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Bur n. 149 del 14 novembre 2023


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 75 del 25 ottobre 2023

Peridot Solar Red s.r.l. - Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del D.L. 28 del 03/03/2011 e s.m.i, di tipologia "agro-voltaico" della potenza nominale totale pari a 19,99 MWp, potenza di immissione pari a 16,425 MWp. Comune di localizzazione: Salara (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento di cui all'istanza presentata dalla società PERIDOT SOLAR RED S.R.L. relativa alla richiesta di installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica di tipo agrovoltaico di potenza nominale pari a 19,99 MWp in Comune di Salara (RO).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

VISTA la Legge 21 aprile 2023, n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”, in particolare l’art. 47 Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA L.R. n. 17 del 19 luglio 2022 Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Peridot Solar Red s.r.l., acquisita in data 24.03.2023 con n. 164798, 164920, 164949, 165009;

VISTA la nota degli uffici della U.O. V.I.A. n. 164798 del 31.03.2023;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali per le quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. n. 152/2006: Allegato IV alla Parte II del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. punto 2 lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;

CONSIDERATO che per il progetto in esame trovi applicazione il comma 11 bis dell’art. 47 di cui al D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, in ragione della localizzazione dell’impianto in un’area riconducibile all’art. 20, comma 8, lettera c-ter, del D. lgs. 199/2021;

VISTA la nota prot. n. 335638 del 22.06.2023, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28.06.2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Consorzio di Bonifica Adige Po, nota acquisita con n. 352045 del 30.06.2023;
  • Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nota acquisita con n. 367717 del 07.07.2023;
  • Mulino padano S.p.A., nota acquisita con n. 394694 del 24.07.2023;
  • Provincia di Rovigo, nota acquisita con n. 394756 del 24.07.2023;
  • Provincia di Rovigo, nota acquisita con n. 399071 del 25.07.2023;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 26.07.2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A. del 01.08.2023, n. 411307;

VISTA la nota della società Peridot Solar Red, acquisita agli atti con prot. n. 422934 del 07.08.2023, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;

CONSIDERATO che con nota 425024 del 08.08.2023, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno accolto la richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite agli atti in data 20.09.2023 con n. 512713 e 512718 e in data 21.09.2023 con n. 513194 e 513206;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTE le note:

  • n. 396041 del 25.07.2023 della U.O. VAS VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
  • n. 572919 del 20.10.2023 della Unità Organizzativa Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche;
  • del 24.10.2023 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • n. 578800 del 24.10.2023 della U.O. Genio Civile di Rovigo;
  • n. 579393 del 24.10.2023 del Consorzio di Bonifica Adige Po;

VISTI i pareri pervenuti e i contributi istruttori acquisiti;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25.10.2023:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387;
  • il D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il D.Lgs. 8/11/2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016;
  • la L.R. n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;
  • la D.G.R. n. 1400/2017.
  • Il D.L. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, pervenuta a questa Amministrazione in data 24.03.2023 ed acquisita agli atti con prot. nn. 164798, 164920, 164949, 165009 in pari data;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile alla tipologia progettuale di competenza regionale di cui al punto 2, lettera b) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1MW” dell'Allegato IV alla parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agro-voltaico con moduli installati a terra, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, della potenza di 19,99 MWp in un’area agricola di 23 ha in Comune di Salara (RO);

CONSIDERATO il Piano degli Interventi del Comune di Salara, identifica l’area dell’impianto fotovoltaico come Zona E2 – Agricola;

VISTO l’art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” che definisce i parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali;

CONSIDERATO che a seguito della nota di richiesta di integrazioni della Regione Veneto n. 411307 del 01.08.2023, la società proponente ha trasmesso degli elaborati con note acquisite agli atti in data 20.09.2023 con n. 512713 e 512718 e in data 21.09.2023 con n. 513194 e 513206;

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata dal proponente si evince che:

  • la Soluzione Tecnica Minima Generale presentata non corrisponde alla versione attualmente sottoposta al tavolo tecnico di TERNA, e pertanto quanto riportato nelle integrazioni non corrisponde con esattezza alla versione finale del tracciato della linea di connessione;
  • non è stata ancora definita in maniera univoca la posizione del punto di consegna dell’energia prodotta, e conseguentemente, nemmeno della parte finale del tracciato dell’elettrodotto di connessione;
  • la documentazione fornita in merito alla disponibilità dei terreni non dà modo di escludere la presenza di limitazioni all’accesso alle aree;
  • viene demandata al procedimento di autorizzazione l’individuazione del soggetto che curerà gli adempimenti per la conduzione dell’attività agricola;

CONSIDERATO inoltre, che dalle integrazioni emerge che la soluzione di connessione coinvolge anche il Comune di Trecenta, non segnalato dal proponente tra i Comuni di localizzazione del progetto;

RITENUTO che permanga quindi la criticità legata agli aspetti di definizione univoca della soluzione per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale;

CONSIDERATO che la mancata definizione della soluzione definitiva della linea di connessione non risulta pertanto possibile, allo stato attuale, avere certezza di quali siano le particelle interessate dal passaggio della linea elettrica;

RITENUTO pertanto, che la documentazione presentata dal proponente risulti priva della definizione di importanti elementi progettuali, in assenza dei quali non risulta possibile svolgere una compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto;

RITENUTO che l’individuazione del soggetto che curerà gli adempimenti per la conduzione dell’attività agricola costituisca uno degli elementi utili alle qualificazione dell’impianto come agrivoltaico e che la caratteristica di agrivoltaico garantisca la possibilità di accesso a forme semplificate di autorizzazione;

CONSIDERATO che i contenuti della relazione tecnico agronomica non risultano adeguati, per le seguenti ragioni:

  • la scelta delle colture, con particolare riferimento all’asparago, coltura altamente specializzata che necessita di manodopera e cure colturali specialistiche, per le quali non è presente, negli elaborati di progetto, un sufficiente approfondimento e la cui coltura appare difficilmente attuabile nell’area di intervento, in ragione della natura dei terreni;
  • la mancata individuazione del soggetto che condurrà l’attività agricola, soggetto interessato concretamente e direttamente alla produttività agricola dei suoli, elemento che comporta la mancanza di garanzie in merito alla buona riuscita delle produzioni agricole previste;
  • la mancanza di informazioni sugli aspetti legati alla meccanizzazione agricola;

CONSIDERATO che con riferimento alle “Linee guida in materia di impianti agrovoltaici”, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022, e ai requisiti previsti, si rileva che:

  • con riferimento al requisito A1 (superficie minima coltivata):
  • il parametro considerato come superficie totale dell’impianto non coincide con la superficie catastale dei mappali interessati dall’intervento, bensì con l’area recintata, pari ad ha 23,02;
  • il valore utilizzato come superficie agricola, pari a 215.926,57 mq viene solo riportato e vi è alcuna dimostrazione dei conteggi attraverso il quale esso sia stato calcolato. Si tratta peraltro di un valore di poco inferiore alla superficie recintata (circa 1,43 ha in meno), e dal confronto con le tavole di progetto risulta evidente che esso è risultato dallo scorporo della superficie della viabilità interna, delle aree occupate dalle cabine elettriche, dai container-mielaio e dai biotopi;
  • non è stata considerata la superficie inutilizzabile ai fini agronomici posta al disotto dei pannelli e, nel complesso, il “requisito A1” non può dirsi dimostrato;
  • con riferimento al requisito A2 (LAOR): è stato dimostrato;
  • con riferimento al requisito B1 (continuità dell’attività agricola):
  • i valori economici esposti nella relazione agronomica non sono ritenuti attendibili in ragione delle considerazioni espresse rispetto al progetto di coltivazione;

RITENUTO pertanto, che con riferimento alle “Linee guida in materia di impianti agrovoltaici”, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022, non sia stata pienamente dimostrata dal proponente la rispondenza del progetto ai requisiti previsti;

CONSIDERATO che con le integrazioni non è stata dimostrata la garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti con riferimento alla Zona di ripopolamento e cattura individuata nell’area di intervento dal Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente e che costituisce un indicatore di presuntiva non idoneità ai sensi della L.R. 17/2022;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Adige Po, nota acquisita con n. 579393 del 24.10.2023 dalla quale si evince che non sono stati forniti in modo esaustivo i dettagli delle opere di scarico, così come non sono state fornite sufficienti informazioni circa le interferenze delle opere di connessione con i canali e i sedimi demaniali, e circa gli attraversamenti/ parallelismi che verranno realizzati;

PRESO ATTO degli esiti istruttori in materia di valutazione di incidenza di cui alla relazione tecnica 166/2023 (acquisito con nota n. 396041 del 24.07.2023);

CONSIDERATO che la documentazione per la valutazione di incidenza esaminata fa riferimento allo studio preliminare ambientale (di cui al prot. reg. n. 335638 del 22.06.2023) con riguardo al capitolo “rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che l’inquadramento territoriale fornito dal proponente ed esaminato nell’ambito della valutazione di incidenza riguarda i seguenti elementi: area particellare, cabine utente, impianto fotovoltaico e mielaio;

DATO ATTO che a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente in data 20.09.2023 e 21.09.2023 sono stati introdotti nuovi elementi progettuali con riferimento alla connessione alla rete elettrica che prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato e di una nuova sottostazione elettrica in Comune di Trecenta;

CONSIDERATO che non è stata prodotta una specifica integrazione relativa agli aspetti procedurali di valutazione di incidenza, e che, altresì, l’aggiornamento documentale integrativo dello studio preliminare ambientale riporta i medesimi contenuti del sopra richiamato capitolo “rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza”;

CONSIDERARO che l’elemento progettuale introdotto costituisce un aggiornamento sostanziale anche in relazione alle caratteristiche territoriali delle aree interessate, corrispondenti altresì, ad habitat di specie di interesse comunitario;

DATO ATTO pertanto, che la documentazione per la valutazione di incidenza non considera il progetto nella sua completa definizione;

CONSIDERATO che con riferimento alla siepe perimetrale si ritiene che non siano state fornite sufficienti informazioni e che le specie arbustive prescelte non siano ecologicamente coerenti con il contesto;

PRESO ATTO che il proponente prevede un impianto di illuminazione perimetrale con installazione di punti di illuminazione distanziati 30 metri l’uno dall’altro, per “questioni di sicurezza e protezione”;

CONSIDERATO che esistono altri sistemi di videosorveglianza e allarme che il proponente potrebbe adottare ai fini della sicurezza, che non prevedono l’utilizzo di un impianto di illuminazione perimetrale;

VALUTATO quindi che, in riferimento alla matrice illuminazione, nelle integrazioni presentate, il proponente non ha recepito quanto espresso nella richiesta di integrazione, ovverosia che, vista la tipologia di opera in esame, non si ritiene necessario dal punto di vista ambientale un impianto di illuminazione perimetrale con numerosi punti luce e che, nel caso si voglia comunque prevedere una minima illuminazione, è fortemente raccomandato l’utilizzo di soli punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione);

CONSIDERATO con riferimento al rumore, che nell’aggiornamento della Documentazione Previsionale di Impatto acustico non vi è alcun cenno al possibile disturbo arrecato ai recettori potenzialmente più esposti in relazione alla cantierizzazione per la realizzazione delle opere di connessione alla RTN, vista anche l’estensione del tracciato prevista;

VALUTATO che dall’esame della documentazione sulle terre e rocce da scavo non risulta ancora chiaro secondo quale caso previsto dalla normativa di riferimento, DPR 120/2017, il proponente intenda gestire le terre prodotte, in quanto all’interno dello stesso documento da una parte si dice che “I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico prevedono l’esecuzione di scavi per una quantità complessiva di circa 15.088,4 mc, i quali verranno tutti riutilizzati in riporto in sito”,( facendo riferimento all’art. 24 del DPR 120/2017 e quindi al regime di esclusione dall’ambito dei rifiuti), salvo poi contraddirsi dicendo che “il materiale di buone qualità, ma in esubero rispetto alle necessità di riutilizzo in cantiere, verrà avviato presso siti autorizzati per le attività di ripristino ambientale (attività R10, di cui all’allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06)”, e facendo quindi riferimento ad un’operazione di recupero rifiuti nonché, in seguito, al regime di sottoprodotto;

RITENUTO quindi che la documentazione sulle terre e rocce da scavo presenti evidenti contraddizioni e refusi e che non risulti esaustiva, non prendendo, tra l’altro, in considerazione le terre prodotte per la realizzazione dell’elettrodotto di connessione alla RTN con il tracciato previsto nelle integrazioni;

CONSIDERATO che nell’aggiornamento della Relazione sull’impatto elettromagnetico il proponente si riferisce alla “nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento in doppia sbarra a 132/36 kV da inserire in entra-esce alle linee RTN 132 kV “Castelmassa – Lendinara” e “Bussolengo S.S. – Portale SEF” la quale nella “Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti della Regione Veneto” è invece indicata come soluzione superata da quella che prevede di ampliare la stazione Salara 132 kV, che il proponente riporta come “in progettazione da parte di un altro produttore elettrico”;

CONSIDERATO che la nuova linea di connessione interrata attraversa il centro di Salara e della frazione di Veratica e che non è stata sviluppata la valutazione dell’impatto del cantiere dell’elettrodotto sulla viabilità dei centri abitati;

RITENUTO in conclusione, che anche con la presentazione delle integrazioni, non siano state superate tutte le criticità oggetto di richiesta di approfondimento e, considerato che le criticità residue rivestono carattere di sostanzialità, e che non sia possibile allo stato attuale eseguire una compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto;

ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

CONSIDERATI i contributi del gruppo istruttorio agli atti degli uffici regionali le osservazioni e i pareri pervenuti;

si è espresso favorevolmente all’ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che la mancata definizione di sostanziali elementi progettuali e le carenze valutative non consentono di escludere con ragionevole certezza il verificarsi di impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 25.10.2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25.10.2023 e di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società PERIDOT SOLAR RED S.R.L. relativo alla “Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del D.L. 28 del 03/03/2011 e s.m.i., di tipologia agro-voltaico della potenza nominale totale pari a 19,99 MWp, potenza di immissione pari a 16,425 MWp per le motivazioni rappresentate nelle premesse;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società PERIDOT SOLAR RED S.R.L. con sede legale a Milano, via Albricci n.7, C.F. e P.IVA: 12556060965 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Salara, al Comune di Trecenta, alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Adige Po, all’ Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, a Enel Distribuzione S.p.A., all’ Ulss 5 Polesana, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica -U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni - , alla Direzione Pianificazione Territoriale;

5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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