Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 151 del 20 novembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 154 del 07 agosto 2023

Autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, gpl.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede a disciplinare la gestione dei procedimenti pendenti presso la Regione del Veneto relativi ad istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 27 luglio 2023.

Il Direttore

VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001, n. 11, di attuazione del D. Lgs. 112/1998, che attribuisce alla Regione la competenza del rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

PRESO E DATO ATTO che a decorrere dal 1° agosto 2023, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, è entrata in vigore la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023, la quale, modificando l’art. 5 della L.R. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e l’art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, definiscono la competenza provinciale al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica, secondo i procedimenti abilitativi/autorizzativi previsti dalle normative vigenti;

CONSIDERATO che, alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023, risultano pendenti presso la Regione Veneto dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate in data antecedente all’entrata in vigore della suddetta legge regionale;

RITENUTO opportuno gestire i procedimenti autorizzativi che risultino pendenti alla data del 1° agosto 2023, avvalendosi degli strumenti di semplificazione previsti dalla normativa vigente, ove applicabili;

VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, del D.P.R. 53/1998, i gruppi elettrogeni d’emergenza, oggetto della presente autorizzazione generale, non sono soggetti ad autorizzazione all’installazione ed esercizio, bensì alla sola comunicazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell’energia;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, come modificata dal D.Lgs. 128/2010 che assoggetta ad autorizzazione l’emissione dei gruppi elettrogeni di emergenza e dal D.Lgs 183/2017 che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2193 sulle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione;

VISTO che, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, le categorie di impianti e attività di cui alla parte I dell’allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera essendo queste ritenute scarsamente rilevanti;

CONSIDERATO che i gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a benzina, gasolio, metano, gpl di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a meno di non superare tale soglia per effetto delle norme di aggregazione previste dallo stesso art. 272 comma 1, del citato D.Lgs 152/2006 sono ricompresi tra le categorie di impianti e attività sopra richiamate e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale;

CONSIDERATO che l’art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. 152/2006, definisce come medio impianto di combustione: “un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta”;

CONSIDERATO pertanto che un gruppo elettrogeno d’emergenza con potenza termica nominale superiore a 1 MW, qualora operi ai sensi dell’art. 272, comma 5, del richiamato D.Lgs. 152/2006 come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, si classifica, ai sensi dell’art. 273-bis della normativa in parola, come medio impianto di combustione e risulta soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del medesimo decreto legislativo;

RICORDATO che, ai fini dell’assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si considera la potenza termica nominale, come definita ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. hh) del D.Lgs. 152/2006, pari o superiore a 1 MW anche per effetto delle già richiamate norme di aggregazione previste dall’art. 272, comma 1, del decreto legislativo in argomento;

VISTO l’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/06 che prevede la possibilità, per l’autorità competente, di stabilire forme semplificate di autorizzazione adottando apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni (anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e ai combustibili utilizzati), i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO l’art. 272, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce espressamente la possibilità di introdurre autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione oltre ad altri impianti ed altre attività;

VISTI i commi 15 e 16 dell’art. 273-bis del citato D.Lgs. 152/2006 relativi ai medi impianti di combustione rispettivamente esistenti e nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno calcolate in media mobile su un periodo di tre anni per gli impianti esistenti e di cinque anni per gli impianti nuovi;

DATO ATTO che per i sopra citati impianti la norma prevede che l’autorizzazione possa esentare quelli nuovi dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti dall’allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e quelli esistenti dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell’art. 273-bis del medesimo decreto;

VISTA la DGRV n. 2782 del 29 dicembre 2014, che prevede il ricorso a una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni di emergenza, applicabile in caso di soglia massima di funzionamento pari a 200 ore annue;

RICHIAMATO l’Allegato A alla citata deliberazione il quale, considerando l’impossibilità di fissare dei limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, stabilisce che l’istanza deve comunque attestare il combustibile utilizzato, la localizzazione dell’impianto, la data di messa in esercizio, la potenza nominale ai sensi dell’art 268, comma 1, lett. hh), del D.Lgs. 152/2006, una descrizione della qualità e quantità delle emissioni, il numero di ore al mese e all’anno di funzionamento previste; 

CONSIDERATO che i requisiti stabiliti con la DGRV 2782/2014, alla luce della disciplina dei medi impianti di combustione introdotta dal D.Lgs. 183/2017, possono ritenersi efficacemente assorbiti dall’intervenuta innovazione normativa statale;

RITENUTO di poter ulteriormente semplificare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, fermi restando i principi stabiliti con la DGRV n. 2782/2014, attraverso lo strumento dell’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs, 152/2006;

RITENUTO che, secondo le previsioni dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, stante il carattere di emergenza ed il limitato periodo di funzionamento, l’autorizzazione generale possa applicarsi anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all’interno di stabilimenti dotati di un’autorizzazione in regime ordinario prevista ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO, invece, che l’autorizzazione dei gruppi elettrogeni di emergenza tecnicamente connessi ad installazioni rientranti nell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero sottoposti all’autorizzazione ex art. 208 del medesimo decreto, resti assoggettata alle procedure ivi previste;

DATO ATTO che i gestori degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza che abbiano presentato alla Regione del Veneto, in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. 16/2023 (1° agosto 2023), istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, possono aderire alla presente autorizzazione a carattere generale, richiedendo contestualmente la sospensione del procedimento ordinario precedentemente attivato e la sua definitiva archiviazione al formarsi del silenzio assenso sulla domanda di adesione;

VISTI:

la L.R. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”;

la L.R. 11/2001 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 199 8, n. 112”;

la L.R. 54/2012 e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle strutture regionali;

il regolamento regionale n. 1/2016;

DGRV n. 2782/2014 in merito alla competenza al rilascio dell’autorizzazione dei gruppi elettrogeni di emergenza;

la DGRV n. 232/2020, avente per oggetto le linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

la DGRV n. 831/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

la DGRV n. 96/2023, recante adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 della Giunta Regionale del Veneto;

decreta

  1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di pubblicazione sul BUR.
  3. Ai sensi dell’art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha validità di 15 anni dalla data di emanazione.
  4. Sono autorizzate in via generale le emissioni in atmosfera degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni individuati nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
  5. I gestori che intendono installare nuovi impianti, modificare o rinnovare le autorizzazioni già acquisite, relativamente a gruppi elettrogeni di emergenza rientranti nei requisiti e caratteristiche dell’Allegato 1, e che abbiano un procedimento attivato presso la Regione Veneto in data antecedente al 1° agosto 2023 per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dal medesimo impianto, possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando esclusivamente la modulistica in Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento.
  6. La presentazione della domanda di adesione al presente provvedimento comporta la sospensione dei procedimenti attivati presso la Regione Veneto in data antecedente al 1° agosto 2023 per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dal medesimo impianto. Alla formazione del silenzio assenso, come definito all’articolo 7 del presente provvedimento, detti procedimenti sono automaticamente archiviati.
  7. Ai sensi dell’art 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per il gestore che abbia presentato domanda di adesione, l’autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di adesione, intesa come data in cui si è maturato il silenzio assenso dell’Amministrazione. Il silenzio assenso si intende formato decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, al netto di eventuali sospensioni per richiesta integrazioni.
  8. Le modifiche di impianti esistenti o le comunicazioni di variazione di titolarità non hanno effetto sui termini di validità dell’autorizzazione, determinati con la domanda di adesione.
  9. Almeno 45 giorni prima della scadenza del periodo di validità, determinato con la domanda di adesione, il Gestore dovrà presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
  10. Il gestore di impianti ricadenti nella presente autorizzazione ha sempre la facoltà di presentare istanza di autorizzazione in via ordinaria.
  11. La presente autorizzazione generale si applica anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all’interno di stabilimenti in cui siano presenti emissioni autorizzate o per le quali è in corso un procedimento di autorizzazione o da autorizzare in regime ordinario ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
  12. Nel caso di gruppi elettrogeni di emergenza installati all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 (art. 12) e/o D.Lgs 115/2008 (art. 11), il gestore presenta la domanda di adesione nell’ambito del procedimento unico. In tal caso, l’attività non potrà essere avviata prima dell’emanazione del provvedimento unico conclusivo dei suddetti procedimenti.
  13. Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale gli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza che risultino tecnicamente connessi a processi di trattamento rifiuti in regime di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o ad attività IPPC elencate nell’allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto legislativo.
  14. L’Autorità competente, nei casi di irregolarità nella presentazione della domanda o di eventuali giustificati rilievi, può sempre negare l’adesione alla presente autorizzazione generale con provvedimento motivato entro 45 giorni dalla richiesta.
  15. Gli impianti dovranno essere installati ed eserciti nel rispetto di requisiti e prescrizioni tecniche specifiche stabiliti nell’Allegato 1 e degli impegni assunti nella domanda di adesione, in accordo con la modulistica in Allegato 2.
  16. I punti di emissione autorizzati sono quelli elencati nella “Tabella tecnica - Camini da autorizzare” indicati nella domanda di adesione, in accordo con la modulistica in Allegato 2.
  17. Copia della domanda di adesione e relativa documentazione allegata (con relativa ricevuta di presentazione all’Autorità competente) deve essere tenuta in impianto e messa a disposizione delle Autorità preposte al controllo.
  18. Gli impianti non potranno essere messi in esercizio prima della formazione del silenzio assenso, come definito all’articolo 7 del presente provvedimento.
  19. La messa in esercizio di ciascun impianto dovrà essere comunicata all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPAV con preavviso di almeno 15 giorni. La messa a regime si considera contestuale alla messa in esercizio.
  20. Il Gestore dovrà comunicare all’Autorità competente ogni modifica all’impianto, secondo quanto previsto al comma 8 dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006.
  21. Il Gestore dovrà comunicare all’Autorità competente ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, rappresentante legale, nelle forme dell’autocertificazione, eventualmente corredando la comunicazione con i documenti attestanti quanto dichiarato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato CCIA, statuto della società, atti o verbali di assemblea, del Consiglio di amministrazione).
  22. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione all’Autorità competente, secondo quanto previsto al comma 11bis dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
  23. Il Gestore dovrà dare comunicazione all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPAV, nonché alla Provincia/Città metropolitana in caso di impianti installati in stabilimenti soggetti ad AUA ai sensi del DPR 59/2013, della cessazione dell’attività e della dismissione dell’impianto.
  24. Il mancato rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti nella presente autorizzazione e degli impegni assunti con la domanda di adesione comporta l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 278 e delle sanzioni di cui all’art. 279 del D.Lgs. 152/2006.
  25. I contenuti della presente autorizzazione potranno essere modificati a seguito dell’entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni in atmosfera o qualora insorgano motivazioni che inducano l’Amministrazione competente ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull’ambiente.
  26. Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, previsti dalle normative di settore, necessari ai fini dell’installazione ed esercizio dell’impianto.
  27. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  28. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

154_Allegato1_DDR_154_07-08-2023_516125.pdf
154_Allegato2_DDR_154_07-08-2023_516125.pdf

Torna indietro