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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 43 del 07 agosto 2023
Aggiornamento, per rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione unica rilasciata con D.G.R. 136/2008 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas povero e gas naturale in integrazione, avente potenza termica nominale di 34,7 MWt e capacità di generazione di 7,1 MWe. Ditta: "ENGIE Servizi S.p.A." stabilimento di Venezia Porto Marghera (VE). D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento si aggiorna l’autorizzazione unica di un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas povero e gas naturale in integrazione, per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006.
Il Direttore
VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
VISTO il Decreto Legislativo n. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e in particolare l’art. 11, commi 7 e 8, che disciplina l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei cogeneratori di soglia inferiore a 300 MW, nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, tramite una autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
RICHIAMATO l’art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del citato decreto legislativo, che definisce “medio impianto di combustione” un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall’Allegato X alla Parte Quinta …omissis;
VISTO il successivo art. 273-bis del citato decreto legislativo, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di combustione;
VISTA l’istanza, assunta al protocollo regionale con i nn. 565602, 565612, 565620, 565627, 565637 del 07.12.2022, con la quale la ditta ENGIE Servizi S.p.A. con sede legale in Viale G. Ribotta 31, Roma e stabilimento in Venezia – Porto Marghera (VE), ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell’art. 269, comma 7 del D.Lgs 152/2006, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di cogenerazione alimentato a gas povero e gas naturale in integrazione, avente potenza termica nominale di 34,7 MWt e capacità di generazione di 7,1 MWe; ed ha ricondotto il titolo autorizzativo unico in essere all’art. 11 del D. Lgs 115/08, piuttosto che all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
RICORDATO che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, oggetto dell’istanza di rinnovo, è ricompresa nell’autorizzazione unica rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 136/2008 ai sensi del D.Lgs. 387/2003, successivamente integrata con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 25 del 06.12.2016;
RICORDATO che nell’autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, che vanno rinnovati nelle tempistiche e con le modalità previste dalle normative di settore;
RICHIAMATA la normativa in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 387/2003, DM 10 settembre 2010 e D.Lgs. 28/2011, ed in particolare la vigente definizione di “fonti rinnovabili”;
RITENUTO che, alla luce della vigente normativa, l’alimentazione costituita da gas povero e gas naturale in integrazione non possa essere considerata “fonte rinnovabile”;
RITENUTO pertanto condivisibile ricondurre il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell’alveo del procedimento di cui al D.Lgs. 115/2008, art. 11 c. 7 e 8;
CONSIDERATO che il procedimento di cui al D.Lgs. 115/2008, art. 11 c. 7 e 8 prevede analoghe modalità procedimentali rispetto a quelle alla base dell’autorizzazione di cui alla DGR n. 136/2008, la quale pertanto mantiene la sua validità per quanto non modificato con il presente provvedimento;
RICHIAMATO in particolare che il comma 8 del medesimo articolo prevede che “l’autorizzazione […] deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto”;
VISTO l’art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti nonché il suo rinnovo, e stabilisce lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;
VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
VISTA la nota della Regione del Veneto prot. n. 213978 del 20.04.2023 indirizzata a Ditta, Comune di Venezia, ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento per la sopra indicata richiesta di autorizzazione ed indetta una Conferenza di Servizi, in via istruttoria, in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 256384 del 12.05.2023 con cui il Comune di Venezia ha fornito le proprie osservazioni in merito agli impatti acustici dell’impianto;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 273542 del 19.05.2023 con cui il Comune di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 276295 del 22.05.2023 con cui ARPAV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, con cui, riguardo il sistema di abbattimento degli NOx afferente al camino E1 “ritiene opportuno che la ditta provveda al monitoraggio in continuo del parametro Ammoniaca […] il quale provoca frequentemente hot-spot di ammoniaca nelle emissioni in atmosfera, come peraltro dichiarato dalla ditta medesima” e ravvisa l’opportunità che la ditta formalizzi, tramite apposite procedure da integrarsi nel SGQA aziendale, le azioni da intraprendere al fine di ridurre al minimo le emissioni dovute a periodi transitori e di guasti;
VISTA la nota prot. n. 335004 del 22.06.2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha richiesto alla Ditta integrazioni formali in relazione alle osservazioni del Comune di Venezia;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 370870 del 10.07.2023 con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 398929 del 25.07.2023 con cui il Comune di Venezia ha fornito il proprio parere favorevole in merito agli impatti acustici dell’impianto con le seguenti considerazioni “Sulla base delle analisi e delle valutazioni del tecnico, si prende atto che l’impatto acustico dell’impianto nel suo insieme non modifica sostanzialmente i livelli di rumore sui ricettori e che i superamenti dei limiti che sono stati trovati sono da imputarsi ad altre sorgenti e si rilascia parere favorevole per quanto di competenza. In ogni caso, vista la situazione di “saturazione” acustica della zona in oggetto, si raccomanda fin d’ora che le future modifiche impiantistiche che dovessero intervenire vengano attentamente valutate dal punto di vista acustico, in particolare rispetto ai ricettori più limitrofi”.
VISTO l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale è richiamata la descrizione dell’impianto autorizzato con la DGR 136/2008 e s.m.i., con i principali elementi progettuali, aggiornata con gli elementi acquisiti nel procedimento di rinnovo;
DATO ATTO che i limiti alle emissioni, come attualmente autorizzati per l’impianto di cogenerazione, sono inferiori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs 152/06, Parte V, all. I - parte terza, punto 1.3, anche con riferimento a quelli per cui vi è l’obbligo di adeguamento entro le date previste dall’art. 273-bis comma 5.
CONSIDERATO che, come previsto dall’allegato VI della Parte V del D. Lgs 152/06, al punto 2.2 relativo alle misure in continuo, le emissioni, per potersi ritenere conformi, devono rispettare come medie orarie i valori limite incrementati di un fattore pari a 1,25.
RITENUTO conseguentemente, di aggiornare la prescrizione inerente i valori limite delle emissioni relative ai camini E1 ed E2;
CONSIDERATO che presso lo stabilimento è installato un gruppo elettrogeno di emergenza funzionante per un tempo massimo stimato in 50 ore annue, esclusivamente per alimentare i carichi essenziali necessari per mantenere in sicurezza l’impianto di cogenerazione in caso di guasto dell’alimentazione principale;
CONSIDERATO che il gruppo elettrogeno di emergenza ha potenza termica nominale superiore a 1 MWt e risulta autorizzato alle emissioni in atmosfera in base alla vigente normativa;
VISTO che i gruppi elettrogeni d’emergenza sono esentati dall’applicazione dei valori limite di emissione in atmosfera previsti dall’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2782 del 29.12.2014, dall’art. 273 bis comma 16 del D.Lgs 152/2006, nonché dall’applicazione di quanto contenuto nella nota in calce alla tabella al punto 3 della parte III dell’allegato 1 alla parte V del D. Lgs 152/2006 vigente prima del 19 dicembre 2017: “Non si applicano i valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni di emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza”;
RICHIAMATO l’Allegato A alla citata deliberazione il quale, considerando l’impossibilità di fissare dei limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, stabilisce che l’istanza deve comunque attestare il combustibile utilizzato, la localizzazione dell’impianto, la data di messa in esercizio, la potenza nominale ai sensi dell’art 268 lett. hh) del DLgs 152/2006, una descrizione della qualità e quantità delle emissioni, il numero di ore al mese e all’anno di funzionamento previste;
DATO ATTO che il gruppo elettrogeno di emergenza rispetta i requisiti fissati con la richiamata D.G.R.V. n. 2782 del 29.12.2014 e dunque per le relative emissioni in atmosfera non sono applicabili valori limite;
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono quelli identificati come IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, distante circa 5.100 m, IT32250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”, distante 3.700 m, IT3250038 “Casse di colmata B – D/E”, distante circa 5.400 m;
RICHIAMATO il parere CTRA n. 3459 del 02.08.2007, parte integrante della DGR 136/2008, che assentiva alla conclusione degli estensori della procedura di screening per cui “Alla luce di quanto esposto, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, “Laguna medio-inferiore di Venezia” e ZPS IT3250038 “Casse di colmata B – D/E”.
VISTO che all’istanza di rinnovo, oggetto del presente procedimento, è stata allegata una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto il progetto è riconducibile a tale ipotesi come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 2 della DGR 1400 del 29.08.2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
decreta
Emissioni in atmosfera dei camini E1 ed E2
Inquinante
Concentrazione (mg/Nm3) (tenore di Ossigeno del 3%)
Flusso di massa (kg/h)
Media oraria
Media giornaliera
Polveri
1,25
1
0,07
0,056
SO2
CO
125
100
7
5,6
NOx
187,5
150
10,5
8,4
NH3*
12,5
10
1,75
1,4
*Solo per il camino E1
Emissioni in atmosfera del gruppo elettrogeno di emergenza
Dismissione impianto e ripristino
Prescrizioni generali
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Per il Il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Giandon
(seguono allegati)
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