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Bur n. 1 del 02 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 94 del 18 dicembre 2023

ACQUE VENETE S.p.A. - Impianto di depurazione delle acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità 25.000 A.E.. Comune di localizzazione: Badia Polesine (RO). Procedura ex art. 13 L.R. n. 4/2016 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Badia Polesine (RO), presentata dalla società Acque Venete S.P.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato da ultimo dal D.L. n.77/2021);

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ACQUEVENETE (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in 35043 Padova (PD), via C. Colombo n. 29/A, e acquisita agli atti in data 21/05/2020 con prot. n. 233794;

VISTA la nota prot. n. 247990 del 31/5/2021 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di via Cà Mignola Vecchia in Comune di Badia Polesine (RO), per il quale la società POLESINE ACQUE S.p.A. è stata autorizzata, con decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 103 del 29 dicembre 2010, all’esercizio per una potenzialità pari a 25.000 A.E. e allo scarico terminale nello scolo Diramazione Campagna Grande, nonché al trattamento dei rifiuti extrafognari;

PRESO ATTO che la succitata autorizzazione della validità di 5 anni è stata prorogata fino al 28 dicembre 2020 con nota U.O. Tutela Atmosfera della regione Veneto prot. n.440169 del 21.10.2014, secondo gli indirizzi di cui alla DGRV n. 1633/2014;

PRESO ATTO che Acquevenete S.p.A. è subentrata a Polesine Acque S.p.A. nella gestione dell’impianto a seguito della fusione per incorporazione, formalizzata con atto notarile del 9 novembre 2017, efficace dal 1° dicembre 2017 e che la titolarità dell’AIA è stata volturata con decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 106 del 19.12.2017;

PRESO ATTO che, a seguito di istanza avanzata dalla società Acquevenete S.p.A. che richiedeva la revoca dell’A.I.A. in quanto intendeva limitare le attività di gestione di rifiuti alle sole tipologie di cui dall’art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cosiddetto regime di comunicazione, sempre nei limiti della capacità residua, con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 660 del 23/12/2019 si revocavano i decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 103 del 29.12.2010 e n. 6 del 29.03.2013 del Segretario Regionale per l’Ambiente ed il decreto di volturazione n. 106 del 19.12.2017 del Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo con determinazione n. 2209 del 19.12.2019, ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio e scarico nello scolo Campagna Grande per l’impianto in oggetto e la contestuale iscrizione nell’elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell’art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, in quanto l’istanza è riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • per l’impianto, nella sua configurazione attuale, è stata rilasciata dalla Provincia di Rovigo determinazione n. 2209 del 19/12/2019 del Dirigente Area Lavori Pubblici e Ambiente a seguito della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio e scarico nello scolo Campagna Grande;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • dall’analisi degli impatti sono state effettuate dal gruppo istruttorio le seguenti raccomandazioni:
    • stante la situazione dello scolo Derivazione Campagna Grande si ritiene necessario che venga ripreso quanto già determinato in fase di autorizzazione del 2019 (Determinazione n. 2209 del 19/12/2019), ovvero “di stabilire che il sistema di disinfezione di cui l'impianto di depurazione è dotato ai sensi dell'art. 23 della N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, debba essere attivato in linea generale nel corso dell'anno solare tra il 15 Marzo e il 15 Ottobre. In ogni caso deve essere garantito il rispetto del limite pari a 5000 UFC/100 ml del parametro Escherichia coli.”.
    • si concorda inoltre con la proposta avanzata dal proponente quale misura di mitigazione di “un intervento di adeguamento del sistema di sfioro così da ridurre l’incidenza della carica batterica sulle acque del corpo idrico recettore”. A tal fine si ritiene opportuno che la ditta presenti, entro un tempo congruo, al Consiglio di Bacino “Polesine”, soggetto preposto all’approvazione degli interventi per il servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006, un progetto di fattibilità tecnico-economica per la risoluzione delle problematiche legate al ristagno di acqua nel corpo idrico ricettore in corrispondenza del punto di rilascio delle acque di sfioro in testa all’impianto”.
  • con nota n. 237715 del 04/05/2023 la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 91/2023 dalla quale emerge che le valutazioni indicano una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza con le seguenti prescrizioni:
    1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Hyla intermedia, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis;
    2. di attuare idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico durante la fase di esercizio;
    3. di documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni laddove dovessero insorgere imprevisti operativi e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 14/12/2023 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, con l’attuazione delle misure di mitigazione sopra riportate e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni trasmesse direttamente alla Provincia di Rovigo, o inoltrate al Comune di Badia Polesine, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, secondo norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Badia Polesine e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la provincia.

Soggetto verificatore

Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Rovigo, o inoltrate al Comune di Badia Polesine, all’AULSS o all’ARPAV, la Provincia potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla provincia e al Comune, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Badia Polesine, alla Provincia di Rovigo e alla Regione del Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia.

Soggetto verificatore

Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

La ditta presenti al Consiglio di Bacino “Polesine” un progetto di fattibilità tecnico-economico per la risoluzione delle problematiche legate al ristagno di acqua nel corpo idrico ricettore in corrispondenza del punto di rilascio delle acque di sfioro in testa all’impianto.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento.

Soggetto verificatore

Consiglio di Bacino Polesine

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 14/12/2023 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Rovigo, nel rispetto delle misure di mitigazione già previste e descritte nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni derivanti dalla Valutazione d’Incidenza, delle raccomandazioni e delle condizioni ambientali indicate in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società ACQUE VENETE S.p.A. (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale a Padova (PD), via C. Colombo n. 29/A, (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Badia Polesine (RO), al Consiglio di Bacino del Polesine, alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - Genio Civile di Rovigo e alla Direzione Ambiente U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela Acque.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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