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Bur n. 149 del 14 novembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 77 del 31 ottobre 2023

Vidori Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Via C. Tittoni, 14 31020 Vidor (TV), P.IVA 02153000266. Modifiche alle operazioni di trattamento chimico-fisico e di recupero presso l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via C. Tittoni, 14 - Vidor (TV). Comune di localizzazione: Vidor (TV). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 34/2023 Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Vidori Servizi Ambientali S.r.l. per le modifiche alle operazioni di trattamento chimico-fisico e di recupero presso l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via C. Tittoni, 14 in Comune di Vidor (TV), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 11/05/2023;
- comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 13/06/2023;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 28/06/2023, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, discussa durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 26/07/2023 e formalizzata con nota in data 28/07/2023;
- il Proponente in data 02/08/2023 ha presentato istanza di sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa (accolta con nota in data 02/08/2023);
- in data 15/09/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste; determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 25/10/2023, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e si riferisce alle seguenti tipologie progettuali di cui:

  • all’Allegato III, lettere m) ed n) della parte IV^ del D.Lgs. n. 152/2006;
  • all’Allegato IV, punto 7, lettere r), s), z.a), z.b) della parte IV^ del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Vidori Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Via C. Tittoni, 14 – 31020 Vidor (TV), P.IVA 02153000266, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 253127 in data 11/05/2023;

VISTA la nota in data 13/06/2023 - protocollo regionale 318271, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 28/06/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 05/07/2023, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

PRESO ATTO della documentazione integrativa volontaria depositata dalla Società proponente (acquista al protocollo regionale 370643 in data 10/07/2023, pubblicata sul sito
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 34/2023);

CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al Proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA in data 28/07/2023 - protocollo regionale 406225;

CONSIDERATA la nota acquisita al protocollo regionale 413873 in data 02/08/2023 con la quale la Ditta proponente, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha presentato istanza di sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota in data 02/08/2023 - protocollo regionale 415082 indicato come nuovo termine per il deposito della documentazione integrativa il giorno 15/09/2023;

TENUTO CONTO che con nota acquisita al protocollo regionale 505280 in data 15/09/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 165/2023 del 21/07/2023 (protocollo regionale 396031 in data 396031), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 34/2023) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 25/10/2023, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. di della Provincia di Treviso; 
  • Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune Vidor (TV);

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Vidori Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Via C. Tittoni, 14 – 31020 Vidor (TV), P.IVA 02153000266, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 253127 in data 11/05/2023;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

considerato quanto emerso in sede di sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, svoltosi in data 04/07/2023, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

considerata che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al Proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

considerata la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA in data 28/07/2023 - protocollo regionale 406225;

tenuto conto che con nota acquisita al protocollo regionale 505280 in data 15/09/2023 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 165/2023 del 21/07/2023 (protocollo regionale 396031 in data 396031), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato pertanto che, per quanto concerne l’aspetto idrografico – idrogeologico in corrispondenza del sito di studio, non emergono significative criticità potenziali o in atto;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, nonché da ARPAV, Veneto Innovazione S.p.A.;

considerato che in “Area 4” in cui avvengono le operazioni di travaso e produzione CSS pericoloso liquido, (Zona 4 della planimetria), già attualmente deputata al trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e dotata di aspirazione con abbattimento (ciclone, filtro a tasche, filtro a carboni attivi con post combustore, presidiato da PID e FID) è prevista una modifica al sistema di aspirazione e abbattimento esistente;

valutato che, al fine di verificare più puntualmente il sistema, in sede autorizzativa sarà necessario che il Proponente presenti documentazione tecnica di dettaglio tra cui la planimetria dalla quale si evinca la modifica al sistema di aspirazione ed abbattimento;

ritenuto che non siano stati rilevati motivi ostativi e/o potenziale incremento degli impatti dovuti all’inserimento delle nuove operazioni di:

  • produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido;
  • produzione di rifiuto combustibile non pericoloso solido;

preso atto che il Proponente ha formalizzato (con nota acquisita al protocollo regionale 505280 in data 15/09/2023) la rinuncia alla richiesta di inserimento dell’operazione di produzione di rifiuto combustibile non pericoloso liquido;

considerato che le tipologie di rifiuti da sottoporre produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido sono riferibili a quelle già gestite (rifiuti liquidi e pastosi) in operazioni che ne prevedono la separazione per gravità e la miscelazione;

ritenuto che l’analisi dei CER ammissibili alle nuove operazioni debba essere approfondita nell’ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies dell’AIA, in particolare con riferimento alle caratteristiche di combustibilità e alla natura dei rifiuti a definizione generica, soprattutto in relazione alla compatibilità con la tipologia di trattamento meccanico della linea di produzione del rifiuto combustibile solido non pericoloso (paragrafo 3.3 del Bref 2018);

tenuto conto di conseguenza che in sede autorizzativa saranno più puntualmente verificati i CER ammessi all’operazione di trattamento di Produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido, anche con funzione di additivi, nonché i CER ammessi all’operazione di produzione di rifiuto combustibile non pericolosi solido;

considerato che l’attività di produzione di rifiuto pericoloso solido è già autorizzata e condizionata da specifiche prescrizioni nel merito delle tipologie di rifiuti ammessi e loro caratteristiche e che non sono proposte modifiche in termini di quantitativi o modalità operative, e ferma restando comunque – in sede di modifica AIA - la dovuta puntuale disamina dei CER richiesti rispetto alle prescrizioni già imposte;

considerato che in sede autorizzativa saranno imposte le specifiche prescrizioni inerenti i rifiuti ammessi all’operazione di preparazione del combustibile solido non pericoloso e le caratteristiche in uscita;

ritenuto quindi che non siano stati rilevati motivi ostativi e/o potenziale incremento degli impatti dovuti all’inserimento dei nuovi CER individuati nell’annesso 1 dello SPA per l’operazione di rifiuti da ammettere alle operazioni di produzione di combustibile pericoloso solido [R12/D9] di cui il punto 6.12 dell’AIA e di produzione di CSS-rifiuto di cui al punto 6.19 dell’AIA, fermo restando il dovuto approfondimento in merito alla ammissibilità dei singoli CER in sede di riesame AIA;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l’intervento relativo alle modifiche alle operazioni di trattamento chimico-fisico e di recupero presso l’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Vidor (TV), presentato dalla ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Via C. Tittoni, 14 – 31020 Vidor (TV), in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/10/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 25/10/2023, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento relativo alle modifiche alle operazioni di trattamento chimico-fisico e di recupero presso l’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Vidor (TV), presentato dalla ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Via C. Tittoni, 14 – 31020 Vidor (TV), P.IVA 0215300026, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il Proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Via C. Tittoni, 14 - 31020 Vidor (TV), P.IVA 02153000266 (PEC: cert@pec.vidori.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Vidor (TV), alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'aria e tutela dell'atmosfera, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O.VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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