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Materia: Cultura e beni culturali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 145 del 05 maggio 2023
Associazione Nazionale Emigrati ex Emigrati Australia e Americhe (ANEA). Cancellazione dal registro delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo. Art. 18, c. 2, lett. a), legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2. DGR n. 386 del 8 aprile 2022.
A seguito della comunicazione dell’avvenuto scioglimento dell’Associazione ANEA, si dispone la cancellazione della medesima dal registro di cui all’art. 18, c. 2 lett. a) della L.R. 3/2002, con le modalità disciplinate dalla DGR n. 386/2022.
Il Direttore
VISTA la legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”, che all’art. 18, c. 2, lett. a), istituisce il registro delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo, d’ora innanzi Registro, oltre a quello dei circoli aventi sedi all’estero (art. 18 c. 2 lett. b) e a quello dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato (art. 18 c. 2 lett. c);
VISTA la DGR n. 386 del 8/04/2022, contenente le nuove Direttive per l’applicazione della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, la quale disciplina, tra l’altro, anche le modalità di tenuta dei registri di cui al citato art.18 della L.R. n. 3/2002;
DATO ATTO che alla cancellazione dal Registro si provvede con decreto direttoriale e, tra le cause previste nell’Allegato A paragrafo C 4.5 della DGR n. 386/2022, è indicato lo scioglimento dell’associazione iscritta;
DATO ATTO che l’associazione ANEA risulta iscritta al registro con DGR n. 3010 del 3/10/2003;
VISTA la DGR n. 1256 del 1/09/2020 che, in esito della periodica ricognizione della permanenza dei requisiti per mantenere l’iscrizione al registro delle associazioni di cui all’art. 18 c. 2 lett. a) della LR 3/2002, sospendeva l’iscrizione dell’Associazione ANEA, nelle more del ricevimento dell’integrazione documentale richiesta;
VISTA la nota prot. n. 199379 del 13/04/2023 di trasmissione del verbale dell’assemblea straordinaria dell’Associazione ANEA tenutasi nel giorno 1/04/2023;
PRESO ATTO che l’assemblea straordinaria, regolarmente convocata, ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione all’unanimità dei voti;
VISTA la nota prot. n. 216916 del 21 aprile 2023 di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dal Registro;
CONSIDERATO che l’Associazione non ha ulteriori rapporti giuridici in essere con la Regione;
VISTA la DGR n. 715 del 8/06/2021 che attribuisce la competenza in ordine ai procedimenti in tema di “Veneti nel mondo” alla Direzione Beni Attività culturali e Sport;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla cancellazione dell’Associazione ANEA dal Registro;
VISTO l’art. 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
decreta
Fausta Bressani
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