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Bur n. 76 del 06 giugno 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 27 del 19 maggio 2023

Fassa S.r.l., con sede legale in Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 020158902688. Variante al progetto di sistemazione ambientale di cava "Monte Cuccoli" in Comune di Villaga (VI). Comune di localizzazione: Villaga (VI). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 53/2022 Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Fassa S.r.l., relativo alla variante al progetto dl coltivazione e sistemazione ambientale di cava "Monte Cuccoli" localizzata in Comune di Villaga (VI), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

  • istanza acquisita al protocollo regionale in data 27/10/2022, successivamente integrata in data 02/11/2022;
  • comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 20/12/2022;
  • progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 23/11/2022, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
  • progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 17/05/2023;
  • determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 17/05/2023, approvate seduta stante.
     

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la cava è stata autorizzata con D.G.R. n. 2513 del 07/06/1977; successivamente, in data 20/12/2001, il Servizio Geologico, con Decreto n. 533, ha prorogato i termini di scadenza di escavazione fino alla data del 31/12/2006 e quelli di ricomposizione ambientale fino al 31/12/2007;

PRESO ATTO che la Regione del Veneto con Ddr n. 34 del 26/02/2008 ha accolto la richiesta (avanzata dalla società Villaga Calce S.p.A. in data 22/09/2006) di proroga dei termini di coltivazione della cava in oggetto rilasciando, nel contempo, il rinnovo dell’autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici.

PRESO ATTO che il punto 5e), del succitato Decreto regionale, impegnava la Ditta a presentare entro il 31/12/2008, secondo la procedura di cui al punto 7) della D.G.R. n. 652/2007, una variante al progetto, tesa a migliorare la ricomposizione del sito di cava il più possibile conformemente ai criteri della vigente L.R. n. 44/1982, e per adeguarlo con opportuni interventi di mitigazione delle pareti subverticali quali l’ossidazione, l’idrosemina e l’impianto di specie rampicanti lungo i cigli inferiori e superiori delle scarpate.

La Ditta ha provveduto ad inoltrare il richiesto progetto di variante con trasmissione della documentazione progettuale in data 25/11/2008.

PRESO ATTO che successivamente con Decreto n. 182 del 21/12/2012 la Regione del Veneto autorizzava la “Variante non sostanziale alla ricomposizione ambientale, con contestuale proroga dei termini, autorizzazione paesaggistica e approvazione piano gestione dei rifiuti di estrazione” e prorogava fino al 31/12/2017 il termine di conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava.

PRESO ATTO che nel 2017 è stata presentata una richiesta di proroga dei termini utili per la coltivazione, richiesta che è stata concessa fino al 31/12/2022.

PRESO ATTO che la società Vilca S.p.A., subentrata alla Villaga Calce S.p.A., si è fusa per incorporazione con la società Fassa S.r.l. con atto Registrato a Treviso il 17/12/2021 al n. 43587;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Fassa S.r.l. (con sede legale in Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 020158902688) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 500528, 500579, 500894 in data 27/10/2022 (successivamente integrata con nota acquisita al protocollo regionale 506350 in data 02/11/2022);

VISTA la richiesta di perfezionamento dell’istanza trasmessa al Proponente con nota in data 07/11/20222 – protocollo regionale 513780;

VISTA la documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale 541880 in data 23/11/2022 ed al protocollo regionale 560496 in data 05/12/2022, depositata da Fassa S.r.l. in ottemperanza ala succitata richiesta;

PRESO ATTO che in attesa degli esiti della procedura di screening inerente la variante alla ricomposizione ambientale, in data 30/11/2022 è stata chiesta la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione fino al 31/12/2027, rilasciata con Ddr n. 19 del 26/01/2023;

VISTA la nota in data 20/12/2022 - protocollo regionale 588065, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/11/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 97/2023 in data 11/05/2023 (acquisita al protocollo regionale 260049 in data 15/05/2023), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto prevede sostanzialmente la modifica al progetto autorizzato di coltivazione e sistemazione ambientale di cava "Monte Cuccoli" in Comune di Villaga (VI);

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 53/2022) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 17/05/2023, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza; 

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Fassa S.r.l. (con sede legale in Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 020158902688) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 500528, 500579, 500894 in data 27/10/2022 (successivamente integrata con nota acquisita al protocollo regionale 506350 in data 02/11/2022);

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 97/2023 in data 11/05/2023 (acquisita al protocollo regionale 260049 in data 15/05/2023), in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 53/2022);

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

preso atto che la cava di calcare per calce è inattiva da anni e la Ditta intende rinunciare al proseguimento dell’estrazione per la scarsa economicità del giacimento.

Pertanto sono previsti solo interventi di sistemazione ambientale tramite il riempimento della fossa e la ricostituzione del versante originario;

preso atto del progetto di ricomposizione morfologica e ambientale;

preso atto che, rispetto al reticolo idrografico, per le fasi di cantiere e coltivazione non si individuano possibili interferenze in quanto all’interno o in prossimità dell’ambito di interesse non sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico superficiale.

Le opere in progetto non comportano la produzione di acque di processo o l’immissione di acque nel sistema della rete idrica locale;

preso atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che le lavorazioni da eseguire sono di tipo esclusivamente fisico (abbattimento, trasporto, comminuzione) senza alcun utilizzo di sostanze estranee o additivi suscettibili di rischi di interferenza con la qualità delle acque; nelle operazioni è previsto inoltre il rispetto di precise procedure e l’adozione di dispositivi specifici per la prevenzione di incidenti legati all’uso di carburanti, lubrificanti, ecc.

Per quanto riguarda l’attività di escavazione e movimentazione dei materiali e più in generale le operazioni svolte all’interno del sito, nessuna di queste determina interazione diretta o indiretta con l’ambiente idrico sotterraneo;

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato che la passata attività di cava e l’impianto posto in adiacenza ha profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione spontanea;

considerato che il rilievo dell’uso del suolo dell’area di progetto ha evidenziato la predominanza di superfici destinate all’attività produttiva;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

considerato che prevale un ecosistema di tipo antropico, caratterizzato nel complesso di elementi a bassa stabilità in quanto la catena trofica naturale risulta semplificata;

preso atto delle misure di mitigazione e prescrizioni operative indicate dalla Ditta, già precedentemente attuate, al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri e ritenuto che le stesse debbano essere integrate prevedendo quanto segue:

  • utilizzo della bagnatura dei piazzali e delle piste di accesso, in particolare nel periodo particolarmente siccitosi e/o ventosi anche considerando l’uso di sistemi di recupero delle acque meteoriche ai fini di minimizzare il consumo delle risorse idriche;
  • i mezzi in entrata e in uscita dall’area di cava che trasportano materiali siano telonati per evitare la dispersione in aria di polveri;
  • i macchinari siano mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;
  • è preferibile l'utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
  • eventuale lavaggio ruote dei mezzi in uscita da cantiere (da valutare se opportuno in caso di periodi particolarmente siccitosi);
  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  • evitare le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
  • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cantiere, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri;
  • bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
  • innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere, nelle giornate di vento intenso;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

considerato che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue in merito al progetto di ricomposizione ambientale:

  • per il ripristino ambientale dell’area si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostruzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessituriali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicato sul sito di ARPAV;
  • al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, la ditta dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n. 1987/2014 e in particolare:
  • conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006, ovvero dei maggiori valori di fondo;
  • effettuare sui limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla D.G.R. n. 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale;
  • effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, sui limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 1987/2014:
  • conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a D.G.R. n. 761/2010;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’intervento relativo alla variante al progetto di coltivazione e sistemazione ambientale di cava "Monte Cuccoli" localizzata in Comune di Villaga (VI), presentato da Fassa S.r.l., con sede legale in Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 020158902688, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 97/2023 in data 11/05/2023 (acquisita al protocollo regionale 260049 in data 15/05/2023), pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 53/2022.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 16/05/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 17/05/2023, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa, nel rispetto delle condizioni ambientali riportate in premessa, l’intervento relativo alla variante al progetto di coltivazione e sistemazione ambientale di cava "Monte Cuccoli" localizzata in Comune di Villaga (VI), presentato da Fassa S.r.l., con sede legale in Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 020158902688;
  1. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla società Fassa S.r.l. (Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 020158902688 – PEC: amministrazione@fassabortolo.telecompost.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Villaga (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico – U.O. Servizi Forestali, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O.VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  1. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  1. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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