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Bur n. 170 del 27 dicembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 92 del 13 dicembre 2023

CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234. Unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione del layout e richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili e senza aumento di potenzialità complessiva. Comune di localizzazione: Erbè (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 46/2023. Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da CIRS Ambiente S.r.l. relativo all'unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione del layout e richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili, senza aumento di potenzialità complessiva, localizzati in Comune di Erbè (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale in data 23/08/2023; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 06/09/2023; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 13/09/2023, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/12/2023, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 – 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 448192, 448267 in data 22/08/2023 e 451210 in data 23/08/2023;

VISTA la nota protocollo regionale 481596 in data 06/09/2023, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 13/09/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 284/2023 in data 28/11/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 46/2023) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/12/2023, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Verona; 

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 – 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 448192, 448267 in data 22/08/2023 e 451210 in data 23/08/2023;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 284/2023 in data 28/11/2023, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 46/2023);

preso atto che non risultano essere pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

considerato che le modifiche all’attuale impianto autorizzato in AIA (con D.D.R. n. 462 del 25/10/2019) comprendono:

  • l’introduzione di una nuova area, un piccolo terreno residuale acquistato dal comune, all’interno dei confini dell’impianto in AIA;
  • l’introduzione di una nuova area deposito cassoni (area 27);
  • l’introduzione di n.2 nuovi codici EER;
  • l’unione dei due impianti esistenti (impianto in AIA ed impianto in AUA) con conseguente armonizzazione della denominazione delle aree di lavoro.

considerato che complessivamente non varia la potenzialità dell’impianto, che risulta essere la somma dei due impianti già autorizzati ed operanti. Amministrativamente la potenzialità dell’impianto in AIA risulta aumentata della potenzialità dell’impianto in AUA (che poi cesserà l’attività);

tenuto conto che l’accorpamento dei due impianti esistenti: non sono previste lavorazioni nelle pertinenze esterne; non sono previsti nuovi punti emissioni; non sono previste nuove linee di lavorazione; non sono previsti nuovi macchinari; non sono previste nuove impermeabilizzazioni;

preso atto che, rispetto al reticolo idrografico non si individuano possibili interferenze in quanto all’interno o in prossimità dell’ambito di interesse non sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico superficiale che possono subire possibili impatti diretti/indiretti significativi dall’attività della Ditta proponente;

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato pertanto che, per quanto concerne l’aspetto idrografico – idrogeologico in corrispondenza del sito di studio, non emergono significative criticità potenziali o in atto;

considerato che l'area in esame si configura come una zona di lottizzazione industriale e quindi del tutto priva di aree naturali;

considerato che le attuali attività produttive hanno profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione spontanea;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

considerato che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue:

  • l’analisi dell’applicazione delle BAT di settore nella nuova configurazione di progetto;
  • la definizione dei quantitativi di EoW potenzialmente presenti in installazione in relazione alle aree disponibili nella configurazione di progetto;
  • la precisazione delle misure atte a garantire che lo stoccaggio esterno dei rifiuti non comporti alcun rischio di dispersione di contaminanti al suolo e nelle acque.

considerato che in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere tenute in debita considerazione le criticità emerse in fase di controllo integrato AIA 2021, i cui esiti sono stati trasmessi alla Regione Veneto da ARPAV con protocollo n. 24956 del 19/03/2021, e che il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dovrà essere conseguentemente aggiornato;

considerato che in sede di rilascio dell’autorizzazione saranno puntualmente specificate le modalità e le procedure per ciascuna operazione, con riguardo ai rifiuti ad esse sottoposte, e che il PMC dovrà essere successivamente aggiornato di conseguenza.

considerato che il proponente, entro sei mesi dalla messa a regime dell’impianto, dovrà effettuare un monitoraggio acustico che sarà quindi rappresentativo del futuro assetto tecnologico e che dovrà tenere in considerazione anche l’impatto acustico dovuto alla realizzazione dell’area di deposito cassoni (area 27);

considerato che nel futuro assetto impiantistico tale monitoraggio acustico verrà quindi inserito nel PMC dell’AIA;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per gli interventi relativi alla “Unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione del layout e richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili, senza aumento di potenzialità complessiva, localizzati in Comune di Erbè (VR)”, presentato da CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 – 37060 Erbè (VR) - P.IVA 03264860234, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/12/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 06/12/2023, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, gli interventi relativi alla “Unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione del layout e richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili, senza aumento di potenzialità complessiva, localizzati in Comune di Erbè (VR)”, presentato da CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 – 37060 Erbè (VR) - P.IVA 03264860234, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il Proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 – 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234 (PEC: cirsambiente@omnipec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Erbè (VR), alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'aria e tutela dell'atmosfera, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O.VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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