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Bur n. 123 del 19 settembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 43 del 07 agosto 2023

Aggiornamento, per rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione unica rilasciata con D.G.R. 136/2008 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas povero e gas naturale in integrazione, avente potenza termica nominale di 34,7 MWt e capacità di generazione di 7,1 MWe. Ditta: "ENGIE Servizi S.p.A." stabilimento di Venezia Porto Marghera (VE). D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l’autorizzazione unica di un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas povero e gas naturale in integrazione, per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006.

Il Direttore

VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTO il Decreto Legislativo n. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e in particolare l’art. 11, commi 7 e 8, che disciplina l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei cogeneratori di soglia inferiore a 300 MW, nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, tramite una autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

RICHIAMATO l’art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del citato decreto legislativo, che definisce “medio impianto di combustione” un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall’Allegato X alla Parte Quinta …omissis;

VISTO il successivo art. 273-bis del citato decreto legislativo, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di combustione;

VISTA l’istanza, assunta al protocollo regionale con i nn. 565602, 565612, 565620, 565627, 565637 del 07.12.2022, con la quale la ditta ENGIE Servizi S.p.A. con sede legale in Viale G. Ribotta 31, Roma e stabilimento in Venezia – Porto Marghera (VE), ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell’art. 269, comma 7 del D.Lgs 152/2006, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di cogenerazione alimentato a gas povero e gas naturale in integrazione, avente potenza termica nominale di 34,7 MWt e capacità di generazione di 7,1 MWe; ed ha ricondotto il titolo autorizzativo unico in essere all’art. 11 del D. Lgs 115/08, piuttosto che all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

RICORDATO che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, oggetto dell’istanza di rinnovo, è ricompresa nell’autorizzazione unica rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 136/2008 ai sensi del D.Lgs. 387/2003, successivamente integrata con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 25 del 06.12.2016;

RICORDATO che nell’autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, che vanno rinnovati nelle tempistiche e con le modalità previste dalle normative di settore;

RICHIAMATA la normativa in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 387/2003, DM 10 settembre 2010 e D.Lgs. 28/2011, ed in particolare la vigente definizione di “fonti rinnovabili”;

RITENUTO che, alla luce della vigente normativa, l’alimentazione costituita da gas povero e gas naturale in integrazione non possa essere considerata “fonte rinnovabile”;

RITENUTO pertanto condivisibile ricondurre il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell’alveo del procedimento di cui al D.Lgs. 115/2008, art. 11 c. 7 e 8;

CONSIDERATO che il procedimento di cui al D.Lgs. 115/2008, art. 11 c. 7 e 8 prevede analoghe modalità procedimentali rispetto a quelle alla base dell’autorizzazione di cui alla DGR n. 136/2008, la quale pertanto mantiene la sua validità per quanto non modificato con il presente provvedimento;

RICHIAMATO in particolare che il comma 8 del medesimo articolo prevede che “l’autorizzazione […] deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto”;

VISTO l’art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti nonché il suo rinnovo, e stabilisce lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la nota della Regione del Veneto prot. n. 213978 del 20.04.2023 indirizzata a Ditta, Comune di Venezia, ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento per la sopra indicata richiesta di autorizzazione ed indetta una Conferenza di Servizi, in via istruttoria, in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 256384 del 12.05.2023 con cui il Comune di Venezia ha fornito le proprie osservazioni in merito agli impatti acustici dell’impianto;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 273542 del 19.05.2023 con cui il Comune di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole sotto il profilo urbanistico ed edilizio;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 276295 del 22.05.2023 con cui ARPAV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, con cui, riguardo il sistema di abbattimento degli NOx afferente al camino E1 “ritiene opportuno che la ditta provveda al monitoraggio in continuo del parametro Ammoniaca […] il quale provoca frequentemente hot-spot di ammoniaca nelle emissioni in atmosfera, come peraltro dichiarato dalla ditta medesima” e ravvisa l’opportunità che la ditta formalizzi, tramite apposite procedure da integrarsi nel SGQA aziendale, le azioni da intraprendere al fine di ridurre al minimo le emissioni dovute a periodi transitori e di guasti;

VISTA la nota prot. n. 335004 del 22.06.2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha richiesto alla Ditta integrazioni formali in relazione alle osservazioni del Comune di Venezia;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 370870 del 10.07.2023 con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 398929 del 25.07.2023 con cui il Comune di Venezia ha fornito il proprio parere favorevole in merito agli impatti acustici dell’impianto con le seguenti considerazioni “Sulla base delle analisi e delle valutazioni del tecnico, si prende atto che l’impatto acustico dell’impianto nel suo insieme non modifica sostanzialmente i livelli di rumore sui ricettori e che i superamenti dei limiti che sono stati trovati sono da imputarsi ad altre sorgenti e si rilascia parere favorevole per quanto di competenza. In ogni caso, vista la situazione di “saturazione” acustica della zona in oggetto, si raccomanda fin d’ora che le future modifiche impiantistiche che dovessero intervenire vengano attentamente valutate dal punto di vista acustico, in particolare rispetto ai ricettori più limitrofi”.

VISTO l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale è richiamata la descrizione dell’impianto autorizzato con la DGR 136/2008 e s.m.i., con i principali elementi progettuali, aggiornata con gli elementi acquisiti nel procedimento di rinnovo;

DATO ATTO che i limiti alle emissioni, come attualmente autorizzati per l’impianto di cogenerazione, sono inferiori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs 152/06, Parte V, all. I - parte terza, punto 1.3, anche con riferimento a quelli per cui vi è l’obbligo di adeguamento entro le date previste dall’art. 273-bis comma 5.

CONSIDERATO che, come previsto dall’allegato VI della Parte V del D. Lgs 152/06, al punto 2.2 relativo alle misure in continuo, le emissioni, per potersi ritenere conformi, devono rispettare come medie orarie i valori limite incrementati di un fattore pari a 1,25.

RITENUTO conseguentemente, di aggiornare la prescrizione inerente i valori limite delle emissioni relative ai camini E1 ed E2;

CONSIDERATO che presso lo stabilimento è installato un gruppo elettrogeno di emergenza funzionante per un tempo massimo stimato in 50 ore annue, esclusivamente per alimentare i carichi essenziali necessari per mantenere in sicurezza l’impianto di cogenerazione in caso di guasto dell’alimentazione principale;

CONSIDERATO che il gruppo elettrogeno di emergenza ha potenza termica nominale superiore a 1 MWt e risulta autorizzato alle emissioni in atmosfera in base alla vigente normativa;

VISTO che i gruppi elettrogeni d’emergenza sono esentati dall’applicazione dei valori limite di emissione in atmosfera previsti dall’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2782 del 29.12.2014, dall’art. 273 bis comma 16 del D.Lgs 152/2006, nonché dall’applicazione di quanto contenuto nella nota in calce alla tabella al punto 3 della parte III dell’allegato 1 alla parte V del D. Lgs 152/2006 vigente prima del 19 dicembre 2017: “Non si applicano i valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni di emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza”;

RICHIAMATO l’Allegato A alla citata deliberazione il quale, considerando l’impossibilità di fissare dei limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, stabilisce che l’istanza deve comunque attestare il combustibile utilizzato, la localizzazione dell’impianto, la data di messa in esercizio, la potenza nominale ai sensi dell’art 268 lett. hh) del DLgs 152/2006, una descrizione della qualità e quantità delle emissioni, il numero di ore al mese e all’anno di funzionamento previste; 

DATO ATTO che il gruppo elettrogeno di emergenza rispetta i requisiti fissati con la richiamata D.G.R.V. n. 2782 del 29.12.2014 e dunque per le relative emissioni in atmosfera non sono applicabili valori limite;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono quelli identificati come IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, distante circa 5.100 m, IT32250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”, distante 3.700 m, IT3250038 “Casse di colmata B – D/E”, distante circa 5.400 m;

RICHIAMATO il parere CTRA n. 3459 del 02.08.2007, parte integrante della DGR 136/2008, che assentiva alla conclusione degli estensori della procedura di screening per cui “Alla luce di quanto esposto, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, “Laguna medio-inferiore di Venezia” e ZPS IT3250038 “Casse di colmata B – D/E”.

VISTO che all’istanza di rinnovo, oggetto del presente procedimento, è stata allegata una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto il progetto è riconducibile a tale ipotesi come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 2 della DGR 1400 del 29.08.2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

  • la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
  • il Regolamento Regionale n. 1/2016;
  • la DGRV n. 2782/2014
  • la DGRV n. 232/2020;
  • la DGRV n. 24/2021;
  • la DGRV n. 473/2022;

decreta

  1. La ditta ENGIE Servizi S.p.A. (Codice Fiscale n. 07149930583), con sede legale in Viale G. Ribotta 31, Roma e stabilimento in Venezia – Porto Marghera (VE), è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 115/2008 artt. 11 commi 7 e 8, all’esercizio dell’impianto di cogenerazione alimentato a gas povero e gas naturale in integrazione, avente potenza termica nominale di 34,7 MWt e capacità di generazione di 7,1 MWe, nonché del gruppo elettrogeno di emergenza di potenza elettrica pari a 576 KWe e potenza termica nominale superiore a 1 MWt, già autorizzati con Deliberazione di Giunta regionale n.138/2008 e successivo Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 25 del 06.12.2016.
     
  2. L’autorizzazione unica rilasciata con D.G.R. 138/2008 ed integrata con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 25 del 06.12.2016 è aggiornata con il presente provvedimento. Sono fatte salve tutte le prescrizioni e condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 136/2008 e ss.mm.ii. non in contrasto con il presente atto.

Emissioni in atmosfera dei camini E1 ed E2

  1. Alla Ditta viene rinnovata, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di cogenerazione alimentato a gas povero e gas naturale in integrazione, avente potenza termica nominale di 34,7 MWt e capacità di generazione di 7,1 MWe, nonché del gruppo elettrogeno di emergenza di potenza elettrica pari a 576 KWe e potenza termica nominale superiore a 1 MWt.
     
  2. L’impianto dovrà essere esercito in conformità al progetto approvato con D.G.R. n. 136/2008 e ss.mm.ii. nonché in conformità agli elaborati allegati all’istanza acquisita agli atti con prot. n. 565602, 565612, 565620, 565627, 565637 del 07.12.2022, i cui contenuti sono riassunti nell’Allegato A, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento.
     
  3. L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata per effetto del presente rinnovo, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D. Lgs 152/2006 ha una durata di 15 anni. La successiva istanza per il rinnovo di tale singolo titolo autorizzativo settoriale, ai sensi dell’art. 269 comma 7, dovrà essere presentata all’autorità competente almeno un anno prima della scadenza.
     
  4. La Ditta dovrà comunicare all’autorità competente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore.
     
  5. Devono essere monitorati in continuo i seguenti parametri: portata, pressione, temperatura fumi, tenore volumetrico d’ossigeno, CO, COT, SOx, NOx, polveri, NH3. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quanto previsto al punto 3 e seguenti dell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. In particolare gli analizzatori devono rispettare quanto previsto per la certificazione, calibrazione in campo, sistema di acquisizione e validazione con procedure verificate e predefinite, soglie di validità. Inoltre dovranno essere previste procedure di taratura e verifiche (IAR), di elaborazione, di presentazione e di valutazione dei risultati.
     
  6. In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, per i camini E1 ed E2 devono essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione e di flusso di massa:

Inquinante

Concentrazione (mg/Nm3)
(tenore di Ossigeno del 3%)

Flusso di massa
(kg/h)

Media oraria

Media giornaliera

Media oraria

Media giornaliera

Polveri

1,25

1

0,07

0,056

SO2

1,25

1

0,07

0,056

CO

125

100

7

5,6

NOx

187,5

150

10,5

8,4

NH3*

12,5

10

1,75

1,4

*Solo per il camino E1
 

  1. Si dà atto dell’avvenuto adeguamento ai valori limite di cui all’art. 273-bis, comma 5, del D. Lgs n. 152/06 per i camini E1 ed E2.
     
  2. Le azioni da intraprendere al fine di ridurre al minimo le emissioni dovute a periodi transitori e di guasti devono essere formalizzate mediante la predisposizione di apposite procedure da integrare nel Sistema di gestione della qualità ambientale (SGQA) aziendale.
     
  3. Le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con i metodi indicati dalla normativa. Per i parametri per i quali devono essere rispettati BAT-AEL, i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC di riferimento (metodi EN) e nel caso sia indicato “metodo EN non disponibile” o non siano indicati i metodi, si utilizzano altre metodiche, tenendo presente la logica di priorità fissata dal BRef “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” e dal d. lgs 152/06. Ove non previsto dalla normativa e/o dalle BATC, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità (con la logica di priorità fissata dal sopra citato Bref). Metodi diversi dalle casistiche sopra citate possono essere utilizzati qualora sia effettuata la Relazione di Equivalenza, secondo quanto previsto dal paragrafo CRITERI MINIMI DI EQUIVALENZA dell’Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE”, come aggiornato dalle successive emanazioni esplicative (al momento fino alla quinta emanazione prot. ISPRA n.16760 del 19/04/2013). Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet
     http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche.
    Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
     
  4. In merito agli apprestamenti inerenti all’accessibilità a camino, alla collocazione della sezione di prelievo e alla dotazione delle necessarie prese di campionamento, la sezione di campionamento deve rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06.
     
  5. Deve essere tenuta registrazione delle operazioni di manutenzione dell’impianto nonché dei sistemi per l’abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera.
     
  6. L’impianto di cogenerazione deve perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
     
  7. La ditta deve trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017.

Emissioni in atmosfera del gruppo elettrogeno di emergenza

  1. La ditta dovrà:
  • mantenere operativo un sistema di rilevazione e registrazione delle ore di funzionamento del gruppo elettrogeno che consenta di verificare il rispetto dei tempi massimi di utilizzo che non devono superare 200 ore annue; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
  • trasmettere all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto, ai fini del calcolo della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno, una dichiarazione da parte del legale rappresentante della ditta relativa al numero complessivo di ore operative del gruppo elettrogeno utilizzate nell’anno precedente. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio del presente provvedimento e ai quattro anni seguenti.
  1. L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per eventuali controlli.
     
  2. Deve essere eseguita periodicamente la manutenzione dell’impianto, ivi compresi i serbatoi per lo stoccaggio del carburante, sulla base di un apposito contratto di affidamento con ditta specializzata, registrando le attività su apposito quaderno di manutenzione e indicando inoltre le ore di funzionamento annue; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Dismissione impianto e ripristino

  1. Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente al momento della dismissione dell’impianto affinché il sito risulti disponibile per i previsti successivi usi.
     
  2. La dismissione dell’impianto e relativo cronoprogramma dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia), al Comune di Venezia e alla Città Metropolitana di Venezia.
     
  3. I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.

Prescrizioni generali

  1. La ditta è tenuta a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, agli Enti deputati al controllo.
     
  2. Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
     
  3. Sono fatte salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’installazione ed esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
     
  4. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ENGIE Servizi S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, a E-Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia.
     
  5. Il presente atto viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Per il Il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Giandon

(seguono allegati)

43_Allegato_A_511740.pdf

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