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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 154 del 07 agosto 2023
Autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, gpl.
Con il presente provvedimento si procede a disciplinare la gestione dei procedimenti pendenti presso la Regione del Veneto relativi ad istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 27 luglio 2023.
Il Direttore
VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001, n. 11, di attuazione del D. Lgs. 112/1998, che attribuisce alla Regione la competenza del rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
PRESO E DATO ATTO che a decorrere dal 1° agosto 2023, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, è entrata in vigore la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023, la quale, modificando l’art. 5 della L.R. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e l’art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, definiscono la competenza provinciale al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica, secondo i procedimenti abilitativi/autorizzativi previsti dalle normative vigenti;
CONSIDERATO che, alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023, risultano pendenti presso la Regione Veneto dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate in data antecedente all’entrata in vigore della suddetta legge regionale;
RITENUTO opportuno gestire i procedimenti autorizzativi che risultino pendenti alla data del 1° agosto 2023, avvalendosi degli strumenti di semplificazione previsti dalla normativa vigente, ove applicabili;
VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, del D.P.R. 53/1998, i gruppi elettrogeni d’emergenza, oggetto della presente autorizzazione generale, non sono soggetti ad autorizzazione all’installazione ed esercizio, bensì alla sola comunicazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell’energia;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, come modificata dal D.Lgs. 128/2010 che assoggetta ad autorizzazione l’emissione dei gruppi elettrogeni di emergenza e dal D.Lgs 183/2017 che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2193 sulle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione;
VISTO che, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, le categorie di impianti e attività di cui alla parte I dell’allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera essendo queste ritenute scarsamente rilevanti;
CONSIDERATO che i gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a benzina, gasolio, metano, gpl di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a meno di non superare tale soglia per effetto delle norme di aggregazione previste dallo stesso art. 272 comma 1, del citato D.Lgs 152/2006 sono ricompresi tra le categorie di impianti e attività sopra richiamate e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale;
CONSIDERATO che l’art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. 152/2006, definisce come medio impianto di combustione: “un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta”;
CONSIDERATO pertanto che un gruppo elettrogeno d’emergenza con potenza termica nominale superiore a 1 MW, qualora operi ai sensi dell’art. 272, comma 5, del richiamato D.Lgs. 152/2006 come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, si classifica, ai sensi dell’art. 273-bis della normativa in parola, come medio impianto di combustione e risulta soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del medesimo decreto legislativo;
RICORDATO che, ai fini dell’assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si considera la potenza termica nominale, come definita ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. hh) del D.Lgs. 152/2006, pari o superiore a 1 MW anche per effetto delle già richiamate norme di aggregazione previste dall’art. 272, comma 1, del decreto legislativo in argomento;
VISTO l’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/06 che prevede la possibilità, per l’autorità competente, di stabilire forme semplificate di autorizzazione adottando apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni (anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e ai combustibili utilizzati), i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
VISTO l’art. 272, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce espressamente la possibilità di introdurre autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione oltre ad altri impianti ed altre attività;
VISTI i commi 15 e 16 dell’art. 273-bis del citato D.Lgs. 152/2006 relativi ai medi impianti di combustione rispettivamente esistenti e nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno calcolate in media mobile su un periodo di tre anni per gli impianti esistenti e di cinque anni per gli impianti nuovi;
DATO ATTO che per i sopra citati impianti la norma prevede che l’autorizzazione possa esentare quelli nuovi dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti dall’allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e quelli esistenti dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell’art. 273-bis del medesimo decreto;
VISTA la DGRV n. 2782 del 29 dicembre 2014, che prevede il ricorso a una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni di emergenza, applicabile in caso di soglia massima di funzionamento pari a 200 ore annue;
RICHIAMATO l’Allegato A alla citata deliberazione il quale, considerando l’impossibilità di fissare dei limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, stabilisce che l’istanza deve comunque attestare il combustibile utilizzato, la localizzazione dell’impianto, la data di messa in esercizio, la potenza nominale ai sensi dell’art 268, comma 1, lett. hh), del D.Lgs. 152/2006, una descrizione della qualità e quantità delle emissioni, il numero di ore al mese e all’anno di funzionamento previste;
CONSIDERATO che i requisiti stabiliti con la DGRV 2782/2014, alla luce della disciplina dei medi impianti di combustione introdotta dal D.Lgs. 183/2017, possono ritenersi efficacemente assorbiti dall’intervenuta innovazione normativa statale;
RITENUTO di poter ulteriormente semplificare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, fermi restando i principi stabiliti con la DGRV n. 2782/2014, attraverso lo strumento dell’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs, 152/2006;
RITENUTO che, secondo le previsioni dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, stante il carattere di emergenza ed il limitato periodo di funzionamento, l’autorizzazione generale possa applicarsi anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all’interno di stabilimenti dotati di un’autorizzazione in regime ordinario prevista ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
RITENUTO, invece, che l’autorizzazione dei gruppi elettrogeni di emergenza tecnicamente connessi ad installazioni rientranti nell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero sottoposti all’autorizzazione ex art. 208 del medesimo decreto, resti assoggettata alle procedure ivi previste;
DATO ATTO che i gestori degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza che abbiano presentato alla Regione del Veneto, in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. 16/2023 (1° agosto 2023), istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, possono aderire alla presente autorizzazione a carattere generale, richiedendo contestualmente la sospensione del procedimento ordinario precedentemente attivato e la sua definitiva archiviazione al formarsi del silenzio assenso sulla domanda di adesione;
VISTI:
la L.R. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”;
la L.R. 11/2001 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 199 8, n. 112”;
la L.R. 54/2012 e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle strutture regionali;
il regolamento regionale n. 1/2016;
DGRV n. 2782/2014 in merito alla competenza al rilascio dell’autorizzazione dei gruppi elettrogeni di emergenza;
la DGRV n. 232/2020, avente per oggetto le linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
la DGRV n. 831/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
la DGRV n. 96/2023, recante adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 della Giunta Regionale del Veneto;
decreta
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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