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Bur n. 83 del 23 giugno 2023


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 222 del 15 giugno 2023

Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 29 marzo 2023, Allegato A. CGO 1 Obbligo finalizzato alla protezione delle acque e al controllo di fonti diffuse di inquinamento da fosfati. Approvazione del Registro e delle Linee Guida Applicative per l'annotazione del titolo di Fosforo e introduzione di un'azione rafforzata sul Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR 813/2021) ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Direttiva 91/676/CEE.

Note per la trasparenza

La gestione di questo registro è obbligatoria per le aziende assoggettate a verifica del CGO1 di Condizionalità Rafforzata, che è finalizzato alla protezione delle acque dall’inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d’inquinamento da fosfati. Con il presente atto dirigenziale vengono approvati e definiti gli strumenti operativi finalizzati alle registrazioni delle fertilizzazioni dei prodotti contenenti fosforo, immessi sul mercato ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 e Reg. n. 2019/1009, nonché definite le disposizioni che rafforzano quanto già introdotto dal Quarto Programma d’Azione nitrati.

Il Direttore

PREMESSO CHE il regime di “Condizionalità Rafforzata”, istituito dal Regolamento (CE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

DATO ATTO che i “Criteri di Gestione Obbligatori” sono volti, tra l’altro, ad introdurre una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale, e che le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” sono volte anche a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale;

CONSIDERATO CHE, nell’ambito della “Condizionalità Rafforzata” il Reg. 2021/2115 ha introdotto il CGO 1 denominato “Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati”;

DATO ATTO CHE il decreto MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 ha definito in Italia il regime di Condizionalità Rafforzata;

ATTESO CHE la Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 29 marzo 2023, nell’allegato A, dà seguito all’applicazione regionale degli obblighi di Condizionalità Rafforzata, tra cui quelli classificati nel CGO 1, finalizzati a proteggere le acque dall’inquinamento da fosfati prevedendo l’obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull’utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato come definito dal D.lgs. n. 75/2010 e Reg. 2019/1009;

PREMESSO CHE il Fosforo costituisce una componente che ai sensi della Direttiva 91/676/CEE concorre alla valutazione dello stato trofico mediante il monitoraggio dei corsi d’acqua e del mare (SWD 2021/1001 final del 11.10.2021);

CONSIDERATO CHE la Regione del Veneto ha già attivato, per dare seguito al rispetto degli obblighi amministrativi della Direttiva Nitrati, il Registro delle Concimazioni, che viene messo a disposizione degli utenti soggetti a tali obblighi nel Portale Piave regionale (soggetti con obbligo di compilazione sulla base dell’articolo 25 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, Programma d’Azione Nitrati e disciplina correlata in zona ordinaria);

CONSIDERATO CHE l’obbligo di redazione del registro di cui al CGO 1 è esteso ora non solo ai soggetti di cui al punto precedente, ma a tutti i beneficiari di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale;

RAVVISATA la necessità di mettere a disposizione di tale molteplicità di utenti uno strumento di semplice accesso, ed allo stesso tempo sia in grado di consentire una corretta compilazione per la valorizzazione dei quantitativi di concimi commerciali contenenti Fosforo utilizzati dalle aziende, che verrà sinteticamente denominato “RecP”;

RAVVISATA la necessità di comunicare ai potenziali utenti le linee guida e le modalità di compilazione del registro, sia per coloro che sono soggetti all’obbligo di Registro informatico A58-WEB ai sensi della DGR 813/2021, sia per i restanti utenti;

DATO ATTO che la compilazione del Registro “RecP” nel sistema A58WEB o, come definito nel presente provvedimento, rappresenta un’azione rafforzata ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, art. 5 comma 4 punto a) e comma 5, poiché consente di acquisire informazioni sui quantitativi di fertilizzanti a base di fosforo utilizzati anche da parte di utenti che risultano esentati a tali obblighi per quanto ad oggi prescritto dall’applicazione della Direttiva 91/676/CEE;

DATO ATTO che, in ragione dell’art. 5, c. 5 della Direttiva 91/676/CEE, l’obbligo di registrazione del Fosforo viene ora esteso per le aziende già soggette al Registro A58-WEB anche al quantitativo di Fosforo presente negli effluenti zootecnici e assimilati di cui è effettuato l’uso agronomico;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2021/2115;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia;

VISTO il DM n. 660084 del 23.12.2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023 che definisce il regime di condizionalità rafforzata in ambito nazionale;

VISTO il DM n. 99707 del 1° marzo 2021 relativo al registro delle fertilizzazioni nell’ambito del Quaderno di Campagna;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22 giugno 2021 (Quarto Programma d’Azione Nitrati);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 9 agosto 2022, articolo 31 dell’Allegato A;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 26 giugno 2018 con il sono state individuate le scadenze per l’apertura e il successivo consolidamento annuale del Registro delle Concimazioni;

decreta

  1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di confermare che i soggetti tenuti alla compilazione del registro “RecP” con la modalità A58-WEB sono quelli già individuati dalle disposizioni del CGO1 di Condizionalità Rafforzata con la DGR n. 335/2023. Per i restanti soggetti aventi obbligo di registrazione del Fosforo, valgono per la compilazione gli stessi termini amministrativi già stabiliti per il Registro delle Concimazioni A58-WEB “ReC”;
  3. di approvare l’allegato A al presente provvedimento relativo ai criteri generali e procedure per la registrazione delle fertilizzazioni a base di fosforo nell’apposito registro “RecP” messo a disposizione nel portale PIAVe (http://www.piave.veneto.it);
  4. di stabilire che la registrazione dei parametri del Fosforo contenuto negli effluenti zootecnici e nei materiali assimilati costituisce misura rafforzativa ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Direttiva 91/676/CEE e dell’art. 38, comma 2, del Quarto Programma d’Azione Nitrati;
  5. di confermare che le scadenze amministrative entro le quali le aziende agricole sono tenute alla compilazione del registro “RecP” nel punto 3) sono le medesime già applicate al Registro delle Concimazioni (ReC) individuate nella DGR n. 941 del 26 giugno 2018 e nella DGR 813 del 22 giugno 2021;
  6. di confermare nella scadenza del 15 dicembre di ogni anno il termine ultimo per il completamento della registrazione degli interventi di fertilizzazione effettuati nel corso dell’anno solare medesimo dalle aziende soggette all’adempimento;
  7. di informare del presente provvedimento le Organizzazioni Professionali Agricole, gli Ordini professionali, le Province e la Città metropolitana di Venezia, AVEPA, AVISP, le Strutture Regionali competenti;
  8. di aggiornare le scadenze amministrative nel sito istituzionale di riferimento;
  9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

222_Allegato_A_DDR_222_del_15-06-2023_506140.pdf

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