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Bur n. 117 del 01 settembre 2023


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 46 del 21 agosto 2023

Ditta S.E.L.C. s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "BOAROL" e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. 15/2018 e D.G.R. n. 568/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta S.E.L.C. s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 17.02.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 77377 del 18.02.20, con la quale la ditta S.E.L.C. s.r.l. (C.F. 00222720237), con sede in Grezzana (VR) via Domenico da Lugo n. 12, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negar (VR);

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 196 del 07.12.2022, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);

VISTO il decreto n. 7 del 03.02.2023 con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 196 del 07.12.2022 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negar (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni / condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 7 del 03.02.2023 contiene le seguenti determinazioni:

  • il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, si è espresso in luogo della C.T.R.A.E.;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione mineraria come precisata nel provvedimento autorizzativo fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga all’autorità competente;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A.. nel proprio parere n. 196 del 07.12.2022 aveva prescritto, tra l’altro, che la ditta presentasse i seguenti elaborati grafici integrativi:

  • prima della conclusione della Conferenza di Servizi il proponente dovrà presentare un aggiornamento degli elaborati progettuali che dovranno prevedere:
    1. nella fase di coltivazione, la realizzazione di un ulteriore accesso sotterraneo all’area di ampliamento in progetto, identificato come galleria n. 3, e l’eliminazione dell’attraversamento n. 4 indicato nel documento “allegato n. 34 – planimetria e sezioni”;
    2. un aggiornamento delle superfici e dei volumi di scavo conseguenti l’apertura dell’accesso n. 3 nonché la stima in termini di materiale utile e di associato;
    3. successivamente alla conclusione della fase di coltivazione, il riempimento della galleria n. 3 durante la fase di ricomposizione ambientale, con materiale proveniente dalla cavità estrattiva stessa che dovrà essere opportunamente accantonato durante la fase di coltivazione;
  • prima della conclusione della Conferenza di Servizi il proponente dovrà presentare l’adeguamento della documentazione progettuale evidenzando gli eventuali edifici ancorchè posti all’esterno dell’area della cava, riportando correttamente la numerazione catastale dei mappali, in considerazione in particolare a quanto fatto emergere dall’Avv. Moreno Zantedeschi, in nome e per conto del Sig. Brunelli Luigi, con l’Osservazione trasmessa in data 04/01/2022, ed acquisita al prot. regionale n. 2327 del 04/01/2022;

DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 2,9 km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. denominate “Monti Lessini: Ponte di Veja Vaio della Marciora” individuate con il codice IT3210006 e circa 4,7 Km dall’area S.I.C. denominata “Monti Lessini: cascate di Molina” individuata con il codice IT3210002 e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO quanto contenuto nel parere n. 196 del 07.12.2022 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ossia il recepimento della presa d’atto da parte della struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 75/2021, della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non è stato ritenuto possibile il verificarsi di impatti negativi significativi sulle tutele espresse dai siti della Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che le osservazioni pervenute da parte dell’Amministrazione comunale di Negrar, da parte dell’ Avv. Moreno Zantedeschi, in nome e per conto del Sig. Brunelli Luigi, in prima persona dal Sig. Brunelli Luigi, Sig. Fausto Rossignoli (vice sindaco del Comune di Negrar) e dal Genio Civile di Verona, sono state valutate e contro dedotte nel parere n. 196 del 07.12.2022 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ovvero soddisfatte dalle integrazioni documentali fornite dalla ditta S.E.L.C. s.r.l., allegato al presente provvedimento, e parimenti sono stati valutati nella medesima sede i pareri favorevoli espressi dagli enti interessati;

VISTA la nota prot. n. 1775 del 02.01.2023 a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con la quale è stata indetta in data 31.01.2023 la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni comunali di Negrar, S. Anna d’Alfaedo e Grezzana (VR), l’Amministrazione provinciale di Verona, la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio delle Province di VR – RO – VI e A.R.P.A.V., ciascuna per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, sia per quanto attiene la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sia relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, da svolgersi in modalità totalmente telematica;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria, relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, si è svolta in data 31.01.2023 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso all’unanimità parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione della cava, con le prescrizioni di cui al parere n. 196 del 07.12.2022 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e nel P.R.A.C. approvato;

DATO ATTO altresì che nel corso Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 31.01.2023 la ditta S.E.L.C. s.r.l. è stata edotta circa la necessità di far pervenire all’Amministrazione regionale, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della Conferenza di Servizi medesima, elaborati progettuali integrativi e sostitutivi di quelli presentati a corredo dell’istanza di ampliamento della cava con nota acquisita prot. n. 77377 del 18.02.2020 e successive implementazioni, in recepimento delle prescrizioni impartite dal Genio Civile di Verona e riguardanti gli attraversamenti in sotterraneo al vaio Pondiaca finalizzati ad accedere all’area di ampliamento;

VISTA la nota in data 07.02.2023, acquisita al protocollo regionale n. 71722 del 07.02.2023, con la quale la ditta S.E.L.C. s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa e sostitutiva, in adempimento a quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 31.01.2023;

VISTA la nota prot. n. 279820 del 24.05.2023 con la quale è stato chiesto alla ditta di ottemperare alla prescrizione di natura mineraria contenuta nel parere n. 196 del 07.12.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui alla lettera w che prevede di “presentare, prima della redazione del provvedimento autorizzativo ed al fine di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 l’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura necessario alla realizzazione della ricomposizione ambientale ed attualmente accumulato all’interno dell’area della cava;”;

VISTA la nota in data 03.07.2023, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 358107 del 04.07.2023, con la quale la ditta S.E.L.C. s.r.l. ha presentato le analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura necessario alla realizzazione della ricomposizione ambientale ed attualmente accumulato all’interno dell’area della cava, effettuato su n. 3 campioni, il cui esito è risultato negativo ossia la concentrazione degli elementi ricercati risulta inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 19.05.2023 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_ 0047681_20230529;

PRESO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;

PRESO ATTO che l’area dell’intervento ricade sia in vincolo paesaggistico sia in vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “BOAROL” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a 61.200 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare per granulati pari a circa 360.000 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 196 del 07.12.2022 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR), di cui alla domanda in data 17.02.2020, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 77377 del 18.02.20;

3. di prendere atto del decreto n. 7 del 03.02.2023, con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha ratificato le determinazioni della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 31.01.2023, che ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel parere n. 196/2022 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A e successivamente confermate dalla Conferenza di Servizi;

4. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 31.01.2023 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);

5. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta S.E.L.C. s.r.l. – P.IVA 00222720237 - con sede in Grezzana (VR) via Domenico da Lugo n. 12, la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR), di cui alla domanda in data 17.02.2020, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 77377 del 18.02.20 e successive integrazioni, all’interno dell’area individuata con linea verde e rossa tratteggiate nella tavola Allegato n. 3 ”Planimetria in galleria” a scala 1:1000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima e successive integrazioni, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

  • RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (scale varie) (Allegato n. 1);
  • RELAZIONE GEOLOGICA-GEOMECCANICA (Allegato n. 2)
  • PLANIMETRIA IN GALLERIA (scala 1:1000) (Allegato n. 3);
  • PLANIMETRIA DI SUPERFICIE (scala 1:1000) (Allegato n. 4);
  • SEZIONI (scala 1:1000) (Allegato n. 5);
  • DATI STEREOMETRICI (Allegato n. 6);
  • RELAZIONE TECNICA (Allegato n. 7);
  • DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Allegato n. 8);
  • PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (Allegato n. 9);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA (Allegato n. 10);
  • STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (Allegato n. 11);
  • STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (Allegato n. 12);
  • STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (Allegato n. 13);
  • SINTESI NON TECNICA (Allegato n. 14);
  • VINCA – DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ (Allegato n. 15);
  • VINCA - Dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale. (Allegato n. 16);
  • VINCA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Allegato n. 17);
  • MONOGRAFIA CAPISALDI (Allegato n. 18);
  • CARTOGRAFIE IN DETTAGLIO (scale varie) (Allegato n. 19);
  • PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (Allegato n. 20);
  • PLANIMETRIA STATO DI RICOMPOSIZONE (scala 1:1000) (Allegato n. 21);
  • SISTEMA DEI PERCORSI DI ACCESSO AL SITO (Allegato n. 22);
  • RELAZIONE PARTICOLARI ESECUTIVI OPERE DI RICOMPOSIZIONE (Allegato n. 23);
  • PLANIMETRIA ESPLICATIVA PER CONCESSIONE ESCAVAZIONE VAJO (scala 1:1000) (Allegato n. 24);
  • PIANO GESTIONE RIFIUTI (Allegato n. 25);
  • COMPUTO METRICO LAVORI DI RICOMPOSIZIONE (Allegato n. 26);
  • RILIEVO STATO ATTUALE E CONFRONTO DATI (scala 1:2000) (Allegato n. 28);
  • INTEGRAZIONE PUNTI n. 2, 3, 6, 9, 10, 11 (Allegato n. 29);
  • INTEGRAZIONE PUNTI n. 4, 8 e 11 (Allegato n. 30);
  • INTEGRAZIONE PUNTO n. 5 (Allegato n. 31);
  • INTEGRAZIONE PUNTO n. 7 DPIA (Allegato n. 32);
  • INTEGRAZIONE PUNTO n. 8 (Allegato n. 33);
  • PLANIMETRIA E SEZIONI (scala 1:1000) (Allegato n. 34);
  • ACCESSI RELAZIONE TECNICA (Allegato n. 35)
  • INTEGRAZIONI GEOLOGICHE - IDROGEOLOGICHE;
  • MONITORAGGIO VIBRAZIONI CAVA BOAROL 13.01.2022;
  • NOTA TECNICA - INTEGRAZIONI GEOLOGICHE;
  • ANALISI CARATTERIZZAZIONE TERRENO SUPERFICIALE – INTEGRAZIONI;

6. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, recepisce e sostituisce la precedente D.G.R. n. 1501 del 16.10.2018 di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “BOAROL”;

7. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 5) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area della cava;

8. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l’autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto precedente è efficace per 5 anni dalla data del presente provvedimento;

9. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;

10. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da Dichiarazione di non necessita di V.INC.A. da parte della ditta e confermata dalla struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. n. 75/2021 del 20.05.2019;

11. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 20 anni dalla data del presente provvedimento attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nelle temporalità assegnate;

12. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava pervenuto in Regione ed acquisito in data 29.07.2020, e successiva implementazione acquisita al prot. n. 358107 del 04.07.2023, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facenti parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;

13. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dal calcare per granulati (calcare per industria) per una volumetria estraibile in ampliamento non superiore a 360.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;

14. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:

a) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;

b) presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e trascritti nei registri immobiliari, aventi almeno la durata indicata al punto n. 8;

c) nomina del Direttore dei lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/2018;

15. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:

a) rispettare tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell’ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria, anche in vigenza delle precedenti autorizzazioni alla coltivazione della cava, e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;

b) recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea verde e rossa tratteggiate nella tavola Allegato n. 3 ”Planimetria in galleria” a scala 1:1000, facente parte della documentazione allegata alla domanda, nonché la zona sovrastante gli imbocchi al sotterraneo di cava ovvero, qualora le condizioni del sopra suolo non lo consentano, delimitare la medesima area della cava, previo accordo con la U.O. Servizi Forestali di Verona con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;

c) apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo le recinzioni di cui alla precedente lettera a) un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;

d) porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:

  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996);
  • nominativo del Direttore dei lavori;

e) mantenere in opera, e qualora non più presenti ricostituirli, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, i punti di riferimento fissi con quota assegnata esistenti e riferibili alle quote del progetto di coltivazione autorizzato con il presente provvedimento, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

f) accantonare il materiale associato estratto, per il quale non sia espressamente autorizzato l’asporto, esclusivamente all’interno dell’area di cava in gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale e/o messa in sicurezza della medesima;

g) vietare l’apporto all’interno della cava e accatastare nelle gallerie materiali provenienti dall’esterno, non espressamente autorizzati e finalizzati alla messa in sicurezza della medesima;

h) accantonare l’eventuale terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

i) non effettuare scavi all’aperto che possano interessare l’alveo o le sponde del “Vaio Freddaro”;

j) costruire, nella zona del frantoio dove il calcare subisce una prima macinazione per poi essere immesso nelle tubature collegate allo stabilimento di lavorazione, qualora non già eseguita, una idonea opera di contenimento del materiale atta ad evitare che lo stesso possa debordare dal frantoio medesimo e precipitare nel bosco sottostante;

k) adottare opportuni accorgimenti lungo la tubatura di collegamento tra il frantoio primario e lo stabilimento di lavorazione, al fine di impedire che il materiale trasportato per gravità fuoriesca da eventuali tubi mal collegati o rotti, andando a danneggiare il soprassuolo boschivo che ricopre il versante;

l) effettuare il ripristino ambientale dell’intera area di cava secondo quanto previsto nel piano di ricomposizione della cava relativo al presente progetto e, rispetto a quest’ultimo, vengano individuati n. 4 imbocchi da mantenere agibili per permettere l’accesso completo alla cava in sotterraneo, dotandoli di cancello munito di lucchetto, al fine di consentire eventuali ispezioni al sottosuolo che dovessero rendersi necessarie. Le chiavi dei lucchetti dovranno essere custodite a cura delle Amministrazioni comunali di Grezzana e Negrar. Dovrà essere completamente ricoperta con terreno vegetale tutta la fascia di roccia degli altri imbocchi al sotterraneo, in modo tale che il risultato finale sia un continuum con l’area prativa circostante. Dovranno inoltre essere smantellati completamente tutti i manufatti insistenti nell’area di cava, compresa la condotta di collegamento al deposito sottostante della ditta S.E.L.C. s.r.l., restituendo all’uso agricolo le relative superfici di competenza;

m) mantenere, anche in caso di modifica delle strutture di sostegno previste negli elaborati progettuali, le dimensioni minime dei setti di 12 x 18 metri, la larghezza massima di 12 metri delle gallerie e la larghezza massima delle interconnessioni compresa tra 8 metri e 10 metri, orientati secondo la direzione più adeguata rispetto alla naturale fatturazione della roccia. Gli schemi proposti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo massime consentite ed eventuali variazioni in corso d’opera, dovute a fattori contingenti e imprevisti, dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale, dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali, dalla larghezza massima delle gallerie e dalla distanza massima tra i setti;

n) rinforzare e collegare, qualora non già provveduto, nelle zone direttamente sottostanti alla viabilità pubblica ed in quelle contermini che in ogni caso potrebbero avere influenza sulla stabilità della medesima, i setti di sostegno secondo lo schema di cui alla planimetria tratta dalla tavola n. 3 a scala 1:1000 “Planimetria in galleria” facente parte della documentazione di progetto allegata all’istanza di ampliamento;

o) mantenere, per l’intera area di cava, un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava, sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento sia per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche, con cadenza semestrale;

p) presentare la documentazione di cui al punto precedente alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell’avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;

q) proseguire, durante la coltivazione della cava, la realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alle aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare “rosa” e alle aree più critiche, sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geomeccanica;

r) implementare, relativamente alla porzione di cava in ampliamento, la rete sismometrica locale esistente per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave poste nelle vicinanze, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido di Comuni, Provincia, Regione e sistema di Protezione Civile per i crolli che si potrebbero eventualmente verificare;

s) posizionare, al confine più prossimo all’edificio utilizzato quale unità abitativa posta sul mappale n. 674 Fg. 7 del Comune di Grezzana, un sismografo che registri le vibrazioni indotte a seguito delle volate in cava così da monitorare costantemente gli effetti delle esplosioni e nell’eventualità di un superamento dei limiti di legge provvedere a sospendere immediatamente la coltivazione nella porzione dell’area di cava posta nelle vicinanze dell’abitazione;

t) recepire ai fini precauzionali, in relazione alle possibili interferenze rispetto all’area di frana sovrastante l’abitato di Lugo di Grezzana, la proposta del proponente secondo cui:

  • le vibrazioni legate all’attività estrattiva dovranno essere costantemente ed adeguatamente monitorate attraverso regolare sistema di rilevazione sismico acustico in dotazione alla Ditta e l’uso di un accelerometro fisso in sotterraneo;
  • sia verificato e monitorato l’effetto vibratorio anche in superficie attraverso la messa in opera di un sensore triassiale la cui posizione dovrà essere concordata con la Provincia di Verona, in qualità di ente competente in materia di polizia mineraria, trasmettendo i relativi report alla Regione, alla Provincia e al Comune;
  • in relazione agli esiti di detto monitoraggio, in accordo con la Provincia dovrà essere valutata la riduzione della carica esplosiva fino a che i riscontri vibrometrici non avranno dato esito soddisfacente.

u) proseguire nella messa in sicurezza delle vie di accesso al sotterraneo ed al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del “tetto” eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;

v) rispettare, nell’impiego di esplosivo per l’abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dall’ente competente in materia di polizia mineraria;

w) regimare adeguatamente le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;

x) provvedere, qualora già presenti, all’allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;

y) mantenere, e possibilmente incrementare, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo finalizzata al rilevamento di un eventuale aumento di fenomeni compressivi;

z) proseguire, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all’estinzione dell’attività estrattiva, nella numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione per camere e pilastri, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geomeccanica dalla quale emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geomeccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva della struttura e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione;

aa) provvedere, qualora del caso e in alternativa agli interventi di cui alla lettera precedente, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo mediante impiego di materiale stabile ed inerte, utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);

bb) installare e manutenere fino alla conclusione dei lavori di coltivazione, presso gli imbocchi al sotterraneo non più utilizzati quali accessi al sottosuolo finalizzato alla coltivazione, una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;

cc) riportare, sull’area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l’accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione.

dd) utilizzare prioritariamente, per eseguire i lavori di ricomposizione ambientale previsti, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:

- terre da scavo provenienti dall’esterno della cava;

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero del D.M. 46/2019, per un quantitativo complessivo non superiore a 500 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

ee) inviare con cadenza annuale, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, alla Provincia di Verona ed al Comune di Grezzana (VR) documentazione costituita da relazione tecnica esplicativa e rilievo planimetrico riguardante lo stato di avanzamento dei lavori di estrazione e delle opere di ricomposizione eseguiti in cava;

ff) eseguire la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del U.O. Servizi Forestali di Verona, anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;

gg) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all’art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione della U.O. Servizi Forestali di Verona, relativa all’attecchimento delle specie arboree messe a dimora;

hh) di stabilire che l’estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall’accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestate situazioni di dissesto all’interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l’ultimazione dei lavori di coltivazione;

ii) di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;

jj) limitare il numero di attraversamenti, che dovrebbero essere realizzati sotto il vaio a distanza ravvicinata, eliminando l’attraversamento n. 4 come indicato nell’All. n. 34 — “Planimetria e sezioni”, in considerazione del fatto che lo stesso interseca l’incisione valliva in corrispondenza del punto dove l’ammasso roccioso ha lo spessore minore;

kk) presentare, entro 4 mesi dall’avvenuta realizzazione degli attraversamenti sotterranei del Vaio Pondiaca, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla U.O. Genio Civile di Verona, alla Provincia di Verona e al Comune di Grezzana, un rilievo geologico e geomeccanico di dettaglio della volta per valutarne le condizioni di stabilità e lo stato di permeabilità al fine di determinare eventuali interventi di consolidamento;

ll) eseguire i lavori in conformità agli elaborati di progetto allegati all’istanza;

mm) vietare di restringere le sezioni idrauliche della valle in alcun modo, nemmeno temporaneamente, con opere, scavi, depositi o altro;

nn) vietare la realizzazione, come previsto da1 RD 523/1904 art. 96 lett f), di ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto al progetto, anche se a titolo precario, nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di m 10;

oo) dare facoltà all’autorità competente in materia, qualora ritenesse necessario intervenire a garanzia della prioritaria funzione idraulica della valle e delle fasce di rispetto di cui a1 RD 523/1904 ed in qualsiasi momento, di richiedere modifiche parziali o totali delle opere eseguite, a suo insindacabile giudizio;

pp) far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato, l’aggiornamento della documentazione indicata alla lettera a) del comma 1 del paragrafo “Coltivazioni in sotterraneo” dell’allegato alle norme tecniche attuative del P.R.A.C. ossia un rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1: 2.000) delle escavazioni eventualmente già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di setti e di gallerie, rappresentando altresì compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l’ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di eventuale accantonamento del materiale di scarto;

qq) trasmettere all’autorità competente in materia di polizia mineraria la documentazione di cui alla lettera precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli articoli 33 e 37 del D.P.R. 128/1959. La citata documentazione dovrà essere corredata dal calcolo “a giacimento”, sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché dalla ubicazione degli accantonamenti;

16. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti prescrizioni di natura ambientale contenute nel decreto n. 7 del 03.02.2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso di ratifica delle determinazioni della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 31.01.2023:

a) implementare le misure di mitigazione indicate dalla ditta, finalizzate a minimizzare la produzione e dispersione di polveri, prevedendo in particolare per le attività legate all’utilizzo del frantoio di:

  • provvedere alla bagnatura dei piazzali e delle piste di accesso, in particolare nei periodi particolarmente siccitosi;
  • provvedere affinchè i mezzi in entrata e in uscita dall’area di cava che trasportano materiali siano telonati per evitare la dispersione in aria di polveri;
  • manutenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.

b) conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati, istruendo gli operatori per intervenire prontamente secondo le stabilite procedure di emergenza e trasmettere a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;

c) adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento, trasmettendo a Regione, Comune e A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di coltivazione, adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all’ottemperanza e mantenimento nel tempo di quanto prescritto;

d) prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e che, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, sia da privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

e) effettuare un monitoraggio relativo al tema delle vibrazioni, conducendo la campagna di rilevamento 2 volte all'anno (uno per ogni semestre) e per la durata di 2 anni, a partire dall’inizio dei lavori di coltivazione previsti in progetto;

f) realizzare il monitoraggio di cui alla lettera precedente ai sensi della norma UNI 9614:2017, contestualmente all’uso di esplosivi, e con misure contemporanee sia presso il ricettore individuato nella documentazione depositata in fase di SIA (recettore R1, edificio residenziale situato a nord di località Sengie, nel Comune di Grezzana) sia ad ingresso della cava, al fine di mettere in correlazione la fonte delle vibrazione, la misura rilevata al ricettore R1 e la misura rilevata ad ingresso della cava;

g) specificare, per ciascuna volata, anche il tipo e la carica usata finalizzando le successive valutazioni per stabilire quale sia la soglia di vibrazioni, misurate con il sistema di monitoraggio all’interno della cava, superata la quale i ricettori risultano disturbati ai sensi della 9614:2017;

h) trasmettere alla struttura competente in materia di attività estrattive e ad A.R.P.A.V. una relazione intermedia alla fine del primo anno di monitoraggio (almeno due monitoraggi) ed una relazione conclusiva alla fine dei 2 anni di monitoraggio stesso;

i) effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. A.R.P.A.V. n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto (comprensiva anche di un evento di “volata”) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata in sede di istanza di PAUR, inviando i risultati di tale verifica ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ai Comuni di Negrar e Grezzana. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare ai Comuni, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti, da concordarsi con la Regione del Veneto;

j) presentare alla Regione del Veneto e ad A.R.P.A.V., entro 6 mesi dall'inizio dei lavori di coltivazione del progetto in ampliamento autorizzato, istanza di verifica di ottemperanza alla condizione di cui alla precedente lettera allegando i risultati della verifica di impatto acustico ed in caso di inadempienza gli Enti preposti al controllo potranno provvedere in sostituzione della ditta con eventuali oneri a carico della medesima ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016;

17. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

18. di restituire alla ditta S.E.L.C. s.r.l., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 14) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 137.880,00 (centotrentasettemilaottocentoottanta/00) - polizza n. 2018/50/2491080 del 07.11.2018 della Società Reale Mutua Assicurazioni (ordine di costituzione definitivo n. 2019/0044 del 06.03.2019 di € 120.000,00 ed appendice digitale di cui al prot. n. 0096137 del 20/02/2023 di € 17.880,00);

19. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;

20. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;

21. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

22. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Grezzana e Negrar, alla Provincia di Verona, alla Soprintendenza Belle arti e Paesaggio delle Province di VR – RO - VI e alla U.O. Servizi Forestali;

23. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto;

24. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

25. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Luca Marchesi

(seguono allegati)

46_Allegato_A_510702.pdf
46_Allegato_B_510702.pdf

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