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Materia: Consulenze e incarichi professionali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 216 del 15 maggio 2023
Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito al Sig. Deppieri Roberto nell’ambito dell’area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii.
Con il presente Decreto si intende conferire un incarico di collaborazione a titolo gratuito ad un dipendente regionale, il sig. Deppieri Roberto, che andrà in quiescenza dal 1° luglio 2023 e che, per le esigenze operative manifestate dall’Area Tutela e Servizi del Territorio – Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, si rende disponibile per un incarico di collaborazione per il periodo 01/07/2023 - 31/12/2023.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL’ISTRUTTORIA: - Art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; - Art. 5 co. 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 135 del 07/08/2012; - Art. 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, in L. 114 del 11/08/2014; - Art. 17 co. 3 della L. n. 124 del 07/08/2015; - L. n. 56 del 07/04/2014; Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6 del 04/12/2014 e n. 4 del 10/11/2015.
Il Direttore
PREMESSO che
- a decorrere dal 1° luglio 2023 il sig. Deppieri Roberto, dipendente regionale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali con mansioni di funzionario tecnico, verrà posto in quiescenza dall’Amministrazione Regionale per il conseguimento dei requisiti della pensione anticipata;
CONSTATATO CHE
- viene consentito ai dipendenti in quiescenza dalla Pubblica Amministrazione di poter instaurare con la medesima un incarico di collaborazione a titolo gratuito, secondo quanto sancito dall’art. 5 co. 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, in L. 135 del 07/08/2012, a seguito di una valutazione ponderata degli interessi dell’Ente che intende conferire l’incarico di collaborazione ed acquisita la disponibilità dei dipendenti medesimi;
- il dipendente in parola, con propria comunicazione del 19/04/2023, ha manifestato la Sua disponibilità per assumere un incarico di collaborazione a titolo gratuito per il periodo compreso tra il 01/07/2023 e il 31/12/2023, al fine di assicurare l’espletamento degli adempimenti correlati al contratto attuativo della convenzione Consip relativa ai servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 58 della L. n. 388/2000 – Edizione 4^ (triennio 01/10/2020-30/09/2023), nonché attività accessorie conseguenti;
- il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, dott. ing. Alessandro De Sabbata, con nota acquisita agli atti in data 20/04/2023, ha espresso parere favorevole per l’assegnazione di detto incarico;
PRECISATO CHE
- l’art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 stabilisce che “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;
- il suddetto incarico di collaborazione non comporta nel modo più assoluto la ricostituzione del rapporto individuale di lavoro che verrà a cessare a partire dal 1° luglio 2023 ed avrà decorrenza dal 01/07/2023 fino al 31/12/2023, eventualmente prorogabile e rinnovabile;
- che il Disciplinare in parola verrà redatto sulla base del facsimile di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. E’ fatta salva l’estinzione anticipata dell’incarico di collaborazione per le motivazioni previste nel Disciplinare suddetto;
VISTI:
- l’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- l’art. 5 co. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- l’art. 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, in L. 114 del 11/08/2014;
- l’art. 17 co. 3 della L. n. 124 del 07/08/2015;
- la L. n. 56 del 07/04/2014;
- le Circolari n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
decreta
Giuseppe Franco
(seguono allegati)
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