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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 30 del 27 giugno 2023
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 553 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici in comune di Papozze (RO) senza connessione diretta alla rete di distribuzione del gas naturale. Ditta proponente: Valsugana Green Energy S.r.l. D.Lgs. 387/2003; D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 28/2011; D.M. MISE 02.03.2018; D.Lgs. 199/2021; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ”Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;
il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTI INOLTRE: l’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
l’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002””;
il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii;
VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 225037, 225041, 225044, 225048, 225052, 225058, 225062, 225065, 225070, 225075, 225079, 225084, 225089 e 225092 in data 09/06/2020, con la quale la ditta Valsugana Green Energy S.r.l., con sede legale in via dei Spiazzi, 16 a Pergine Valsugana (TN) e stabilimento in SP33 in comune di Papozze (RO), ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 553 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici e delle relative opere ed infrastrutture connesse. All’istanza risultano allegati:
RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato:
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede del futuro impianto sono la ZPS "Delta del Po”, codice IT 32270023 e l’area SIC “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”, codice IT3270017 – situate a circa 1.200 metri dall’area in progetto;
DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 10/2022 del 02.05.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali d’impianto, le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel presente provvedimento di autorizzazione unica, nonché gli elaborati del progetto;
CONSIDERATO che l’impianto in progetto ricade in zona D3 Agroalimentare e Produttiva ed è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 30 delle NTO del Piano degli Interventi Comunale e pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, il presente provvedimento di autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali;
DATO ATTO che il biometano prodotto non sarà immesso direttamente nella rete nazionale ma allontanato dall’impianto tramite carri bombolai, che è previsto il prelievo di metano per l’alimentazione della caldaia e che non vi sarà immissione nella rete nazionale di energia elettrica ma solo prelievo per le necessità aziendali;
RITENUTO al fine di tutelare le acque sotterranee, di prescrivere la pavimentazione delle aree di movimentazione e caricamento del digestato liquido;
VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, che lo stoccaggio del digestato liquido sia coperto e a tenuta di odori, rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;
RITENUTO di prescrivere, entro 90 giorni dalla messa a regime dell’impianto, l’esecuzione da parte della Ditta di campagne di monitoraggio odorigeno ai punti di emissione e ai ricettori, con le modalità previste dal “Documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno” predisposte da Arpav ed approvate nella seduta del Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale del 29.01.2020 (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti), da ripetersi secondo specifiche cadenze definite con il presente provvedimento e comunque ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire significativamente sulle emissioni odorigene;
PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico il recupero della CO2 proveniente dall’off-gas;
RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;
CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia e valvole di sovrappressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. in quanto sistemi di emergenza;
DATO ATTO che le emissioni della caldaia, di potenzialità di 500 kW, alimentata a gas metano da rete, sono considerate scarsamente rilevanti ai sensi dell’articolo 272 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. in quanto rientranti tra le casistiche elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V dello stesso D.lgs. 152/2006 “(dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW)” e non sono soggette ad autorizzazione;
RITENUTO che le emissioni oggetto di autorizzazione ai sensi della parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii siano quelle derivanti dal biofiltro e dall’upgrading del biometano (offgas), secondo le prescrizioni stabilite con il presente provvedimento;
RITENUTO che le emissioni derivanti dall’upgrading del biometano (offgas), in considerazione del flusso di massa e della tipologia e concentrazione di inquinanti presenti, non siano soggette ad obbligo di analisi periodiche, ma di prescrivere che sia comunque possibile il campionamento per consentirne il monitoraggio in caso di necessità;
RITENUTO di prescrivere una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico sui recettori, con impianto in funzione e nelle condizioni più gravose, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008;
DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;
VISTA la relazione di assoggettabilità al D.Lgs.105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento;
RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni di cui al quesito Q22/2021 del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015;
CONSIDERATO che il biometano prodotto dall’impianto verrà stoccato in un carro bombolaio di capacità massima pari a 7000 Smc, omologato per il trasporto su strada. Al termine della fase di riempimento sarà eseguita la procedura di avvicendamento con un carro bombolaio vuoto e non vi sarà alcuna immissione diretta nella rete nazionale;
DATO ATTO che la Ditta non ha richiesto di includere nel presente provvedimento le opere di connessione alla rete elettrica nazionale e alla rete di distribuzione del gas;
VISTA la relazione istruttoria agli atti d’ufficio della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto) che, sulla base delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;
VISTI i pareri agli atti del Consorzio di Bonifica Adige Po, della Regione del Veneto UO Genio Civile di Rovigo, della Provincia di Rovigo, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo, di SNAM Rete Gas, del MiNIT, Divisione Comunicazioni e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M. 10.09.2010;
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;
DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;
VISTI la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
VISTI la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGRV n. 232/2020, la DGRV n. 24/2021 e la DGRV n. 473/2022;
decreta
Realizzazione dell’impianto
Antincendio
Matrici in ingresso
MATRICI IN INGRESSO
Tonnellate/anno
Insilato di triticale
9.500
Insilato di sorgo
Liquame suino
20.000
Letame bovino
14.000
Melasso (da barbabietole)
6.200
Scarti di ortaggi
7.000
Produzione biometano
Produzione e gestione digestato agroindustriale
Emissioni odorigene
Emissioni in atmosfera
Per il BIOFILTRO, dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:
Tipologia Inquinante
Limiti
Ammoniaca NH3
5 mg/Nm3
Acido Solfidrico H2S
1 mg/Nm3
Polveri
10 mg/Nm3
COV non metanici
20 mg/Nm3
Mercaptani
Odore
UO/m3
Gestione acque
Impatto acustico
VINCA e opere di mitigazione ambientale
Rischio di incidenti rilevanti
Connessione alla rete elettrica e alla rete gas in prelievo
Dismissione e ripristino
Prescrizioni generali
Per il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Giandon
(seguono allegati)
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