Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 66 del 16 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 74 del 17 aprile 2023

Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026 Conselve (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 23 del 12/08/2021, parte integrante del PAUR di cui al decreto n. 28 del 02/09/2021. Approvazione dei gruppi di miscelazione e del Piano di Monitoraggio e Controllo, e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano i gruppi di miscelazione e il Piano di Monitoraggio e Controllo, in attuazione di quanto espressamente disposto dal PAUR n. 28/2021, al punto 33 lettera x) dell'Allegato A al DDR n. 23/2021, e si modifica conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di Conselve (PD), gestito dalla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 23 del 12/08/2021 di rilascio dell’AIA alla ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. per l’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Viale dell’Artigianato n. 15 – 35026 Conselve (PD), facente parte integrante del PAUR, rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 con decreto n. 28 del 02/09/2021 del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

CONSIDERATO che nel corso dell’iter amministrativo che ha portato all’emanazione dei provvedimenti sopracitati, si è ritenuto di non istruire le istanze della Ditta inerenti l’attività di miscelazione, rinviandone la valutazione al procedimento di riesame dell’AIA finalizzato all’aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGR n. 119/2018, di cui era stata data comunicazione con DDR n. 450 del 24/05/2021, a seguito delle Sentenze del TAR n. 218/2021 e n. 235/2021;

CONSIDERATO che il punto 33 – lettera x) dell’Allegato A al succitato DDR n. 23/2021, ha disposto l’invio da parte della Ditta della documentazione utile all’aggiornamento dei gruppi di miscelazione e delle relative specifiche tecnico-gestionali in adeguamento alla DGR n. 119/2018;

VISTA la relazione tecnica della Ditta acquisita al prot. reg. n. 330743 del 23/07/2021;

VISTA la comunicazione n. 395039 del 08.09.2021 di riesame dell’installazione per l’adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGR n. 119/2018;

VISTE le integrazioni documentali della Ditta acquisite ai prot. n. 420617 del 24/09/2021 e n. 500233 del 29/10/2021;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 09/11/2021, trasmesso con nota prot. reg. n. 558486 del 29/11/2021;

VISTE le ulteriori integrazioni documentali della Ditta acquisite al prot. reg. n. 64199 del 11/02/2022, n. 104378 del 07/03/2022, n. 116470 del 14/03/2022 e n. 120922 del 16/03/2022;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 12/07/2022, trasmesso con nota prot. reg. n. 364614 del 18/08/2022;

CONSIDERATO che con sentenza n. 6513/2022, inerente la riforma delle sentenze del TAR Veneto n. 218/2021 e n. 235/2021, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’impossibilità per l’Amministrazione di ricomprendere l’adeguamento agli Indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018 nelle fattispecie di riesame espressamente previste dall’art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, ferme restando le condizioni autorizzative indicate nell’AIA di cui al decreto n. 23/2021, l’aggiornamento in autorizzazione dei gruppi di miscelazione e l’inclusione nel PMC/PGO delle relative specifiche tecnico-gestionali, pur non motivando il riesame dell’installazione, devono comunque essere portati a conclusione in attuazione di quanto disposto dal PAUR medesimo;

VISTA la conseguente comunicazione prot. reg. n. 457236 del 05/10/2022 di archiviazione del procedimento amministrativo di cui alla succitata comunicazione n. 395039 del 08/09/2021 e contestuale avvio del procedimento per l’aggiornamento dei gruppi di miscelazione e relative modalità tecnico-gestionali in attuazione della disposizione n. 33 – lettera x) dell’Allegato A al DDR n. 23/2021;

CONSIDERATO che nella medesima nota sono fatte salve le prescrizioni generali sulla miscelazione già definite in autorizzazione ed è altresì fatta salva tutta la documentazione trasmessa dalla Ditta nell’ambito del riesame avviato con nota prot. reg. n. 395039 del 08/09/2021;

VISTA la documentazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 579188 del 15/12/2022;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 27/01/2023, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 132657 del 09/03/2023;

CONSIDERATO che la sopracitata Conferenza di Servizi, oltre ad istruire i gruppi di miscelazione ha altresì valutato le istanze della Ditta già presentate nell’ambito del procedimento conclusosi con il rilascio del PAUR n. 28/2021, ma non istruite in quella fase nelle more della conclusione del successivo procedimento di riesame e pertanto riproposte dalla Ditta, con riferimento all’integrazione di alcuni codici EER nei gruppi di miscelazione e con riferimento all’attribuzione di un codice EER non appartenente al capitolo 19 alle miscele prodotte, in casi specifici e motivati;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo Versione aprile 2023 acquisito al prot. reg. n. 195702 del 11/04/2023, in riscontro a quanto richiesto nella sopracitata Conferenza di Servizi;

VISTO il parere favorevole di ARPAV n. 34372 in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo Versione aprile 2023;

VISTE le L.R. n. 33/85 e n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTO D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE la DGR n. 242/2010 e la DGR n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, indetta con prot. reg. n. 457236 del 05/10/2022, espresse nella seduta del 27/01/2023;

3. le prescrizioni riportate nell’Allegato A al decreto n. 23 del 12/08/2021 sono modificate come segue:

3.1. la lettera x. del punto 33 è soppressa;

3.2. la lettera y. del punto 33 è integralmente aggiornata come segue:

“y. La Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di miscelazione subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

y.1. con la finalità di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento, presso l’impianto sono ammesse procedure di miscelazione di rifiuti in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006;

y.2. le operazioni di miscelazione effettuate presso l’installazione devono essere svolte sulla base dei gruppi di miscelazione e relativi destini individuati all’Allegato A3 del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

y.3. i destini dei gruppi di miscelazione sono quelli espressamente indicati in Allegato A3 al presente provvedimento; per i gruppi di miscelazione che presentano sia destini di recupero sia destini di smaltimento, in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, il destino deve essere individuato prioritariamente nel recupero;

y.4. è ammessa l’inclusione nella filiera del recupero di rifiuti misti o compositi o non univocamente riconducibili alle tipologie merceologiche dei rispettivi gruppi di miscelazione di cui all’Allegato A3 del presente provvedimento, solo se costituiti da frazioni affini a quelle del gruppo di miscelazione, o se esplicitamente previsti dai regolamenti comunitari e dai decreti ministeriali che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

y.5. l’inclusione di rifiuti a prevalente componente inerte nell’ambito del gruppo 13. Combustione di cui all’Allegato A3 del presente provvedimento, è limitata ai soli casi di contaminazione organica;

y.6. l’inclusione di rifiuti con componente organica nell’ambito del gruppo 18 destinato a inertizzazione/solidificazione di cui all’Allegato A3 del presente provvedimento, è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;

y.7. le operazioni di miscelazione devono avvenire nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

y.7.1. ai sensi dell’art. 187, co. 2, lett. a) e dell’art. 177, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

y.7.2. le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione;

y.7.3. le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;

y.7.4. dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall’art. 188-bis, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo – alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

y.7.5. ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell’avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come “produttore dei rifiuti” e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

y.7.6. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza del Gestore; si ammette per le miscele costituite da rifiuti codificati con il 160107* filtri dell’olio aventi diverse caratteristiche di pericolo l’invio a R12 in via residuale rispetto all’invio a recupero definitivo di materia, ai soli fini della triturazione/separazione (intesa come separazione delle diverse componenti che costituiscono i singoli filtri); in quest’ultimo caso, la Ditta è tenuta a dare comunicazione dell’invio agli Enti competenti per l’impianto oggetto del presente provvedimento e agli Enti competenti per l’impianto intermedio cui le miscele sono inviate;

y.7.7. non è ammissibile – ai sensi dell’art. 181, c. 4 del d.lgs. n. 152/2016 – la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l’utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell’ambiente in generale;

y.7.8. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell’art. 6, c. 2 del d.lgs. n. 36/2003 – deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

y.7.9. la codifica “EER” delle miscele deve essere individuata nel capitolo 19, fatte salve le eccezioni successivamente definite per la miscelazione in deroga al punto y.8.2;

y.7.10. non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già subito operazioni di miscelazione presso impianti terzi; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

y.7.11. la miscelazione dei rifiuti da imballaggio va effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, perseguendo prioritariamente il riciclaggio e il recupero; è in ogni caso vietato, ai sensi dell’art. 226, c.1, del d.lgs. n. 152/2006, lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio;

y.7.12. non è ammissibile l’operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;

y.8. le operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

y.8.1. le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità” sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche; il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni; sono fatte salve le casistiche di esclusione dalla prova di miscelazione indicate nel PMC;

y.8.2. la codifica “EER” delle miscele in deroga, deve essere individuata dal capitolo 19, con le seguenti eccezioni:

- oli cui può essere attribuito un codice del capitolo 13;

- miscele di codici EER 170603* e 170604 costituite esclusivamente da lana di roccia, cui può essere attribuito il codice 170603*;

- miscele costituite da rifiuti aventi medesimo codice EER ma differenti caratteristiche di pericolo, cui può essere attribuito il codice EER di origine;

y.8.3. alle miscele pericolose in uscita, ai sensi dell’art. 184, c. 5-ter, è attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso e dichiarate dai singoli produttori; sono fatti salvi i casi specificamente previsti dall’Allegato I del d.lgs. n. 152/2006, in cui determinate caratteristiche di pericolo meno impattanti non si applicano, qualora il rifiuto sia classificato con caratteristiche di pericolo più impattanti, che ne ricomprendono gli effetti;

y.8.4. le operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, effettuate presso l’installazione, possono essere svolte tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità e/o tra rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno di ciascun gruppo come individuato all’Allegato A3 al presente provvedimento;

y.9. le miscele degli oli devono essere gestite ai sensi dell’art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006; è vietato miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;

y.10. si autorizza la Ditta a conferire - in deroga alla prescrizione y.7.6 - le miscele di rifiuti prodotte presso il proprio impianto, all’impianto di cui all’istanza datata 20.09.2017, acquisita al prot. reg. n. 396577 del 22.09.2017, ai fini di effettuare operazioni diverse da quelle realizzabili presso l’impianto di Conselve (PD); ai fini di tale deroga, si ammette la miscelazione di rifiuti codificati con codici EER 160107* e 150202*, questi ultimi esclusivamente se costituiti da filtri dell’olio; le miscele oggetto della deroga assentita sono quelle di cui ai gruppi 2.“metalli ferrosi”, 3.“metalli non ferrosi”; 16.“filtri dell’olio” di cui all’Allegato A3;

y.11. la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione, nonché alla Provincia ed all’ARPAV competenti per territorio i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l’impianto di cui al precedente punto y.10 (quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all’impianto intermedio);”

4. si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo Versione aprile 2023 acquisito al prot. reg. n. 195702 del 11/04/2023;

5. l’Allegato A3 al decreto n. 23 del 12/08/2021 è integralmente sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento, denominato “Nuovo Allegato A3 al decreto n. 23 del 12/08/2021”, che ne costituisce parte integrante;

6. sono autorizzati alla miscelazione tutti i rifiuti ricompresi in almeno uno dei gruppi di miscelazione di cui al “Nuovo Allegato A3 al decreto n. 23 del 12/08/2021” riportato in Allegato A al presente provvedimento, in sostituzione della colonna “miscelazione” dell’Allegato A1 al decreto n. 23 del 12/08/2021;

7. l’Allegato A4 al decreto n. 23 del 12/08/2021 è abrogato;

8. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Padova apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente provvedimento;

9. il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 457236 del 05/10/2022;

10. il presente provvedimento è comunicato alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve e ad ARPAV;

11. il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

12. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

74_Allegato_A_DDR_74_17-04-2023_502295.pdf

Torna indietro