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Bur n. 66 del 16 maggio 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 19 del 06 aprile 2023

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di transito di categoria 3, ex art. 10 del Reg. 1774/2002 ora impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ex art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. CE 1069/2009, della ditta ADRIATICA PELLI DI PASQUAL GIULIA con sede legale ed operativa site in Via dell'Artigianato n. 29 Concordia Sagittaria (VE).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato con D.D.R. n. 157 del 27/08/2010 all’impianto di transito di categoria 3, ex art. 10 del Reg. 1774/2002 ora impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ex art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. CE 1069/2009, della ditta ADRIATICA PELLI DI PASQUAL GIULIA aggiornando, inoltre, l’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota prot. n. 0015336 del 15/03/2023 (prot. reg.le n. 145493 del 15/03/2023) dell’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa dei Servizi Veterinari - Distretto di San Donà di Piave (VE) con cui è stata inoltrata la comunicazione di cessata attività presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Concordi Sagittaria (VE).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche n. 4 dell’11/01/2010, con cui veniva rilasciato all’impianto della ditta ADRIATICA PELLI DI PASQUAL GIULIA P.IVA 03919230270 con sede legale e operativa site in Via dell’Artigianato n. 29 – Concordia Sagittaria (VE), il riconoscimento quale impianto di transito di categoria 3, ex art. 10 del Reg. 1774/2002 ora impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ex art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. CE 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP2040COLL3;

VISTA la nota prot. n. 0015336 del 15/03/2023 (prot. reg.le n. 145493 del 15/03/2023) dell’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa dei Servizi Veterinari - Distretto di San Donà di Piave (VE) con cui è stata inoltrata la comunicazione di cessata attività presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Concordi Sagittaria (VE);

RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con decreto della Decreto del Dirigente del Servizi Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche n. 4 dell’11/01/2010 e l’approval number ABP2040COLL3 attribuito al succitato impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di revocare il riconoscimento dell’impianto della ditta ADRIATICA PELLI DI PASQUAL GIULIA P.IVA 03919230270 con sede legale e operativa site in Via dell’Artigianato n. 29 – Concordia Sagittaria (VE), il riconoscimento quale impianto di transito di categoria 3, ex art. 10 del Reg. 1774/2002 ora impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ex art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. CE 1069/2009, rilasciato con D.D.R. n. 4 dell’11/01/2010;
  3. di procedere, contestualmente, alla revoca del numero di riconoscimento ABP2040COLL3 attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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