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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 145 del 25 luglio 2023
Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta PRO-IN S.r.l., con sede legale in Via Copernico, n. 21 37135 Verona. Approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4, Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Con il presente provvedimento si approva la chiusura della discarica di cui all'oggetto a seguito della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e si rilascia alla ditta PRO-IN S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
RICHIAMATA la DGRV n. 1932 del 25.06.2004 con cui la Giunta Regionale, sulla base dei pareri della Commissione Regionale VIA n. 64 del 15.12.2003 e n. 71 del 22.03.2004, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento di “Recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta – Comune di Sommacampagna (VR)”, presentato dalla ditta VE.PART S.r.l., approvandone al contempo il relativo progetto;
RICHIAMATA la DGRV n. 3301 del 22.10.2004 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della variante sostanziale in corso d’opera presentata dalla ditta VE.PART S.r.l. in data 06.09.2004, riconfermando nel contempo i succitati pareri n. 64/2003 e n. 71/2004;
RICHIAMATA la DGRV n. 3851 del 04.12.2007 con cui la Giunta Regionale ha volturato la titolarità dei succitati provvedimenti a favore della società PRO-IN S.r.l., che nel settembre 2007 aveva acquisito il ramo d’azienda della ditta VE.PART S.r.l.;
RICHIAMATO il decreto del Segretario Regionale (DSR) all’Ambiente e Territorio n. 27 del 31.03.2008 con il quale è stata rilasciata alla ditta PRO-IN S.r.l., limitatamente a quanto legittimato dai provvedimenti amministrativi allegati al medesimo provvedimento, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria;
RICHIAMATO il decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 175 del 30.12.2008 (come modificato dai successivi decreti n. 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012 e 92/2012) con cui è stata rilasciata alla ditta PRO-IN S.r.l., sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3566 del 17.12.2008, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di discarica di cui trattasi, nella configurazione del progetto sopra richiamato, per l’attività individuata al punto 5.4 dell’allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 (oggi sostituito dall’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1780 del 03.10.2013, con cui sono state autorizzate, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGR n. 1360/2013, la riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, e le deroghe per l’innalzamento dei limiti di concentrazione nell’eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27.09.2010, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010;
RICHIAMATO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 104 del 30.12.2013, con cui è stata rinnovata, a favore della società PRO-IN S.r.l., l’AIA relativa alla discarica di cui trattasi;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Regionale (DDR) del Dipartimento Ambiente n. 68 del 20.08.2014, con il quale è stata modificata l’AIA rilasciata con il succitato DSR n. 104/2013 e si è preso atto del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo e del nuovo Piano Finanziario;
RICHIAMATA la DGRV n. 918 del 20.07.2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale VIA n. 495 del 17.12.2014, ha confermato la riclassificazione della discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, nonché le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato dei rifiuti in ingresso, già autorizzate con DGRV n. 1780/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, come modificata e integrata dalle prescrizioni di cui al medesimo parere n. 495/2014;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 70 del 03.11.2015 con il quale è stata modificata l’AIA rilasciata con DSR n. 104/2013 e ss.mm.ii. in esito al procedimento di VIA conclusosi con DGRV n. 918 del 20 luglio 2015;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 17 del 01.02.2017 con il quale è stata modificata l’AIA rilasciata con DSR n. 104/2013 e ss.mm.ii. in merito alla composizione dello strato di drenaggio del biogas ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione di copertura;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 111 del 28.12.2017, con il quale è stata modificata, su istanza di parte, l’AIA rilasciata con DSR n. 104/2013 e ss.mm.ii., prorogando di 12 mesi i termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica;
VISTO il decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 13.02.2019 con il quale:
VISTO il decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 650 del 23.12.2019 con il quale, su istanza di parte, sono stati prorogati di 6 mesi i termini di cui alle prescrizioni n. 50 e 51 del DDR n. 20/2019 per la fine dei conferimenti dei rifiuti e per il completamento della copertura finale della discarica;
VISTO il decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 1 del 20.01.2021 con il quale si è preso atto della modifica non sostanziale proposta dal gestore, relativa alla modalità di allontanamento dell’acqua meteorica, e si è modificata conseguentemente l’AIA ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Direttore Regionale ad interim della Direzione Ambiente n. 392 del 07.05.2021 con il quale si è preso atto della variante non sostanziale presentata dal gestore, relativa alle modalità di realizzazione delle scarpate, e si è concessa una proroga fino al 31.07.2021 del termine per il completamento della copertura finale, modificando conseguentemente l’AIA relativa alla discarica in parola;
Iter amministrativo procedura ex art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.
PREMESSO CHE con nota del 19.03.2021, acquisita al prot. reg. n. 131993 in data 23.03.2021, il gestore ha presentato l’atto di collaudo funzionale delle singole opere sino ad allora realizzate per la copertura finale della discarica e la relativa documentazione tecnica di riferimento;
PRESO ATTO CHE con riferimento alla succitata documentazione, l’ARPAV e la Provincia di Verona non hanno ravvisato difformità rispetto alle specifiche di progetto, come comunicato rispettivamente con nota prot. n. 38917 del 30.04.2021 e con nota prot. n. 27344 del 18.05.2021, in riscontro alla nota regionale n. 165460 del 12.04.2021;
PRESO ATTO CHE con nota n. 284392 del 23.06.2021 i competenti Uffici regionali hanno preso atto del succitato collaudo ritenendone gli esiti positivi;
PREMESSO CHE con nota del 30.09.2021, acquisita al prot. reg. n. 433143 in data 30.09.2021, il gestore ha presentato l’atto unico di collaudo funzionale della copertura finale del colmo della discarica in oggetto e la relativa documentazione tecnica di riferimento;
PRESO ATTO CHE con l’atto di collaudo presentato dal gestore in data 30.09.2021 sono state collaudate le opere escluse dal collaudo parziale della copertura finale presentato precedentemente con la succitata nota del 19.03.2021;
DATO ATTO CHE con nota regionale n. 460119 del 13.10.2021 è stato comunicato l’avvio della procedura di chiusura della discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., fissando un termine di 45 giorni per la trasmissione da parte degli Enti di eventuali richieste di chiarimenti o documentazione integrativa rispetto alla documentazione trasmessa dal gestore;
PRESO ATTO CHE non sono pervenute da parte degli Enti richieste di chiarimenti o di documentazione integrativa rispetto alla succitata documentazione;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 44087 del 14.05.2021 l’ARPAV ha comunicato i primi esiti dell’ispezione ambientale integrata 2021 presso la discarica in parola, in seguito al sopralluogo effettuato in data 05.05.2021;
PRESO ATTO CHE dalle misure in campo eseguite dall’ARPAV nel corso del suddetto sopralluogo è stato rilevato il superamento del limite massimo del battente di percolato - stabilito dalle prescrizioni nn. 42 e 44 dell’AIA di cui al succitato DDR n. 20/2019 e ss.mm.ii. - nei pozzi P1, P2, P3 e P5 della vecchia discarica (ex VE.PART) e nel pozzo PN5B della discarica in ampliamento, per cui sono state impartite dall’Agenzia opportune prescrizioni al fine di riportare il battente al di sotto del limite fissato dall’autorizzazione;
PRESO ATTO CHE con nota del 04.06.2021, acquisita al prot. reg. n. 256229 in data 07.06.2021, il gestore ha comunicato il corretto ripristino dei livelli del percolato sia nella nuova che nella vecchia discarica e, relativamente a quest’ultima, la sostituzione delle vecchie pompe di estrazione del percolato, ed ha evidenziato inoltre la presenza di un’ostruzione alla base del pozzo P1, causata da crolli parziali nella parte inferiore della tubazione, che non è stato possibile rimuovere;
PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 53275 dell’11.06.2021 l’ARPAV ha invitato il gestore a ragguagliare gli Enti in merito allo spessore dell’ostruzione nel pozzo P1 e al livello del battente di percolato nel medesimo pozzo;
PRESO ATTO CHE con nota del 14.06.2021, acquisita al prot. reg. n. 280921 in data 22.06.2021, il gestore, in riscontro alla succitata nota di ARPAV, ha dichiarato, tra l’altro, di non essere a conoscenza della profondità originale della tubazione del pozzo P1, non disponendo della documentazione tecnica relativa all’installazione iniziale della stessa, e di non poter operare all’interno della tubazione, data la situazione di crollo parziale nel pozzo in questione;
PRESO ATTO CHE nel corso dell’incontro tecnico di coordinamento tenutosi il 12 luglio 2021, convocato con nota regionale n. 298917 del 02.07.2021, i rappresentanti degli Enti hanno convenuto quanto segue, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale n. 347999 del 04.08.2021:
a) la Ditta dovrà effettuare le video-ispezioni all’interno dei pozzi P4 e P6, concordando preventivamente la data con ARPAV;
b) la Ditta dovrà verificare la fattibilità della perforazione all’interno del pozzo P1 al fine di ripristinarne la funzionalità ed approfondire la quota di posizionamento della pompa;
c) la Ditta dovrà stimare il battente di percolato nella vecchia discarica, mediante idonee tecniche di indagine e sulla base delle informazioni reperite relativamente alle modalità di realizzazione della stessa, delle misure del battente negli altri pozzi e di ogni altra utile informazione disponibile;
d) la Ditta dovrà aggiornare il modello relativo alla produzione di percolato nella vecchia discarica e valutare le motivazioni del fatto che essa sia ancora significativa, sulla base dei dati relativi ai quantitativi prodotti e alla qualità del percolato;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 81915 del 13.09.2021 l’ARPAV ha trasmesso la relazione finale relativa all’ispezione ambientale integrata 2021;
DATO ATTO CHE con nota del 29.09.2021, acquisita al prot. reg. n. 432145 in data 29.09.2021, il gestore ha fornito riscontro alle richieste formulate dagli Enti nel succitato incontro del 12.07.2021;
RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa tra l’ARPAV ed il gestore in merito alla video-ispezione sui pozzi P4 e P6:
PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 25251 del 26.11.2021 il Comune di Sommacampagna, in relazione alla succitata nota regionale n. 460119 del 13.10.2021 ed alle problematiche emerse relativamente ai pozzi di prelievo del percolato della vecchia discarica P1, P4 e P6, ha evidenziato l’opportunità di sospendere la procedura di chiusura della discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003, “in attesa che possa essere ripristinato e successivamente collaudato il sistema di aspirazione del percolato, in particolare della vecchia discarica Vepart S.r.l. per la quale la stessa ARPAV rileva una “… significativa produzione di percolato…”.”, come ribadito successivamente con nota prot. n. 2889 del 10.02.2022;
PRESO ATTO CHE con nota del 07.02.2022, acquisita al prot. reg. n. 54157 in pari data, il gestore ha trasmesso la Comunicazione annuale relativa all’anno 2021, nella quale ha evidenziato un incremento rispetto all’anno precedente del quantitativo di percolato smaltito della vecchia discarica (ex Ve-part);
PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 43067 del 09.05.2022 l’ARPAV ha trasmesso gli esiti degli accertamenti effettuati in merito alla presenza in falda delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) – che hanno interessato sia i piezometri della discarica in parola, sia i piezometri a servizio della cava Casetta, posta idrogeologicamente a valle della discarica a circa 120 m di distanza – ed ha proposto la realizzazione di una rete di monitoraggio della discarica che intercetti la parte superficiale della falda, al fine di comprendere l’eventuale impatto della discarica sulle acque sotterranee;
DATO ATTO CHE in data 09.06.2022 il gestore ha trasmesso la seguente documentazione tecnica, acquisita al prot. reg. n. 261587 del 09.06.2022:
RICHIAMATI gli esiti dell’incontro tecnico di coordinamento tenutosi il 10 giugno 2022, convocato con note regionali prot. n. 214110 del 11.05.2022 e n. 254141 del 06.06.2022, al fine di valutare le criticità emerse a seguito delle attività di controllo svolte da ARPAV presso la discarica in parola, in relazione alla procedura di chiusura della discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE con nota regionale n. 407796 del 06.09.2022 è stato trasmesso il verbale del suddetto incontro ed è stata convocata per il giorno 26 settembre 2022 l’ispezione finale in discarica prevista dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., e la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nella medesima giornata del 26 settembre 2022, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’approvazione della chiusura della discarica;
PRESO ATTO CHE il Comune di Sommacampagna, con nota prot. n. 19993 del 08.09.2022, ha precisato che, in riferimento a quanto riportato nel verbale del suddetto incontro tecnico di coordinamento del 10 giugno 2022, “… la posizione del Comune di Sommacampagna resta quella per la quale la chiusura del procedimento amministrativo necessiti di una preventiva dichiarazione da parte degli Enti competenti della collaudabilità del capping.”;
DATO ATTO CHE l’incontro del 10.06.2022 è stato convocato allo scopo di capire se le osservazioni pervenute dagli Enti, con particolare riferimento alle criticità emerse a seguito delle attività di controllo svolte da ARPAV, comportassero, alla luce delle indagini svolte dal gestore, una rivalutazione del collaudo o se, invece, gli approfondimenti ritenuti necessari potessero essere effettuati in fase di gestione post-operativa;
RILEVATO CHE nel corso del succitato incontro si è preso atto della fattibilità tecnica di effettuare i controlli e gli approfondimenti in fase di gestione post-operativa, come evidenziato dal contributo tecnico reso sul punto da ARPAV durante la riunione, rinviando la decisione in merito alla chiusura della discarica e allo spostamento in fase di gestione post-operativa dei controlli ed approfondimenti ritenuti necessari, alla successiva Conferenza di Servizi decisoria;
DATO ATTO CHE con nota del 09.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 420866 in data 12.09.2022, il gestore ha trasmesso, con riferimento alla relazione tecnica sopra richiamata “Prime valutazioni in merito alle analisi sui percolati delle discariche Ve.part e Pro-In nel Comune di Sommacampagna (VR). Campionamento del 22/09/202”, chiarimenti in merito all’ubicazione dei punti di prelievo dei campioni di percolato sottoposti ad analisi isotopiche, in riscontro alla richiesta avanzata con la succitata nota regionale del 06.09.2022 sulla base di quanto emerso nell’incontro del 10.06.2022;
DATO ATTO CHE con le note prot. n. 59079 del 28.06.2022 e prot. n. 83989 del 22.09.2022 l’ARPAV ha trasmesso gli esiti analitici relativi ai controlli effettuati sulla qualità delle acque sotterranee presso i piezometri a servizio della discarica in parola e, con la nota del 22.09.2022, anche presso la rete piezometrica della cava Casetta, ribadendo quanto già proposto con la succitata nota prot. n. 43067 del 09.05.2022, in merito alla realizzazione di una rete di monitoraggio della discarica integrativa di quella esistente, che intercetti la parte superficiale della falda;
VISTO il parere del Comune di Sommacampagna di cui alla nota prot. n. 21275 del 23.09.2022, nella quale, in ragione delle problematiche rilevate da ARPAV, si è ribadito quanto già richiesto con la succitata nota prot. n. 25251 del 26.11.2021, di sospendere la procedura di chiusura della discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO CHE nel corso dell’ispezione finale del 26.09.2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota regionale n. 142647 del 14.03.2023, per quanto è stato possibile verificare in sito, i lavori di sistemazione finale della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), risultano conformi al progetto approvato;
RILEVATO CHE nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 26.09.2022, tenutasi dopo l’ispezione finale di cui sopra e il cui verbale è stato trasmesso con la medesima nota del 14.03.2023, ARPAV ha illustrato alcune richieste tecniche, come di seguito riportato:
“In riferimento al procedimento di chiusura della discarica in oggetto e al conseguente passaggio in gestione post-operativa, alla luce delle precedenti comunicazioni ARPAV del 17/11/2021 (prot. n. 104335), del 09/05/2022 (prot. n. 43067) e del 22/09/2022 (prot. n. 83989), dei riscontri forniti dalla ditta in data 16/12/2021, 09/06/2022 e 09/09/2022 e di quanto emerso nell’incontro tecnico del 10/06/2022, si ribadisce la necessità di provvedere al monitoraggio delle criticità evidenziate nei succitati pareri dell’Agenzia e si propongono:
RILEVATO CHE nel corso della medesima seduta la Conferenza di Servizi, preso atto del contributo tecnico fornito da ARPAV in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, del parere contrario del Comune e dei pareri favorevoli della Regione e della Provincia, si è espressa favorevolmente, con giudizio prevalente, sulla chiusura della discarica in parola ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., con la prescrizione per il gestore di trasmettere, entro il termine indicato nel provvedimento di chiusura, un aggiornamento del PMC e del Piano di gestione post-operativa (PGPO) che recepisca le indicazioni tecniche fornite da ARPAV, e conseguentemente anche del Piano economico finanziario, nonché con le seguenti ulteriori prescrizioni/precisazioni:
RITENUTO CHE nelle more dell’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo richiesto dalla Conferenza di Servizi, il gestore debba attenersi al PMC rev. 10 – Marzo 2019 trasmesso con nota del 08.03.2019, acquisita al prot. reg. n. 98830 in data 11.03.2019, come modificato dal Cap. 10, datato Maggio 2019, del medesimo PMC rev. 10, trasmesso con nota del 02.05.2019 (acquisita al prot. reg. n. 176379 in data 06.05.2019) in ottemperanza al parere favorevole trasmesso da ARPAV con nota prot. n. 38580 del 14.04.2019, con la prescrizione – di cui alla lettera b) delle richieste tecniche di ARPAV sopra riportate – di mantenere la frequenza di autocontrollo delle acque sotterranee prevista per la gestione operativa;
Garanzie Finanziarie
CONSIDERATO CHE l’art. 14, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. prevede che le garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, vengano trattenute per almeno due anni dalla data della comunicazione al gestore dell’approvazione della chiusura;
CONSIDERATO CHE la DGRV n. 2721/2014 in materia di “Garanzie Finanziarie”, al punto 2 del Paragrafo A dell’Allegato A prevede che “una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, come desunto dal Piano finanziario vigente, sarà trattenuta, come previsto dall’art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell’Autorità competente)”;
CONSIDERATO CHE la Provincia di Verona, a seguito della presentazione da parte del gestore del collaudo funzionale della copertura finale della discarica, ha già provveduto a svincolare il 90% delle garanzie finanziarie a copertura della fase di gestione operativa;
RITENUTO CHE ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2721/2014, e alla luce delle conclusioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 26.09.2022, il 10% del costo garantito per la gestione operativa della discarica, non ancora svincolato dalla Provincia di Verona, debba essere trattenuto dalla stessa per almeno due anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, ovvero fino a quando i risultati dei controlli nelle acque sotterranee consentiranno di escludere un nesso di causalità tra le criticità riscontrate e la discarica;
CONSIDERATO CHE l’art. 14, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., prevede che le garanzie finanziarie per la gestione post-operativa della discarica vengano trattenute per almeno trent’anni dalla data della comunicazione al gestore dell’approvazione della chiusura;
RITENUTO CHE debbano essere mantenute le garanzie finanziarie per la gestione post-operativa della discarica, e di prescrivere inoltre la presentazione di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente atto, ovvero la presentazione di nuove garanzie;
RITENUTO CHE quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 26.09.2022 in merito all’aggiornamento del Piano finanziario, conseguente all’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, debba essere prescritto in sede di approvazione del PMC stesso;
RITENUTO CHE l’adeguamento delle garanzie finanziarie a seguito dell’aggiornamento del Piano finanziario di cui al punto precedente debba essere prescritto in sede di approvazione del Piano finanziario stesso;
Considerazioni finali
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., la discarica, o una parte di essa, può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
CONSIDERATO CHE il gestore risulta, relativamente alla discarica di cui trattasi, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, con certificato n. EMS-5044/S, emesso il 05.06.2013 dall'organismo accreditato RINA Services S.p.A., in corso di validità al 07.07.2023;
Norme di riferimento
VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n.152/2006, e loro ss.mm.ii.;
VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;
VISTE la DGRV n. 242/2020 e la DGRV n. 863/2012 in materia di PMC;
VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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