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Bur n. 151 del 20 novembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 53 del 23 ottobre 2023

Ditta Fassa s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare per industria denominata "BOSCAROLA" e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018 e D.G.R. n. 568/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Fassa s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 19.07.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 347684 del 04.08.2021, con la quale la ditta Vilca s.p.a., ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di Dolcè e S. Ambrogio Valpolicella (VR);

PRESO ATTO che con decreto n. 153 del 10.05.2022 l’autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “BOSCAROLA” è stata intestata alla ditta Fassa s.r.l. - C.F. 02015890268 con sede in Spresiano (TV) via Lazzaris n. 3, che ha fatto propria l’istanza di ampliamento precedentemente avanzata dalla ditta Vilca s.p.a.;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 204 del 08.03.2023, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);

VISTO il decreto n. 45 del 25.07.2023 con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 204 del 08.03.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di Dolcè e S. Ambrogio Valpolicella (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni / condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 45 del 25.07.2023 contiene le seguenti determinazioni:

  • il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, si è espresso in luogo della C.T.R.A.E.;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. n. 45/2023 ha una validità temporale pari a vent’anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale trascorsa la quale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ampliamento è limitrofa all’area S.I.C. denominata “Monte Pastello” ed individuata con il codice IT3210021 e che dista circa 200 metri dall’area S.I.C. denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Nord individuata con il codice IT3210043 e circa 280 metri dalle aree S.I.C. e Z.P.S. denominate “Monte Baldo Est” individuate con il codice IT3210041 e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO quanto contenuto nel parere n. 204 del 08.03.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ossia il recepimento della presa d’atto da parte della struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 31/2023 del 07.03.2023, della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non è stato ritenuto possibile il verificarsi di impatti negativi significativi sulle tutele espresse dai siti della Rete Natura 2000, con prescrizioni;

PRESO ATTO che le osservazioni pervenute da parte dell’Amministrazione comunale di S. Ambrogio Valpolicella e dalla Società M.C.V. s.r.l., sono state valutate e contro dedotte nel parere n. 204 del 08.03.2023 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e, parimenti, sono stati valutati nella medesima sede i pareri espressi dagli enti interessati;

VISTA la nota prot. n. 307239 del 07.06.2023 a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con la quale è stata indetta in data 20.07.2023 la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni comunali di S. Ambrogio Valpolicella, Dolcè e Rivoli Veronese (VR), l’Amministrazione provinciale di Verona, la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio delle Province di VR – RO – VI e A.R.P.A.V., ciascuna per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, sia per quanto attiene la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sia relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, da svolgersi in modalità totalmente telematica;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria, relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, si è svolta in data 20.07.2023 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso all’unanimità parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione della cava, con le prescrizioni di cui al parere n. 204 del 08.03.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e nel P.R.A.C. approvato;

RILEVATO che con nota prot. n. 150310 del 17.03.2023 la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha inviato alla ditta Fassa s.r.l. copia del parere n. 204 del 08.03.2023 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A e che alcune prescrizioni in esso contenute prevedevano la presentazione, entro il termine di 60 giorni, di documentazione integrativa relativa ad aspetti connessi alle possibili vibrazioni indotte presso recettori vicini all’attività estrattiva, all’eventuale impiego di materiale di provenienza esterna alla cava per la realizzazione del piano di ricomposizione ambientale nonché riguardante il rispetto ante operam di indicazioni riportate nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 31/2023 del 07.03.2023 della struttura competente in materia di V.INC.A.;

VISTA la nota in data 04.05.20223, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 243706 del 08.05.2023 e la nota in data 06.07.2023, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 367077 del 07.07.2023, con le quali la ditta Fassa s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 150310 del 17.03.2023 e che la medesima risulta esaustiva;

CONSIDERATO che la ditta Fassa s.r.l., in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è iscritta alla white list della Prefettura di Treviso e che la data di scadenza dell’iscrizione medesima è fissata al 27.01.2024;

PRESO ATTO che l’area dell’intervento ricade sia in vincolo paesaggistico sia in vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “BOSCAROLA” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a circa 120.000 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare per industria pari a circa 7.300.000 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 204 del 08.03.2023 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR), di cui alla domanda in data 19.07.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 347684 del 04.08.2021;
  3. di prendere atto del decreto n. 45 del 25.07.2023, con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha ratificato le determinazioni della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 20.07.2023, che ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio e Dolcè (VR), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel parere n. 204/2023 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A e successivamente confermate dalla Conferenza di Servizi;
  4. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 20.07.2023 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
  5. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Fassa s.r.l. s.r.l. – C.F. 02015890268 con sede in Spresiano (TV) via Lazzaris n. 3, la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR), di cui alla domanda in data 19.07.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 347684 del 04.08.2021 e successive integrazioni, all’interno dell’area individuata con linea rossa continua nella tavola Elaborato T2 ”Planimetria catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima e successive integrazioni, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE: CTR/ORTOFOTO/IGM 25.000 INQUADRAMENTO URBANISTICO: P.I. DOLCE’/P.R.G. S. AMBROGIO VALPOLICELLA (scale varie) (Elaborato A1);
  • CARTA GEOLOGICA (scala 1:5000) (Elaborato A2);
  • CARTA GEOMORFOLOGICA (scala 1:5000) (Elaborato A3);
  • CARTA IDROGEOLOGICA (scala 1:5000) (Elaborato A4);
  • CARTA DELLE CENOSI VEGETALI (scala 1:5000) (Elaborato A5);
  • CARTA DELLE CENOSI VEGETALI (scala 1:5000) (Elaborato A6);
  • CARTA DELLAE VIABILITA’ (scala 1:10000) (Elaborato A7);
  • RELAZIONE GENERALE (Elaborato R0);
  • RELAZIONE TECNICO-MINERARIA E GEOLOGICA (Elaborato R1);
  • RELAZIONE DELLA SISTEMAZIONE AMBIENTALE E COMPATIBILITA’ IDRAULICA (Elaborato R2);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA (Elaborato R3);
  • RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (Elaborato R4);
  • RELAZIONE FORESTALE (Elaborato R5);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (Elaborato R6);
  • RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (Elaborato R7);
  • COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE E COMPUTO METRICO DEGLI INVESTIMENTI DI CARATTERE MINERARIO (Elaborato R9);
  • PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO (Elaborato R10);
  • RELAZIONE GENERALE - ALLEGATO 1 VALUTAZIONE DELLE IMMISSIONI IN ATMOSFERA (Elaborato S1 ALL 1);
  • RELAZIONE GENERALE - ALLEGATO 2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL’IMPATTO ACUSTICO (Elaborato S1 ALL 2);
  • RELAZIONE GENERALE - ALLEGATO 3 RELAZIONE SUL TRAFFICO (Elaborato S1 ALL 3);
  • RELAZIONE GENERALE - ALLEGATO 4 RELAZIONE SULLA SALUTE DEI LAVORATORI (Elaborato S1 ALL 4);
  • RELAZIONE GENERALE - ALLEGATO 5 RELAZIONE ARCHEOLOGICA (Elaborato S1 ALL 5);
  • RELAZIONE GENERALE - ALLEGATO 6 DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI SOSTANZE LIQUIDE (Elaborato S1 ALL 6);
  • RELAZIONE GENERALE – VOLUME A (Elaborato S1 VOL A);
  • RELAZIONE GENERALE – VOLUME B (Elaborato S1 VOL B);
  • RIASSUNTO NON TECNICO (Elaborato S2);
  • SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE (Elaborato S3);
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE: CTR/ORTOFOTO/IGM 25.000 INQUADRAMENTO URBANISTICO: P.I. DOLCE’/P.R.G. S. AMBROGIO VALPOLICELLA (scale varie) (Elaborato T1);
  • PLANIMETRIA CATASTALE (scala 1:2000) (Elaborato T2);
  • PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE (scale varie) (Elaborato T3.1) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE CON SOVRAPPOSIZIONE DELLE AREE RELATIVE ALLE FASI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RICOMPOSIZIONE (scale varie) (Elaborato T4.1) integrazioni;
  • CARTA GEOLOGICA (scala 1:1000) (Elaborato T5);
  • FASE FINALE CON INDICAZIONE DELLE ISOIPSE DI SCAVO DEI GRADONI E DELLE AREE DI DEPOSITO DEGLI STERILI (scale varie) (Elaborato T6.1 bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA FINALE DEL PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE ASSETTO MORFOLOGICO FINALE (scale varie) (Elaborato T7.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLA FASE 0 APPRONTAMENTO DEL CANTIERE (scala 1:2000) (Elaborato T8.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLA FASE 1 (scale varie) (Elaborato T9.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLA FASE 2 (scala 1:2000) (Elaborato T10.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLA FASE 3 (scala 1:2000) (Elaborato T11.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLA FASE 4 (scala 1:2000) (Elaborato T12.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLA FASE 5 (scala 1:2000) (Elaborato T13.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA DELLA FASE FINALE (scala 1:2000) (Elaborato T14.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA GENERALE DELL’AVANZAMENTO DELLA COLTIVAZIONE E DELLA RICOMPOSIZIONE (scala 1:4000) (Elaborato T15.bis) integrazioni;
  • PLANIMETRIA FINALE DEL PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE ASSETTO VEGETAZIONALE FINALE (scala 1:1000) (Elaborato T16.bis) integrazioni;
  • SEZIONI GEOLOGICHE LONGITUDINALI 643000/643200 (scale varie) (Elaborato T17 bis) integrazioni;
  • SEZIONI GEOLOGICHE TRASVERSALI 5045400/5045300 (scale varie) (Elaborato T18A bis) integrazioni;
  • SEZIONI GEOLOGICHE TRASVERSALI 5045200/5045100 (scale varie) (Elaborato T18B);
  • SEZIONI GEOLOGICHE TRASVERSALI 5045000/5044900 (scale varie) (Elaborato T18C);
  • SEZIONI GEOLOGICHE TRASVERSALI 5044800/5044700 (scale varie) (Elaborato T18D);
  • ABACO DEGLI INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE (scale varie) (Elaborato T19);
  • PISTA CICLABILE – NUOVO TRATTO IN VARIANTE PLANIMETRIA E SEZIONE LONGITUDINALE (scale varie) (Elaborato T20);
  • PISTA CICLABILE – NUOVO TRATTO IN VARIANTE QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI (1-12) (scala 1:100) (Elaborato T21A);
  • PISTA CICLABILE – NUOVO TRATTO IN VARIANTE QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI (13-21) (scala 1:100) (Elaborato T21B);
  • NOTA CHIARIMENTI in recepimento indicazioni C.T.R. V.I.A. (integrazioni) (prot. n.243706 del 08.05.2023);
  • CAVA BOSCAROLA MONOGRAFIA CAPOSALDI (integrazioni) (prot. n. 599383 del 22.12.2021);
  • RELAZIONE BOTANICA (integrazioni) (prot. n. 339741 del 02.08.2022);
  • VIBRAZIONI stima del disturbo all’interno degli edifici (integrazioni) (prot. n. 367077 del 07.07.2023);
  • RELAZIONE TECNICA CON MISURE VIBROMETRICHE E CALCOLO LEGGE DI SITO (integrazioni) (prot. n.243706 del 08.05.2023);
  1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, recepisce e sostituisce la precedente D.G.R. n. 4520 del 14.12.1999 di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “BOSCAROLA”;
  2. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 5) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area della cava;
  3. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l’autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto precedente è efficace per 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  4. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da Dichiarazione di non necessita di V.INC.A. da parte della ditta e confermata dalla struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 31/2023 del 07.03.2023;
  5. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 20 anni dalla data del presente provvedimento attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nelle temporalità assegnate;
  6. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava pervenuto in Regione il 19.07.2021 ed acquisito n. 347684 del 04.08.2021, e successiva implementazione acquisita al prot. n. 243706 del 08.05.2023, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facenti parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
  7. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dal calcare per industria per una volumetria estraibile in ampliamento non superiore a 7.300.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
  8. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni, funzionali a rendere efficace la presente autorizzazione:
  1. presentare, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e trascritti nei registri immobiliari, aventi almeno la durata indicata al punto n. 10;
  3. presentare nomina del Direttore dei lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/2018;
  4. eseguire, prima dell'avvenuta efficacia del provvedimento autorizzativo, un rilievo mediante laser-scanner georeferenziato su sistema WGS84 dello stato di fatto attuale ripetendo poi con cadenza annuale l rilievo dei settori interessati dalle escavazioni e con cadenza quinquennale il rilievo dello stato di fatto dell'intera area della cava, comprensiva degli ambiti pertinenziali;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
  1. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea rossa continua nella tavola Elaborato T2 ”Planimetria catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda assunta al prot. n. 347684 del 04.08.2021 e successive integrazioni;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo le recinzioni di cui alla precedente lettera a) un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
    • denominazione ed indirizzo completo della cava;
    • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
    • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
    • tipologia del materiale estratto;
    • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996);
    • nominativo del Direttore dei lavori;
  4. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, l’area di cava, previo accordo con la U.O Servizi Forestali, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
  5. mantenere in opera, e qualora non più presenti ricostituirli, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, i punti di riferimento fissi con quota assegnata esistenti e riferibili alle quote del progetto di coltivazione autorizzato con il presente provvedimento, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  6. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che si tratti di terra non inquinata, nella quale siano presenti concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero ai valori di fondo;
  7. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all’interno dell’area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
  8. ancorare i rilievi di cui al punto 13 lettera d) a capisaldi costituiti da almeno tre strutture inamovibili (fabbricati, ponti, manufatti stradali, cabine elettriche, ecc.) ed effettuati da un tecnico abilitato, inviando alla Direzione regionale competente in materia di attività estrattive ed all’Autorità di Polizia Mineraria, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i rilievi ed elaborati ottenuti, che dovranno essere sottoscritti dal Direttore responsabile di cava e dal Topografo/rilevatore;
  9. effettuare il monitoraggio della stabilita dei versanti in coltivazione durante tutta la temporalità di coltivazione della cava, incaricando un tecnico di adeguata professionalità, verificando lo sviluppo delle attività di coltivazione in rapporto alle condizioni di sicurezza ed agli interventi di messa in sicurezza anche per quanto attiene alle sovrastanti pareti rocciose, alle pertinenze di cava ed alle infrastrutture stradali, confrontandosi con l'Autorità di Polizia Mineraria;
  10. predisporre, a firma del tecnico di adeguata professionalità e almeno annualmente, una relazione sui monitoraggi effettuati di cui al punto precedente ed inviarla alla Direzione regionale competente in materia di attività estrattive ed all'Autorità di Polizia Mineraria;
  11. mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili atti ad evitare eventuali possibili fenomeni di cedimento del fronte di cava e/o distacco di ammassi rocciosi derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva anche al fine di tutelare i terreni limitrofi all’area di cava;
  12. mantenere, con il ciglio superiore di scavo, una distanza di 10 metri da strade di uso pubblico non carrozzabili ed una distanza di 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabili misurata in senso orizzontale, qualora presenti all'interno dell'area di cava in ampliamento. Tali distanze potranno eventualmente essere ridotte, se già previste all'interno del progetto di coltivazione, a seguito della presentazione di specifica documentazione che ne motivi le scelte e fornisca garanzie sulla stabilita e sicurezza dei manufatti interessati;
  13. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava, in particolare dovranno essere realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche, che dovranno essere mantenute in efficienza a livello di sistema di gestione;
  14. regolamentare l’eventuale utilizzo degli esplosivi e degli orari di lavoro con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dall’ Ente competente in materia di polizia mineraria;
  15. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l’Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla manutenzione della strada di accesso all’area di cava ed agli eventuali orari di transito dei mezzi di trasporto attraverso centri abitati e dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa entro sei mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo;
  16. prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza, in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996 e rispettando la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
  17. utilizzare, per il rimboschimento e rinverdimento finale specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone, adottando tutte le possibili prescrizioni agronomiche e forestali necessarie al fine di garantire un rapido e robusto sviluppo delle nuove alberature ed utilizzando per il rinverdimento dei versanti idonee tecniche di idrosemina, piantagione e di ingegneria naturalistica;
  18. effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari della U.O. Servizi Forestali anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
  19. condurre con cadenza indicativamente biennale, nel corso della realizzazione della ricomposizione ambientale di cava ed incaricando tecnici specializzati (agronomi, forestali o naturalisti), periodiche indagini, volte a monitorare l'affermarsi e l'evolversi della vegetazione nelle aree soggette a ripristino ambientale ed eventualmente proporre eventuali interventi integrativi o correttivi, con particolare riferimento a:
    • controllo della comparsa di eventuali specie infestanti controllo dell'attecchimento e sviluppo del manto erboso
    • verifica della mortalita nelle singole specie arboree ed arbustive al termine della stagione estiva al fine di orientare la composizione specifica nei futuri impianti e la sostituzione delle fallanze;
    • controllo e monitoraggio di eventuali episodi erosivi e verifica della funzionalità delle eventuali opere di regimazione.
  20. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all’art. 21 della L.R. 13/2018, una dichiarazione della U.O. Servizi Forestali relativa all’attecchimento delle specie arboree ed arbustive messe a dimora;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti prescrizioni di natura ambientale contenute nel decreto n. 45 del 25.07.2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso di ratifica delle determinazioni della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 20.07.2023 e presa d’atto del parere n. 204 del 08.03.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A.:
  1. proseguire nella messa in atto delle misure di mitigazione finora adottate, finalizzate a minimizzare la produzione e dispersione di polveri, provvedendo in particolare:
    • alla bagnatura dei piazzali e delle piste interne all’area di cava;
    • all’alimentazione dei motori con gasolio a basso tenore di zolfo per ridurre l’emissione di ossidi di zolfo;
    • alla manutenzione accurata dei mezzi con particolare riguardo al monitoraggio periodico della combustione e all'efficienza dei sistemi di abbattimento e scarico fumi per contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;
    • al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dalla cava;
    • limitazione della velocita di transito dei mezzi nella viabilità a servizio della cava, anche mediante l'installazione di eventuali dissuasori di velocita;
  2. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati, istruendo gli operatori per intervenire prontamente secondo le stabilite procedure di emergenza e trasmettere a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  3. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento, trasmettendo a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;
  4. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IVB e che, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, sia da privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione europea;
  5. garantire che nell'attività di coltivazione e di ripristino ambientale sia evitata qualsiasi modalità che possa comportare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario;
  6. garantire che nell'attività di coltivazione e di ripristino ambientale non si determini una contrazione della popolazione delle specie di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità. A tal fine, dovrà essere preservata dall'attività di coltivazione il settore di prato arido e di arbusteti su prato arido, al cui interno ricade la stazione di Himantoglossum adriaticum. In conseguenza di ciò andrà adeguato il progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale, risultando altresi facoltative le seguenti attività: scotico e riallocamento delle piote (degli ulteriori lembi prativi residuali), semina di Himantoglossum adriaticum da siti donatori, impianto di piantine riprodotte in vitro e semina simbiotica utilizzando funghi micorrizici. In tale settore, a partire dalla fase 0 e per l'intera durata della coltivazione, andranno realizzati interventi di recupero delle superfici a prato arido, mediante decespugliamento (non integrale) e sfalci periodici nel rispetto delle condizioni ecologiche di Himantoglossum adriaticum, prevedendo altresi lo svolgimento di uno specifico monitoraggio (secondo un programma di monitoraggio predisposto ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017);
  7. di utilizzare nei riporti per i tombamenti delle gradonature su cui realizzare bosco xerotermofilo, macchie boscate termoxerofile e relativi prati aridi, solamente materiale di risulta dell'attività estrattiva, funzionale al tipo di ripristino vegetazionale e con tessitura idonea, avendo cura di mantenere negli strati più superficiali una prevalente frazione scheletrica (anche di grossa pezzatura);
  8. subordinare l'esecuzione degli impianti arborei ed arbustivi all'avvenuta ricostituzione della cotica erbosa secondo le previsioni stazionali (risultando quindi l'inerbimento un'attività preliminare) e di effettuare la gestione e la manutenzione di tali impianti fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone;
  9. eseguire le lavorazioni di taglio ed esbosco e di scopertura del giacimento, interferenti con le specie di interesse comunitario, preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L' eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  10. estendere, a partire dalla fase 0, il previsto monitoraggio anche alle specie di interesse comunitario riconosciute presenti e ai relativi habitat di specie, in funzione dell'evoluzione degli ambienti rispetto al mantenimento dell'idoneita ambientale. Tale monitoraggio, laddove risulti pertinente, andrà conformato alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali" e che gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
  11. trasmettere alla struttura regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione del progetto di ampliamento in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive con cadenza semestrale e dei dati in formato vettoriale degli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.1 della selezione preliminare contenuta nel progetto di coltivazione di cava;
  12. comunicare, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso, qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, e comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
  13. inviare, entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia del presente provvedimento, agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e la cadenza relative all'attuazione delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), i) e j) del punto n. 15;
  14. eseguire le attività di sparo delle mine e le lavorazioni più polverulente, possibili generatrici di inquinamento acustico ed atmosferico (polveri e rumori), quando la direzione del vento è tale per cui le polveri prodotte non investano l'abitato di Volargne posto ad Ovest dell'area di cava;
  15. installare presso l’area di cava, qualora pervenissero all’Autorità Competente segnalazioni relative ad inquinamento acustico ed atmosferico, un anemometro (con anemoscopio) al fine di verificare la reale direzione del vento durante lo sparo delle mine e le lavorazioni più polverulente e quale ulteriore misura di mitigazione, le cui caratteristiche e posizionamento dovranno essere preventivamente concordati con A.R.P.A.V.;
  16. trasmettere a Regione ed A.R.P.AV., la relazione inerente l'avvenuta installazione dell'anemometro (con anemoscopio), che dovrà contenere anche indicazioni sulle modalità operative da attuare per garantire che le attività di sparo mine e lavorazioni più polverulente non vengano effettuate quando la direzione del vento potrebbe interessare l'abitato di Volargne;
  1. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
  2. di svincolare alla ditta Fassa s.r.l., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 13) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione in formato digitale per l’importo complessivo di Euro 865.424,73 (ottocentosessantacinquemilaquattrocentoventiquattro/73) - polizza n. 2534_96_187474379, emessa il 24.05.2022 dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
  3. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
  4. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè, alla Provincia di Verona, alla Soprintendenza Belle arti e Paesaggio delle Province di VR – RO - VI e alla U.O. Servizi Forestali;
  7. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Luca Marchesi

(seguono allegati)

53_Allegato_A_516072.pdf
53_Allegato_B_516072.pdf

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