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Bur n. 12 del 23 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 58 del 06 dicembre 2023

Ditta Telve Rigo Srl (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 - 35012 Camposampiero (PD) C.F. e P.IVA 02326660285). Miniera di Sali magnesiaci denominata "Scalon". Ampliamento del cantiere minerario. Comune di localizzazione: Quero Vas (BL) Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27 - bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. 568/2018). Rilascio del provvedimento unico autorizzativo regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006. Codice progetto: 20/2022.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si autorizza alla ditta Telve Rigo s.r.l. l’ampliamento del cantiere minerario, appartenente alla concessione mineraria per l’estrazione di Sali magnesiaci denominata “Scalon”, in Comune di Quero Vas (BL), con il contestuale rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica. 

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • con Decreto n. 21/1997 del 28.10.1997 il Distretto Minerario di Padova ha assegnato alla ditta Telve Rigo s.r.l. la concessione mineraria per l’estrazione di Sali magnesiaci denominata “SCALON” in Comune di Vas (ora Quero Vas) (BL), iscritta al n. 317 del registro delle miniere, su di una estensione di 72 Ha e per una durata di anni 20;
  • Il progetto aveva previsto 3 fasi di coltivazione, delle quali le prime due dovevano interessare la falda detritica per una cubatura stimata in circa 3.423.700 mc di minerale, mentre la terza fase doveva svilupparsi in sotterraneo all’interno del substrato roccioso, per un volume stimato in circa 106.930 mc di minerale;
  • a seguito di fenomeni di instabilità verificatisi nell’autunno 2008, successivamente alla messa a nudo della parete rocciosa sovrastante il cantiere, che hanno interessato anche la sottostante viabilità provinciale, la ditta ha dato esecuzione ai provvedimenti adottati dalla Provincia di Belluno, in applicazione delle norme di Polizia Mineraria, previa realizzazione di un vallo a protezione della citata viabilità e alla messa in sicurezza del diedro detensionato dopo l’asporto dell’antistante materiale detritico;
  • con D.G.R. n. 1303 in data 03.08.2011 è stata denegata la domanda in data 18.11.2003, sottoposta a procedura di V.I.A,. riguardante l’ampliamento del cantiere minerario, autorizzando sia sotto il profilo minerario, ai sensi del R.D. 27/07/1927, n. 1443, che per gli aspetti del vincolo idrogeologico e forestale (R.D. 30/12/1923, n. 3267) nonché di quello paesaggistico (D.Lgs. 42/2004), una variante sostanziale in riduzione al progetto di coltivazione del cantiere minerario, che ha previsto la prosecuzione dei lavori di coltivazione soltanto su una porzione del cantiere medesimo con rinuncia alla coltivazione in sotterraneo, limitando la quantità estraibile a circa 680.000 mc di minerale e materiali associati, da sommarsi ai volumi fino ad allora escavati;
  • con DD.D.R. n. 376 del 26.10.2017 e n. 365 del 23.10.2018 è stato concesso il differimento al 28.10.2019 del termine di scadenza della concessione mineraria, parimenti al termine per la conclusione dei lavori di coltivazione;
  • con D.A.T.S.T n. 75 del 12.11.2019 è stato autorizzato il rinnovo al 27.10.2037 della suddetta concessione mineraria, nonché l’ampliamento del cantiere minerario per un ulteriore volume di minerale utile stimato in circa 590.000 mc;
  • l’istanza depositata dal Telve Rigo S.r.l. in data 06.07.2021 presso l’U.O. VIA, relativa ad un ulteriore ampliamento del cantiere minerario è stata archiviata con nota n. 111576 in data 10.03.2022;

VISTA l’istanza in data 28.03.2022, con la quale la società Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – 35012 Camposampiero (PD) - C.F. e P.IVA 02326660285) ha presentato la domanda di un ulteriore ampliamento del cantiere minerario della concessione mineraria denominata “SCALON” in Comune di Quero Vas (BL), corredata dalla relativa documentazione progettuale (acquisita in data 26.04.2022 al protocollo regionale 186825, 186834, 186838, 186843, 186849, 186857, 186859, 186862, 186865, 186873, 186867, 186878), richiedendo ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione, nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A;

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale competente in materia di V.I.A., compresa la pubblicazione e l’acquisizione della documentazione integrativa necessaria per completare la valutazione dell’intervento e protocollata ai nn. 39682-39696 in data 23.01.2023 e al n. 41796 in data 24.01.2023, trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di cui alla nota n. 450760 in data 30.09.2022 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, in esito alle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 28.09.2022, nonché dell’ulteriore documentazione tecnica integrativa volontaria depositata dalla Società proponente, acquisita al protocollo regionale n. 216516 in data 21.04.2023, a seguito di un incontro tecnico con il gruppo istruttorio tenutosi in data 27.03.2023;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.mm.ii. (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) risultano pervenute le osservazioni dai seguenti soggetti:

Mittente

Data protocollo regionale

Numero protocollo regionale

1

Comune di Quero
Vas (BL)

22.07.2022

325281

 

PRESO ATTO della nota in data 21.07.2022 – protocollo regionale 323750, con la quale la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico – U.O. Servizi Forestali — Sede di Belluno, ha confermato il proprio parere forestale di competenza (favorevole, con prescrizioni aggiuntive) ai sensi del R.D.L. 267/1923, della L.R. n. 52/1978, già espresso con nota del 25.10.2021 - protocollo regionale n. 490345, relativamente alla precedente istanza depositata dalla ditta Telve Rigo S.r.l. in data 06.07.2021 e successivamente archiviata;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 114/2023 del 29.05.2023 in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 31.05.2023 ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole di compatibilità ambientale sulla suddetta istanza (parere n. 211 del 31.05.2023) (Allegato A), ai fini:

  • del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento del cantiere minerario della Concessione mineraria per sali magnesiaci denominata “Scalon” sita in Comune di Quero Vas (BL), con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 114/2023 del 29.05.2023 e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
  • del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 7/2005, all’ampliamento del cantiere minerario, della sopra citata Concessione mineraria, per gli aspetti minerari di cui al R.D. 1443/1927, paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/2004, idrogeologici di cui al R.D. n. 3267/1923 e forestali di cui alla L.R. n. 52/1978;
  • dell’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni minerarie (da verificarsi nell’ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. n. 7/2005 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959) indicate nel medesimo parere;

TENUTO CONTO che, in attuazione della D.G.R. n. 568/2018, con nota n. 311724 in data 09.06.2023 la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA ha trasmesso all’Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive della Direzione Difesa del Suolo e della Costa (struttura regionale competente per la materia) e per conoscenza alla Società proponente e agli altri Enti e Amministrazioni in indirizzo, il parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 211 del 31.05.2023;

VISTA la nota n. 307278 del 07.06.2023, con la quale il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a indire la Conferenza di Servizi Decisoria in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni interessate per le rispettive competenze, nonché il Proponente del progetto, per il giorno 13.06.2023, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 13.06.2023, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente all’unanimità delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza in merito:

  • al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in questione, facendo proprio il parere favorevole n. 211 del 31.05.2023 del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
  • al rilascio dei titoli abilitativi, con le prescrizioni per gli aspetti minerari di cui al parere n. 211 del 31.05.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con la sola modifica della prescrizione di cui al punto 10 del parere, come indicata nel verbale medesimo, come da relativo verbale (Allegato B);

VISTO il decreto n. 36 del 23.06.2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all’istanza in oggetto riguardante l’ampliamento del cantiere minerario, con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 114/2023 del 29.05.2023 relativamente alla procedura di valutazione d’incidenza e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 211 del 31/05/2023, che viene fatto proprio;

CONSIDERATO che con decreto n. 36 del 23.06.2023 è stato inoltre stabilito di:

  • prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 13.06.2023;
  • ricomprendere, in sede di rilascio dell’autorizzazione, tra gli obblighi in capo al Proponente quanto indicato al paragrafo n. 11 “VALUTAZIONI FINALI” del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 211 del 31/05/2023;
  • stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento ha efficacia temporale pari a 16 (sedici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, in data 22.06.2023 è stata inoltrata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia, riguardante la ditta Telve Rigo s.r.l. ed i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, sono trascorsi i termini di cui all’art. 92 – comma 2 del D.Lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi è possibile procedere anche in assenza della informazione antimafia, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;

RILEVATO che parti dell’area della cava sono assoggettate al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lettere c) e g) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la presenza di corso d’acqua vincolato e di zona boscata;

PRESO ATTO che l’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lettere c) e g) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la presenza di corso d’acqua vincolato (parziale) e di zona boscata per la presenza di bosco e, parzialmente, di corso d’acqua vincolato, nonché del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 52/1978;

DATO ATTO che l’area di intervento si colloca all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che dista circa 80 m. in direzione Ovest dal SIC IT3230088 “Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba” , circa 640 m. in direzione Ovest dal SIC e ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa", circa 980 m in direzione Est dal SIC IT3240003 "Monte Cesen" e dalla ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" e che al riguardo l’istruttoria tecnica n. 114/2023 del 29.05.2023 condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV si è conclusa con esito favorevole;

PRESO ATTO che l’intervento prevede un ampliamento del cantiere minerario di circa 92.150 mq, per una superficie complessiva di circa 218.450 mq, e consente l’estrazione di un’ulteriore volume utile di minerale di circa 2.424.000 mc, per un volume totale di circa 3.687.252 mc;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

VISTI il D.Lgs. 42/2004 ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTI la Dir. 92/43/CEE, il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 1400/2017;

VISTI il R.D. 1443/1927, il D.P.R. n. 382/1994, la L.R. 7/2005 e la D.G.R. n. 651/2007;

VISTI il D.P.R. n. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996 e il D.Lgs. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 211 del 31.05.2023 (Allegato A), con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria sul progetto di ampliamento del cantiere minerario della Concessione mineraria per Sali magnesiaci denominata “SCALON” in Comune di Quero Vas (BL), di cui alla domanda presentata in Regione in data 26.04.2022 dalla ditta Telve Rigo S.r.l., con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, e subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali dettagliate nel medesimo parere;
     
  3. di prendere atto e fare proprio il Decreto n. 36 del 23.06.2023 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativamente all’istanza di ampliamento del cantiere minerario della Concessione Mineraria n. 317 di Sali magnesiaci denominata “Scalon” in Comune di Quero Vas (BL), presentata in Regione in data 26.04.2022 dalla ditta Telve Rigo S.r.l., con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto delle determinazioni finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA assunte dalla Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 13.06.2023, e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al medesimo parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 211 del 31.05.2023;
     
  4. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/1990 del 13.06.2023 svolta in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo, come da relativo verbale (Allegato B), con la quale sono state confermate le prescrizioni per gli aspetti minerari espresse dal Comitato Tecnico V.I.A. con parere n. 211 del 31.05.2023, con la sola modifica di una prescrizione;
     
  5. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – 35012 Camposampiero (PD) C.F. e P.IVA 02326660285), l’ampliamento del cantiere minerario della Concessione mineraria di Sali magnesiaci denominata “SCALON” sita in Comune di Quero Vas (BL) e iscritta al n. 317 del registro delle miniere, di cui alla domanda acquisita in data 26.04.2022 al protocollo regionale nn. 186825, 186834, 186838, 186843, 186849, 186857, 186859, 186862, 186865, 186873, 186867, 186878, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, provvisti di firma digitale del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, modificati ed integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito elencati:
     

n.

Elaborato

Tipo

Data Prot.

1

A01 bis

RELAZIONE TECNICA

23.01.2023

2

INT01

RELAZIONE INTEGRATIVA

23.01.2023

3

INT02

RELAZIONE INTEGRATIVA

21/04/2023

4

A02

RELAZIONE GEOLOGICA

26.04.2022

5

A02.1

RELAZIONE GEOMECCANICA E CADUTA MASSI

26.04.2022

6

A02.2

RELAZIONE VERIFICA RILEVATO PARAMASSI

26.04.2022

7

A02.3

ATLANTE FOTOGRAFICO

26.04.2022

8

A2.04

CADUTA MASSI - INTEGRAZIONE

23.01.2023

9

A2.05

RAPPORTI DI ANALISI SUL TENORE DI MAGNESIO DELLA ROCCIA

23.01.2023

10

A03

RELAZIONE FORESTALE
RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

26.04.2022

11

A04

PIANO GESTIONE RIFIUTI D'ESTRAZIONE

26.04.2022

12

TAV B01

INQUADRAMENTI TERRITORIALI - ESTRATTI CARTOGRAFICI

26.04.2022

13

TAV. B02

MAPPA CATASTALE
COROGRAFIA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

26.04.2022

14

TAV. B03

STATO ATTUALE
Rilievo topografico del 31.12.2018

26.04.2022

15

TAV. B04

STATO AUTORIZZATO
Planimetria morfologia finale

26.04.2022

16

TAV. B05

STATO DI PROGETTO
Planimetria morfologia finale

26.04.2022

17

TAV. B06

SEZIONI DI RAFFRONTO 1-5

26.04.2022

18

TAV. B07

SEZIONI DI RAFFRONTO 6-9

26.04.2022

19

TAV. B08

STATO DI PROGETTO
Planimetrie fasi progettuali 00 - 04

26.04.2022

20

TAV. B09

STATO DI PROGETTO
Planimetrie fasi progettuali 05 - 09

26.04.2022

21

TAV. B10

STATO AUTORIZZATO
Stato finale ripristino ambientale

26.04.2022

22

TAV. B11

STATO DI PROGETTO
Stato finale ripristino ambientale

26.04.2022

23

C01

QUADRO PROGRAMMATICO SIA

26.04.2022

24

C02

QUADRO PROGETTUALE SIA

26.04.2022

25

C03 bis

QUADRO AMBIENTALE SIA

23.01.2023

26

C04 bis

QUADRO IMPATTI SIA

23.01.2023

27

C05

SINTESI NON TECNICA SIA

26.04.2022

28

D01

VALUTAZIONE PREVISIONALE
ACUSTICA

26.04.2022

29

D02 bis

VALUTAZIONE EMISSIONI POLVEROSE

23.01.2023

30

D03

RELAZIONE PAESAGGISTICA

26.04.2022

31

F

SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

24.01.2023

32

 

ALL. F – DGR 1400/2017

24.01.2023

33

 

ALL G – DGR 1400/2017

24.01.2023

 

  1. di autorizzare alla ditta Telve Rigo s.r.l. sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della miniera, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 5. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 16, lettere c, d, e, f, i e j, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;
     
  2. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
     
  3. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n. 45793 del 26.04.2023 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010;
     
  4. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da Istruttoria Tecnica n. 114/2023 del 29.05.2023, condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
     
  5. di confermare la durata della concessione mineraria fino al 27.10.2037;
     
  6. di stabilire che il provvedimento di VIA riguardante l’ampliamento del cantiere minerario ha efficacia temporale pari a 16 (sedici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
     
  7. di dare atto che il perimetro della concessione mineraria rimane invariato rispetto a quanto stabilito con Decreto n. 21/1997 rilasciato dal Distretto Minerario di Padova e al D.A.T.S.T. n. 75 del 12/11/2019 di rinnovo della concessione mineraria e che quindi è confermata la delimitazione della concessione di cui al verbale in data 04/02/1997 sottoscritto da funzionario del Distretto Minerario e da rappresentante della ditta concessionaria, da cui si evince che l’estensione della concessione è pari a 72 Ha;
     
  8. di precisare che i cantieri minerari saranno autorizzati per la coltivazione del minerale utile costituito da sali magnesiaci come stabilito dalla concessione mineraria “Scalon” e correlati materiali associati; per “minerale utile” si intende e va inteso il minerale espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale nel cantiere minerario (Sali magnesiaci), mentre per “materiale associato” (materiale sterile, materiale di scopertura, ecc.) si intendono tutti gli altri materiali, con i relativi volumi, estratti in via derivata e correlata al fine di addivenire alla coltivazione del minerale utile a giacimento ed alla realizzazione della ricomposizione ambientale statuita;
     
  9. le pertinenze minerarie, in quanto realizzate, seguono le sorti della miniera in adempimento alle statuizioni di cui agli articoli 23, 35 e 36 del R.D. 29/07/1927, n. 1443; tali pertinenze e manufatti dovranno essere rimossi alla dichiarazione di esaurimento e/o incoltivabilità del giacimento fatto salva una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici;
     
  10. la ditta concessionaria è tenuta a presentare alla Direzione regionale competente, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, la seguente documentazione:
  1. un deposito cauzionale in conformità alle statuizioni di cui alla L.R. 25.02.2005, n. 7 e della D.G.R. n. 4204 del 28.12.2006 a garanzia di tutti gli obblighi stabiliti dalla concessione mineraria, dagli atti autorizzativi, dai provvedimenti relativi all’attività di coltivazione, concernenti tra l’altro la sistemazione ambientale, la sicurezza, il pagamento dei canoni di concessione, dell’imposta regionale e dei contributi sul minerale e sul materiale associato estratti, nonché quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, per l’importo di Euro 600.000,00 (euro seicentomila/00). Il deposito cauzionale assorbe anche quello, per l’importo di Euro 153.300,00, richiesto con nota n. 490345 del 25.10.2021 e confermato con successiva nota n. 323750 del 21.07.2022 dall’U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Belluno a garanzia degli interventi di recupero dell’area da sottrarre temporaneamente a bosco. La Regione, con apposito provvedimento, procederà allo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta concessionaria , degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  2. la documentazione attestante il permanere dei titoli di disponibilità per la durata della concessione sui terreni ricadenti nell’ambito del cantiere minerario e delle pertinenze della miniera, con la precisazione che qualora il titolo di disponibilità per lo sfruttamento del giacimento sia diverso dalla proprietà lo stesso deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
  1. di far obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. prima dell’avvio delle lavorazioni per l’apprestamento dell’ampliamento del cantiere minerario dovranno essere rimossi i blocchi lapidei che hanno impattato le barriere poste a protezione della S.P. n. 1. Vanno inoltre ripristinate le barriere paramassi nel tratto impattato, in quanto dovranno garantire la sicurezza della strada fintanto che non verrà realizzato il vallo di contenimento ed in particolare nella fase della sua realizzazione;
  2. al termine dell’installazione e comunque prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione del vallo di contenimento, il concessionario dovrà trasmettere la certificazione dei materiali e di regolare esecuzione delle barriere (normativa ETAG- EOTA), alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, alla Provincia di Belluno ed a Veneto Strade S.p.A..
    Per la rimozione dei blocchi lapidei va trasmessa documentazione fotografica di raffronto rispetto alla relazione “A02.4 CADUTA MASSI - INTEGRAZIONE.pdf.p7m”;
  3. iniziare i lavori di coltivazione della fase 2 di progetto soltanto dopo aver esaurito la coltivazione dell’attuale cantiere minerario fino alla quota finale di 234 m. slm;
  4. procedere al taglio delle piante in modo progressivo e contestuale all’abbassamento del cantiere estrattivo per assicurare un’adeguata schermatura del cantiere medesimo dal fondovalle. A tal fine dovrà essere mantenuto lungo il bordo esterno del cantiere in estrazione anche un diaframma di altezza di almeno 2 metri;
  5. procedere con i lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) per fasce orizzontali discendenti in modo da provvedere, ad esaurimento di ciascuna fascia all’immediata risagomatura e rinverdimento della scarpata retrostante;
  6. accantonare il terreno vegetale superficiale all’interno dell’area del cantiere minerario, che dovrà essere riutilizzato solo per la ricostituzione dello strato superficiale di suolo organico;
  7. per i lavori di rimodellamento della scarpata finale dovranno essere utilizzati materiali associati, per un quantitativo strettamente necessario alla realizzazione dei profili finali di progetto. L’eventuale materiale associato in esubero rispetto alla ricomposizione morfologica di progetto potrà essere asportato dal cantiere minerario;
  8. escludere l’utilizzo di esplosivi di II ^ categoria per la riduzione volumetrica di eventuali massi rinvenuti durante i lavori di estrazione;
  9. effettuare gli interventi di ricostituzione del bosco sotto il controllo dell’U.O. regionale Servizi Forestali, con particolare riferimento sia alla scelta delle specie forestali che alle dimensioni e provenienza delle piantine da impiegare. A tal fine la ditta dovrà comunicare con congruo anticipo l’inizio delle operazioni di rimboschimento alla suddetta struttura. Ai fini dello svincolo del deposito cauzionale di cui al precedente punto 15, lett. a, la ditta dovrà produrre una dichiarazione dell’U.O. Servizi Forestali, relativa all’attecchimento delle specie arboree/arbustive e all’avvenuta ricostituzione del bosco; 
  10. subordinare la prosecuzione dei lavori di coltivazione all’esito positivo del controllo biennale sulle modalità di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi di concerto tra Comune, Provincia e U.O. Servizi Forestali;
  1. di prendere atto che nella Valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta concessionaria viene dimostrato che le emissioni acustiche dovute all’ampliamento dell’attività di coltivazione del cantiere minerario, in orario diurno, rispetteranno i limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che siano attuate le seguenti mitigazioni previste nella Valutazione:
  1. mantenimento degli impianti fissi (frantumazione e vaglio) a quota minima ed in posizione sufficientemente lontana dai ricettori;
  2. creazione di un piano di cantiere protetto da idoneo terrapieno dove saranno installati gli impianti fissi;
  3. attività di carico e scarico dei mezzi all’interno del piazzale schermato;
  4. percorsi di cantiere minimizzati;
  5. creazione, ove possibile, di cumuli temporanei per una schermatura naturale del rumore in prossimità delle aree di scavo;
  6. realizzazione di un terrapieno di schermatura delle sorgenti fisse ubicate a quota 234 m ed individuate in verde in figura 2-10 “Ubicazione delle principali ipotesi valutate (rosso) e posizione delle sorgenti rumorose fisse (verde)” della Valutazione. I dettagli costruttivi potranno essere definiti con più precisione durante la fase di autorizzazione;
  7.  utilizzo di macchinari marcati CE e di tipo silenziato;
  8. adozione di una procedura interna per evitare le attività più rumorose durante le ore di riposo (dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e dalle ore 12:30 alle ore 14:30);
  9. adottare, durante l’orario di lavoro estivo, una procedura interna al fine di limitare più possibile l’impatto acustico in detto periodo;
  1. è fatto obbligo al concessionario di rispettare le seguenti ulteriori misure di mitigazione:
  1. relativamente alla frequenza media di bagnatura per tutte le attività polverulente (cumuli, transito dei mezzi, sbancamento e carico sui camion) proposte, si dovranno prediligere possibilmente le soluzioni a maggior frequenza di bagnatura;
  2. relativamente alla frequenza di bagnatura dopo la fine di eventi piovosi prevista dal Proponente, sia preferibile attivare la bagnatura almeno con il ritardo minimo previsto nell’intervallo indicato in Tabella 6 di pag. 19 del documento “D02 bis - Valutazione emissioni polverose", ad esempio in caso di pioggia debole (2 mm di battente) l’attivazione della bagnatura avvenga entro 2,5 giorni, in caso di pioggia leggera (4 mm di battente) l’attivazione della bagnatura avvenga entro 3 giorni, ecc.;
  3. ritenuto che il possibile impatto derivante dalle emissioni in atmosfera dovute alle lavorazioni ed ai mezzi di trasporto possa essere correttamente gestito attraverso la necessaria e puntuale applicazione delle opportune misure di mitigazione in parte già proposte dalla Ditta ed integrate dalle seguenti ulteriori misure:
  • pulire le ruote dei veicoli in uscita dalla miniera e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
  • coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
  • attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h), anche mediante l'installazione di eventuali dissuasori di velocità;
  • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cantiere, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri;
  • bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
  • effettuare una costante e periodica bagnatura dei piazzali e della viabilità interna;
  • innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere;
  • ridurre le attività più polverulente durante le giornate con vento intenso;
  • preferire l'utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, acquistare mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
  1. preso atto del miscuglio delle specie da utilizzare per l’idrosemina, riportate in Tabella 8 a pagina 30 del paragrafo 2.2.3 “Inerbimento” dell’elaborato “Relazione Forestale - Ricomposizione ambientale”, tra la lista di specie, non si ritiene opportuno l’utilizzo di Festuca ovina, Bromus inermis e Medicago sativa;
  1. il presente provvedimento dovrà essere inviato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dell’Energia e delle Risorse Minerarie Via Molise, 2 - 00187 Roma;
     
  2. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 15, lett. a, e previa verifica con esito favorevole da parte di Comune, Provincia e U.O. Servizi Forestali dell’avvenuta ricomposizione ambientale della scarpata dell’attuale cantiere minerario, con particolare riferimento all’attecchimento delle specie forestali, si procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Telve Rigo s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione mineraria di cui al Decreto del Distretto Minerario di Padova in data 28.10.1997, come successivamente integrato e modificato, per l’importo di Euro 309.900,00, costituito da polizza fidejussoria n. 732031641 del 17.12.2019 della società Allianz S.p.A. per l’importo di Euro 300.000,00 (ordine di costituzione n. 0047/2020) e da appendice n. 650582325 del 04.04.2022 per l’importo di Euro 9.900,00 (ordine di costituzione n. 0083/2022), restituendo alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
     
  3. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 15, lett. a, la ditta concessionaria potrà richiedere all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – Ufficio di Belluno lo svincolo del deposito in essere di Euro 206.582,76 costituito a garanzia del ripristino del bosco sulla superficie del cantiere minerario autorizzato con D.G.R. n. 1303/2011;
     
  4. il provvedimento di ampliamento del cantiere minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
     
  5. è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di condurre i lavori in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione del cantiere minerario;
     
  6. la ditta concessionaria dovrà provvedere alla registrazione del provvedimento autorizzativo presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Pubblicità Immobiliare, la cui nota di trascrizione dovrà essere trasmessa alla competente Direzione regionale;
     
  7. di fare obbligo alla ditta del rispetto delle normative inerenti la sicurezza ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/59, al D.Lgs. 624/96 ed al D.Lgs 81/2008;
     
  8. venga rinegoziata la convenzione in essere con il Comune di Quero Vas (BL) stipulata a mezzo scrittura privata rep. 58 del 23/12/2016, acquisita in data 22/07/2022 al protocollo regionale 325281.
     
  9. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
  1. la ditta può utilizzare per la ricostituzione del suolo organico il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, stimato in circa 46.075 mc, e temporaneamente accantonato all’interno del cantiere minerario, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero, in caso di superamento, siano espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni ambientali di cui al D.D.R. n. 36/2023, come di seguito elencate:
     

NUMERO
CONDIZIONE
AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle ulteriori prescrizioni riportate nella Relazione Istruttoria Tecnica VINCA n. 114/2023 del 29/05/2023 (acquisita al protocollo regionale 293249 in data 30/05/2023), pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 20/2022.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.


 

NUMERO
CONDIZIONE
AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

2

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle ulteriori prescrizioni riportate nel parere forestale ai sensi del R.D.L. 3267/1923, della L.R. n. 52/1978, rilasciato dalla competente Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico - Unità Organizzativa Servizi Forestali — Sede di Belluno (in data 21/07/2022 – protocollo regionale 323750), pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 20/2022.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

Da concordare entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del PAUR con la competente Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico - Unità Organizzativa Servizi Forestali - Sede di Belluno (informandone anche la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale).

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico - Unità Organizzativa Servizi Forestali — Sede di Belluno.


 

NUMERO
CONDIZIONE
AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

3

Macrofase

Post operam

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni trasmesse all’Autorità competente da parte di recettori sensibili per disagi correlati all’inquinamento atmosferico, la stessa potrà disporre che il Proponente:

  • individui le alternative operative/gestionali che riducano la dispersione delle polveri;
  • valuti l’esposizione di tali recettori sensibili, a confronto con un punto di bianco (sopravento), tramite una campagna di monitoraggio delle polveri PM10 svolta in conformità alle misurazioni indicative del D.Lgs. 155/2010 e definita con ARPAV; la campagna di monitoraggio avrà l’obiettivo di fornire indicazioni su alternative operative/gestionali ulteriori, da mettere in atto al fine di ottenere l’effettiva riduzione dell’impatto.

I risultati dovranno essere inviati alla Regione Veneto, al Comune e ad ARPAV, entro 15 (quindici) giorni dalla loro elaborazione e comunque non oltre 30 (trenta) dalla loro segnalazione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, il Proponente dovrà individuare e proporre alla Regione del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, dovranno essere definiti con la Regione del Veneto.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016


 

NUMERO
CONDIZIONE
AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

4

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Sia sviluppato un progetto per la raccolta delle acque meteoriche e di ruscellamento, da utilizzare per l’abbattimento delle polveri, con localizzazione e dimensionamento delle vasche di accumulo in relazione alla pluviometria e ai consumi stimati.

Termine per l’avvio della Verifica
di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere trasmesso il progetto corredato di relazione idraulica.

Realizzazione dei manufatti prima dell’avvio dell’attività di coltivazione dell’ampliamento.

Soggetto verificatore

Provincia di Belluno, Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive.

 

  1. di trasmettere il provvedimento autorizzativo corredato dalla documentazione di progetto al Comune di Quero Vas, alla Provincia di Belluno, all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – ufficio di Belluno e all’A.R.P.A.V.;
     
  2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del 11° comma del citato art. 146;
     
  4. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

58_Allegato_A_520669.pdf
58_Allegato_B_520669.pdf

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