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Bur n. 72 del 26 maggio 2023


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 110 del 07 aprile 2023

Rigetto dell'istanza di pagamento per saldo e contestuale revoca del contributo concesso con decreto n. 255 del 26 novembre 2019 alla ditta Società agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C., codice fiscale 01082120294, per il progetto 08/IPA1/18/VE (CUP H94H18000130007). P.O. FEAMP 2014-2020. Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura", art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014.

Note per la trasparenza

Il presente decreto dispone il rigetto dell’istanza di pagamento per saldo e la contestuale revoca del contributo concesso alla ditta Società agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C., codice fiscale 01082120294, con decreto n. 255 del 26 novembre 2019 a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020 nell’ambito della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014. 

Il Direttore

VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);

VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

VISTO l’Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021 della Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452 della Commissione Europea;

CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;

VISTO l’Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;

VISTA la D.G.R. n. 1641/2016 che, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, ha individuato la Direzione Agroambiente, Caccia a Pesca, oggi Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, quale Autorità di Gestione (AdG) dell’Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto e il Direttore della stessa il Referente dell’AdG medesima (RAdG);

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10 novembre 2016, ai sensi dell’art.123 del richiamato Reg. (UE) n. 1303/2013, tra il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, oggi Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, e il Direttore della Direzione Generale della pesca marittima, nella quale sono stabiliti i compiti e le responsabilità dell’AdG nazionale e dell’AdG regionale;

VISTA la D.G.R. n. 973 del 6 luglio 2018 (BUR n. 73 del 27/07/2018) con la quale è stato approvato il bando e sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) relativi alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014;

VISTA la domanda presentata dalla ditta Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. finalizzata a conseguire i benefici previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 (FEAMP) acquisita al protocollo n. 395173 del 1 ottobre 2018;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 255 del 26 novembre 2019 con il quale si approva la graduatoria definitiva relativa alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014;

CONSIDERATO che tra i progetti ammissibili all’aiuto di cui trattasi vi è quello della ditta Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., (C.F. 01082120294) identificato con codice 08/IPA1/18/VE a cui è stato concesso il contributo complessivo di Euro 89.823,50, in relazione al progetto denominato “Costruzione macchinari per acquacoltura (flupsy) e impianto fotovoltaico”;

RILEVATO che con il medesimo decreto n. 255 del 26 novembre 2019 veniva disposto l’impegno delle risorse finanziarie a beneficio della ditta interessata pari all’importo del contributo ammesso per complessivi Euro 89.823,50;

PREMESSO che con nota prot. n. 65945 del 11 febbraio 2020 è stato comunicato alla Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. che la domanda finalizzata ad ottenere i benefici previsti dal Reg. UE 508/2014 è risultata ammissibile a contributo per un importo complessivo concesso di Euro 89.823,50, prescrivendo contestualmente al beneficiario alcuni obblighi e vincoli procedimentali ai quali attenersi in fase di realizzazione del progetto e di successiva rendicontazione;

PREMESSO che la Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. ha presentato domanda di pagamento per saldo del contributo di cui al paragrafo precedente, registrata con prot. n. 150000 del 8 aprile 2020;

PREMESSO che il Comune di Rosolina, con nota prot. n. 13376 del 7 agosto 2020, registrata in pari data con prot. n. 315080, ha comunicato a codesta Direzione regionale di avere avviato le procedure di accertamento per un presunto abuso edilizio riguardante, tra l’altro, le strutture oggetto del suddetto contributo a valere sul F.E.A.M.P.;

PREMESSO che con nota prot. n. 468892 del 4 novembre 2020 sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, alla Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di pagamento per saldo e contestuale avvio del procedimento di revoca del contributo. In particolare venivano opposte al citato beneficiario le specifiche motivazioni relative all’avvio da parte del competente Comune di Rosolina del procedimento di accertamento per presunto abuso edilizio, essendo state rilevate, nell’area oggetto dell’intervento finanziato con il contributo FEAMP richiesto, diverse opere posizionate in assenza di idoneo titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 ed altresì in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, in quanto, a seguito di sopralluogo, veniva accertata la presenza, adiacente al pontone, di n. 9 galleggianti (fl.up.sy) in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ed in contrasto con quanto previsto dalle N.T.O. del P.I. all’art. 49.10 che acconsentono solo il posizionamento di n. 3 nursery, oltre ad accertare il posizionamento di pannelli fotovoltaici sopra il pontile principale in assenza di autorizzazione paesaggistica;

PREMESSO che il Comune di Rosolina, con nota prot. n. 19580 del 5 novembre 2020, registrata con prot. n. 472985 del 6 novembre 2020, ha comunicato la notifica dell’avvio del procedimento nei confronti della Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. per violazione edilizia di cui al Titolo V del D.P.R. n. 380/2001;

PREMESSO che l’Avv. Giovanni Daniele Toffanin, in rappresentanza della Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., con nota dell’11 novembre 2020, registrata con prot. n. 481996 del 12 novembre 2020, ha chiesto di sospendere per almeno 60 giorni i termini riferiti all’art. 10 bis ed al procedimento di revoca del contributo di cui alla sopra citata nota prot. n. 468892 del 4 novembre 2020;

PREMESSO che il Comune di Rosolina, con nota prot. n. 1195 del 19 gennaio 2021, registrata in pari data con prot. n. 24101, ha trasmesso copia dell’Ordinanza n. 3 del 19 gennaio 2021, con la quale è stato ordinato alla Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. la demolizione di opere abusive, tra le quali i galleggianti per acquacoltura tipo “flupsy” e l’impianto fotovoltaico oggetto del cofinanziamento F.E.A.M.P. di cui trattasi, e la riduzione in pristino dei siti oggetto di intervento;

PREMESSO che l’Avv. Giovanni Daniele Toffanin, in rappresentanza della Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., con nota del 19 febbraio 2021, registrata in pari data con prot. n. 80189, ha richiesto a codesta Direzione regionale la sospensione per ulteriori 90 giorni dei termini riferiti all’art. 10 bis ed al procedimento di revoca del contributo, in vista del preannunciato ricorso al TAR del Veneto avverso l’Ordinanza del Comune di Rosolina n. 3 del 19/01/2021;

PREMESSO che l’Avv. Giovanni Daniele Toffanin, in rappresentanza della Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., con nota del 1° aprile 2021, registrata in pari data con prot. n. 148617, riferiva successivamente all’intestata Direzione regionale che il T.A.R. del Veneto, con Ordinanza n. 153/2021, ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e ripristino n. 3 del 19/01/2021, ed ha inoltre chiesto di erogare il contributo richiesto;

CONSIDERATO che il T.A.R. Veneto ha motivato l’accoglimento della richiesta di sospensiva dell’ordinanza n. 3 del 19/01/2021 rilevando, sotto il profilo del fumus, la necessità di “approfondire nella sede di merito la riconducibilità delle strutture denominate fl.up.sy oggetto dell’ordinanza di demolizione alla fattispecie prevista dall’articolo 149, comma 1, lett. b) D.Lgs. 42/2004, nonché la legittimità delle previsioni di cui all’art. 49.10 N.T.A. del P.I. nella parte in cui limita in ogni caso a 3 il numero di fl.up.sy. ammissibili” e, sotto il profilo del periculum, la sussistenza dello stesso relativamente all’ordine demolitorio;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 120 del 11 maggio 2021 (BUR n. 87S del 29/06/2021) con il quale veniva disposta la sospensione del pagamento del saldo del contributo concesso con decreto n. 255 del 26 novembre 2019 alla Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., Codice Fiscale e Partita IVA 01082120294, per il progetto 08/IPA1/18/VE (CUP H94H18000130007), di cui al P.O. FEAMP 2014-2020, Misura 2.48-1 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014, in attesa del passaggio in giudicato del contenzioso amministrativo sorto in sede giurisdizionale;

PRESO ATTO che il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1111/2022 pubblicata il 27 giugno 2022, ha da ultimo respinto il ricorso presentato dalla ditta Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., confermando altresì la validità dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 19 gennaio 2021 del Comune di Rosolina;

DATO ATTO altresì che il competente Comune di Rosolina ha confermato, con nota del 17/10/2022, di cui al prot. n. 481650, che l’intervento di abbattimento e riduzione in pristino consisterebbe nell’asportazione delle opere ricadenti all’interno della concessione demaniale marittima n. 108-1996 rilasciata alla ditta Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C., e pertanto, nel dettaglio, n. 9 galleggianti (Fl.up.sy) delle misure di ml14,90 x ml 4,75 ancorati al “pontone principale” denominato “Albatros”, n. 7 pali del diametro variabile da 25 cm a 18 cm, posizionati vicino alle nursery, i pannelli fotovoltaici posizionati sopra il Pontone principale “Albatros, e un pontile con tettoia attaccato al pontone “Albatros”, matricola C.I. 3610 delle misure di ml 4.95 x ml 6.90;

CONSIDERATO che gli interventi ammessi in sede di approvazione del progetto Feamp di cui al codice n. 08/IPA1/18/VE, consistevano appunto nella realizzazione di n.3 Flupsy 4,6x20m in alluminio, con 20 ceste e motore, oltre alla collocazione di un impianto fotovoltaico da 25 kWp, come da nota di concessione del contributo del 11/02/2020, di cui al prot. n. 65945, interventi tutti localizzati all’interno della medesima area in concessione all’intestata ditta;

PRESO ATTO di quanto disposto al punto 4 del bando, di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 973/2018, all’interno del quale vengono indicati gli obblighi a carico di qualsivoglia soggetto che risulti beneficiario dei contributi comunitari in oggetto, e, in particolare, il rigoroso rispetto della normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto, nel cui ambito rileva il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia, nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione;

VISTO il principio di prova dell’inadempimento del beneficiario derivante dall’accertamento contenuto nella ordinanza n. 3 del 19/01/2021 del Comune competente, che attesta che le opere finanziate sono state realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo e/o in difformità da titoli edilizi;

PREMESSO che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria ha comunicato, con nota prot. n. 503135 del 28/10/2022, alla ditta Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C. la riapertura dei termini del procedimento avviato a seguito della domanda di pagamento del saldo del 01/04/2020, acquisita a protocollo regionale n. 150000 del 08/04/2020, e successivamente sospeso con DDR n. n. 120 del 11 maggio 2021, contestualmente comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della medesima domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, i quali, nello specifico, riguardavano l’omesso rispetto da parte del richiamato beneficiario degli obblighi di cui al punto 4 del bando di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 973/2018, in particolare per quanto attiene al rigoroso rispetto della normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto, nel cui ambito rileva il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia, nonché l’omesso rispetto delle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, di cui alla sopra richiamata nota prot. n. 65945 del 11 febbraio 2020;

PREMESSO che l’Avv. Giovanni Daniele Toffanin, in rappresentanza della ditta Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C., richiedeva con nota prot. n. 512279 del 04/11/2022 una ulteriore sospensione dei termini del procedimento di revoca del contributo concesso all’intestata ditta con DDR n. 255 del 26 novembre 2019, al fine di poter procedere a regolarizzare a posteriori la propria situazione con il Comune di Rosolina;

CONSIDERATO che il beneficiario sopra individuato non faceva pervenire osservazioni scritte o altra documentazione entro il termine di giorni novanta dal ricevimento della nota della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria del 28/10/2022, di cui al prot. n. 503135;

PREMESSO che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria comunicava, con nota prot. n. 98085 del 20/02/2023, alla ditta Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C. il termine della conclusione del procedimento di revoca e contestualmente informava il medesimo beneficiario del termine perentorio per l’eventuale invio di ogni altra documentazione utile;

PREMESSO altresì che la ditta Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C. successivamente comunicava alla Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria comunicava, con nota prot. n. 110660 del 27/02/2023, che la sentenza n. 1111/2022 pubblicata il 27 giugno 2022 del T.A.R. Veneto era stata dal medesimo beneficiario impugnata presso il Consiglio di Stato, contestualmente informando che l’udienza per la discussione del merito avrà luogo il prossimo 20 giugno 2023;

RITENUTO che il termine di 90 (novanta) giorni concesso alla ditta Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C. per provvedere a integrare la documentazione carente dei provvedimenti autorizzativi delle opere realizzate, sia stato ampiamente sufficiente e congruo rispetto alla necessità di espletare i prescritti adempimenti di legge;

PRESO ATTO che, alla data del presente provvedimento, l’ordinanza di demolizione n. 3 del 19 gennaio 2021 del Comune di Rosolina risulta pienamente vigente;

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento, le opere oggetto di finanziamento nell’ambito del Programma Feamp risultano ancora prive di specifici titoli autorizzativi sia di carattere edilizio, sia di carattere paesaggistico;

RITENUTO infine che non sia possibile procrastinare oltre il termine per la conclusione del procedimento di pagamento della domanda di liquidazione del saldo del contributo concesso con decreto n. 255 del 26 novembre 2019 alla Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., di cui alla domanda registrata con prot. n. 150000 del 8 aprile 2020, in ragione dell’imminente conclusione del periodo di programmazione al P.O. FEAMP 2014-2020;

RITENUTO pertanto necessario di procedere alla modifica degli impegni assunti con DDR n. 255/2019, rilevando un’economia di spesa per complessivi euro 89.823,50 e una minore entrata per complessivi euro 76.349,97;

RITENUTO di disporre, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011, le registrazioni contabili dell’economia di spesa e della minore entrata correlata di cui al punto precedente, corrispondenti ad obbligazioni non più consistenti, secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca viene ridenominata in Direzione Agroambiente, Programmazione, gestione Ittica e faunistico-venatoria;

VISTE le Disposizioni Procedurali contenute nel Manuale delle procedure e dei controlli FEAMP dell’Autorità di Gestione (AdG) dell’Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto approvate con Decreto n. 181 del 11 ottobre 2018;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2022 n.30, Legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2022 n.31, Collegato alla legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2022 n.32, Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il Decreto n. 15 del 28/12/2022 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023–2025;

VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 approvato con Decreto del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e d Enti Locali n.71 del 30 dicembre 2022;

VISTE le Direttive di Bilancio approvate con DGR n. 60 del 26 gennaio 2023;

ATTESA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

decreta

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rigettare l’istanza di pagamento per saldo, per i motivi sopra esposti, del contributo concesso con decreto n. 255 del 26 novembre 2019 alla Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., Codice Fiscale e Partita IVA 01082120294, per il progetto 08/IPA1/18/VE (CUP H94H18000130007), di cui al P.O. FEAMP 2014-2020, Misura 2.48-1 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014, di cui alla domanda registrata con prot. n. 150000 del 8 aprile 2020;

3. di disporre la revoca, per i motivi sopra esposti, del medesimo contributo concesso in favore della ditta Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C., Codice Fiscale 01082120294, con sede in Rosolina (RO), via dell’Artigianato, n. 20-22 (Anagrafica 00166440);

4. di rilevare un’economia di spesa per complessivi euro 89.823,50 e una minore entrata per complessivi euro 76.349,97 a valere sugli impegni di spesa (art. 8 PdC U.2.03.03.03.999) e correlati accertamenti in entrata, come di seguito riportati:

Anagrafica 00166440 – Società Agricola Moceniga Pesca ss. di Siviero Alessandra & C.

Capitolo di Spesa

Anno/Impegno

Capitolo accertamento

Accertamento

Importo Euro

103430 (quota comunitaria 50%)

2020/2281

101079

2020/891

- 44.911,75

103432 (quota statale 35%)

2020/2282

101081

2020/892

- 31.438,22

103433 (cof.to regionale 15%)

2020/2283

   

 -13.473,53


5. di disporre, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011, le registrazioni contabili dell’economia di spesa e della minore entrata correlata di cui al precedente punto 4, corrispondenti ad obbligazioni non più consistenti, secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

7. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell’efficacia;

8. di dare atto che si provvederà a comunicare il presente decreto alla Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rosolina (RO), via dell’Artigianato, n. 20-22;

9. di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Pietro Salvadori

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