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Bur n. 164 del 19 dicembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 88 del 04 dicembre 2023

HPE SRL Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in destra idrografica del fiume Piave a Santo Stefano di Cadore. Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL); Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società HPE SRL che prevede l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in destra idrografica del fiume Piave nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società HPE Srl (C.F. e P.I.VA. 04727330260), con sede legale in Via Dante n. 89 CAP 31029 trasmessa in data 03/08/2023 ed acquisita con prot. reg. con nota prot. nn. 421276, 421297, 421330, 421344, 421384 del 04/08/2023 e successivamente perfezionata in data 10/08/2023 con prot. nn. 431712, 431715, 431720, 431721, 431724 del 10/08/2023;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera h) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 436650 del 16/08/2023 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/09/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTI gli esiti istruttori per la valutazione d’incidenza, di cui all’istruttoria n. 255/2023 predisposta dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisiti agli atti;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTE le osservazioni formulate dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. 13661/2023 del 14/09/2023) acquisite con prot. reg. n. 505285 del 15/09/2023;

VISTE le osservazioni formulate dalla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (prot. n. 35644-P del 19/10/2023), acquisite con prot. reg. n.570382 del 19/10/2023;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2023:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società HPE Srl.;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza nominale di 141,25 kW, a lato di una briglia esistente, in destra idrografica del fiume Piave;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;

CONSIDERATE le osservazioni sul progetto pervenute;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti ambientali;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’analisi vincolistica, il proponente ha analizzato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione vigenti e non sono emerse criticità;

VISTI gli esiti istruttori per la valutazione d’incidenza, di cui all’istruttoria n. 255/2023 predisposta dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisiti agli atti;

CONSIDERATO che, la soluzione progettuale non è stata descritta in modo adeguato tale da comprendere l’intervento e le sue possibili implicazioni ed esprimere una valutazione sulla significatività degli impatti;

CONSIDERATO che le portate definite nella relazione Idrologica (Elaborato B) e nella relazione Idraulica (Elaborato C) non sono state calcolate secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’Allegato I del PGRA e sono sottostimate rispetto ai valori definiti in studi idraulici nel medesimo territorio;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la misura delle portate, il Proponente nel documento “Relazione Integrativa in riscontro al verbale della visita locale di istruttoria del 18/01/2022, alla nota prot. n. 0031486 del 01/12/2021 dell’Autorità di Bacino e alla nota prot. n. 0099585/U del 04/11/2021 di Arpav” afferma che verranno eseguite “minimo 3-4 misure presso la scala di risalita della fauna ittica al variare del tirante idrico, di cui una o due misure con il livello a monte della derivazione pari a 895,40 m s.l.m. (pelo morto superiore), in modo da definire una scala delle portate attendibile”, pertanto non ha chiarito:

  • in quale modo sia possibile realizzare una scala delle portate esaustiva coprente il range di portate di interesse, quando il tirante viene mantenuto costante per alcune misure;
  • nel caso in cui l’obiettivo del Proponente sia quello di realizzare una scala di deflusso, le misure dovrebbero essere almeno 5 o 6 (e non 3-4 come proposto) con tirante variabile e per tutto il range di portate di interesse. Inoltre, la scala di deflusso, calcolata sul sensore di livello, dovrebbe essere correlabile con i livelli leggibili sull’asta graduata installata a valle della scala di risalita, in modo da poter risalire al corretto valore di portata rilasciata anche mediante la sola lettura diretta su asta;
  • oltre alla fase preliminare, non è stato proposto anche un controllo annuale dei sistemi di rilascio durante la fase di esercizio dell’impianto, attraverso 1-2 misure dirette di portata per tipologia di luce/stramazzo (canale di derivazione, scala risalita pesci, traversa di sfioro), al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio nel tempo;

CONSIDERATO che nel documento sopracitato il Proponente afferma che “Il monitoraggio della portata derivata verrà attuato attraverso il misuratore di livello a ultrasuoni posto nel canale di derivazione appena a monte della coclea”, non è stato approfondito con quale sistema avvenga la conversione tirante-portata;

CONSIDERATO che ogniqualvolta è presente uno strumento misuratore di livello, è buona prassi installare un’asta idrometrica che consenta il controllo visivo della correttezza della misura strumentale. In tal senso, considerato che per l’impianto in questione il mantenimento del livello di esercizio necessario a garantire sia il rilascio del Deflusso Ecologico che la derivazione, è demandato a misuratori di livello dedicati (sensori ad ultrasuono), il Proponente non ha previsto l’installazione di una specifica asta idrometrica che consenta il sistematico controllo del livello, a garanzia del regolare funzionamento dello strumento;

CONSIDERATO che la “Valutazione di Impatto Acustico” presentata dal Proponente mostra le seguenti carenze:

  • i dati delle misure risalgono ad aprile 2016 e non sono stati aggiornati con misure più recenti;
  • per quanto riguarda i periodi di misura, il Proponente non ha eseguito una misura anche in periodo notturno, allo scopo di ottenere un dato certo invece di utilizzare, per la verifica del rispetto del valore di immissione e per il differenziale notturno, il dato calcolato a partire dal valore LN95;
  • il punto di misura denominato 02 dovrebbe essere posizionato preferibilmente, se possibile, all’interno dell’edificio R1, allo scopo di verificare i valori di livello residuo per il calcolo del differenziale o, nel caso in cui questo non fosse possibile, in prossimità della facciata dell’edificio rivolta verso la futura sorgente;

CONSIDERATO che nella “Relazione sulle terre e rocce da scavo – Elaborato M – giugno 2021” il Proponente:

  • si riferisce a normativa non più in vigore facendo, tuttavia, richiami al vigente D.P.R. 120/2017;
  • afferma che 1200 m3 di materiale scavato verranno gestiti come rifiuti mentre 600 m3 verranno riutilizzati in situ, con riferimento all’art. 185, c. 1, del D.Lgs. 152/06: tuttavia dichiara anche che “eventuali residui di origine antropica (scarti edili, macerie)” potrebbero essere reimpiegati in sito e ciò non è corretto poiché quanto delineato può sottendere un’operazione di gestione rifiuti; in tal senso la Ditta non mantiene distinte le diverse fattispecie:
    • utilizzo in situ riconducibile all’art. 24 del DPR 120/2017 e all’art. 185, comma 1, lett. c) del D.Lgs 152/2006;
    • utilizzo fuori sito come sottoprodotto in conformità al DPR 120/2017;
    • gestione di rifiuti;

e non definisce le modalità di scavo, caratterizzazione, deposito e gestione in ciascuna delle fattispecie che il Proponente ritenga pertinenti;

  • non indica i quantitativi dello strato superficiale di terreno “humoso” da utilizzare in sito;
  • non indica quale colonna (A o B) della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 dovrà essere applicata per gli accertamenti analitici allo scopo di verificare la conformità delle terre e rocce da scavo.

CONSIDERATO che le opere da realizzare sono in parte localizzate in area fluviale e in aree a pericolosità media (P2) ed elevata (p3a) nella cartografia del PGRA;

CONSIDERATA la necessita di predisporre la verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.);

CONSIDERATO che il grado di pericolosità idraulica della zona costituisce un elemento che rende necessario un maggiore livello di approfondimento, correlato ad una procedura di valutazione di impatto ambientale;

TENUTO CONTO che dovranno essere svolte adeguate analisi idrauliche, al fine di verificare gli effetti dell'intervento sia sotto l'aspetto della sicurezza idraulica che sotto l'aspetto della morfologia fluviale;

CONSIDERATO che il progetto ricade all’interno del Fiume Piave, corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.c);

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto comporta modifiche all’alveo del Fiume Piave, pur inserendosi in un contesto già antropizzato e regimentato del torrente, propone nuove infrastrutturazioni che hanno un impatto rilevante sul paesaggio oggetto di tutela;

CONSIDERATO che il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di uno scivolo di alloggiamento della coclea idraulica; un vano tecnico delle dimensioni in pianta di 5,20 x 5,50 m, e che fuoriesce dal terreno per una altezza di metri 2,70; una cabina MT delle dimensioni in pianta delle dimensioni in pianta di metri 2,75 x 5,50; un canale di restituzione della larghezza di 4,7 m; una scala di rimonta della fauna ittica della lunghezza di circa 25 m;

VISTA la nota della Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (prot. n. 35644-P del 19/10/2023), acquisito con prot. reg. n.570382 del 19/10/2023, nella quale si ravvisa la necessità di sottoporre le opere in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

RITENUTO pertanto che il Proponente non abbia affrontato in maniera adeguata ed esaustiva la valutazione dei potenziali impatti ambientali, con particolare riferimento alle componente “Paesaggio”;

ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

CONSIDERATE tutte le criticità rilevate, i pareri pervenuti e le motivazioni contenute negli stessi;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

si è espresso favorevolmente all’ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, non si possono escludere impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 08/11/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08/11/2023 e di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società HPE S.R.L. relativo al “Progetto per l’installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in destra idrografica del fiume Piave a Santo Stefano di Cadore” per le motivazioni rappresentate nelle premesse;
     
  3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società HPE S.R.L. (C.F. e P.I.VA. 04727330260) con sede legale in Via Dante n. 89 CAP 31029 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Santo Stefano di Cadore, alla Provincia di Belluno, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, all’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa U.O. - Assetto Idrogeologico, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico U.O. Genio Civile Belluno e U.O. Servizi Forestali ed alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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