggetto sociale riportato nella visura camerale allegata);

CONSIDERATO che non è stata riscontrata la presenza di produzioni agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), e si esclude anche la produzione biologica, in quanto il soggetto conduttore dei terreni in oggetto non risulta essere stato iscritto all’elenco dei produttori biologici presso il SIAN;

CONSIDERATO che, in merito al documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentato dal proponente, si osserva come:

  • le misure di clima acustico sono state eseguite in conformità del D.M. 16/03/1998;
  • la stima del contributo di rumorosità delle vicine infrastrutture di trasporto (ferrovia e strada statale) è stata eseguita valutando condizioni cautelative nel modello di calcolo;
  • per le diverse fasi di cantiere, non potendo rispettare i limiti, di immissione stabili, dal regolamento comunale, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione in deroga prevista per le attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune;

VALUTATO che, visto il basso livello di rumore emesso dall’impianto agrovoltaico, si può ritenere che nella fase di esercizio dell’impianto, presso i ricettori individuati, saranno rispettati i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Piano Preliminare di Utilizzo dovrà essere aggiornato secondo le seguenti osservazioni:

  • correzione dei valori riportati in tabella 7-1 per la voce “scotico superficiale viabilità interna” (il prodotto tra superficie e profondità dello scavo non corrisponde al volume riportato) e conseguentemente del valore del volume totale movimentato nel campo fotovoltaico;
  • prevedere che in caso di rinvenimento di materiale antropico durante gli scavi, si segua quanto previsto dal DL. 2/2012, art. 2, comma 3 con l’esecuzione del test di cessione ivi specificato; inoltre dovranno essere condotte ulteriori valutazioni del caso, prendendo in considerazione l’eventuale estensione della rosa dei parametri sulla scorta di eventuali evidenze organolettiche;

CONSIDERATO quanto disposto dal comma 4 dell’art. 24 del DPR 120/2017 circa l’obbligo di effettuazione del campionamento e analisi dei terreni, nonché della redazione di apposito progetto;

CONSIDERATO che gli esiti delle attività eseguite dovranno essere trasmessi all’autorità competente e all’ARPAV prima dell’inizio dei lavori e che in tale contesto dovrà essere indicato esplicitamente dal proponente, facendo riferimento agli strumenti pianificatori comunali ed eventualmente sentita l’amministrazione comunale, se trovi applicazione la colonna A o la colonna B dell’Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, in merito alla documentazione sull’inquinamento elettromagnetico presentata dal proponente, l’area compresa all’interno delle DPA non comprende luoghi destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore/giorno e che è stato altresì effettuato il calcolo delle zone ove è prevista la possibilità di intensità di induzione magnetica superiori a 10 μT e 100 μT, all’interno delle quali è in ogni caso previsto l’accesso unicamente di personale professionalmente esposto;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, in base alla documentazione integrativa fornita dal proponente, si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento ai requisiti normativi di settore:

  1. Il proponente al fine di accogliere la raccomandazione della Regione dichiara che è stato rimodulato in riduzione l’impianto di illuminazione esterna prevedendo dei soli corpi illuminanti puntuali in corrispondenza delle porte di accesso alle cabine BT/MT.
     
  2. Non viene descritta in dettaglio la tipologia di impianto da realizzare, si evince solamente che i corpi illuminanti da adottare saranno di tipo a LED. Non si conosce marca e modello del corpo luce quindi non è possibile stabilire se è conforme alla LR n.17/09.
     
  3. La temperatura di colore delle sorgenti previste non è citata. A causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, si richiede di utilizzare sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo
    http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1).

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il progetto illuminotecnico dovrà essere aggiornato con le informazioni di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati al fine di verificare la conformità ai requisiti della LR 17/09;

PRESO ATTO della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) fornita dal proponente in sede di integrazioni, con relativa accettazione dell’ente di distribuzione locale;

RITENUTO in merito alla disponibilità delle aree oggetto di intervento, che la richiesta di integrazione formulata risulta solo parzialmente riscontrata e, pertanto, dovrà essere adeguatamente dimostrata in sede di richiesta di autorizzazione;

CONSIDERATO che, in merito ai valori di potenza dell’impianto, il proponente ha provveduto a rettificare i dati precedentemente dichiarati, in particolare precisando che la potenza degli inverte installati sarà pari a 8.200 kW, ferma restando la massima potenza in immissione ammesa pari a 7.000 kW come riportato nel preventivo di connessione emesso da E-Distribuzione (cod. rintr. 327883322);

RITENUTO in merito al rischio di incendi, che, seppur l’impianto non rientra fra le attività riportate nell’allegato I dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, dovranno essere, in fase di rilascio dell’autorizzazione, esplicitati i seguenti aspetti:

  • Per le acque di spegnimento, le procedure di gestione delle acque di risulta: in particolar modo, il proponente dovrà fornire il dettaglio delle modalità di raccolta, di stoccaggio e di trattamento delle acque di spegnimento di un eventuale incendio. Si richiama a tal proposito quanto previsto dall’art. 39 c.1 del PTA. Si ricorda inoltre che i prodotti utilizzati per lo spegnimento, qualora disponibili sul mercato, devono essere privi di composti contenenti sostanze persistenti quali i PFAS.

CONSIDERATO che, in merito all’inserimento paesaggistico dell’impianto, il proponente ha provveduto a fornire una nuova foto simulazione riferita alla vista della cabina di consegna;

CONSIDERATO che, in fase di autorizzazione, il proponente dovrà chiarire ovvero rettificare l’indicazione di un “magazzino ricambi”, così come definito all’interno dell’elaborato n. 8 - RT.06 "Piano economico e finanziario del progetto", al paragrafo "interventi indifferibili", al fine di escludere la previsione di ulteriori fabbricati oltre a quanto rappresentato nella documentazione progettuale esaminata;

PRESO ATTO delle modifiche apportate e dei chiarimenti forniti dal proponente rispetto a quanto osservato da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, che si ritengono esaustivi per la fase di verifica di assoggettabilità a VIA, fermo restando tutti gli ulteriori adempimenti necessari in fase di rilascio dell’autorizzazioni, anche evidenziati all’interno della presente relazione;

CONSIDERATO che l’intervento non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o di aree naturali protette; i siti più prossimi risultano: ZCS cod. IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” (a 300 m di distanza), e ZCS/ZPS cod. IT4060016 – “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico” (a 470 m di distanza);

VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 211/2023 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, con cui in particolare si dà atto che è ammessa l’attuazione dell’intervento qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
     
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi, o di “effetto lago” ovvero adottando a tal fine accorgimenti gestionali od organizzativi dell’impianto;

inoltre prescrivendo:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana, non inferiore a 5 m dall’asse mediano del fusto): Bufo viridis, Rana dalmatina, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus;
     
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
     
  3. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
     
  4. di prevedere un monitoraggio faunistico, con cadenza triennale nella fase post operam, e di fornire gli esiti dello stesso monitoraggio all’autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
     
  5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria, le osservazioni e i pareri pervenuti;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
 

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria VINCA n. 211/2023, riportate in premessa.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

2

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

La società SWE IT 10 S.r.l. quale gestore del fondo agricolo sul quale verrà realizzato l’impianto agri-fotovoltaico, anche avvalendosi di terzi, dovrà inserire fra le attività registrate alla CCIAA un ulteriore codice ATECO afferente alla categoria “A 01 – Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi”.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

In sede di procedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

 

3

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Nell’autorizzazione dovranno essere previsti gli opportuni controlli affinché sia verificata la continuità dell’attività agricola, per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione. In particolare il soggetto deputato alla coltivazione del fondo dei terreni ricadenti all’interno dell’impianto dovrà:

  1. Iscriversi all'anagrafe informativa del settore primario (ex. DPR 503/1999), attivando un fascicolo aziendale, da mantenere costantemente aggiornato ed in stato di validità.
  2. Registrare nel quadro “terreni” del fascicolo aziendale i terreni ricadenti all'interno dell'impianto FER, e compilare annualmente il “piano colturale”, secondo le scadenze previste dall'organismo pagatore (AVEPA) per le procedure PAC inerenti i pagamenti della “domanda Unica o Unificata”, anche nel caso in cui il soggetto agricolo non intenda aderire a detto regime di pagamento per i terreni interessati dall’impianto.
  3. Coltivare i terreni secondo le modalità descritte nella relazione agronomica allegata all’istanza, atteso che l’obbligo di coltivazione inizia a far data dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto FER e terminerà con la dismissione dello stesso.
  4. Osservare, su tutta la superficie autorizzata, il divieto di utilizzare fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005, nonché di digestati e fertilizzanti contenenti tali matrici.
  5. Inviare, all’Ente autorizzante e alla direzione competente in materia di agroambiente della Regione Veneto, ogni tre anni, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del triennio di coltivazione, una relazione contenente i dati relativi all’andamento di costi, dei ricavi, e del margine lordo, al netto di eventuali contributi PAC richiesti sull’area oggetto di autorizzazione. Dovranno inoltre essere esplicitati i seguenti parametri:
    1. Lunghezza del ciclo colturale (intervallo semina/sfalcio-raccolta);
    2. Resa delle colture;
    3. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) da rilevare nella fase di fioritura/massimo sviluppo delle colture. Per la misura dell’NDVI si potrà ricorrere alle immagini satellitari liberamente disponibili (Sistema Sentinel 2 – risoluzione a terra 10m) confrontando i dati con quelli rilevabili in proximal sensing (tramite droni o apparecchiature portatili), in modo da valutare l’eventuale effetto di disturbo dei pannelli fotovoltaici sulla misura degli indici di riflettanza.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

In sede di procedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 20/12/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Consorzio di Bonifica Adige Po, acquisito con prot. n. 677278 del 21/12/2023;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/12/2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria VINCA n. 211/2023, riportate in premessa.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

2

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

La società SWE IT 10 S.r.l. quale gestore del fondo agricolo sul quale verrà realizzato l’impianto agri-fotovoltaico, anche avvalendosi di terzi, dovrà inserire fra le attività registrate alla CCIAA un ulteriore codice ATECO afferente alla categoria “A 01 – Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi”.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

In sede di procedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

 

3

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Nell’autorizzazione dovranno essere previsti gli opportuni controlli affinché sia verificata la continuità dell’attività agricola, per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione. In particolare il soggetto deputato alla coltivazione del fondo dei terreni ricadenti all’interno dell’impianto dovrà:

  1. Iscriversi all'anagrafe informativa del settore primario (ex. DPR 503/1999), attivando un fascicolo aziendale, da mantenere costantemente aggiornato ed in stato di validità.
  2. Registrare nel quadro “terreni” del fascicolo aziendale i terreni ricadenti all'interno dell'impianto FER, e compilare annualmente il “piano colturale”, secondo le scadenze previste dall'organismo pagatore (AVEPA) per le procedure PAC inerenti i pagamenti della “domanda Unica o Unificata”, anche nel caso in cui il soggetto agricolo non intenda aderire a detto regime di pagamento per i terreni interessati dall’impianto.
  3. Coltivare i terreni secondo le modalità descritte nella relazione agronomica allegata all’istanza, atteso che l’obbligo di coltivazione inizia a far data dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto FER e terminerà con la dismissione dello stesso.
  4. Osservare, su tutta la superficie autorizzata, il divieto di utilizzare fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005, nonché di digestati e fertilizzanti contenenti tali matrici.
  5. Inviare, all’Ente autorizzante e alla direzione competente in materia di agroambiente della Regione Veneto, ogni tre anni, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del triennio di coltivazione, una relazione contenente i dati relativi all’andamento di costi, dei ricavi, e del margine lordo, al netto di eventuali contributi PAC richiesti sull’area oggetto di autorizzazione. Dovranno inoltre essere esplicitati i seguenti parametri:
    1. Lunghezza del ciclo colturale (intervallo semina/sfalcio-raccolta);
    2. Resa delle colture;
    3. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) da rilevare nella fase di fioritura/massimo sviluppo delle colture. Per la misura dell’NDVI si potrà ricorrere alle immagini satellitari liberamente disponibili (Sistema Sentinel 2 – risoluzione a terra 10m) confrontando i dati con quelli rilevabili in proximal sensing (tramite droni o apparecchiature portatili), in modo da valutare l’eventuale effetto di disturbo dei pannelli fotovoltaici sulla misura degli indici di riflettanza.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

In sede di procedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società “SWE IT 10 S.r.l.” (P. IVA 12498810964), con sede legale in Piazza Borromeo n. 14 – 20123 Milano (PEC: sweit10srl@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Occhiobello, al Comune di Canaro, alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ad Enel Distribuzione S.p.A., a Terna S.p.A. ad ANAS S.p.A., a R.F.I. S.p.A., all’Azienda ULSS n. 5 “Polesana”, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-venatoria, e all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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