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Bur n. 100 del 28 luglio 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 127 del 19 luglio 2023

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Doc Prosecco per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Glera ai fini della produzione dei vini Doc Prosecco, per le campagne vitivinicole dalla 2023/24 alla 2025/26.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il DM. n. 352114 del 02/08/2021, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela Doc Prosecco (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Prosecco;

VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Doc Prosecco come da allegato A al Decreto 19 giugno 2023 del Dirigente di PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica pubblicato nella GU n. 148 del 27 giugno 2023;

VISTO l’articolo 4 comma 4 del citato disciplinare che consente alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, la possibilità di stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici nello schedario ai fini dell’idoneità alla denominazione.

VISTI i provvedimenti regionali che dal 2011 ad oggi hanno dato applicazione alla sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco ed in particolare:

  • Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 139 e 140 del 22/07/2011 (successivamente ratificati con DGR n. 1155 e 1156 del 26/07/2011) recanti sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2011/12 – 2012/13 - 2013/14;
  • DGR n. 547 del 3 aprile 2012 recante sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". - DGR n. 1155/2011 e successivi provvedimenti. - Ricognizione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative in materia di designazione;
  • DGR n. 1375 del 03 agosto 2011 recante sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco" disposizioni integrative alle deliberazioni nn.1155 e 1156 del 26 luglio 2011;
  • DGR n. 1893 del 15 novembre 2011 recante sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011 e 1375 del 3 agosto 2011;
  • DGR n. 1231 del 15/07/2014 recante sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2014/2015 – 2015/16 - 2016/17;
  • DGR n. 1078 del 13/07/2017 recante sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2017/18 - 2018/19 - 2019/20.
  • DDR n. 93 del 17 luglio 2020 recante sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2020/21 - 2022/23 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;
  • DDR n.  94 del 17 luglio 2020 recante sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2020/21 - 2022/23 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3;

VISTA la nota prot. n. 138/2023 (prot. regionale n. 343553 del 27/06/2023) con la quale il Consorzio ha chiesto fino al 31/07/2026 la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/2024 - 2025/2026;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • il verbale della riunione del 23 maggio con le principali organizzazioni professionali di categoria;
  • estratto del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 maggio 2023;
  • relazione tecnico economica a supporto della richiesta;

TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo dettagliati nella relazione tecnico economica sopra menzionata;

TENUTO CONTO che, a conclusione del terzo periodo di sospensione (in scadenza al 31/07/2023), è stata raggiunta la superficie complessiva a Glera idonea alla rivendicazione a Doc Prosecco pari a 24.450 ettari (di cui 19.922 in Veneto e 4.528 in Friuli Venezia Giulia) a cui si affiancano circa 8 mila ettari di Glera, non idonei a Doc Prosecco, che, in assenza di rinnovo dei provvedimenti sospensivi, potrebbero portare il potenziale Glera atto a Doc Prosecco ad una superficie complessiva tale da vanificare i risultati raggiunti dalla denominazione negli anni per un eccesso di offerta non assorbibile dal mercato;

CONSIDERATO che la mancata regolazione del potenziale viticolo relativo alla varietà Glera idoneo a Doc Prosecco, potrebbe quindi incidere negativamente sul valore del prodotto, con ripercussioni per tutti gli operatori della filiera del sistema Prosecco;

TENUTO CONTO quindi che l’iniziativa del Consorzio consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Prosecco, nell’evoluzione dell’offerta certificata, compatibilmente con le dinamiche della domanda;

ACCERTATO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto, ma che esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Prosecco;

TENUTO CONTO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR del Veneto n. 90 del 07/07/2023, non è pervenuta alcuna osservazione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione Agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, giusto quanto previsto dall’articolo 39, comma 3 della Legge n. 238 del 12/12/2016, in accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta avanzata dal Consorzio di tutela Doc Prosecco, con nota prot. n. 138/2023 (prot. regionale n. 343553 del 27/06/2023), relativa alla sospensione per le campagne viticole 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 dell’iscrizione dei vigneti, allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della Doc Prosecco, della varietà Glera non ricompresi nel potenziale della Doc Prosecco e di quelli realizzati successivamente al 31/07/2023, definendo il limite all’iscrizione dei vigneti Glera allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della Doc Prosecco a 24.450 ettari (19.922 per la Regione del Veneto e 4.582 per la Regione Friuli Venezia Giulia);
  3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva di Glera idonea alla produzione della denominazione Doc Prosecco ovvero il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31/07/2023, di superfici vitate a varietà Glera già idonee alla produzione della denominazione Doc Prosecco;
  4. di dare atto, che i prodotti ottenuti dagli impianti di viti della varietà Glera, idonei e atti alla produzione delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco" e "Asolo Prosecco" e, della DOC "Colli Euganei" Serprino - realizzati a partire dalla campagna 2011/12 non possono e non devono essere designati con la DOC Prosecco, ad esclusione di quelli relativi agli esuberi produttivi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 35 della L. 238/2016;
  5. di dare atto che  gli impianti realizzati con viti della varietà Glera su superfici ubicate al di fuori delle aree di produzione delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e DOCG "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco", con autorizzazioni, già rilasciate o che saranno rilasciate, a seguito dell'estirpazione di superfici coltivate a Glera, ubicate all'interno delle aree di produzione delle predette DOCG, non rientrano nel potenziale produttivo di riferimento della DOC “Prosecco” e pertanto i prodotti ottenuti non possono essere rivendicati e designati con la DOC "Prosecco";
  6. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato di superfici vitate a varietà Glera idonee alla produzione della denominazione Doc Prosecco, non è ammessa, ai fini della rivendicazione alla medesima denominazione, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  7. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento impiegando, nella gestione delle registrazioni a schedario, le modalità operative già definite e consolidate nel corso del periodo di validità della misura attivata ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016;
  8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste - Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio per la tutela Doc Prosecco;
  9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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