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Bur n. 170 del 27 dicembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 91 del 12 dicembre 2023

STM24 S.r.l. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto, denominato "Melidissa 2", con potenza nominale di 6.937,2 KW da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave (VE). Comune di localizzazione: Musile di Piave (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società STM24 S.r.l. relativo al progetto di Realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto, denominato "Melidissa 2", con potenza nominale di 6.937,2 KW da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave (VE) - Comune di localizzazione: Musile di Piave (VE).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da STM24 SRL (C.F. 04070091204), con sede legale in Via Nenni, 6E a Imola (BO), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con note nn. 329896, 329905, 329927, 329934, 329944, 329953 del 20/06/2023 e successiva nota integrativa prot. n. 348367 del 28/06/2023 pervenuta a seguito della richiesta di perfezionamento istanza prot. n. 339057 del 23/06/2023;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto, denominato “Melidissa 2”, con potenza nominale di 6.937,2 kW da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave (VE);

VISTA la nota n. 361678 del 05/07/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/07/2023 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso prot. n. 381695 del 17/07/2023;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni, ma alcuni pareri;

PRESO ATTO della nota prot. n. 10879/2023 del 18/07/2023 acquisita al protocollo regionale con n. 383965 del 18/07/2023 con la quale l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali rappresenta che l’intervento in oggetto ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) nella cartografia del PGRA e richiede documentazione integrativa;

VISTA la nota n. 421519 del 04/08/2023 con la quale la U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche presenta il proprio contributo istruttorio, evidenziando alcune carenze documentali e criticità;

PRESO ATTO della nota prot. n. 425282 del 08/08/2023 della Città Metropolitana di Venezia nella quale si evidenzia l’assenza di osservazioni;

PRESO ATTO della nota prot. n. 402580 del 26/07/2023 con cui il proponente riscontra alla documentazione richiesta da parte dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali prot. n. 383965 del 18/07/2023;

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 11/08/2023 e del 22/08/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e paesaggistica del 24/08/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il riscontro istruttorio prot. n. 458573 del 29/08/2023, relazione istruttoria tecnica n. 192/2023, della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV nel quale si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza;

PRESO ATTO della nota prot. n. 11209/0.2.9 del 30/08/2023 acquisita al protocollo regionale con n. 471488 del 01/09/2023, con la quale il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale esprime parere favorevole all’intervento con alcune condizioni;

PRESO ATTO della nota prot. n. 545116 del 06/10/2023 con la quale la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Venezia comunica di non avere competenze in questo ambito, essendo l’intervento distante dai corsi d’acqua di competenza;

CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/09/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

VISTA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con prot. n. 484970 del 07/09/2023;

VISTA la nota prot. n. 506462 del 18/09/2023 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 511690 del 20/09/2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene indicato come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 02/11/2023;

PRESO ATTO delle note di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunte agli atti con prot. nn. 594605 – 594609 - 594603 del 02/11/2023;

PRESO ATTO della successiva nota volontaria da parte della ditta, assunta agli atti con prot. n. 613276 del 14/11/2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 2381 del 09/11/2023, acquisita al prot. reg. con n. 606007 del 09/11/2023 con cui il Comune di Musile di Piave chiede una proroga al fine di concludere la propria istruttoria per riscontrare al punto 16) della richiesta chiarimenti trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con nota n. 484970 del 07/09/2023;

VISTA la nota n. 611130 del 13/11/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, prendendo atto della nota sopra citata del Comune di Musile di Piave hanno provveduto, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione della proroga di 20 giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23973 del 17/11/2023 del Comune di Musile di Piave - Area Tecnica - Unità Operativa Edilizia e Urbanistica acquisita al protocollo regionale con n. 621583 del 20/11/2023, con la quale ha riscontrato alla richiesta di chiarimenti;

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 23/11/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTA la nota prot. n. 643715 del 01/12/2023 della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche con la quale trasmette il proprio contributo istruttorio;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e paesaggistica del 01/12/2023 agli atti degli scriventi uffici;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 06/12/2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
     
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     
  • la D.G.R. n. 568/2018;
     
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
     
  • D.lgs 8 novembre 2021 n. 199;
     
  • L.R. n. 17 del 19/07/2022

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto, denominato “Melidissa 2”, con potenza nominale di 6.937,2 KW da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave (VE);

CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico, con potenza nominale di picco complessiva pari a 6.937,2 kWp e con una potenza totale di immissione pari a 5.920 kW ac, sarà allacciato alla rete di distribuzione in MT tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna;

CONSIDERATO che l’impianto effettuerà la cessione totale dell’energia prodotta, meno quella impiegata per i servizi ausiliari, necessari al funzionamento di alcuni dispositivi per i quali verrà utilizzato un apposito trasformatore BT/BT;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le coperture degli immobili oggetto di intervento è prevista la sostituzione del manto di copertura attuale con la realizzazione di una nuova copertura, in lamiera grecata, di colore RAL 3009 in continuità con quanto presente attualmente

CONSIDERATO che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici viene classificata dal punto di vista urbanistico, P.I. del Comune di Musile di Piave (VE), principalmente Zona “E” Agricola”, in minima parte zona B2 di Completamento degli spazi residenziali a media densità e una minima porzione in Area destinata a servizi e attrezzatura – area per parcheggi;

CONSIDERATO che l’area di progetto dal punto di vista pianificatorio, PAT del Comune di Musile di Piave (VE), ricade in parte in un “Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi n. 1 – Ambito dell’allevamento dismesso da riconvertire e riqualificare di via Triestina”, in parte in “Area di riqualificazione e/o riconversione n. 5 – Allevamento dismesso da riconvertire e riqualificare di via Triestina” e vi è la presenza di “Opera Incongrua”, e che la strada di progetto rientra in un corridoio ecologico secondario di livello provinciale;

VISTO il parere prot. n. 621583 del 20/11/2023 del comune di Musile di Piave che segnala:

  • che la destinazione ad oggi assegnata dal PI all’area è principalmente Agricola e che la compatibilità dell’intervento proposto in riferimento alle previsioni urbanistiche degli strumenti di pianificazione comunale (PAT) “è subordinata all’elaborazione-sottoscrizione di un “programma complesso” e/o accordo pubblico privato che dovrà regolare gli interventi di conversione dei volumi relativi all’opera incongrua e dei relativi volumi da riconvertire ad usi diversi, escludendo, tra questi, anche la parziale riattivazione dell’attività di allevamento”;
  • che “il rilascio del successivo titolo per l’installazione dell’impianto fotovoltaico dovrà essere preceduto da variante al PRC e dal connesso accordo tra Comune e soggetti interessati”;
  • che in riferimento alla conformità edilizia, gli immobili relativi al progetto presentano difformità rispetto ai titoli abilitativi edilizi rilasciati, sarà quindi necessario presentare previamente rispetto al deposito del progetto dell’intervento, elaborati grafici e documentazione necessaria per descrivere l’effettiva consistenza delle difformità e verificarne la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, articolo 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”, comma 7 “Gli impianti di produzione di energia elettrica (…) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”;

CONSIDERATO che l’area di progetto dell’impianto fotovoltaico risulta inserita in un contesto paesaggistico identificato come “Paesaggio rurale” (PTGM);

CONSIDERATO che l’ambito di intervento ricade in area del Sistema del territorio rurale individuata come “Agropolitana” e non si trova all’interno di area nucleo e corridoio ecologico del PTRC;

CONSIDERATO che l’intervento risulta in linea generale coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che il PAT del Comune di Musile di Piave segnala la presenza di un corridoio ecologico di livello provinciale da tutelare prevedendo la tutela degli elementi vegetazionali lineari, delle siepi e dei nuclei boscati che interessa la viabilità di accesso all’impianto;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 458573 del 29/08/2023 la relazione istruttoria tecnica n.192/2023 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è conclusa positivamente la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
     
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo la viabilità di accesso e il perimetro dell’ambito contermine all’area agricola, mediante il recupero l’integrazione della fascia arboreo-arbustiva con specie appartenenti alla locale serie vegetazionale): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii;
     
  2. di impiegare sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
     
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che in riferimento al Piano Faunistico Venatorio l’area di progetto rientra nella zona di ripopolamento e cattura (ZRC) identificata con il codice alfanumerico “ZRC_VE_026” e denominata “LE TREZZE”;

CONSIDERATO altresì che gli edifici presenti in tale zona, costituiscono una discontinuità col sistema agro-silvo-pastorale circostante, rappresentando aree alle quali già al giorno d’oggi la fauna terrestre non ha accesso; le opere a terra maggiormente impattanti saranno le tre cabine elettriche e la strada di accesso all’area e non costituiranno ostacolo al passaggio della fauna selvatica;

CONSIDERATO che l’area di progetto non ricade:

  • in core zone e buffer zone di beni tutelati dall’UNESCO e MaB – L’uomo e la biosfera;
  • nei siti della Rete Natura 2000 e in aree naturali protette;

CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 10/09/2010 allegato 3) Criteri per l’individuazione di aree non idonee l’area di installazione dell’impianto fotovoltaico è interessata da:

  • aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.:
  • rischio idraulico - gli edifici sui quali saranno installati i moduli fotovoltaici risultano classificati a rischio medio (R2) e sono circondati da territori agricoli classificati come a rischio moderato (R1) (PGRA);

  • pericolosità idraulica – l’area ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) (PGRA);

CONSIDERATO in relazione a quanto sopra, i moduli fotovoltaici verranno installati sulle coperture dei capannoni esistenti quindi non soggetti a rischio idraulico, mentre le cabine di campo e tutte le installazioni saranno posizionate a 0,8 m sopra al piano campagna, in conformità alla previsione di una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0.5m sopra il piano campagna come previsto dall’art. 14 comma 4 delle NTA del PGRA dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge n. 41/2023 di conversione del Decreto Legge n. 13/2023 art. 47 comma 11-bis il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2 dell’allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per gli impianti che si trovano nelle aree classificate idonee, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, è elevato a 10MW;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 “Disciplina per l’individuazione di superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” l’area di progetto è riconducibile alla seguente fattispecie:

  • comma 8 lett. c-quarter) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

CONSIDERATO in relazione a quanto sopra, l’area di progetto infatti non presenta vincoli ai sensi della parte seconda e parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e non rientra nella fascia di rispetto di cinquecento metri;

VISTO altresì il comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 che recita “ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.

VISTO l’art. 7 della L.R. 17/22 “Aree con indicatori di idoneità”, che al comma 1 – lett. c) individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici “le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità” e che il progetto prevede l’installazione;

CONSIDERATO che l’installazione dell’impianto fotovoltaico è prevista sulle coperture degli edifici ex capannoni di attività imprenditoriale agricola, mentre le cabine di campo e altre installazioni sono previste all’interno del perimetro dell’area dedicata;

VISTA la documentazione fornita dal proponente, che non recepisce le indicazioni fornite in merito alla matrice illuminazione nella richiesta di integrazione, in particolare prevedendo 63 punti luce nell’impianto perimetrale, da ritenersi ambientalmente non compatibile.

CONSIDERATO infatti che, relativamente all’inquinamento luminoso, dal punto di vista ambientale non si ritiene necessario un impianto di illuminazione perimetrale funzionale alla videosorveglianza. A tal proposito infatti esistono altri sistemi di videosorveglianza e allarme e che il proponente potrà adottare, che non prevedono l’utilizzo di un impianto di illuminazione perimetrale. Il proponente potrà quindi prevedere una eventuale minima illuminazione, potranno essere installati punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione), che dovranno essere conformi alla Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17, alla normativa tecnica vigente e alle Linee Guida ARPAV.

RITENUTO pertanto che, in fase di autorizzazione, il proponente dovrà definire la scelta progettuale adottata, e fornire per gli eventuali punti luce isolati tutti i documenti attestanti la conformità alla Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17, alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e alle Linee Guida ARPAV, reperibili al link:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti.

PREMESSO che, da quanto dichiarato dal proponente dello SPA e successivamente approfondito nella risposta alle richieste di integrazioni, “gran parte del sito in progetto è stato oggetto di analisi tramite un Piano di caratterizzazione eseguito nel 2015 (…) volto a conoscerne lo stato potenziale di inquinamento”. E premesso che “tale Piano di caratterizzazione si è chiuso con verbale della conferenza dei servizi del 11/12/2015 (protocollo n. 1099 del 20/01/2016 del Comune di Musile di Piave)", in cui veniva prescritto dal Comune di Musile di Piave che "(...) il terreno, qualora sottoposto ad operazioni di movimentazione, non possa essere considerato come “terra da scavo” né inviato a recupero secondo il DM 05/02/1998, che prevede l’assenza di amianto nel materiale”.

CONSIDERATO pertanto che, contrariamente a quanto proposto dal proponente, tutte le terre e rocce che verranno scavate nella parte di sito che rientra nell’ambito della sopra citata prescrizione del Comune di Musile di Piave, non potranno essere gestite come terre da scavo e non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, come indicato dal Comune di Musile di Piave.

CONSIDERATO invece che le terre e rocce scavate nella parte di sito che non rientra nell’ambito della sopra citata prescrizione del Comune di Musile di Piave, potranno essere riutilizzate in sito o fuori sito presentando la dichiarazione di utilizzo ai sensi degli artt. 20 e 21 del DPR 120/2017, previa caratterizzazione ai sensi dell’Allegato 4 del DRP 120/2017 e della verifica dell’assenza di amianto nel terreno. A questo proposito, si suggerisce l’utilizzo del portale ARPAV reperibile al seguente link:
http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/.

VALUTATO che non emergono superamenti dei limiti acustici dalla Valutazione previsionale di impatto acustico svolta dal proponente per effettuare l’analisi dell’inquinamento acustico sia della fase di esercizio del solo impianto I2, oggetto della presente procedura, sia del contemporaneo esercizio dell’impianto I2 e dell’impianto I1 “Melidissa 1”, sito nell’area adiacente.

CONSIDERATO che, in riferimento alla valutazione previsionale di impatto acustico svolta dal proponente per la fase di cantiere, non si può escludere che determinate lavorazioni possano comportare il superamento dei limiti, poiché: 

  • l’analisi è stata condotta considerando il livello di immissione nel tempo di riferimento e non il contributo di ogni singola attrezzatura con il proprio tempo di funzionamento;
  • ai fini della stima dei livelli sonori prodotti dalle lavorazioni di cantiere, è stato disposto il posizionamento delle sorgenti al centro del lotto di lavorazione, non considerando invece le posizioni più prossime ai ricettori;

CONSIDERATO pertanto necessario che il proponente adotti le misure di contenimento del rumore previste nella Valutazione previsionale di impatto acustico e presenti nel regolamento Comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti del Comune di Musile di Piave (VE);

CONSIDERATO che, in riferimento alla matrice campi elettromagnetici, il progetto, così come descritto nella documentazione presentata dal proponente, è compatibile con quanto stabilito dalla vigente normativa per la tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001 n. 36, D.P.C.M. 8 luglio 2003, D.M. 29 maggio 2008);

RITENUTO comunque necessario evidenziare che tutte le aree ricadenti all’interno delle DPA individuate sono vincolate a destinazioni d’uso che non comportino aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (cfr. art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003);

CONSIDERATO che in sede di autorizzazione dovranno essere recepite le indicazioni relative al parere prot. n. 471488 del 01/09/2023 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;

CONSIDERATO infine che trattasi di un impianto la cui potenza nominale è dichiarata pari a 6,937 MW, su copertura di edifici esistenti, il procedimento autorizzativo che si configura applicabile è la sola D.I.L.A. o al più P.A.S. di competenza comunale, poiché il Proponente ha titolo idoneo di disponibilità sulle particelle private interessate dal tracciato della linea di connessione, come si può evincere dal Piano Particellare allegato alle integrazioni (elaborato 01_R11_Particellare) e dagli allegati all’elaborato 04_R01.Rv01_Risp_Integrazioni;

CONSIDERATO che qualsiasi variante progettuale che dovesse essere presentata a seguito della conclusione del procedimento di assoggettabilità, dovrà essere preliminarmente valutata ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall’autorità competente in materia di V.I.A.

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

1


CONTENUTO
 

DESCRIZIONE

 


Macrofase
 

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 192/2023:
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.


Soggetto verificatore
 

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 06/12/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/12/2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

1


CONTENUTO
 

DESCRIZIONE

 


Macrofase
 

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 192/2023:
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.


Soggetto verificatore
 

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla STM24 S.RL. (C.F. 04070091204), con sede legale in Via Nenni, 6E a Imola (BO), - (PECstm24@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Musile di Piave, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, all’ Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, all’Enel Distribuzione S.p.A., all’Aulss 3 Serenissima, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Venezia, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA –Capitale Naturale e NUV;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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