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Bur n. 76 del 06 giugno 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 22 del 07 febbraio 2023

Ditta EDISON SpA - Centrale Termoelettrica di Porto Viro - con sede legale in Foro Buonaparte, 31 a Milano ed ubicazione impianto in Cà Contarini 4/a a Porto Viro. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs.152 del 03.04.2006. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGR 1350 del 17.07.2012- Punto 1.1 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 "Combustione di combustibili in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW".

Note per la trasparenza

Col presente decreto si procede, ai sensi dell'art.29 octies c.3, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta EDISON Spa, per l'adeguamento alle BAT di settore, le cui conclusioni sono state pubblicate con Decisione di Esecuzione UE 2021/2326 del 30 novembre 2021.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 1.1 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006 (“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”);

VISTA la Decisione di esecuzione UE 2017/1442 del 31 luglio 2017 della Commissione dell’Unione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione;

VISTA la Sentenza del 27 gennaio 2021 del Tribunale UE (Causa T-699/17), che annulla la decisione di esecuzione 2017/1442/UE della Commissione del 31 luglio 2017 sulle BAT Conclusions sui Grandi Impianti di Combustione, che statuisce tra l’altro che gli effetti della decisione di esecuzione (seppur annullata) sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza (26/01/2022), di un nuovo atto diretto a sostituirla e adottato secondo le regole della maggioranza qualificata previste all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che sostituisce la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 confermandone tuttavia i contenuti;

VISTA la DGRV n. 1350 del 17.07.2012, con la quale sono stati rilasciati, per il revamping dell’installazione, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto, l’autorizzazione paesaggistica e l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che l’AIA rilasciata con DGRV n.1350 del 17.07.2012 è stata rilasciata per l’installazione sia nelle condizioni ante revamping, coincidenti con le attuali condizioni, che nelle condizioni post revamping;

VISTA la nota ricevuta con prot.reg.n.468630 del 17.10.2012 in cui la Ditta riporta alcune precisazioni sull’interpretazione della DGRV n.1350 del 17.07.2012;

VISTA la nota ricevuta con prot.reg. n.186060 del 29.04.2014 con cui la Ditta ha comunicato che dal 18.03.2013 l’impianto è stato posto in conservazione;

VISTO che, come comunicato dalla Ditta nella nota ricevuta con prot.reg.290945 del 28.06.2021 per attuare lo stato di conservazione il Gestore ha effettuato le seguenti operazioni:

  • Intercettazione e ciecatura della tubazione del metano, conservata in atmosfera di azoto in leggera sovrapressione.
  • Sezionamento dei trasformatori non utilizzati.
  • Svuotamento e bonifica di tutti i serbatoi contenenti prodotti chimici
  • Svuotamento della caldaia e conservazione in aria secca
  • Svuotamento e conservazione delle tubazioni e loro conservazione in aria secca
  • Fermata e messa in conservazione degli analizzatori delle emissioni in atmosfera (SME)
  • Svuotamento dei serbatoi di olio della turbina a gas e turbina a vapore

e che i sistemi che sono mantenuti in servizio sono i seguenti:

  • Rete elettrica di alimentazione (per le parti necessarie)
  • Sistema di produzione e distribuzione di aria compressa essicata
  • Sistemi di rilevazione e spegnimento incendio
  • Sistema di stoccaggio di acqua industriale ad uso antincendio
  • Sistema di evacuazione delle acque meteoriche
  • Generatore diesel di emergenza
  • Circuito di illuminazione del perimetro e degli uffici
  • Locali batterie e i sistemi di continuità
  • Impianti elettrici di riscaldamento e raffrescamento delle sale tecniche
  • Sistema di controllo distribuito (DCS)
  • Rete telefonica, rete dati e impianto antintrusione

VISTA la nota prot.reg.n.209704 del 29.05.2019 con cui è stato disposto il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio degli impianti di combustione con potenza termica nominale > 50 MW, al fine di aggiornare le condizioni autorizzative e garantire il rispetto della Decisione di esecuzione UE 2017/1442 (ora sostituita dalla (UE) 2021/2326 del 30/11/2021 che ne ha confermato i contenuti), come previsto dall’art.29 octies comma 6 del D.lgs.152/2006;

VISTE le note ricevute con prot.reg.n.182710 del 07.05.2020 e n.192433 del 14.05.2020, con cui il Gestore ha trasmesso l’istanza di riesame complessivo dell’AIA e la documentazione tecnica allegata;

VISTO che, con la nota ricevuta con prot.reg.n.182710 del 07.05.2020, la Ditta ha inviato copia dell’attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA;

VISTA la nota di avvio del procedimento istruttorio comunicata agli Enti con prot.reg.n.0245841 del 23.06.2020;

VISTA la nota prot.reg.n.270117 del 15.06.2021, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 29.06.2021;

VISTI gli esiti della CdS, comunicati agli Enti con nota prot.reg.n.3034601 del 06.07.2021, in base ai quali sono state chieste alla Ditta alcune integrazioni alla documentazione presentata;

VISTO che con nota ricevuta con prot.reg.n.354775 del 09.08.2021 la Ditta ha fornito le integrazioni richieste;

VISTO che con nota ricevuta con prot.reg.n.423183 del 27.09.2021 il Gestore ha comunicato il rinnovo della certificazione EMAS per la Centrale di Porto Viro con numero IT-000103;

VISTO che con nota ricevuta con prot.reg.n.17588 del 11.01.2023 il Gestore ha comunicato l’aggiornamento della documentazione relativa al Certificato Prevenzione Incendi;

CONSIDERATO che, per l’installazione oggetto di riesame, con nota prot.n.516560 del 18.12.2015 è stata concessa la deroga ai sensi dell’art.273 c.4 del D.Lgs.152/2006, e pertanto l’esercizio della turbina a gas è autorizzato fino al 31.12.2023 senza obbligo di aggiornare i limiti al camino della TG, a condizione che la TG venga esercita per non più di 17500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 e il 31.12.2023 e che il Gestore presenti ogni anno la registrazione delle ore operative utilizzate;

CONSIDERATO che la Decisione di esecuzione 2021/2326 del 30 novembre 2011 della Commissione dell’Unione Europea prevede espressamente, nell’ambito di applicazione, che non sono tenuti al rispetto dei BAT AEL per gli inquinanti contemplati nella deroga gli impianti con arco di vita limitato che beneficiano di una deroga ai sensi degli artt.33 della Direttiva 2010/75/UE, fino allo scadere della deroga;

CONSIDERATO che con nota prot.reg.n.354575 del 09.08.2021 il Gestore chiarisce di non prevedere di prolungare l’esercizio della centrale di Porto Viro oltre il 31.12.2023, e chiede pertanto che l’AIA abbia scadenza 31.12.2023;

VISTO l’art.29-sexies c.7, che stabilisce che l’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative per l’arresto definivo dell’installazione;

CONSIDERATO che le caldaie ausiliarie, in esercizio dal 1996, e di potenza termica pari a 2319 KW ciascuna costituiscono medio impianto di combustione esistente con potenza termica < 5MW e che pertanto le emissioni dei relativi camini dovranno rispettare i limiti delle pertinenti tabelle dell’All.1 al D.Lgs.n.152/2006; e che i tempi previsti ai sensi dell’art.273-bis c.5, per l’adeguamento ai nuovi limiti di legge previsti per tali tipologia di impianti sono successivi alla data prevista dal Gestore per la cessazione definitiva dell’impianto;

CONIDERATO che il gruppo elettrogeno di emergenza ha potenza termica immessa 1143 KWt e che serve anche ad alimentare in caso di fuori servizio della linea di alimentazione elettrica le principali utenze di emergenza;

RITENUTO pertanto che detto gruppo elettrogeno sia escluso dall’applicazione della parte V del D.Lgs.152/2006 ai sensi dell’art.272 c.5;

CONSIDERATO che il Gestore ha dimostrato la conformità all’art.39 del PTA, per lo stato di conservazione, chiarendo, con note n.290945 del 28.06.2021 e n.354575 del 09.08.2021, che, nell’attuale stato di conservazione, l’eventuale dilavamento non occasionale o fortuito, per effetto di acque meteoriche, di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente di superfici scoperte facenti parte dell’impianto risulta non significativo ed a tal fine ha fornito le analisi condotte sulle acque meteoriche e che preventivamente all’eventuale ritorno in fase operativa si impegna ad effettuare le verifiche e l’adeguamento della rete fognaria, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento/acque di prima pioggia;

CONSIDERATO che, con nota n. 290945 del 28.06.2021 il Gestore ha specificato che lo SME (inattivo in fase di conservazione) non è allo stato attuale conforme alla norma UNI EN 14181; e che lo stesso verrà adeguato a tale norma preventivamente alla eventuale riattivazione della centrale;

RILEVATO che, fatto salvo quanto sopra specificato, dalla documentazione pervenuta, l’impianto in esame risulta allineato con i livelli di prestazione e associati alle migliori tecniche disponibili previste dalle BAT LCP di cui alla Decisione di esecuzione 2021/2326 del 30 novembre 2021;

VISTO il documento di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ricevuta con prot.reg.n.182710 del 07.05.2020;

CONSIDERATO che dal suddetto documento si rileva che la ditta, pur utilizzando alcune sostanze pertinenti non è sottoposta all’elaborazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs.152/2006, in quanto l’impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei prodotti chimici pericolosi, nonché l’attività svolta e le procedure gestionali e di controllo adottate consentono di considerare non rilevante il pericolo di rilasci nel suolo e nelle acque sotterranee;

VISTO che durante la CdS del 16.01.2023, i cui esiti sono stati comunicati agli Enti e alla Ditta con nota n.57467 del 31.01.2023, gli Enti coinvolti hanno espresso parere favorevole al riesame dell’AIA all’installazione in oggetto; ed Arpav ha espresso, ai sensi dell’art.29-quater c.6, parere favorevole al PMC allegato alla nota della Ditta n.2552 del 30.07.2021, acquisita al prot reg.n.354775 del 09.08.2021 con la specifica che “per lo stato di conservazione sono dovuti solo i controlli qualitativi delle acque meteoriche attraverso la strumentazione on-line installata durante le eventuali operazioni di scarico, la gestione occasionale dei rifiuti eventualmente prodotti e relativo registro di carico e scarico, ai sensi di legge, e le prove mensili di funzionamento del gruppo elettrogeno”;

RITENUTO di riesaminare, per quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e a quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs.n.152/2006, nell’All.VIII, alla Parte Seconda, al punto 1.1, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di sostituire l’AIA rilasciata per la fase ante revamping con DGRVn.1350 del 17.07.2012;

decreta

1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla EDISON SpA, partita IVA 08263330014- Centrale Termoelettrica di Porto Viro -, con sede legale in Foro Buonaparte, 31 a Milano ed ubicazione impianto in Cà Contarini 4/a a Porto Viro per l’attività individuata al punto 1.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs.152/2006, classificata con codice NACE 35.11 e 35.30 e codice NOSE-P 101-02 e 101.04.

2. La presente autorizzazione autorizza l’esercizio della centrale fino al 31.12.2023. Il presente atto mantiene la propria efficacia fino all’effettuazione delle attività previste per la cessazione delle attività di cui alle prescrizioni 5.45 e 5.46.

3. Ai sensi dell’articolo dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs.152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  • Autorizzazione allo scarico

4. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A, che è parte integrante del presente provvedimento.

5. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sistema di gestione

5.1. Come previsto dalla BAT n.1 della Decisione di esecuzione 2021/2326 del 30 novembre 2021, il Gestore dovrà mantenere il sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell’impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l’insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto.

Capacità produttiva

5.2. L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della potenza termica nominale dichiarati nella domanda di AIA, riportata in tabella:

Impianto

Potenza termica nominale (MW)

TG

296 MW

Caldaia ausiliaria 1

2,319 MW

Caldaia ausiliaria 2

2,319 MW

 

Stato di conservazione

5.3. Le operazioni previste e necessarie per la fase di conservazione devono essere esercite in maniera tale da evitare il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente.

5.4. Il gestore dovrà comunicare agli Enti l’uscita dallo stato di conservazione e il ritorno alla normale operatività con almeno 6 mesi di anticipo, provvedendo inoltre a comunicare un cronoprogramma delle azioni da intraprendere per il riavvio della centrale; tale cronoprogramma dovrà includere anche le attività che garantiranno il rispetto della prescrizione n.5.19 (SME) e n. 5.33 (PTA).

Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime

5.5. Il Gestore è autorizzato all’utilizzo delle seguenti tipologie di combustibili:

Gas naturale

Per l’alimentazione della centrale di cogenerazione si utilizza gas naturale fornito dalla rete SNAM. (TG, Caldaie ausiliarie)

Gasolio

Per l’alimentazione del gruppo elettrogeno di emergenza

 

5.6. Il Gestore è autorizzato a utilizzare, oltre ai combustibili di cui sopra, le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto. L’utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, suscettibili di produrre effetti sull’ambiente, è subordinata a comunicazione alla Regione Veneto e ad Arpav, nella quale siano definite le motivazioni alla base della decisione e siano evidenziate le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate.

5.7. Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

5.8. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

5.9. Il Gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimenti secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.

Efficienza energetica

5.10. Il Gestore deve garantire il mantenimento di quanto previsto dalle BAT 12 e 40 della D.E. 2017/1442/UE, ed in particolare il rendimento elettrico netto deve rientrare nel range riportato nelle BATC alla Tabella 23.

Emissioni in atmosfera

5.11. Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno pari a 15% per il camino E1, e al 3% per i camini E2 ed E3. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico indicato dal Gestore (pari, per il gruppo  TG, a 63 MWe) con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.

Camino

altezza

Portata

[Nm3/h]

Parametro

Colonna 1
Valore limite di emissione
 *
(O2 15% v/v per E1;
3% per E2 ed E3)

Colonna 2
Valore limite di emissione
media mensile
(O2 15% v/v per E1)

E1

35

894156

CO

100

50

NOx

150

100

E2

7,6

2430

CO

   

NOX

350

 

E3

7,6

2430

CO

   

NOX

350

 


*da confrontare con media oraria e giornaliera secondo quanto previsto dalla prescrizione 5.17

5.12. Entro il 31 maggio di ogni anno il Gestore dovrà presentare a Regione e Ministero della Transizione Ecologica un documento riportante le ore operative di funzionamento annuo della turbina a gas.

5.13. La turbina a gas può essere esercita per un massimo di 17500 ore annue dal 1 gennaio 2016 al 31.12.2023.

5.14. I camini presenti nell’impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.

5.15. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori    incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà essere, inoltre, predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).

5.16. In caso di misure discontinue, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

5.17. In caso di misure in continuo, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se

  • nessuna delle medie nelle 24 ore supera i valori limiti di emissione di colonna 1
  • nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di colonna 1 di un fattore superiore a 1,25.
  • nessuna delle medie mensili supera i valori limiti di emissione di colonna 2

5.18. Il controllo del livello degli inquinanti e dei parametri deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, dell’allegato II alla parte V del D.Lgs.n.152/2006 e alle prescrizioni dell'allegato VI per i grandi impianti di combustione.

5.19. In caso di uscita dallo stato di conservazione il sistema di acquisizione dati utilizzato nel monitoraggio in continuo delle emissioni afferenti il camino 1 deve rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.n.152/06 per i grandi impianti di combustione e dovrà essere reso conforme alla norma UNI EN 17255 e alla norma 14181 preventivamente all’uscita dallo stato di conservazione e ritorno alle condizioni di normale operatività. In particolare le procedure di garanzia di qualità del sistema di monitoraggio dell’emissione n. 1 saranno soggette alla norma uni en 14181; in tal caso non si applica il paragrafo 4 dell’allegato VI.

5.20. Ai sensi del comma 17 dell’art.271 gli accertamenti del superamento dei valori limite di emissione saranno effettuati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, dal momento in cui lo stesso sarà conforme alla norma 14181.

5.21. Lo SME dovrà garantire il monitoraggio delle emissioni durante i transitori di avvio e arresto dell’impianto.

5.22. Ai sensi dell’All.VI alla parte V del D.Lgs.n.152/2006 il Gestore che preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti al camino E1 non potranno essere registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente la Regione, la Provincia di Rovigo, il Comune di Porto Viro e il Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo. In ogni caso in cui non sia possibile, per un determinato periodo, effettuare le misure in continuo al camino E1 il Gestore attua, se tecnicamente possibile, forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio, o con caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi Arpav, sentito il Gestore, stabilisce le procedure da adottare per la stima delle emissioni.

5.23. Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta a Regione, Provincia di Rovigo, Comune di Porto Viro e Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo entro 24 ore dall’accertamento.

5.24. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, a Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Comune di Porto Viro e Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, per la matrice aria, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto. Il Gestore è altresì tenuto ad adottare immediatamente misure idonee a limitare conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti. Il Gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

5.25. Il manuale di gestione dello SME dovrà essere aggiornato al presente provvedimento ed inviato agli Enti

Scarichi idrici

5.26. E’ autorizzato lo scarico S1 in acque superficiali delle acque industriali e acque meteoriche provenienti dalla vasca identificata con n°26 in planimetria B21.

5.27. I parametri allo scarico dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 1 –colonna “scarico in acque superficiali” dell’Allegato B al Piano Tutela Acque (Delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni”), fatto salvo quanto precisato al successivo punto 5.30

5.28. Considerato che le acque di scarico sono restituite allo stesso bacino idrico da cui sono prelevate, ai sensi dell’art.101 c.6 del D.Lgs.n.152/2006, qualora le acque prelevate presentino parametri con valori superiori ai valori limiti di emissione, le acque di scarico devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazione di portata. Per le acque industriali tali caratteristiche devono essere rispettate nel punto assunto per la misurazione dello scarico parziale delle acque industriali, indentificato con B nella planimetria agli atti.

5.29. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

5.30. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs.n.152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto. Altresì deve essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed il controllo il punto assunto per la misurazione dello scarico parziale delle acque industriali, indentificato con B nella planimetria agli atti, e quello assunto per la misurazione dello scarico parziale delle acque meteoriche, indicato con A nella planimetria agli atti.

5.31. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

5.32. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali reagenti dell’impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento atti a prevenire la dispersione dei liquidi.

5.33. Preventivamente all’eventuale uscita dallo stato di conservazione il Gestore dovrà verificare la conformità della rete di raccolta delle acque a quanto previsto dal PTA provvedendo, se del caso, all’ adeguamento della rete fognaria.

Rifiuti

5.34. I rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito” temporaneo” di cui all’art. 183, comma 1 lettera m del D. Lgs.n.152/2006.

5.35. I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs.152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all’accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.

5.36. Il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs.n.152/2006.

Rumore

5.37. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal DM 16/3/98, e con modalità preventivamente concordate con Arpav.

Odori

5.38. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene.

Monitoraggio e Controllo

5.39. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui alla nota della Ditta n.2552 del 30.07.2021, acquisita al prot reg.n.354775 del 09.08.2021, con la specifica che per lo stato di conservazione sono dovuti solo i controlli qualitativi delle acque meteoriche attraverso la strumentazione on-line installata durante le eventuali operazioni di scarico, la gestione occasionale dei rifiuti eventualmente prodotti e relativo registro di carico e scarico, ai sensi di legge, e le prove mensili di funzionamento del gruppo elettrogeno.

5.40. Entro 30 giorni dalla data di ricezione del presento decreto, la Ditta dovrà comunicare, ai sensi dell’art.29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, di aver adottato il PMC di cui al punto 5.39.

5.41. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

5.42. Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

b. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

5.43. Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

5.44. In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.

Cessazione dell’attività

5.45. Ai sensi dell’art. 6 comma 16 lettera f) del D. Lgs. n.152/2006 deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

5.46. La dismissione dell’impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico al momento vigente. A tal fine il Gestore invierà a Regione, Provincia, ARPAV, Comune e Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, per atto di assenso, un piano di cessazione definitiva delle attività, comprensivo di:

  • un cronoprogramma che dettagli la durata delle fasi di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ausiliarie e degli stoccaggi associati,
  • un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee,
  • una descrizione degli eventuali interventi necessari al ripristino e riqualificazione ambientale delle aree liberate.

Disposizioni finali

5.47. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

5.48. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs.152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

5.49. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

5.50. Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs.152/2006.

6. Neell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del Gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs.152/06 art. 29 decies comma 11 bis.

7. Il presente decreto riesamina e sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per la fase ante revamping con DGRV 1350 del 17.07.2012.

8. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni non espressamente ricomprese nel presente provvedimento.

9. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta EDISON SpA - Centrale Termoelettrica di Porto Viro -, con sede legale in Foro Buonaparte, 31 a Milano ed ubicazione impianto in Cà Contarini 4/a a Porto Viro, al Comune di Porto Viro, alla Provincia di Rovigo, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Rovigo.

10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

11. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

Decreto_n_22_AllA_504124.pdf

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