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Bur n. 113 del 22 agosto 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 143 del 21 luglio 2023

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto costituito da due gruppi elettrogeni d'emergenza alimentati a gasolio con potenza termica nominale complessiva pari a 2.260 kW presso lo stabilimento produttivo sito a Agordo (BL) in Via Valcozzena n. 10. Ditta proponente: LUXOTTICA S.r.l. D. Lgs n. 152/2006 art. 269 L.r. n. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di due gruppi elettrogeni alimentati a gasolio a servizio dello stabilimento della Ditta proponente e se ne autorizza le emissioni in atmosfera.

Il Direttore

VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. n. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs n. 112/1998 ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed il successivo art. 79 che dispone che il provvedimento di autorizzazione all’installazione e all’esercizio valga anche quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 commi 1.c e 3.c del D.P.R. n. 53/1998, i gruppi elettrogeni d’emergenza non sono soggetti ad autorizzazione all’installazione ed esercizio, bensì a comunicazione di installazione ed esercizio, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell’energia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 268 c. 1 lett. gg-bis), 272 c.5 e 273-bis del citato D.Lgs n. 152/2006, un gruppo elettrogeno d’emergenza, operante come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento e con una potenza termica nominale superiore a 1 MW, si classifica come medio impianto di combustione e risulta, pertanto, soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006;

VISTO il comma 16 dell’art. 273-bis del citato D.Lgs n. 152/2006 relativo ai medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno calcolate in media mobile su un periodo di tre anni;

DATO ATTO che per i sopra citati impianti la norma prevede che l’autorizzazione possa esentarli dall’applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti all’Allegato I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e che l’istruttoria autorizzativa individui valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la nota in calce alla tabella, applicabile all’impianto in esame, di cui al punto 3 della parte III dell’Allegato 1 alla parte V del D. Lgs n. 152/2006 vigente prima del 19 dicembre 2017, riporta: “Non si applicano i valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni di emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza”,

RICHIAMATO l’allegato A alla DGRV n. 2782 del 29.12.2014 nel quale sono indicate le precisazioni per l’applicazione della procedura semplificata prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica d’emergenza;

VISTA l’istanza, protocollo regionale con n. 213220 del 10/05/2022, presentata dalla ditta LUXOTTICA S.r.l. per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 di quattro gruppi elettrogeni d’emergenza alimentati a gasolio con potenza termica nominale pari a: 1.170 kW per GE1, 1.090 kW per GE2, 384 kW per GE3 e 73 kW per GE4 da installare presso il proprio stabilimento produttivo sito a Agordo (BL) in Via Valcozzena, 10;

DATO ATTO che i gruppi elettrogeni GE3 e GE4, avendo potenza termica nominale complessiva inferiore a 1MW, rientrano tra gli impianti in deroga ai sensi dell’art. 272 c. 1 del D.Lgs n. 152/2006 e che pertanto risulta da autorizzare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, l’impianto costituito dai gruppi elettrogeni d’emergenza GE1 e GE2 con potenza termica immessa complessiva pari a 2.260 kW;

DATO ATTO che l’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 prevede lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera prot. n. 268400 del 17/05/2023, indirizzata a: Ditta, Comune di Agordo, ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno e Provincia di Belluno, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 ed è stata indetta, in via istruttoria, una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, nella quale sono riportati i principali dati tecnici d’impianto nonché gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse con la Ditta istante;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, l’impianto:

  • ha carattere d’emergenza essendo dedicato esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l’effettuazione di prove di funzionamento e manutenzioni;
  • sarà esercito con l’impegno della Ditta a rispettare un massimo di 200 ore operative annue per ciascun gruppo elettrogeno da calcolare in media mobile su un periodo di tre anni;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse, di poter riconoscere, ai sensi della DGRV n. 2782 del 29.12.2014, il carattere di emergenza all’utilizzo dei gruppi elettrogeni di cui trattasi, nonché di esentare l’impianto, come previsto al comma 16 dell’art. 273-bis del D. Lgs n. 152/2006, dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti all’allegato I alla parte V del D.Lgs n. 152/2006;

CONSIDERATO opportuno, in considerazione della descrizione fornita dalla Ditta su qualità e quantità delle emissioni in atmosfera dell’impianto oggetto d’autorizzazione, un eventuale riesame dell’autorizzazione nel caso in cui le ore di effettivo utilizzo di ciascun gruppo elettrogeno dovessero avvicinarsi o superare il limite massimo di 200 ore/anno;

VISTO il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la documentazione allegata all’istanza per la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale - VINCA, predisposta ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017.;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono individuati con i seguenti site code: IT3230043 - Pale di San Martino, IT3230083 - Dolomiti Feltrine e Bellunesi e IT3230084 - Civetta-Cime di San Sebastiano;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 11/2023 del 29/06/2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi come sopra indetta e svolta;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il Regolamento Regionale n. 1/2016;

la DGRV n. 473/2022;

la DGRV n. 232/2020;

la DGRV n. 24/2021;

decreta

  1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza dell’impianto costituito da due gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, con potenza termica nominale complessiva pari a 2.260 kW, da installare presso lo stabilimento della ditta LUXOTTICA S.r.l sito a Agordo (BL) in Via Valcozzena n. 10;
  2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta LUXOTTICA S.r.l. avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 00064820251 e sede legale nel Comune di Agordo (BL) Via Valcozzena n. 10, alle emissioni in atmosfera dell’impianto di cui al precedente punto 1, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;
  3. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
  4. di prevedere che l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006, abbia una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
  5. di prescrivere alla Ditta di comunicare all’autorità competente, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore;
  6. di fare salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’esercizio dell’impianto e delle opere connesse;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta LUXOTTICA S.r.l., al Comune di Agordo, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno, alla Provincia di Belluno, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, a E-Distribuzione S.p.A e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

Allegato_A_DDR_143_21-07-2023_509537.pdf

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