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Bur n. 4 del 09 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 96 del 22 dicembre 2023

LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 13 S.R.L. Impianto fotovoltaico denominato Adria, potenza nominale 12,103 MWp (DC), potenza in immissione 9,613 MW (AC), sito nel Comune di Adria (RO) e opere connesse. Comune di localizzazione: Adria (RO). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato Adria, di potenza nominale 12,103 MWp (DC) e potenza in immissione 9,613 MW (AC), sito nel Comune di Adria (RO) e opere connesse, presentato dalla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 13 S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 13 S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 398288 del 25/07/2023;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 01/08/2023 protocollo regionale n. 412920;
- richiesta di integrazioni approvata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2023 e formalizzata al proponente con nota del 15/09/2023 prot. n. 505359;
- documentazione integrativa inviata dal proponente in data 03/11/2023 (acquisita con prot. nn. 595548 e 595553);
- proroga del termine per l'adozione del provvedimento di verifica comunicato con nota prot. n. 643763 del 01/12/2023;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/12/2023, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTA la L.R. n. 17/2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;

VISTO l’art. 47, comma 11bis, della L. 41/2023 che ha disposto che, per alcune fattispecie descritte nel medesimo articolo, i limiti relativi agli impianti fotovoltaici di competenza regionale di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono innalzati a 10 MW;

TENUTO CONTO che l’impianto in oggetto ricade nella fattispecie descritta al punto b) del comma 11bis dell’art. 47 della L. 41/2023, nello specifico “l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” (ossia “…omissis…impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale…omissis…)”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 25/07/2023 dalla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 13 S.r.l. (P.IVA 12593750966), con sede legale in via G. Leopardi n. 7, Milano (MI), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 398288 del 25/07/2023;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 412920 del 01/08/2023 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/09/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • SNAM (ricevuta con prot. n. 463282 del 30/08/2026);
  • Provincia di Rovigo (ricevuta con prot. n. 43282 del 11/9/2023);
  • Consorzio di bonifica Adige Po (ricevuta con prot. 533072 del 3/10/2023).

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con una potenza complessiva di 12,1 MW nel Comune di Adria (RO), con un’estensione pari a 13.4 ha, connesso alla Cabina Primaria AT/MT ADRIA nel medesimo comune;

PRESO ATTO che il proponente dichiara che l’area di intervento risulta essere inquadrata, secondo il PRG del Comune di Adria, come zona D;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/09/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 15/09/2023 prot. n. 505359;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 03/11/2023 (acquisita con prot. nn. 595548 e 595553);

PRESO ATTO della nota prot. n. 643763 del 01/12/2023 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota n. 469443 del 05/12/2023 con la quale RFI – Rete Ferroviaria Italiana, in riscontro alla nota n. 412920 del 01/08/2023, ha invitato il proponente a individuare essenze più idonee nella realizzazione delle opere di mitigazione, quali essenze arbustive o alberature le cui caratteristiche siano compatibili con quanto disposto dall’art. 52 del DPR n. 753/80;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTA la nota prot. n. 513791 del 21/09/2023 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, Capitale Naturale e NUVV, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 212/2023 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare "una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 06/12/2023:

“TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con un’estensione di 13,4 ha circa, con potenza nominale complessiva di 12.1 MW, nel Comune di Adria (RO);

TENUTO CONTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, rispetto alle quali il proponente ha presentato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti;

VISTA la nota prot. n. 505359 del 15/09/2023 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 13/09/2023;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 13 S.r.l. in data in data 03/11/2023 (acquisita con prot. nn. 595548 e 595553);

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi esaustive;

VERIFICATO che l’intervento previsto risulta coerente con i contenuti della pianificazione regionale vigente;

TENUTO CONTO che l’area di intervento risulta essere inquadrata, secondo il PRG del Comune di Adria, come zona D;

TENUTO CONTO che l’area in questione ricade nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Al momento la stessa risulta soggetta a pericolosità P1 in forza alla vigenza della mappatura legata al primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni, o PGRA 2021 - 2027, del distretto del fiume Po approvato con DPCM del 1.12.2022;

CONSIDERATO che in dipendenza a diversi fattori, tra cui un ruolo rilevante è la mancanza nell’area di un PAI approvato (quello del bacino interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco era stato adottato ma mai approvato), al momento, alla perimetrazione in interesse non corrisponde nessuna norma di attuazione PAI o PGRA;

PRESO ATTO che in data 21/04/2023 la Soprintendenza Archeologia, Bella Arti, e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato che:

“sul sito non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (beni culturali) del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i., nonché procedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla Parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. avviati ai sensi dei successivi artt. 138, 139 e 141 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Per quanto attiene alla tutela archeologica, esaminata la documentazione allegata, visti gli atti d’Ufficio, questa Soprintendenza comunica che nell’area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, ma procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. L’area infatti risulta a rischio archeologico in quanto situata al centro di un comprensorio assai significativo e ricco di attestazioni archeologiche, a pochi chilometri dall’importante centro preromano e romano di Adria e dai tracciati stradali ad essa connessi. Si segnala quindi l’opportunità che gli interventi di scavo previsti dal progetto siano condotti con assistenza di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, con oneri a carico della Committenza. Si ricorda in ogni caso che eventuali ritrovamenti di beni nel sottosuolo appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto.”;

CONSIDERATO che l’area di intervento sia interessata marginalmente da un’area di interesse paesaggistico (150 m dagli argini fluviali), si prende atto che, tuttavia, l’intervento risulta esterno alla fascia tutelata;

CONSIDERATO che, in riferimento alla matrice rumore, l’elaborato tecnico non descrive nel dettaglio il procedimento con cui il modello previsionale è stato calibrato e non riporta l’incertezza dei livelli calcolati, secondo la Norma UNI 11143/2005;

RITENUTO tuttavia che, dato il basso livello di rumore emesso, nella fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico, presso i ricettori individuati, saranno rispettati i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;

CONSIDERATO che è previsto un sistema di accumulo, con erogazione di energia verso la rete elettrica nazionale, qualora sia prevista l’attivazione di tale sistema in periodo notturno, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti acustici più restrittivi di emissione/immissione e del criterio differenziale;

CONSIDERATO che per le diverse fasi di cantiere, non potendo rispettare i limiti acustici di immissione stabiliti dal regolamento comunale, il proponente dovrà richiedere specifica autorizzazione in deroga prevista per le attività temporanee, con impiego di modalità operative tendenti a ridurre il disturbo;

CONSIDERATO che, per la matrice campi elettromagnetici, per quanto riguarda le linee elettriche, come previsto dalla Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al DM 29/5/2008, trattandosi di linee in cavo cordato ad elica, le fasce associate hanno ampiezza trascurabile. Considerato inoltre che, per quanto riguarda i cabinati di trasformazione e per la cabina MT, la DPA calcolata è al massimo di 4 m, distanza all’interno della quale non è prevista la permanenza prolungata di individui della popolazione e che non emergono pertanto criticità per quanto riguarda la matrice campi elettromagnetici;

VISTA la documentazione fornita dal proponente, che non recepisce le indicazioni fornite in merito alla matrice illuminazione nella richiesta di integrazione, in particolare prevedendo un impianto di illuminazione perimetrale, seppur spento in periodo notturno;

CONSIDERATO infatti che, relativamente all’inquinamento luminoso, dal punto di vista ambientale non si ritiene necessario un impianto di illuminazione perimetrale funzionale alla videosorveglianza. A tal proposito infatti esistono altri sistemi di videosorveglianza e allarme e che il proponente potrà adottare, che non prevedono l’utilizzo di un impianto di illuminazione perimetrale. Il proponente potrà quindi prevedere una eventuale minima illuminazione, potranno essere installati punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione) che dovranno essere conformi alla Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n. 17, alla normativa tecnica vigente e alle Linee Guida ARPAV;

RITENUTO pertanto che, in fase di autorizzazione, il proponente dovrà definire la scelta progettuale adottata, e fornire per gli eventuali punti luce isolati tutti i documenti attestanti la conformità alla Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17, alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e alle Linee Guida ARPAV, reperibili al link:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti;

CONSIDERATO che il proponente ha revisionato il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo che presenta le integrazioni richieste dal Comitato VIA ad eccezione dell’indicazione della colonna di specifica destinazione d’uso del sito in riferimento alla tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto nel documento viene indicato genericamente “colonne A e B”;

RITENUTO pertanto che, contestualmente all’invio dei risultati del campionamento dei terreni, il proponente dovrà specificare la destinazione d’uso dell’area con la relativa colonna, “colonna A” o “colonna B”, della tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO del parere favorevole di compatibilità idraulica espresso dal Consorzio di Bonifica Adige Po in data 24/11/2023, ricevuto con nota prot. n. 629660 a seguito delle integrazioni presentate dalla società proponente nel quale si dispone che:

  • tenuto conto che l’area oggetto di trasformazione rientra all’interno di un ambito più ampio delle superfici, per le quali è necessario limitare le portate d’acqua meteoriche in modo da non aggravare l’attuale situazione idraulica;
  • il manufatto di scarico finale, previsto dal progettista con DN pari a 160 mm, dovrà quindi essere dotato di idoneo dispositivo atto alla regolazione della portata defluente, coerente con il limite fissato di 5 l/s ha, necessario a limitare la quantità d’acqua proveniente dall’area interessata dalla trasformazione;
  • le opere idrauliche dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati grafici allegati alla succitata domanda, con particolare riferimento a quella riguardante il bacino di laminazione e la sua canalizzazione, oltre al rispetto delle quote altimetriche riferite alla rete dei capisaldi consorziali, adeguando il presidio di sponda al punto precedente;
  • per qualsiasi tipo di variazione (destinazione d’uso del suolo, modifica delle opere idrauliche, etc.) dovrà preventivamente essere inviata apposita documentazione allo scrivente Consorzio, pena il decadimento del parere idraulico rilasciato per gli elaborati presentati;
  • a garanzia della funzionalità dell’opera di laminazione dovrà essere effettuata regolarmente un’adeguata manutenzione al fine di non pregiudicarne la funzione per la quale la stessa è stata costruita;
  • vanno evitati volumi d’invaso in posizione depressa rispetto il punto finale di scarico delle acque;
  • dovrà essere trasmessa oltre al Comune anche al Consorzio, idonea documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere idrauliche di che trattasi.

CONSIDERATO che con riferimento all’art. 15 del Piano di Assetto Territoriale e alla presenza di un’area boscata nella porzione sud-ovest dell’area di intervento, il proponente ha integrato la documentazione, come da richiesta integrazioni del CTR VIA del 13/09/2023, specificando che sarà realizzata una nuova fascia verde interamente piantumata di circa 3.200 m2;

PRESO ATTO che la nuova fascia verde prevista dal proponente interferisce con la fascia di rispetto delle linee ferroviarie dei cui all’art. 55 del DPR n. 753/80;

RITENUTO che per la realizzazione della suddetta fascia verde dovranno essere tenute in considerazioni le indicazioni fornite da RFI con nota acquisita al protocollo regionale n. 4694423 del 05/12/2023;

CONSIDERATO che in relazione all’interferenza delle opere di connessione con il corridoio ecologico costituito dallo Scolo “Valdentro irriguo”, dovrà essere recepito quanto indicato dalla provincia di Rovigo con nota n. 43282 del 11/9/2023;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha inviato, con nota prot. n. 513791 del 21/09/2023 la relazione tecnica n. 212/2023 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi, o di “effetto lago” ovvero adottando a tal fine accorgimenti gestionali od organizzativi dell’impianto.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana, non inferiore a 5 m dall’asse mediano del fusto): Bufo viridis, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Egretta garzetta, Falco columbarius, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii;
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
  3. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  4. di prevedere un monitoraggio faunistico, con cadenza triennale nella fase post operam, e di fornire gli esiti dello stesso monitoraggio all’autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
  5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato Adria, di potenza nominale 12,103 MWp (DC) e potenza in immissione 9,613 MW (AC), sito nel Comune di Adria (RO), presentato dalla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 13 S.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 212/2023.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/12/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 06/12/2023 in merito all’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato Adria, di potenza nominale 12,103 MWp (DC) e potenza in immissione 9,613 MW (AC), sito nel Comune di Adria (RO), presentato dalla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 13 S.r.l., così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e nelle successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale ivi riportata;
     
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 13 S.r.l. (P.IVA 12593750966), via G. Leopardi n. 7, Milano (MI) (Pec: lightsourcespv_13@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Adria (RO), alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Consorzio di Bonifica Adige Po, a Enel Distribuzione S.p.A., a RFI SpA - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Venezia, a SNAM, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni e alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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