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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 37 del 14 luglio 2023
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta ECB COMPANY S.R.L. P. IVA n. 04101120964 con sede legale sita in Via Pontaccio n. 10 Milano (MI) ed operativa sita in Via Sabbioni n. 14 Sorgà (VR).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale dicategoria 3 della ditta ECB COMPANY S.R.L. con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: - Istanza di riconoscimento (prot. reg.le n. 375334 del 12/07/2023) e relativa documentazione a corredo; Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Sede di Verona (VR) del 04/07/2023 (prot. reg.le n. 375334 del 12/07/2023).
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTA l’istanza della ditta ECB COMPANY S.R.L. P. IVA n. 04101120964 con sede legale sita in Via Pontaccio n. 10 – Milano (MI) ed operativa sita in Via Sabbioni n. 14 – Sorgà (VR) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoptodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 375334 del 12/07/2023);
VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Sede di Verona (VR) a seguito del sopralluogo effettuato in data 04/07/2023 (prot. reg.le n. 375334 del 12/07/2023) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Sorgà (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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