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Bur n. 95 del 18 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 30 del 27 giugno 2023

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 553 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici in comune di Papozze (RO) senza connessione diretta alla rete di distribuzione del gas naturale. Ditta proponente: Valsugana Green Energy S.r.l. D.Lgs. 387/2003; D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 28/2011; D.M. MISE 02.03.2018; D.Lgs. 199/2021; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ”Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;

il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;

l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;

il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;

il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTI INOLTRE: l’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

l’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;

il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002””;

il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii;

VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 225037, 225041, 225044, 225048, 225052, 225058, 225062, 225065, 225070, 225075, 225079, 225084, 225089 e 225092 in data 09/06/2020, con la quale la ditta Valsugana Green Energy S.r.l., con sede legale in via dei Spiazzi, 16 a Pergine Valsugana (TN) e stabilimento in SP33 in comune di Papozze (RO), ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 553 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici e delle relative opere ed infrastrutture connesse. All’istanza risultano allegati:

  • Parere ai fini della tutela archeologica, rilasciato dalla Soprintendenza dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo in data 7 luglio 2017 alla ditta Biomethan-energy1
  • Conformità del progetto con prescrizioni, rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo alla ditta Biomethan-energy1 in data 4 ottobre 2018 e relativa comunicazione di subentro della ditta Valsugana Green Energy Srl
  • Parere Consorzio di Bonifica Adige Po con prescrizioni in data 3 maggio 2019 alla ditta Biomethan-energy1 e relativa comunicazione di subentro della ditta Valsugana Green Energy Srl
  • Parere U.O. Genio Civile di Rovigo in data 28 maggio 2019 alla ditta Biomethan-energy1 e relativa comunicazione di subentro della ditta Valsugana Green Energy Srl
  • Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie in data 4 giugno 2020;

RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato:

  • La Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n 180136 del 20.04.2021 indirizzata a Ditta, Comune di Papozze, Provincia di Rovigo, ARPAV, Consorzio di Bonifica Adige Po, Acquevenete S.p.A., Comando Provinciale dei VVF di Rovigo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI, MISE Dip. per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto,, E-Distribuzione S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., indice una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona. Con la medesima nota si indicano i termini per l’eventuale richiesta da parte delle Amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990, di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle stesse Amministrazioni o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni e il termine per la presentazione da parte delle Amministrazioni coinvolte degli atti di assenso di competenza che confluiranno nel provvedimento conclusivo, ovvero le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
  • SNAM Rete Gas con nota acquisita al protocollo con n. 198870 in data 30.04.2021 comunica la non interferenza con propri impianti;
  • il Comune di Papozze, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 197217 in data 29.04.2021, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto e fornisce informazioni relative al procedimento di bonifica dell’area e alla precedente istanza presentata dalla ditta all’Amministrazione comunale, con esito negativo;
  • il Consorzio di Bonifica Adige Po, con nota acquisita al protocollo con n. 207027 del 05/05/2021, esprime parere favorevole al progetto, ribadendo i pareri proprio e dell’UO Genio Civile di Rovigo del maggio 2019;
  • la Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 207592 del 5.5.2021, chiede integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta;
  • la Provincia di Rovigo, con nota acquisita al protocollo regionale n. 206932 del 05.05.2021 chiede informazioni integrative;
  • la Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 224400 del 17.05.2021 trasmette alla ditta la richiesta di integrazioni avanzata dalla Provincia di Rovigo;
  • con note protocolli nn. 256327, 256331, 256336e 256350 del 07.06. 2021 e n. 281969 del 22.06.2021 la ditta trasmette la documentazione richiesta;
  • Arpav, Dip. Provinciale di Rovigo, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 322178 in data 19.07.2021, esprime parere esprimendo perplessità su metodiche utilizzate dalla ditta in materi di odori ed emissioni in atmosfera e sulle modalità di stoccaggio delle matrici destinate alla digestione anaerobica;
  • la Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 334266 del 26.07.2021 comunica alla ditta, ai sensi dell’articolo 10-bis della L. 241/1990 il preavviso di diniego dell’autorizzazione richiesta, alla luce dell’incompatibilità urbanistica dell’area, della non idoneità della strada di accesso all’impianto e dell’obbligo di bonifica dell’area;
  • la ditta Valsugana Green Energy Srl con nota acquisita con protocolli nn. 345697, 345705 e 345724 in data 03.08.2021 trasmette memorie difensive;
  • la Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 362251 del 13.08.2021 trasmette al Comune di Papozze le note difensive della ditta e chiede un parere in merito;
  • il Comune di Papozze con nota acquisita al protocollo regionale con n. 377873 in data 26.08.2021 chiede una proroga per il rilascio del parere;
  • La Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 396311 del 09.09.2021 riscontra la nota nota protocollo n. 377873 del 26.08.2021 del Comune di Papozze e concede la proroga richiesta;
  • Il Comune di Papozze con nota acquisita al protocollo regionale con n. 459333 in data 13.10.2021, riscontra la nota nota protocollo n. 362251 del 13.08.2021 della U.O Tutela dell’Atmosfera e ribadisce il parere negativo, allegando la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 05.10.2021 in tal senso;
  • la Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n 175316 del 15.04.2022 indirizzata a Ditta, Comune di Papozze, Provincia di Rovigo, ARPAV, Consorzio di Bonifica Adige Po, Acquevenete S.p.A., Comando Provinciale dei VVF di Rovigo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI, MISE Dip. per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto,, E-Distribuzione S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., indice una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in modalità sincrona, per il giorno 6 maggio 2022;
  • la Provincia di Rovigo con nota acquisita al protocollo regionale n. 217179 del 12.05.2022 esprime alcune considerazioni sul progetto, a seguito della Conferenza di Servizi e richiede integrazioni;
  • Arpav, Dip. Provinciale di Rovigo, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 214579 in data 11.05.2022, trasmette il parere già trasmesso con nota n. 322178 in data 19.07.2021;
  • Arpav, Dip. Provinciale di Rovigo, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 248334 in data 31.05.2022, trasmette osservazioni in merito al proprio parere già trasmesso con nota n. 322178 in data 19.07.2021;
  • la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n 263289 del 10.06.2022, trasmette il verbale della Conferenza dei Servizi del 6 maggio 2022;
  • la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 277342 del 21.06.2022 chiede integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, sulla scorta di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi;
  • la ditta presenta richiesta di proroga in data 15 luglio 2022, acquisita al protocollo regionale con n. 316896 in data 18 luglio 2022. La proroga è stata concessa con nota protocollo n. 342097 in data 3 agosto 2022;
  • con note acquisite con nn. 447875, 447897 in data 29 settembre 2022 e nn. 449643, 449651, 449661, 449676, 449685, 449691, 449698, 449713 in data 30 settembre 2022 e n. di protocollo 481827 in data 17 ottobre 2022, la ditta trasmette la documentazione richiesta;
  • la Provincia di Rovigo con nota pervenuta in data 1 dicembre 2022, acquisita al protocollo con n. 563453 in data 6 dicembre 2022, esprime osservazioni sulla documentazione inviata dalla ditta;
  • con nota acquisita al protocollo con n. 606583 in data 30 dicembre 2022 la ditta invia ulteriori integrazioni volontarie incentrate in particolare sulle osservazioni espresse dalla Provincia di Rovigo nel parere di dicembre 2022;
  • la Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 11214 del 09.01.2023 indice una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in modalità sincrona, per il giorno 19.01.2023;
  • il Comune di Papozze con nota acquisita al protocollo regionale con n. 20293 in data 12.01.2023 chiede il rinvio della CdS per consentire al nuovo responsabile di Ufficio Tecnico di partecipare alla Conferenza stessa;
  • con nota acquisita al protocollo con n. 25379 del 16.01.2023 Arpav, Dip. Provinciale di Rovigo, trasmette il proprio parere;
  • La Regione del Veneto – U.O Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n 29799 del 17.01.2023 rinvia la Conferenza di Servizi decisoria al 6 febbraio 2023;
  • Il Comune di Papozze con note acquisite al protocollo regionale con n. 62980 in data 02.00.2023 e n. 68529 in data 06.02.2023 chiede ulteriore rinvio della CdS per consentire al nuovo responsabile di Ufficio Tecnico di partecipare alla Conferenza stessa;
  • in data 06.02.2023, alla luce delle richieste del Comune, si tiene una CdS istruttoria e viene preannunciata una prossima CdS decisoria;
  • con nota acquisita con protocollo n. 91963 del 16 febbraio 2023 la ditta trasmette documentazione integrativa;
  • la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n 83706 del 13.02.2023 convoca una Conferenza di Servizi decisoria al 20 febbraio 2023;
  • la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota acquisita al protocollo con n. 91068 del 16.02.2023 trasmette i pareri già trasmessi nel 2017 (nell’ambito del procedimento avviato dalla ditta Biomethan-energy1presso il Comune), con i quali comunica che non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici sull’area di progetto e che l’area non è sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
  • la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 122410 del 03.03.2023 invia agli enti i verbali delle CdS del 06.02.2023 e del 20.02.2023;
  • la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con note protocollo n. 146668 del 16.03.2023 e 149518 del 17.03.2023 convoca un incontro con il Comune di Papozze e la Direzione Pianificazione Territoriale per chiarimenti sulle modalità di effettuazione della variante urbanistica che sarà prevista con il provvedimento autorizzatorio;
  • la nota agli atti degli uffici in data 21 marzo 2023 nella quale vengono verbalizzati gli esiti dell’incontro del 20 marzo 2023 con il Comune di Papozze e la Direzione Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede del futuro impianto sono la ZPS "Delta del Po”, codice IT 32270023 e l’area SIC “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”, codice IT3270017 – situate a circa 1.200 metri dall’area in progetto;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  • non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 10/2022 del 02.05.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali d’impianto, le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel presente provvedimento di autorizzazione unica, nonché gli elaborati del progetto;

CONSIDERATO che l’impianto in progetto ricade in zona D3 Agroalimentare e Produttiva ed è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 30 delle NTO del Piano degli Interventi Comunale e pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, il presente provvedimento di autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali;

DATO ATTO che il biometano prodotto non sarà immesso direttamente nella rete nazionale ma allontanato dall’impianto tramite carri bombolai, che è previsto il prelievo di metano per l’alimentazione della caldaia e che non vi sarà immissione nella rete nazionale di energia elettrica ma solo prelievo per le necessità aziendali;

RITENUTO al fine di tutelare le acque sotterranee, di prescrivere la pavimentazione delle aree di movimentazione e caricamento del digestato liquido;

VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, che lo stoccaggio del digestato liquido sia coperto e a tenuta di odori, rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;

RITENUTO di prescrivere, entro 90 giorni dalla messa a regime dell’impianto, l’esecuzione da parte della Ditta di campagne di monitoraggio odorigeno ai punti di emissione e ai ricettori, con le modalità previste dal “Documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno” predisposte da Arpav ed approvate nella seduta del Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale del 29.01.2020
(scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti), da ripetersi secondo specifiche cadenze definite con il presente provvedimento e comunque ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire significativamente sulle emissioni odorigene;

PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico il recupero della CO2 proveniente dall’off-gas;

RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;

CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia e valvole di sovrappressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. in quanto sistemi di emergenza;

DATO ATTO che le emissioni della caldaia, di potenzialità di 500 kW, alimentata a gas metano da rete, sono considerate scarsamente rilevanti ai sensi dell’articolo 272 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. in quanto rientranti tra le casistiche elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V dello stesso D.lgs. 152/2006 “(dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW)” e non sono soggette ad autorizzazione;

RITENUTO che le emissioni oggetto di autorizzazione ai sensi della parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii siano quelle derivanti dal biofiltro e dall’upgrading del biometano (offgas), secondo le prescrizioni stabilite con il presente provvedimento;

RITENUTO che le emissioni derivanti dall’upgrading del biometano (offgas), in considerazione del flusso di massa e della tipologia e concentrazione di inquinanti presenti, non siano soggette ad obbligo di analisi periodiche, ma di prescrivere che sia comunque possibile il campionamento per consentirne il monitoraggio in caso di necessità;

RITENUTO di prescrivere una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico sui recettori, con impianto in funzione e nelle condizioni più gravose, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008;

DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;

VISTA la relazione di assoggettabilità al D.Lgs.105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento;

RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni di cui al quesito Q22/2021 del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015;

CONSIDERATO che il biometano prodotto dall’impianto verrà stoccato in un carro bombolaio di capacità massima pari a 7000 Smc, omologato per il trasporto su strada. Al termine della fase di riempimento sarà eseguita la procedura di avvicendamento con un carro bombolaio vuoto e non vi sarà alcuna immissione diretta nella rete nazionale;

DATO ATTO che la Ditta non ha richiesto di includere nel presente provvedimento le opere di connessione alla rete elettrica nazionale e alla rete di distribuzione del gas;

VISTA la relazione istruttoria agli atti d’ufficio della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto) che, sulla base delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;

VISTI i pareri agli atti del Consorzio di Bonifica Adige Po, della Regione del Veneto UO Genio Civile di Rovigo, della Provincia di Rovigo, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo, di SNAM Rete Gas, del MiNIT, Divisione Comunicazioni e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M. 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;

VISTI la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTI la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGRV n. 232/2020, la DGRV n. 24/2021 e la DGRV n. 473/2022;

decreta

  1. E’ adottata la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  2. Si dà atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce il presente provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 29.12.2003, alla Ditta Valsugana Green Energy S.r.l., avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 02551400225 e sede legale in via dei Spiazzi, 16 a Pergine Valsugana (TN) per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso, nel comune di Papozze (RO), in SP33 ai mappali 82 e 83 del Foglio 7 del Catasto del Comune di Papozze.
  3. Il presente provvedimento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003. Prima dell’inizio dei lavori di costruzione la ditta Valsugana Green Energy S.r.l. è tenuta a fornire alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Papozze gli elaborati necessari per la presa d’atto da parte del Comune della variante agli strumenti urbanistici e per la determinazione degli eventuali oneri di costruzione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  4. A seguito di procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 241/1990, confluiscono nel presente atto le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati riportati in Tab. A al paragrafo 2 “Effetti della procedura Unica” dell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Si dà atto che l’autorizzazione unica viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta.
  5. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
  6. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità alle proposte progettuali di cui agli elaborati riportati al paragrafo 3 dell’Allegato A e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento. Ogni modifica deve essere assentita ai sensi della normativa vigente.
  7. Entro 45 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, la Ditta dovrà trasmettere alla Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, un contratto preliminare redatto nelle forme di cui all’articolo 1351 del Codice Civile, registrato e trascritto, comprovante la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, oggetto del presente provvedimento. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere trasmesso l’atto definitivo, registrato e trascritto nei pubblici registri.
  8. Prima dell’inizio dei lavori la Ditta è tenuta a provvedere alla bonifica di tutta l’area oggetto dell’intervento in relazione all’inquinamento residuo da idrocarburi C>12 nonché allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti, come da piano di caratterizzazione dell’area approvato dal Comune di Papozze con determinazione comunale n. 238 del 22 luglio 2019. L’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto è subordinato all’invio alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, della certificazione di avvenuta bonifica a cura degli enti competenti.
  9. Prima dell’inizio dei lavori la Ditta è tenuta ad adeguare la strada vicinale di accesso all’impianto secondo le indicazioni del Comune di Papozze e a documentare gli interventi effettuati alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze e alla Provincia di Rovigo.

Realizzazione dell’impianto

  1. Il termine di inizio lavori, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., è stabilito in tre anni dal rilascio dell'autorizzazione; il termine di fine lavori è fissato in tre anni dalla data di inizio lavori.
  2. Prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 240.892,36 Euro. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.
  3. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
  4. Almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori, la Ditta dovrà darne comunicazione alla Regione del Veneto U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze, alla Provincia di Rovigo e al Consorzio di Bonifica Adige Po. Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
  5. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
    1. idonea documentazione comprovante l’avvenuta redazione e deposito ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, del progetto esecutivo di ogni struttura e delle opere da realizzare;
    2. documentazione comprovante l’adempimento alla prescrizione n. 59 (parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige Po n. 5390 del 29.04.2021, acquisito al protocollo regionale con n. 207027 del 05/05/2021);
    3. il preventivo per le opere di connessione alla rete elettrica in prelievo esplicitamente accettato dal proponente e il preventivo per le opere di connessione alla rete gas esplicitamente accettato dal proponente;
    4. la documentazione comprovante l’adempimento alle prescrizioni 7 (atto definitivo di disponibilità dell’area), 8 (certificazione di avvenuta bonifica), 9 (adeguamento strada vicinale), 18 (sistema fisso di igienizzazione ruote) e 19 (serbatoi di stoccaggio).
  6. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, devono essere rispettati gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
  7. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici nel sottosuolo appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D.Lgs 42/2004 dovranno essere tempestivamente denunciati ai sensi dell’art. 90 dello stesso Decreto.
  8. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  9. La Ditta dovrà installare un sistema fisso di igienizzazione delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali destinati alla digestione così come previsto dalla ditta stessa nella relazione tecnica in data 4 giugno 2020 assunta al protocollo regionale con n. 225044 del 9 giugno 2020.
  10. I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio e dei reagenti dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati. Le reti di connessione di tali prodotti dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
  11. L’area di movimentazione e caricamento del digestato liquido dovrà essere impermeabilizzata e dotata di sistema di recupero degli spanti. Il sistema di chiusura automatica della valvola di carico del digestato liquido deve essere dotato di sistema di sicurezza che intervenga in caso di malfunzionamento del galleggiante. L’energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di controllo dei livelli del digestato liquido dovrà essere fornita in qualsiasi condizione, utilizzando ad esempio un gruppo di continuità o un generatore elettrogeno di soccorso.
  12. Il sistema di illuminazione esterno dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore e in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici” e nel rispetto di quanto previsto alla prescrizione n. 67, lettera c) in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.
  13. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell'impianto deve essere realizzato in conformità agli articoli nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 08/07/03.
  14. La Ditta dovrà comunicare la fine lavori alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze, alla Provincia di Rovigo, al Consorzio Adige Po e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo. Alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento, incluse quelle in materia di incidenza ambientale.
  15. Almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’impianto, inteso come avvio della ricezione delle matrici destinate alla digestione anaerobica, la Ditta dovrà darne comunicazione alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo. Contestualmente alla comunicazione di cui al presente punto, dovranno essere fornite le informazioni e la documentazione richieste alle prescrizioni n. 29 (SCIA DPR 151/2011), n. 32 (accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale), n. 38 (riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009), n. 42 (disponibilità terreni), n. 58 (allacciamento approvvigionamento idrico) nonché di aver adempiuto a quanto previsto agli atti indicati al paragrafo 2 Tab B dell’Allegato A al presente provvedimento.
  16. Entro 90 giorni dalla data di avvio dell’impianto, la Ditta dovrà comunicare la messa a regime di tutte le componenti dell’impianto alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, la Ditta dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
  17. Entro un anno dalla data di avvio dell’impianto la Ditta dovrà fa pervenire alla Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e alla Provincia di Rovigo una valutazione post- operam dell’incidenza del traffico veicolare afferente all’impianto, con studio puntuale dei carichi emissivi (in termine di rumore e inquinanti atmosferici) prodotto dai mezzi coinvolti nella gestione dell’impianto, con valutazione estesa alle aree interessate dai tragitti degli stessi.
  18. La Ditta dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie, alla Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo, avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di avvio dell’impianto.

Antincendio

  1. Dovranno essere rispettate integralmente le considerazioni e prescrizioni impartite nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (prat. N. 17559, parere U.0010137 del 04/10/2018) - Allegato B al presente provvedimento.
  2. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta dovrà inviare copia della SCIA e dei relativi allegati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, con apposito modello PIN2-2023, comprensivi dell’attestazione dell’avvenuto invio all’Autorità competente, alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

Matrici in ingresso

  1. La Ditta è tenuta ad utilizzare per l’alimentazione dei digestori esclusivamente le tipologie e i quantitativi di materie e sottoprodotti di cui alla tabella seguente, non costituenti rifiuto e ricompresi all'interno dei punti 2 e 3 della Tabella 1.A del DM 6 luglio 2012 così come modificato dal D.M. 10 ottobre 2014, aggiornato si sensi del D.M. 2 marzo 2018, per un totale di 66.200 tonnellate/anno:

MATRICI IN INGRESSO

Tonnellate/anno

Insilato di triticale

9.500

Insilato di sorgo

9.500

Liquame suino

20.000

Letame bovino

14.000

Melasso (da barbabietole)

6.200

Scarti di ortaggi

7.000

 

  1. Qualsiasi variazione dei quantitativi e delle tipologie delle matrici in ingresso dovrà essere preventivamente assentita dalla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
  2. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e alla Provincia di Rovigo, gli accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale destinato alla digestione anaerobica e al compostaggio, per i quantitativi annuali previsti con il presente provvedimento sulla base del modello ACCORDO –TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA di cui all’ALLEGATO A alla Dgr n.1349 del 03/08/2011. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione Veneto e alla Provincia di Rovigo.
  3. Qualora gli accordi di fornitura pluriennali siano stipulati con intermediari, la scheda tecnica dei sottoprodotti deve contenere gli elementi atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.184-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
  4. Per la finalità di utilizzo agronomico del digestato agroindustriale, gli accordi di fornitura della matrice “Insilato di sorgo” dovranno specificare se trattasi di sorgo “da granella” oppure “da foraggio” ed i relativi quantitativi; gli accordi di fornitura della matrice “Scarti di ortaggi” dovranno specificare che trattasi di “Scarti di frutta e verdura di prima lavorazione”.
  5. La Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli Enti di controllo un registro, aggiornato almeno mensilmente, riportante: provenienza, caratteristiche e quantitativi delle matrici in ingresso all’impianto di produzione di biometano, nonché i quantitativi di biometano prodotti e venduti.
  6. Per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto di produzione di biometano, la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
  7. Le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell’Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
  8. Per l’utilizzo del liquame suino e del letame bovino devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta è tenuta a dimostrare alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, di aver ottenuto il riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009.

Produzione biometano

  1. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.
  2. Eventuale biometano fuori specifica dovrà essere ricircolato al sistema di upgrading.
  3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione Veneto Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e alla Regione Veneto Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni, i dati di produzione di biometano/anno.

Produzione e gestione digestato agroindustriale

  1. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta deve dimostrare alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e alla Provincia di Rovigo la disponibilità dei terreni su cui intende spandere il digestato solido e liquido in relazione alla produzione del digestato stesso.
  2.  Su tali terreni, preliminarmente alla prima operazione di spandimento, dovranno essere seguite una tantum analisi per i parametri Pb, Zn, Ni, Cu e Hg con riferimento ai limiti di cui al DM 1 marzo 2019, n. 46 al fine di evitare superamenti delle Concentrazioni Soglie di contaminazione (CSC) a seguito dello spandimento del digestato.
  3. Per la gestione come sottoprodotto del digestato prodotto dall’impianto nel rispetto dei criteri di utilizzazione agronomica definiti al Titolo IV del DM 25.2.2016 la ditta deve adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
    1. presentare alla Provincia di Rovigo la “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell’allegato IX, parte B [agroindustriale] al D.M. 25.2.2016; le analisi vanno ripetute con le modalità previste all'art. 21, c.3, dell'Allegato A alla DGR 813/2021;
    2. predisporre il Piano di utilizzazione Agronomica– PUA, di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
      1. rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
      2. Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
      3. efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato;
    3. compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 comma 2 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021;
    4. l’utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell’allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle sole matrici incluse nell'elenco dell'Allegato 19 dell'Allegato E alla sopra citata DGR n. 813/2021per le quali sono definiti i contenuti di azoto in ingresso all’impianto;
    5. in riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del “digestato agroindustriale” attraverso l’effettuazione di 4 analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della L.R. n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso, con indicazione del seguente set analitico: contenuto di sostanza organica, Fosforo totale, Azoto totale, Piombo totale, Cadmio totale, Nichel totale, Zinco totale, Rame totale, Mercurio totale, Cromo esavalente totale, Salmonella. I certificati di analisi dovranno riportare giudizio di conformità ed essere accompagnati da relazione finale descrittiva delle modalità di campionamento;
    6. il produttore deve comunicare ad ARPA Veneto, Dipartimento Provinciale di Rovigo, e alla Provincia di Rovigo, almeno dieci (10) giorni prima dell’utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall’allegato IX parte B [agroindustriale] al D.M. 25.2.2016;
    7. in riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia della frazione liquida sia della frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo;
    8. per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo; le modalità di campionamento del digestato sono quelle definite nell'Allegato E, sub-allegato 1, della DGR 813/2021;
    9. nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto;
    10. adottare in esclusiva modalità informatizzata il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiali in uscita” disponibile nel portale PIAVe, secondo lo schema in Allegato 7 all’Allegato E alla DGR n. 813/2021;
    11. adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all’allegato 8 all’Allegato E della DGR n. 813/2021;
    12. l’utilizzo agronomico del digestato agroindustriale resta subordinato all’utilizzo di matrici ricomprese nell’elenco di cui all’Allegato 19 all’Allegato E alla DGR n. 813/2021 e a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 e senza addizione di sostanze estranee.
  4. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il digestato dovrà essere gestito come rifiuto secondo la normativa vigente.

Emissioni odorigene

  1. Devono essere adottate tutte le misure, le modalità operative e gli accorgimenti, compresi i dispositivi e dissuasori proposti dalla Ditta, atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06.
  2. L’apertura della prevasca per il caricamento delle biomasse liquide e delle tramogge di carico delle biomasse solide deve essere ridotta al tempo strettamente necessario alle operazioni di caricamento. In condizioni di normale funzionamento dell’impianto tali aperture devono essere chiuse.
  3. La vasca di stoccaggio del digestato liquido deve essere munita di copertura fissa a tenuta di odori.
  4. Entro 90 giorni dalla messa a regime dell’impianto di cui al precedente punto 25, la Ditta deve eseguire una valutazione odorigena post–operam sulla base delle modalità indicate nel documento “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità” (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti), da ripetersi con cadenza semestrale, in modo da avere un monitoraggio nel semestre freddo e uno nel semestre caldo, per i primi due anni e in seguito ogni due anni o ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire significativamente sulle emissioni odorigene. Le concentrazioni di odore dovranno essere misurate per tutte le fonti odorigene dell’impianto siano esse convogliate, diffuse o fuggitive, in conformità alla norma UNI EN 13725:2022, e i dati ottenuti saranno utilizzati come input per lo studio modellistico al fine del confronto con i “Valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori” indicati nel documento sopra citato. Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo.
  5.  Qualora le misurazioni dovessero mostrare situazioni disturbanti o se dovessero pervenire al Comune di Papozze in fase di esercizio dell’impianto, ricorrenti, significative segnalazioni di disturbo olfattivo riconducibili all’impianto della ditta Valsugana Green Energy Srl, dovranno essere tempestivamente identificate le sorgenti responsabili e attuati idonei interventi di immediato contenimento del disturbo, sia con accorgimenti gestionali che con interventi impiantistici. In tal caso la Regione del Veneto, quale Autorità competente, si riserva di aggiornare il provvedimento di autorizzazione con le relative prescrizioni di modifica/aggiuntive.

Emissioni in atmosfera

  1. Tutti i punti di emissione dovranno essere muniti di punti di campionamento. Tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.
  2. Le VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE devono essere azionate per il solo tempo necessario all’arresto in sicurezza degli impianti. La Ditta è tenuta ad annotare in registro cartaceo o informatizzato non modificabile tutte le entrate in funzione delle valvole, la durata e la causa dell’apertura delle valvole stesse.
  3. Per la TORCIA, la Ditta deve rispettare le seguenti prescrizioni:
    1. deve essere realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 22580:2022 e munita di un conta-ore di funzionamento;
    2. deve essere messa in funzione solo durante l’avvio dell’impianto e in caso di situazioni critiche o di emergenza, non ne è consentito l’utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso o fuori specifica;
    3. la Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
      1. registrazione delle accensioni (numero accensioni, data, ora, durata attivazione) della torcia e delle ore operative annue;
      2. i motivi che hanno causato il fuori servizio dell’impianto e l’accensione della torcia;
      3. tipologia di gas combusto (biogas/biometano).
  4. Per le emissioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ovvero quelle derivanti dal BIOFILTRO e dall’OFF GAS, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. la messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell’impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto, al dipartimento ARPAV competente per territorio, al Settore Ambiente della Provincia di Rovigo e al Comune di Papozze, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni;
    2. il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in 90 (novanta) giorni.

Per il BIOFILTRO, dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:

  1. deve essere assicurato un tempo minimo di contatto maggiore di 35 secondi e un carico volumetrico massimo di 100 Nm3 di aria per ora per metro cubo di massa filtrante;
  2. l’efficienza dovrà essere garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05;
  3. le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate;
  4. entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto dovranno essere effettuate analisi alle emissioni e trasmesse entro i successivi 30 (trenta) giorni alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto e al dipartimento ARPAV di Rovigo;
  5. dovranno essere eseguite analisi almeno annuali concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno e rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

Tipologia Inquinante

Limiti

Ammoniaca NH3

5 mg/Nm3

Acido Solfidrico H2S

1 mg/Nm3

Polveri

10 mg/Nm3

COV non metanici

20 mg/Nm3

Mercaptani

5 mg/Nm3

Odore

UO/m3

 

  1. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006.
  2. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere eseguita utilizzando preferibilmente le metodiche analitiche elencate dal D. Lgs 152/06 all’art. 271 comma 17 e all’Allegato VI del Titolo I della parte Quinta:
  3. Le analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto.
  1. L’energia elettrica per il funzionamento degli impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni (biofiltro e scrubber) dovrà essere fornita in qualsiasi condizione (es. gruppo di continuità, generatore elettrogeno di soccorso).
  2. Eventuali liquidi di condensa provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini dovranno essere allontanati come rifiuti (Parte IV D.Lgs. 152/06).
  3. Le emissioni derivanti dalla prima fase di rigenerazione del filtro a setacci devono essere riciclate al sistema di upgrading.

Gestione acque

  1. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta deve dimostrare di aver acquisito l’autorizzazione all’allacciamento per l’approvvigionamento idrico.
  2. Dovranno essere integralmente recepite le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dal Consorzio di Bonifica Adige Po e del Genio Civile di Rovigo, acquisiti con protocollo n. 207027 del 05/05/2021, - Allegato C al presente provvedimento.
  3. Restano salve le norme di Polizia Idraulica e tutte le disposizioni e le leggi relative all’idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, nonché le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell’ambiente e delle acque dall’inquinamento.
  4. Dall'impianto di lavaggio ruote e dalle acque di processo non devono generarsi scarichi di alcun tipo.
  5. E’ autorizzato, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006, lo scarico delle acque di prima pioggia al Canale Mora. La Ditta è tenuta a rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06, con particolare riferimento ai parametri SS, BOD, pH e Idrocarburi totali e ad analizzare almeno annualmente gli scarichi entro lo stesso mese di ogni anno.
  6. Per lo scarico delle acque di prima pioggia al canale Mora, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. le acque di prima pioggia dovranno essere recapitate interamente alla vasca di laminazione escludendo pertanto il rilancio delle stesse alla digestione anaerobica;
    2. la vasca di prima pioggia dovrà essere svuotata entro quarantotto ore dall’evento e ripristinata per il successivo utilizzo;
    3. la ditta deve installare a valle della vasca di prima pioggia e prima della confluenza con le acque di seconda pioggia, a monte della vasca di laminazione e del successivo scarico nel canale Mora, un pozzetto di campionamento idoneo al campionamento secondo le metodiche di cui alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
  7. In merito alle acque di seconda pioggia:
    1. la vasca di laminazione delle acque di seconda pioggia dovrà essere mantenuta in piena efficienza, adottando le opportune misure atte ad evitare fenomeni di putrescenza e di proliferazione di insetti molesti;
    2. lo scarico della vasca nel canale Mora deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Adige Po di cui al precedente punto 59;
  8. I vassoi assorbenti a servizio del sistema di gestione delle acque di scarico dei servizi igienici devono essere impermeabilizzati in modo da impedire scarichi sul suolo o nel sottosuolo e che non vi sia alcuno scarico in corpi idrici.

Impatto acustico

  1. Entro 60 giorni dalla messa a regime dell’impianto di cui al precedente punto 25, deve essere effettuata una campagna di valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti). Gli esiti della campagna devono essere trasmessi tempestivamente al Comune di Papozze e al Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, dandone conoscenza alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e tutela dell’Atmosfera ed alla Provincia di Rovigo. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, devono essere altresì comunicati gli interventi di mitigazione acustica attuati e da attuare, per il nulla osta dell’autorità competente.

VINCA e opere di mitigazione ambientale

  1. Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, con le seguenti prescrizioni:
    1. Non dovranno essere coinvolti habitat di interesse comunitario;
    2. Dovrà essere mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (anche mediante il rafforzamento dei sistemi arboreo-arbustivi, compresi quelli lineari e plurifilari): Bufo Viridis, Rana Dalmatina, Lacerta Bilineata, Podarcis Muralis, Hierophis Viridiflavus, Pipistrellus Kuhlii, Hypsugo Savii, Eptesicus Serotinus;
    3. Dovranno essere impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
    4. Dovranno essere mantenuti in essere i filari di particolare valenza ambientale e naturalistica presenti nel sito;
    5. Contestualmente alla costruzione dell’impianto dovrà essere realizzata la barriera verde perimetrale, in accordo con quanto riportato nella Relazione paesistica in data 04/06/2020 e Tavola n. 12 “Mitigazione” in data 28/08/2022, acquisite al protocollo regionale con protocolli n. 225079 del 09/06/2020 e n. 449676 in data 30 settembre 2022 a firma dell’Ing. Marco Beltrami;
    6. Le piantumazioni arboree/arbustive previste saranno effettuate con soggetti già sviluppati in termini di fusto e chioma e verranno messi in atto dalla Ditta tutti gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento, provvedendo al ripristino di eventuali fallanze;
    7. Dovrà essere documentato il rispetto delle suddette prescrizioni dandone adeguata informazione alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

Rischio di incidenti rilevanti

  1. La Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano presenti in ogni istante nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del Coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015, riportate nella risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’ assoggettabilità al D.Lgs.105/2015" pubblicato nel sito del MASE.

Connessione alla rete elettrica e alla rete gas in prelievo

  1. Per la costruzione di linee elettriche in cavo interrato e di gasdotti all’interno dell’area di proprietà devono essere rispettate le condizioni dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico Divisione VII– Ispettorato territoriale del Veneto con proprio nulla-osta, prot. ITV/III/02/MF, - Allegato D al presente provvedimento.
  2. La presente autorizzazione non ricomprende le opere di connessione alla rete elettrica e alla rete di distribuzione del gas nazionale.

Dismissione e ripristino

  1. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Papozze, alla Provincia di Rovigo e al Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo.
  2. Sono posti a carico della ditta l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo.
  3. Il ripristino dello stato dei luoghi, con formazione di prato verde, dovrà avvenire secondo il piano di dismissione e ripristino di cui al doc. “043_RT_Piano ripristino”.

Prescrizioni generali

  1. L’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia delle planimetrie e tavole approvate devono essere conservati presso l’impianto.
  2. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 ovvero proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
  3. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc.).
  4. I rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e dismissione dell'impianto e dal sistema di trattamento biogas dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.
  5. Lo stoccaggio dei prodotti chimici deve essere effettuato in sicurezza su aree idonee ai sensi della vigente normativa.
  6. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata. Secondo quanto indicato dall'art 296 del D.lgs. 81/08, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell'allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/01.
  7. La Ditta deve attuare interventi atti a prevenire la proliferazione di roditori, mosche, zanzare e insetti infestanti ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.
  8. I mezzi che conferiscono le matrici in ingresso all’impianto devono assicurare la copertura dei carichi nei tragitti esterni.
  9. Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.
  10. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal decreto MiTE 15 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 251 del 26.10.2022) in particolare il rispetto dei requisiti in materia di sostenibilità di cui all’art. 1 della suddetta norma.
  11. Sono fatte salve le competenze del Comune di Papozze in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
  12. La durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento.
  13. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.
  14. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso.
  15. Eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
  16. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta Valsugana Green Energy S.r.l., ed ai seguenti soggetti: Comune di Papozze, Provincia di Rovigo, ARPAV Dipartimento Provinciale di Rovigo, Comando Provinciale dei VVF di Rovigo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI, MIMIT – Ispettorato Veneto U.O. III – Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, Consorzio di Bonifica Adige Po, Acquevenete S.p.A., Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, e-Distribuzione S.p.A., Regione Veneto –U.O. Sanità animale e farmaci veterinari e Regione Veneto e U.O. Genio Civile Rovigo, e al GSE.
  17. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  18. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Giandon

(seguono allegati)

30_Allegato_A_507290.pdf
30_Allegato_B_507290.pdf
30_Allegato_C_507290.pdf
30_Allegato_D_507290.pdf

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