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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 53 del 23 ottobre 2023
Ditta Fassa s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare per industria denominata "BOSCAROLA" e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018 e D.G.R. n. 568/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Fassa s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 19.07.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 347684 del 04.08.2021, con la quale la ditta Vilca s.p.a., ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di Dolcè e S. Ambrogio Valpolicella (VR);
PRESO ATTO che con decreto n. 153 del 10.05.2022 l’autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “BOSCAROLA” è stata intestata alla ditta Fassa s.r.l. - C.F. 02015890268 con sede in Spresiano (TV) via Lazzaris n. 3, che ha fatto propria l’istanza di ampliamento precedentemente avanzata dalla ditta Vilca s.p.a.;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 204 del 08.03.2023, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 45 del 25.07.2023 con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 204 del 08.03.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di Dolcè e S. Ambrogio Valpolicella (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni / condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 45 del 25.07.2023 contiene le seguenti determinazioni:
CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. n. 45/2023 ha una validità temporale pari a vent’anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale trascorsa la quale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ampliamento è limitrofa all’area S.I.C. denominata “Monte Pastello” ed individuata con il codice IT3210021 e che dista circa 200 metri dall’area S.I.C. denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Nord individuata con il codice IT3210043 e circa 280 metri dalle aree S.I.C. e Z.P.S. denominate “Monte Baldo Est” individuate con il codice IT3210041 e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO quanto contenuto nel parere n. 204 del 08.03.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ossia il recepimento della presa d’atto da parte della struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 31/2023 del 07.03.2023, della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non è stato ritenuto possibile il verificarsi di impatti negativi significativi sulle tutele espresse dai siti della Rete Natura 2000, con prescrizioni;
PRESO ATTO che le osservazioni pervenute da parte dell’Amministrazione comunale di S. Ambrogio Valpolicella e dalla Società M.C.V. s.r.l., sono state valutate e contro dedotte nel parere n. 204 del 08.03.2023 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e, parimenti, sono stati valutati nella medesima sede i pareri espressi dagli enti interessati;
VISTA la nota prot. n. 307239 del 07.06.2023 a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con la quale è stata indetta in data 20.07.2023 la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni comunali di S. Ambrogio Valpolicella, Dolcè e Rivoli Veronese (VR), l’Amministrazione provinciale di Verona, la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio delle Province di VR – RO – VI e A.R.P.A.V., ciascuna per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, sia per quanto attiene la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sia relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, da svolgersi in modalità totalmente telematica;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria, relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, si è svolta in data 20.07.2023 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso all’unanimità parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione della cava, con le prescrizioni di cui al parere n. 204 del 08.03.2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e nel P.R.A.C. approvato;
RILEVATO che con nota prot. n. 150310 del 17.03.2023 la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha inviato alla ditta Fassa s.r.l. copia del parere n. 204 del 08.03.2023 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A e che alcune prescrizioni in esso contenute prevedevano la presentazione, entro il termine di 60 giorni, di documentazione integrativa relativa ad aspetti connessi alle possibili vibrazioni indotte presso recettori vicini all’attività estrattiva, all’eventuale impiego di materiale di provenienza esterna alla cava per la realizzazione del piano di ricomposizione ambientale nonché riguardante il rispetto ante operam di indicazioni riportate nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 31/2023 del 07.03.2023 della struttura competente in materia di V.INC.A.;
VISTA la nota in data 04.05.20223, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 243706 del 08.05.2023 e la nota in data 06.07.2023, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 367077 del 07.07.2023, con le quali la ditta Fassa s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 150310 del 17.03.2023 e che la medesima risulta esaustiva;
CONSIDERATO che la ditta Fassa s.r.l., in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è iscritta alla white list della Prefettura di Treviso e che la data di scadenza dell’iscrizione medesima è fissata al 27.01.2024;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento ricade sia in vincolo paesaggistico sia in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “BOSCAROLA” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a circa 120.000 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare per industria pari a circa 7.300.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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