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Bur n. 113 del 22 agosto 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 148 del 28 luglio 2023

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto costituito da tre gruppi elettrogeni d'emergenza alimentati a gasolio con potenza termica nominale complessiva pari a 2.683 kW presso lo stabilimento produttivo sito a Campo San Martino (PD) in Via Venezia n. 58. Ditta proponente: ARNEG S.p.A. D. Lgs. 152/2006 art. 269 L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di tre gruppi elettrogeni alimentati a gasolio a servizio dello stabilimento della Ditta proponente e se ne autorizzano le emissioni in atmosfera.

Il Direttore

VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998 ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed il successivo art. 79 che dispone che il provvedimento di autorizzazione all’installazione e all’esercizio valga anche quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 commi 1.c e 3.c del D.P.R. n. 53/1998, i gruppi elettrogeni d’emergenza non sono soggetti ad autorizzazione all’installazione ed esercizio, bensì a comunicazione di installazione ed esercizio, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell’energia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

VISTA l’istanza, protocollo regionale con n. 553543 del 30/11/2022, presentata dalla ditta ARNEG S.p.A. per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 di un impianto costituito da tre gruppi elettrogeni d’emergenza alimentati a gasolio con potenza termica nominale pari a: 998 kW per GE01, 884 kW per GE02, 801 kW per GE03, da mettere in esercizio presso il proprio stabilimento produttivo sito a Campo San Martino (PD) in Via Venezia, 58;

CONSIDERATO che l’impianto di che trattasi, per effetto delle norme di aggregazione previste dall’art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/2006, risulta soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del medesimo Decreto legislativo e che, ai sensi dell’art. 273 –bis c. 10 lett. q-bis, non avendo punti di emissioni comuni, non costituisce medio impianto di combustione;

DATO ATTO che l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera prot. n. 293481 del 30/05/2023, indirizzata a: Ditta, Comune di Campo San Martino, Comune di Curtarolo, ARPAV e Provincia di Padova, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 ed è stata indetta, in via istruttoria, una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, nella quale sono riportati i principali dati tecnici d’impianto nonché gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse con la Ditta istante;

DATO ATTO che l’impianto, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, ha carattere d’emergenza essendo dedicato esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite e che ciascun gruppo elettrogeno, costituente l’impianto, sarà esercito con l’impegno della Ditta a non superare le 200 ore operative all’anno;

RICHIAMATO l’allegato A alla DGRV n. 2782 del 29.12.2014 secondo cui non risulta possibile stabilire dei limiti alle emissioni in atmosfera per gli impianti di produzione di energia elettrica di emergenza, nonché l’art. 273-bis c. 16 del D.Lgs 152/2006 secondo cui l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera può esentare dall’applicazione dei pertinenti valori limite i medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno;

RITENUTO in forza della DGRV n. 2782/2014 e in analogia a quanto la normativa nazionale prevede per i medi impianti di combustione che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, di poter esentare l’impianto oggetto di autorizzazione dall’applicazione dei pertinenti valori limite alle emissioni in atmosfera previsti all’allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO opportuno un eventuale riesame dell’autorizzazione nel caso in cui le ore di effettivo utilizzo di ciascun gruppo elettrogeno dovessero avvicinarsi o superare il limite massimo di 200 ore/anno;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la documentazione allegata all’istanza per la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale - VINCA, predisposta ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017.;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede dell’impianto è individuato con il seguente site code: IT360018 “Grave e Zone umide del Brenta”;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
     
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 13/2023 del 25/07/2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi come sopra indetta e svolta;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il Regolamento Regionale n. 1/2016;

la DGRV n. 473/2022;

la DGRV n. 232/2020;

la DGRV n. 24/2021;
 

decreta

  1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza dell’impianto costituito da tre gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, con potenza termica nominale complessiva pari a 2.683 kW da mettere in esercizio presso lo stabilimento produttivo sito a Campo San Martino (PD) in Via Venezia n. 58;
  2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta ARNEG S.p.A., avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 00220200281 e sede legale e operativa nel Comune di Campo San Martino (PD) Via Venezia n. 58, alle emissioni in atmosfera dell’impianto di cui al precedente punto 1, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;
  3. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
  4. di prevedere che l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, abbia una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
  5. di prescrivere alla Ditta di comunicare all’autorità competente, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore;
  6. di fare salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’esercizio dell’impianto e delle opere connesse;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ARNEG S.p.A., al Comune di Campo San Martino, al Comune di Curtarolo, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova, all’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, alla Provincia di Padova, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, a E-Distribuzione S.p.A e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

148_Allegato_A_DDR_148_28-07-2023_509770.pdf

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