Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 94 del 18 dicembre 2023
ACQUE VENETE S.p.A. - Impianto di depurazione delle acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità 25.000 A.E.. Comune di localizzazione: Badia Polesine (RO). Procedura ex art. 13 L.R. n. 4/2016 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Badia Polesine (RO), presentata dalla società Acque Venete S.P.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato da ultimo dal D.L. n.77/2021);
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ACQUEVENETE (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in 35043 Padova (PD), via C. Colombo n. 29/A, e acquisita agli atti in data 21/05/2020 con prot. n. 233794;
VISTA la nota prot. n. 247990 del 31/5/2021 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di via Cà Mignola Vecchia in Comune di Badia Polesine (RO), per il quale la società POLESINE ACQUE S.p.A. è stata autorizzata, con decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 103 del 29 dicembre 2010, all’esercizio per una potenzialità pari a 25.000 A.E. e allo scarico terminale nello scolo Diramazione Campagna Grande, nonché al trattamento dei rifiuti extrafognari;
PRESO ATTO che la succitata autorizzazione della validità di 5 anni è stata prorogata fino al 28 dicembre 2020 con nota U.O. Tutela Atmosfera della regione Veneto prot. n.440169 del 21.10.2014, secondo gli indirizzi di cui alla DGRV n. 1633/2014;
PRESO ATTO che Acquevenete S.p.A. è subentrata a Polesine Acque S.p.A. nella gestione dell’impianto a seguito della fusione per incorporazione, formalizzata con atto notarile del 9 novembre 2017, efficace dal 1° dicembre 2017 e che la titolarità dell’AIA è stata volturata con decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 106 del 19.12.2017;
PRESO ATTO che, a seguito di istanza avanzata dalla società Acquevenete S.p.A. che richiedeva la revoca dell’A.I.A. in quanto intendeva limitare le attività di gestione di rifiuti alle sole tipologie di cui dall’art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cosiddetto regime di comunicazione, sempre nei limiti della capacità residua, con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 660 del 23/12/2019 si revocavano i decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 103 del 29.12.2010 e n. 6 del 29.03.2013 del Segretario Regionale per l’Ambiente ed il decreto di volturazione n. 106 del 19.12.2017 del Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo con determinazione n. 2209 del 19.12.2019, ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio e scarico nello scolo Campagna Grande per l’impianto in oggetto e la contestuale iscrizione nell’elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell’art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, in quanto l’istanza è riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 14/12/2023 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, con l’attuazione delle misure di mitigazione sopra riportate e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
CONDIZIONI AMBIENTALI
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione
In caso di segnalazioni trasmesse direttamente alla Provincia di Rovigo, o inoltrate al Comune di Badia Polesine, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, secondo norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Badia Polesine e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione. I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione. Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la provincia.
Soggetto verificatore
Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Rovigo, o inoltrate al Comune di Badia Polesine, all’AULSS o all’ARPAV, la Provincia potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla provincia e al Comune, entro 15 giorni dalla loro conclusione. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Badia Polesine, alla Provincia di Rovigo e alla Regione del Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia.
Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016
La ditta presenti al Consiglio di Bacino “Polesine” un progetto di fattibilità tecnico-economico per la risoluzione delle problematiche legate al ristagno di acqua nel corpo idrico ricettore in corrispondenza del punto di rilascio delle acque di sfioro in testa all’impianto.
Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento.
Consiglio di Bacino Polesine
DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Cesare Lanna
Torna indietro