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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 723 del 20 giugno 2023
Diniego di iscrizione dell'Associazione denominata "AMICI DI LUCIGNOLO" (rep. n. 101254; C.F. 92300040281nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
Con il presente decreto si provvede a denegare l’iscrizione dell’Associazione denominata “AMICI DI LUCIGNOLO” (rep. n. 101254; C.F. 92300040281) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
Il Direttore
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 avente ad oggetto l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, in particolare l’art. 2, comma 2;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 803 del 27.05.2016, istitutiva della nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall’art. 9 della Legge n. 54/2012 novellata, con la quale sono state individuate le Unità organizzative in cui si articolano le Direzioni;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, incardinato nella “Direzione Servizi Sociali” e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”;
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore” o “Codice”;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore;
VISTI l’articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l’articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai sensi dell’articolo 47 del medesimo codice, in data 10/02/2023, dall’Associazione denominata “AMICI DI LUCIGNOLO” (rep. n. 101254; C.F. 92300040281) con sede legale in VIA GALANTE 25, 35129 PADOVA (PD);
DATO ATTO che gli esiti istruttori hanno determinato la carenza del requisito del numero minimo dei soci necessario per costituire un’associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. 35 co. 1 del D.lgs. 117/2017, la non conformità dello statuto alle norme del Codice del Terzo Settore e l’assenza di volontari associati;
VISTA la richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, con nota Prot. n. 200334 del 13.04.2023;
DATO ATTO del mancato riscontro, nei termini di legge, sia alla citata nota direttoriale sia alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, formalizzata ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, con nota prot. n. 309143 del 08.06.2023;
ACCERTATA l’insussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dell’Ente in oggetto in alcuna delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
RICORDATA che l’utilizzo illegittimo dell’acronimo “APS” comporta le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 91, comma 3 del Codice del Terzo settore;
decreta
Maria Carla Midena
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