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Bur n. 153 del 28 novembre 2023


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 80 del 13 novembre 2023

E.C. PROJECT S.r.l. Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 6,5 MWp da installarsi su struttura galleggiante in cava Carlotta sito a Nogarole Rocca (VR) - Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società E.C. PROJECT S.r.l. relativo al progetto di Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 6,5 MWp da installarsi su struttura galleggiante in cava Carlotta sito a Nogarole Rocca (VR) - Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nochè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTA la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da E.C. PROJECT SRL (C.F. 04749280238), con sede legale in Via Cavour, 38 a Villafranca di Verona (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con note nn. 246823 – 246835 – 246840 – 246846 – 247897 – 247915 del 09/05/2023;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 6,5 MWp da installarsi su struttura galleggiante in cava Carlotta, sito a Nogarole Rocca (VR);

VISTA la nota n. 265259 del 16/05/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/05/2023 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, non risultano pervenute osservazioni;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica – U.O. Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni del 12/06/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 14/06/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Difesa del Suolo e della Costa del 21/06/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Paesaggistica del 28/06/2023 agli atti degli scriventi uffici;

CONSIDERATA la relazione istruttoria tecnica n. 143/2023 del 26/06/2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV nella quale si dichiara una positiva conclusione con prescrizioni della procedura di valutazione d’incidenza;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/06/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria, nonché alcuni chiarimenti a Provincia di Verona e Comune di Nogarole Rocca;

CONSIDERATO che la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con prot. n. 362105 del 05/07/2023;

CONSIDERATA la nota prot. n. 370573 del 10/07/2023 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 371862 del 11/07/2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene indicato come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 29/08/2023;

PRESO ATTO delle note di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunte agli atti con prot. nn. 458862 - 458878 - 458885 – 458920 del 29/08/2023;

PRESO ATTO della nota di riscontro alla richiesta dichiarimenti da parte della Provincia di Verona prot. n. 462791 del 30/08/2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 8981 del 08/09/2023, acquisita al prot. reg. con n. 487061 del 08/09/2023, con cui il Comune di Nogarole Rocca chiede una proroga al fine di concludere la propria istruttoria per riscontrare al punto 8) della richiesta chiarimenti trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con nota n. 362105 del 05/07/2023;

VISTA la nota n. 506367 del 18/09/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, prendendo atto della nota sopra citata del Comune di Nogarole Rocca, hanno provveduto, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione della proroga di 20 giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio Geologico e Attività estrattive del 25/09/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica – U.O. Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni prot. 595375 del 03/11/2023;

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 04/10/2023 agli atti degli scriventi uffici;

PRESO ATTO della nota n. 537102 del 05/10/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, hanno chiesto al Comune di Nogarole Rocca di fornire con ogni urgenza il riscontro alla richiesta di chiarimenti trasmessa con prot. reg. n. 362105 del 05/07/2023;

VISTA la nota n. 9956 del 05/10/2023, acquisita al protocollo regionale con n. 543229 del 06/10/2023, con cui il Comune di Nogarole Rocca (VR) richiede una ulteriore proroga dei termini in relazione alla necessità di effettuare alcuni approfondimenti di natura urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 549514 del 09/10/2023 con la quale la ditta E.C. Project S.r.l. comunica di non aver nulla da obiettare sull’ulteriore proroga richiesta da parte del Comune di Nogarole Rocca;

VISTA la nota n. 10611 del 24/10/2023, acquisita al protocollo regionale con n. 580898 del 25/10/2023, del Comune di Nogarole Rocca (VR), con la quale ha riscontrato alla richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • D.lgs 8 novembre 2021 n. 199;
  • L.R. n. 17 del 19/07/2022

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi su strutture galleggianti in Cava Carlotta sito a Nogarole Rocca (VR) connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 6,5 MWp;

CONSIDERATO che la coltivazione della cava denominata “CARLOTTA” era stata autorizzata con D.G.R. n. 5604 del 30.10.1979 ed è stata dichiarata estinta, a seguito della verifica del rispetto delle prescrizioni di natura ricompositiva contenute nella deliberazione di autorizzazione medesima, con provvedimento n. 238 del 29.11.2013 e da quella data, l’intera area di cava ha conseguentemente assunto la precedente destinazione di natura urbanistica, ossia agricola;

CONSIDERATO che il collegamento di connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente a Nogarole Rocca (VR) è previsto con cavidotto interrato lungo strada e che per due brevi tratti il cavidotto attraverserà il canale demaniale Fosso Grande ed il Fiume Tione delle Valli, entrambi sottoposti a Vincolo Paesaggistico di cui all’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che il tracciato di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente, previsto totalmente interrato, percorre tratti confinanti con ambiti tutelati di cui alla Parte Seconda art. 45 “Prescrizioni di tutela indiretta” del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici viene classificata dal punto di vista urbanistico, PRG del Comune di Nogarole Rocca, laghetto, in parte ZTO E2 zona agricola, una minima parte in ZTO D9 zona produttiva in parco, e ricade nell’ambito di formazione del futuro Parco Campagna del Tione e rientra nella zona F4 vincolo fluviale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142;

CONSIDERATO che per il PAT del Comune di Nogarole Rocca l’area di installazione dell’impianto fotovoltaico ricade all’interno dell’Area protetta di interesse locale - Ambito di formazione del futuro Parco naturale del Tione, la parte meridionale è classificata come Corridoio ecologico - Ambito Parco del Tione e la parte nord di installazione rientra in Area di rinaturalizzazione;

CONSIDERATO che l’installazione dell’impianto ricade all’interno della Zona di Ripopolazione e cattura – ZRC VR34 Ladisa – Grezzano – Ambito di Caccia ATC 3 prevista nel Piano Faunistico Venatorio Regionale;

CONSIDERATO che le aree d’intervento, dell’impianto e delle opere di connessione, ricadono nella categoria di sistema del territorio rurale “aree agropolitane” di cui agli articoli 7 e 9 delle Norme Tecniche del PTRC;

CONSIDERATO che l’intervento risulta coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto, ovvero con i Piani d’Area vigenti, in quanto all’art. 15 “Ambito per il parco fluviale del Tione e del Tartaro delle norme di attuazione del Piano d’Area Valli Grandi Veronesi” e all’art. 94 “Ambito per il parco regionale del Tartaro e Tione delle norme di attuazione del Piano d’Area Quadrante Europa” non sono indicate specifiche “prescrizioni e vincoli” a questa tipologia di interventi;

CONSIDERATO che con nota prot. 580898 del 25/10/2023 il Comune di Nogarole Rocca (VR) ha comunicato che “l’area di intervento non è interessata da interventi di valorizzazione ambientale e risulta ad oggi solamente sito di cava inattiva da riqualificare” e che “le aree protette, le loro finalità e i particolari interessi naturalistici che le NTO prevedono per il Parco Ambientale – Parco Campagna del Tione, seppur previste nel PRG si riferiscono ad un Piano mai approvato e normato”;

CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 10/09/2010 allegato 3) Criteri per l’individuazione di aree non idonee e ai sensi della L.R. 17/2022 una porzione dell’area di installazione dell’impianto fotovoltaico e una porzione del collegamento di connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente sono interessati da ambiti di cui all’art. 142, comma 1 lettere c) del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione dell’intervento, in relazione alle soluzioni progettuali adottate, agli elementi e alle tecniche in grado di minimizzare o annullare gli impatti sull’ambito tutelato l’Autorità Competente verificherà se le opere di connessione, ricadenti parzialmente in detto ambito, siano riconducibili a quelle di cui all’allegato A di cui al DPR n. 31/2017 - “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”, dovendo in alternativa essere ottenuta l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 10/09/2010 allegato 3) sono individuate come aree non idonee le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali e ai sensi della L.R. 17/2022 art. 3 c. 1, lett. B), punto 4 sono individuate come aree di presuntiva non idoneità quelle che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale e che l’area di installazione dell’impianto è interessata da tali ambiti;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-ter) punto 1) del D.lgs. n. 199/2021 l’area dell’impianto ricade in area idonea all’installazione di impianti fotovoltaici in quanto area priva di vincoli della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004, è classificata agricola e racchiusa nel perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, ovvero dalla zona produttiva D9 – Produttiva in Parco;

CONSIDERATO che ai sensi della lettera d) dell’art. 7, comma 1, della Legge Regionale 17/22, che prevede che “La Giunta Regionale individua come aree con indicatori di idoneità all’installazione degli impianti fotovoltaici”: le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l’avvenuto completamento dell’attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell’articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;

PRESO ATTO che il Comune di Nogarole Rocca ha riscontrato con prot. n. 580898 del 25/10/2023 al punto 8) della richiesta integrazioni ns prot. n. 362105 del 05/07/2023 dichiarando che l’area oggetto di intervento non ha assunto una valenza ambientale e paesaggistica e che l’opera in oggetto dal punto di vista della disciplina urbanistica ed edilizia vigente è compatibile con la destinazione dell’area;

CONSIDERATO ai sensi di quanto disciplinato all’art. 7, comma 2 della L.R. 17/22 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 comma 2 lettera a), punto 2 della medesima legge che prevede il regime di asservimento ovvero “l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini.”

CONSIDERATO che l’area di intervento dell’impianto fotovoltaico non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 346706 del 28/06/2023 la relazione tecnica n. 143/2023 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è conclusa positivamente la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi, o di “effetto lago” ovvero adottando a tal fine accorgimenti gestionali od organizzativi dell’impianto;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo le parti perimetrali del bacino lacustre, mediante il recupero della vegetazione igrofila perilacustre): Lycaena dispar, Bufo viridis, Hyla intermedia, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Egretta garzetta;
  2. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che il progetto non prevede la realizzazione di opere di mitigazione a verde in quanto l’area risulta già completamente schermata a verde;

CONSIDERATO che, in riferimento alle emissioni pulverulente prodotte in particolare durante le attività di cantiere, dovranno essere attuate almeno tutte le misure di mitigazione e gli accorgimenti previsti dal proponente nello SPA. 

CONSIDERATO che le volumetrie di terre e rocce da scavo, risultanti idonee al riutilizzo a seguito della caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017, potranno essere riutilizzate sia in sito che fuori sito, presentando la dichiarazione di utilizzo ai sensi degli artt. 20 e 21 del DPR 120/2017. A questo proposito, si suggerisce l’utilizzo del portale ARPAV reperibile al seguente link: http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/.

CONSIDERATO inoltre che tutte le terre e rocce prodotte dagli scavi con TOC verranno gestite come rifiuto.

CONSIDERATO che, in riferimento alla matrice campi elettromagnetici, il proponente ha presentato, come richiesto nelle integrazioni, una planimetria dell’area di progetto con inserimento della Distanze di Prima Approssimazione (DPA) delle opere; all’interno delle DPA non è prevista la permanenza di persone per periodi superiori a 4 ore/giorno (rif. art. 4 DPCM 8/7/2003);

VALUTATO pertanto che le integrazioni presentate per la matrice campi elettromagnetici si ritengono esaustive.

CONSIDERATO che il proponente ha aggiornato la valutazione previsionale di impatto acustico secondo le indicazioni riportate nella richiesta di integrazione e che, alle condizioni operative dichiarate nella relazione, la valutazione è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell’impatto acustico determinato dalla ditta nell’ambiente circostante.

RITENUTO comunque che, ad impianto a regime, il proponente dovrà effettuare una campagna di misure post-operam al fine di dare conferma delle conclusioni della suddetta valutazione di impatto acustico e si rimanda alla relativa condizione ambientale.

RITENUTO che, nelle successive fasi progettuali, in riferimento all’impianto di illuminazione esterna previsto nel progetto, in base alla documentazione tecnica fornita dal proponente in fase di integrazione, dovrà essere tenuto in considerazione quanto segue:

  • Risulta assente una dichiarazione di conformità dell’impianto alla L.R. 17/2009;
  • La temperatura di colore delle sorgenti previste è di 4000 K. A causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, si richiede di utilizzare sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da linee guida ARPAV (reperibili all’indirizzo
    http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1).
  • I calcoli illuminotecnici riportano valori di illuminamento al suolo molto elevati (163 lux), seppur in aree di modesta dimensione: i valori medi riportati (6 lux) non sembrano essere rappresentativi dell’effettiva illuminazione al suolo;
  • Non sono presenti riduttori di flusso; si ricorda che la riduzione di flusso è obbligatoria (art. 9, comma 2, lettera d, L.R. 17/2009). Vista la particolarità del sito in esame, si prescrive di installare dei sensori di movimento o interruttori manuali che azionino l’illuminazione delle cabine solo al bisogno. Riguardo all’eventuale problematica della videosorveglianza, si ricorda che telecamere ad infrarossi non necessitano di illuminazione.

PRESO ATTO degli interventi correttivi/mitigativi da mettere in atto per la tutela delle acque, previsti dal proponente in caso di anomalia, legata ad eventi metereologici quali grandine, nonché al surriscaldamento dei pannelli ed eventuale incendio.

RITENUTO che dovranno essere esplicitati i seguenti aspetti, relativi al caso di un eventuale incendio:

  • Per le acque di spegnimento, le procedure di gestione delle acque di risulta: in particolar modo, il proponente dovrà fornire il dettaglio delle modalità di raccolta, di stoccaggio e di trattamento delle acque di spegnimento di un eventuale incendio. Si richiama a tal proposito quanto previsto dall’art. 39 c.1 del PTA. Si ricorda inoltre che i prodotti utilizzati per lo spegnimento, qualora disponibili sul mercato, devono essere privi di composti contenenti sostanze persistenti quali i PFAS.
  • Il proponente dovrà predisporre una procedura da attuare in caso di eventuale incendio che preveda l’analisi delle acque superficiali con ampliamento del pannello analitico previsto dalla normativa vigente, alle sostanze pregiudizievoli per l’ambiente anche a livello locale, nonché alle sostanze specifiche la cui presenza venga evinta dall’esame delle schede tecniche dei prodotti antincendio in dotazione, che potrebbero entrare in contatto con le acque superficiali.

RITENUTO pertanto che il proponente in fase di rilascio dell’autorizzazione dovrà aggiornare la documentazione secondo le considerazioni sopra esposte, si rimanda alla relativa condizione ambientale.

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Nogarole Rocca.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Nogarole Rocca, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della L.R. 17/09 e delle normative tecniche vigenti (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili all’indirizzo https://www.arpa.veneto.it/temi- ambientali/luminosita- del-cielo/criteri -e-linee -guida-per-i-progettisti A tal fine, dovranno essere prese in considerazione tutte le osservazioni riportate nel presente parere.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

In fase di presentazione della documentazione per il rilascio dell’autorizzazione, il proponente dovrà presentare la documentazione oggetto della presentazione condizione ambientale

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 143/2023:
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 08/11/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08/11/2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Nogarole Rocca.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Nogarole Rocca, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della L.R. 17/09 e delle normative tecniche vigenti (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili all’indirizzo https://www.arpa.veneto.it/temi- ambientali/luminosita -del -cielo/criteri- e-linee- guida-per-i-progettisti A tal fine, dovranno essere prese in considerazione tutte le osservazioni riportate nel presente parere.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

In fase di presentazione della documentazione per il rilascio dell’autorizzazione, il proponente dovrà presentare la documentazione oggetto della presentazione condizione ambientale

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 143/2023:
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla E.C. PROJECT S.RL. (C.F. 04749280238), con sede legale in Via Cavour, 38 a Villafranca di Verona (VR), - (PECecprojectsrl@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Comune di Nogarole Rocca, alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana e le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’ Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all’Enel Distribuzione S.p.A., all’Ulss 9 Scaligera, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA –Capitale Naturale e NUV;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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