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Bur n. 102 del 01 agosto 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 129 del 27 luglio 2023

Gestione produzione Doc Prosecco per la vendemmia 2023. Attingimento temporaneo straordinario superficie a Glera, stoccaggio, destinazione esuberi di campagna e definizione resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 commi 3 e 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Prosecco Doc relativa alla gestione della vendemmia 2023 che prevede l’attingimento temporaneo straordinario di superficie a Glera, lo stoccaggio di una parte della produzione, la destinazione esuberi di campagna e la definizione della resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 commi 3 e 4.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” assegna, all’articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell’offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.

VISTA la nota n. 146 del 30 giugno 2023 (protocollo regionale n. 353464 del 30 giugno 2023) il Consorzio di tutela della DOC Prosecco (di seguito Consorzio) – il cui riconoscimento ai sensi dell’articolo 41 della Legge è stato confermato con D.M. n. 352114 del 02/08/2021 - chiede di adottare, per la vendemmia 2023, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 39 della Legge.

VISTO le richieste formalizzate dal Consorzio alla Regione del Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia, che devono assumere uguali provvedimenti di attuazione, sono volte all’adozione per la produzione derivante dalla vendemmia 2023:

  • dell’attingimento temporaneo straordinario, per una superficie, ossia dell’attribuzione di idoneità temporanea, ad una parte della superficie a Glera, idonea alla rivendica per la DOC Prosecco, ma sottoposta al blocco tipologia e quindi normalmente esclusa a questa rivendicazione, indicativamente, di 4.738 ettari e comunque per una superficie massima di 2,5 ettari per azienda;
  • dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini);
  • di un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione, delle uve della varietà Glera, di cui al comma 6 art. 4 del disciplinare di produzione;
  • di un vincolo a non generare eccedenze di cantina imponendo la resa massima di trasformazione di uva in vino al 75% ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione.

VISTA la Legge ed in particolare:

  • il comma 3 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di regolamentare l’iscrizione dei vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendica ad una data denominazione;
  • il comma 4 dell’articolo 39 che prevede per la gestione dei volumi di vino derivanti dalla vendemmia, la regolazione delle quantità attraverso l’attivazione dello stoccaggio;

VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;

VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 27 giugno 2023;
  • i pareri delle organizzazioni professionali di categoria;
  • il verbale dell’Assemblea dei soci del 26 maggio 2023;
  • la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale delle denominazioni predisposta dal Consorzio;

VALUTATA la relazione tecnica a supporto della richiesta del Consorzio in cui sono esposti i dati delle produzioni e delle giacenze dei vini, l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 90 del 7 luglio 2023, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico le misure in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le misure di gestione dell’offerta richieste con nota n. 353464 del 30 giugno 2023 dal Consorzio tutela Prosecco Doc, per la vendemmia 2023, dettagliate nei seguenti punti 2, 3 e 4;

2. l’attingimento temporaneo straordinario, nella misura massima di 2,5 ettari per azienda, in conduzione al 15/05/2023 e nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la medesima data (considerando la data di protocollazione della documentazione collegata), della superficie vitata di Glera, iscritta allo schedario viticolo, sottoposta a blocco tipologia per la DOC Prosecco, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare, con esclusione di quella ricadente nelle DOCG “Asolo - Prosecco” e “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”:

  1. realizzata antecedentemente la data del 31 luglio 2018;
  2. impiantata, tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2022, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro calcolato tenendo conto della superficie di cui al punto precedente in conduzione alla data 24 marzo 2022 salvaguardando le successioni mortis causa e i trasferimenti totali di azienda, con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell’azienda al 31 luglio 2018 o con autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell’azienda avvenuti entro il 31 luglio 2018;

3. lo stoccaggio del prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione con le seguenti modalità:

  1. la quantità da sottoporre a stoccaggio è quella ottenuta dall’uva prodotta eccedente:
  • le 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
  • le 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
  1. i volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio, al fine di perseguire la stabilità del funzionamento del mercato:
  • potranno essere svincolati su richiesta del Consorzio, totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, prima del 31 dicembre 2024;
  • non potranno essere riclassificati e, pertanto, la durata dei provvedimenti di stoccaggio, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, potrà essere prorogata, su richiesta del Consorzio, anche successivamente il 31 dicembre 2024;
  • non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere detenuti, in proprietà, presso le stesse ditte produttrici o presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente l’adozione del relativo provvedimento di svincolo dello stoccaggio.

4. la gestione degli esuberi di campagna di cui al comma 6 dell’art. 4 e degli esuberi di cantina di cui al comma 5 dell’art. 5 del disciplinare di produzione alle seguenti condizioni:

  1. gli esuberi di produzione della varietà Glera previsti dall’art. 4 comma 6 devono essere obbligatoriamente destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino salvo eventuale provvedimento di attivazione della riserva vendemmiale ai sensi del comma 1 dell’articolo 39 della L. 238/2016 richiesto dal Consorzio;
  2. gli esuberi di cantina previsti al comma 5 dell’articolo 5 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%;

5. che  in accordo con la Regione Friuli Venezia Giuli e gli organismi pagatori coinvolti nella gestione dello schedario vitivinicolo saranno definite le procedure per la gestione delle superfici in attingimento delle aziende con superficie produttiva ricadente nel territorio di entrambe le amministrazioni regionali;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), a Valoritalia srl e al Consorzio tutela Prosecco Doc;

7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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