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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 4 del 09 gennaio 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 188 del 29 dicembre 2023

Payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022, e Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale. Accertamento dei pagamenti in misura ridotta delle quote di ripiano eseguiti entro il 30 novembre 2023 dalle ditte fornitrici di dispositivi medici, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e ss.mm.ii..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si accertano i pagamenti effettuati in misura ridotta entro il 30 novembre 2023, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e ss.mm.ii., dalle ditte tenute al ripiano derivante dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018.

Il Direttore generale

RICHIAMATO il decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale di Area Sanità e sociale, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, e sul sito web istituzionale della Regione del Veneto, recante l’elenco delle ditte fornitrici di dispositivi medici soggette agli obblighi di ripiano previsti, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, nonché l’elenco degli importi dovuti da ciascuna delle suddette aziende per l’arco temporale sopra indicato;

DATO ATTO che il decreto del Direttore Generale di Area Sanità e sociale n. 172/2022 è stato assunto, come previsto dagli artt. 3 e 4 del decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della salute, sulla base dei fatturati per fornitore validati e certificati, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del SSR, agli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e sociale;

DATO ATTO che numerose ditte tenute al pagamento degli oneri di ripiano hanno promosso, dianzi il TAR Lazio, un esteso e complesso contenzioso giurisdizionale, avente ad oggetto anche il suddetto decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale e che numerose ditte hanno ottenuto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;

CONSIDERATO peraltro che, a seguito delle istruttorie recentemente svolte rispetto agli importi dovuti da alcuni fornitori compresi nel decreto del Direttore Generale di Area Sanità e sociale n. 172/2022, gli Enti del SSR hanno assunto apposite deliberazioni dei rispettivi Direttori Generali, sempre agli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e sociale, a rettifica di errori materiali commessi nella quantificazione del fatturato di alcuni fornitori indicato nelle deliberazioni di validazione e certificazione sopra richiamate;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale di Area Sanità e sociale n. 101 del 20 luglio 2023, pubblicato nel BUR n. 96 del 21 luglio 2023 e nel sito web istituzionale della Regione del Veneto con il quale si è dato atto e sono state recepite, come da Allegato A al medesimo decreto, le rettifiche, per alcune ditte, degli importi indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e sociale, precisando che, rispetto alle ditte che avevano ottenuto in sede giurisdizionale l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta contro i provvedimenti impugnati, rimanevano fermi e impregiudicati gli effetti di sospensione cautelare disposta dal Giudice amministrativo;

PRECISATO ancora che l’art. 8, comma 3, d.l. n. 34 del 30 marzo 2023 e successive modifiche, stabilisce che “Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L’integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”;

ACCERTATO che, all’esito delle verifiche effettuate dai competenti uffici regionali (come da nota prot. n. 666861 del 15 dicembre 2023 del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica, Dispositivi Medici), le ditte che hanno eseguito, entro il 30 novembre 2023, il pagamento di un importo pari o superiore alla misura ridotta di quello dovuto in base al decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e sociale (come rettificato, per alcune ditte, con decreto n. 101/2023 del medesimo Direttore Generale), al fine di avvalersi della facoltà di cui al primo periodo dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 30 marzo 2023, sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento;

DATO ATTO che rispetto ai pagamenti effettuati erroneamente dalle ditte in misura superiore a quella ridotta dovuta ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 30 marzo 2023, la parte eccedente sarà restituita dalla amministrazione regionale secondo le norme di contabilità pubblica;

DATO ATTO altresì della necessità di pubblicare il presente provvedimento nel BUR e nel sito istituzionale della Regione e di trasmetterlo alla Segreteria del TAR Lazio, come previsto dall’art. 8, comma 3, quarto periodo, d.l. n. 34/2023;

VISTO il decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Direttore Generale di Area Sanità e sociale n. 172/2022;

VISTO il decreto del Direttore Generale di Area Sanità e sociale n. 101/2023;

VISTO l’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO l’art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, convertito con modificazioni in l. 26 maggio 2023 n. 56;

VISTA la nota prot. n. 666861, del 15 dicembre 2023, del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica, Dispositivi Medici;

decreta

1. di dare atto che i pagamenti effettuati in misura pari o superiore a quella ridotta entro il 30 novembre 2023 dalle ditte fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, al fine di avvalersi della facoltà di cui al primo periodo dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 30 marzo 2023, sono riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che rispetto ai pagamenti effettuati erroneamente dalle ditte in misura superiore a quella ridotta dovuta ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 30 marzo 2023, la parte eccedente sarà restituita dall’amministrazione regionale secondo le norme di contabilità pubblica;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale e nel sito ufficiale della Regione del Veneto;

4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Massimo Annicchiarico

(seguono allegati)

188_Allegato_DDR_188_29-12-2023_520171.pdf

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