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Bur n. 78 del 09 giugno 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 47 del 26 maggio 2023

Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2023.

Note per la trasparenza

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2023.

Il Direttore

Visto il D.M. 31 maggio 2000, recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

Preso atto dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata nel 2022 e negli anni precedenti dall’Unità Organizzativa Fitosanitario sul territorio regionale, i quali evidenziano un incremento della diffusione della malattia e del vettore;

Considerato che nel corso del 2022, in seno al Comitato Fitosanitario nazionale, è stato istituito un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico sulla Flavescenza dorata (nota MIPAAF - DISR 05 - Prot. n. 0496739 del 05/10/2022) finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica e, in particolare, a predisporre una Ordinanza nazionale di misure fitosanitarie di emergenza per impedire la diffusione del Grapevine flavescence dorée phytoplasma nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato che l’Ordinanza suddetta non è ancora stata pubblicata ma che il presente Atto è urgente e comunque pienamente coerente con le sue disposizioni;

Considerato che le operazioni di eliminazione delle fonti di inoculo e gli interventi per il controllo del vettore devono essere eseguiti in modo tempestivo e generalizzato e che l’ulteriore diffusione della Flavescenza dorata è un rischio concreto che minaccia gravemente il comparto vitivinicolo e quello vivaistico regionale;

Visto il Decreto n. 30 del 12 maggio 2022 del Direttore dell’U.O. fitosanitario recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l’anno 2022”;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

Ritenuta necessaria l’adozione di specifiche misure per contrastare la diffusione della Flavescenza dorata della vite, come stabilito dal D.M. 31maggio 2000 e in conformità alle nuove disposizioni ministeriali in via di approvazione;

decreta

  1. L’intero territorio della Regione Veneto è definito area delimitata in eradicazione dalla Flavescenza dorata ai sensi dell’art. 18 del Reg. (UE) 2016/2031 (allegato 1);
    L’area delimitata è costituita da:
    1. una zona infestata che ricomprende tutti i territori dei Comuni elencati nell’allegato 2;
    2. una zona cuscinetto che ricomprende tutti i territori dei Comuni elencati nell’allegato 3;
  2.  In tutto il territorio regionale, ogni proprietario o conduttore di piante di vite a qualunque titolo è obbligato ad eliminare tutte le piante che manifestano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata. Durante la stagione vegetativa, tale operazione deve essere eseguita tempestivamente con l’estirpazione o, in via transitoria, con la capitozzatura dei ceppi. In quest’ultimo caso, i polloni e i ricacci devono essere prontamente eliminati fino al momento dell’effettivo estirpo che dovrà comunque avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo;
  3.  In tutto il territorio regionale, ogni proprietario di vigneti in stato di abbandono o di superfici ex-vitate in cui sono presenti selvatici di vite, è obbligato a sradicare tempestivamente tutte le piante del genere Vitis presenti. Ai fini del presente decreto si considerano vigneti in stato di abbandono gli appezzamenti vitati nei quali non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un’annata viticola;
  4.  Contro lo Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata, ogni proprietario o conduttore di piante di vite a qualunque titolo è obbligato ad eseguire dei trattamenti insetticidi per contenere le popolazioni dell’insetto sin dal primo anno di impianto del vigneto. I periodi di riferimento per la loro esecuzione sono vincolanti ed individuati dall’Unità Organizzativa Fitosanitario sulla base dei rilievi ufficiali di fenologia effettuati in vari ambienti del territorio regionale. Tali periodi sono comunicati attraverso i Bollettini di difesa integrata della vite pubblicati nel sito istituzionale della Regione Veneto. La numerosità dei trattamenti obbligatori è diversificata come segue;
    1. Nei Comuni ricompresi nella zona infestata di cui all’art.1:
      • almeno due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con metodo convenzionale/integrato, mirati sulle forme giovanili;
      • almeno tre interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con metodo biologico di cui al Reg. CE 834/2007, mirati sulle forme giovanili, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro;
    2. Nei Comuni ricompresi nella zona cuscinetto di cui all’art.1:
      • almeno un intervento insetticida, nei vigneti coltivati con metodo convenzionale/integrato, mirato sulle forme giovanili;
      • almeno due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con metodo biologico di cui al Reg. CE 834/2007, mirati sulle forme giovanili, a distanza di 7-10 giorni;
  5. Tutti i proprietari o conduttori a qualunque titolo di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione del genere Vitis nel territorio regionale sono obbligati ad eseguire almeno tre interventi insetticidi nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai contro lo Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata nei periodi individuati dall’Unità Organizzativa Fitosanitario e comunicati specificatamente alle imprese vivaistiche operanti nel territorio regionale;
  6.  Le sostanze attive insetticide impiegabili per i trattamenti obbligatori sono tutte quelle ammesse contro l’avversità Scaphoideus titanus nella scheda Vite delle Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali vigenti, pubblicate nel sito istituzionale della Regione Veneto;
  7.  La tracciabilità dei trattamenti eseguiti deve essere garantita da tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, professionali e non professionali;
  8.  E’ vietato eseguire trattamenti con prodotti tossici o con restrizioni d’uso per le api, qualora il cotico erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. Questa tipologia di prodotti è ammessa solo successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4);
  9.  L’Unità Organizzativa Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare ulteriori misure laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della Flavescenza dorata. Può disporre in particolare l’estirpazione di interi appezzamenti vitati se il numero delle viti sintomatiche reperite all’atto dell’accertamento ispettivo supera il 20% delle piante vive presenti;
  10. Le Associazioni dei produttori e le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli, sono tenute a collaborare con l’Unità Organizzativa Fitosanitario al fine di contribuire all’attuazione delle misure previste dal presente Decreto;
  11. L'inosservanza delle misure di contenimento disposte col presente Decreto è perseguita:
    1. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;
    2. con la sospensione dell’erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all’adempimento delle prescrizioni;
    3.  con la limitazione della potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate fino all’adempimento delle prescrizioni;
  12. A fronte di omissione, anche parziale, delle disposizioni emanate con Ordinanza del Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario e relative all’estirpazione di interi appezzamenti vitati, il medesimo Ufficio può procedere all’attuazione delle stesse in via sostitutiva con le modalità previste all’articolo 32, comma 3, del DLgs n. 19 del 2021;
  13. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale
  14. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Lucio Della Bianca

(seguono allegati)

47_Allegato1_DDR_47_26-05-2023_504344.pdf
47_Allegato2_DDR_47_26-05-2023_504344.pdf
47_Allegato3_DDR_47_26-05-2023_504344.pdf

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