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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 21 del 17 aprile 2023
VR.RE S.r.l. Rigenerazione Urbana dell'area "Ex Manifattura Tabacchi" a Verona Progetto Strategico Turistico di Interesse Regionale. Comune di localizzazione: Verona (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., del progetto presentato dalla VR.RE S.r.l., relativo all'intervento di Rigenerazione Urbana dell'area "Ex Manifattura Tabacchi" a Verona Progetto Strategico Turistico di Interesse Regionale. Comune di localizzazione: Verona (VR).
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 7, lettera b), denominata “progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto”;
VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da VR.RE SRL (C.F.- P.IVA 03000610216), con sede legale in P.zza Del Grano, 3 a Bolzano (BZ), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota n. 521625 del 10/11/2022 e perfezionata in data 14/11/2022 con prot. n. 525988;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la rigenerazione urbana dell’area “Ex Manifattura Tabacchi” a Verona – Progetto Strategico Turistico di Interesse Regionale;
PRESO ATTO che il progetto risulta sottoposto alle disposizioni di cui all’articolo 16 “Interventi di preminente interesse regionale” della L.R. 4/2016, ovvero infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi da considerare di preminente interesse regionale e che restano di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) della medesima legge;
PRESO ATTO che trattasi di Progetto Strategico Turistico di Interesse Regionale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 42, comma 7 della L.R. n. 11/2013 relativo a progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzati ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche e di cui all’art. 26 comma 2ter della L.R. n. 11/2004, modificato dall’art. 15 della L.R. n. 32/2013, secondo cui i progetti sono di interesse regionale qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali;
PRESO ATTO che in data 20 gennaio 2022 è stato firmato l’accordo di programma per la realizzazione di un polo turistico-ricettivo polifunzionale sull’area dell’ex Manifattura Tabacchi nel Comune di Verona tra la Regione del Veneto, il Comune di Verona e la società proponente ai sensi dell’art. 32 della L.R. 35/2001;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 22 marzo 2022 si è reso esecutivo l’accordo di programma sopra definito;
VISTA la nota prot. n. 553671 del 30/11/2022 con la quale il proponente per miglior chiarezza dei riferimenti che vengono richiamati all’interno dello SPA, ha trasmesso alcuni elaborati già agli atti della Regione Veneto in quanto depositati all’interno della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
VISTA la nota n. 529476 del 15/11/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/11/2022 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTA la nota n. 560203 del 05/12/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione di nomina del gruppo istruttorio;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b2 - modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
CONSIDERATA la nota prot. n. 13092/2022 del 12/12/2022 acquisita al protocollo regionale con prot. n. 573031 del 13/12/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, con la quale ha comunicato che dalla documentazione agli atti non si rilevano elementi in contrasto con gli strumenti di pianificazione distrettuale attualmente vigenti;
CONSIDERATA la nota prot. n. 577352 del 14/12/2022 della Direzione Turismo – U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi con la quale ha presentato alcune osservazioni;
CONSIDERATA la nota prot. n. 64205 del 15/12/2022 acquisita al protocollo regionale con prot. n. 580188 del 15/12/2022 della Provincia di Verona – Settore Servizi in Campo Ambientale – Servizio V.I.A. con la quale è stato trasmesso l’estratto del Verbale del Comitato Tecnico Provinciale VIA della seduta del 12 dicembre 2022 (verbale n. 166);
CONSIDERATA la nota prot. n. 583491 del 19/12/2022 con la quale il sig. Giuseppe Campagnari, nei termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha presentato alcune osservazioni;
CONSIDERATA la nota prot. n. 595448 del 23/12/2022 con la quale il sig. Daniele Nottegar, nei termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha presentato alcune osservazioni;
CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/12/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;
CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con prot. n. 605086 del 29/12/2022;
CONSIDERATA la nota prot. n. 5073 del 04/01/2023 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 6765 del 05/01/2023 di accoglimento della suddetta richiesta da parte degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene indicato come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 22/02/2023;
PRESO ATTO delle note di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunte agli atti con prot. nn. 82822 – 82834 – 82846 – 82852 – 82865 – 82871 – 82876 – 82893 - 82901 del 13/02/2023;
PRESO ATTO della nota prot. n. 114834 del 28/02/2023 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA la nota prot. n. 109824 del 27/02/2023 con la quale il sig. Giuseppe Campagnari ha presentato alcune osservazioni alla documentazione di integrazione trasmessa dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni prot. 605086 del 29/12/2022;
PRESO ATTO dell’incontro tecnico avvenuto in data 10/03/2023 tra gruppo istruttorio e professionisti tecnici in rappresentanza della ditta proponente;
PRESO ATTO delle note prot. nn. 154557 e 154573 del 21/03/2023 con le quali la ditta proponente ha presentato chiarimenti volontari e successive note integrative prot. nn. 176037 - 176042 e 176149 del 30/03/2023;
PRESO ATTO della nota protocollo regionale n. 172460 del 29/03/2023 con la quale il Comune di Verona - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha trasmesso la Relazione Tecnica corredata da osservazioni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;
CONSIDERATA la coerenza dell’intervento agli strumenti di pianificazione territoriale e che l’intervento non ricade in alcun vincolo paesaggistico e pertanto l’intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica;
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 05/04/2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che il sito su cui verrà realizzato il progetto è sottoposto a procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO che il procedimento ambientale relativo alla bonifica del sito in oggetto si trova attualmente nella fase di caratterizzazione;
PRESO ATTO di quanto espresso in sede di Comitato VIA dal Comune di Verona, che ha precisato come l'intervento in oggetto potrà essere realizzato solo una volta concluso il procedimento di bonifica in corso;
CONSIDERATO che le caratteristiche dell’area di progetto e le destinazioni d’uso sono le seguenti:
CONSIDERATO che l’intervento di rigenerazione urbana comporta: il recupero e la rifunzionalizzazione di alcuni fabbricati di pregio, inclusi quelli assoggettati a vincolo culturale; la demolizione e la sostituzione degli edifici fatiscenti e privi di pregio; la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, piazze, verde pubblico attrezzato e spazi di aggregazione aperti al pubblico; la realizzazione di parcheggi interrati; la realizzazione di una piazza pubblica a sud dell’ambito di intervento; la realizzazione di una nuova rotatoria a nord-ovest dell’ambito lungo Stradone S. Lucia, con le necessarie opere complementari; l’adeguamento della sede viaria di Viale Fiera, il rifacimento del marciapiede comunale esistente e del sistema di illuminazione pubblico; la realizzazione di una nuova rotatoria a sud-ovest dell’ambito, ricalibratura di Via Scopoli e realizzazione di un sovrappasso pedonale;
CONSIDERATO che il progetto è coerente alla pianificazione urbanistica comunale come da ultimo modificata con l’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione del Veneto, dal Comune di Verona e dalla società proponente VR.VE srl, di cui al DPGR n. 29 del 22.03.2022;
CONSIDERATO che le modifiche riscontrabili nel planivolumetrico allegato al procedimento VIA rispetto al planivolumetrico allegato al procedimento VAS sono il risultato della conformazione del progetto definitivo alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con parere prot. n. 0028178 del 21-10-2021;
CONSIDERATO che le modifiche apportate al progetto finalizzate all’adeguamento delle prescrizioni del parere della Soprintendenza non comportano modifiche sostanziali rispetto alla documentazione agli atti e valutata dalla Commissione Regionale VAS – Parere Motivato n. 119 del 26 ottobre 2020;
CONSIDERATO che dalle verifiche di capacità e dal calcolo dei Livelli di servizio nei diversi nodi stradali analizzati è risultato che nello stato di progetto i loro valori non si discostano in maniera significativa rispetto ai valori dello stato di fatto e pertanto che non vi sono significativi peggioramenti degli stessi nello stato di progetto;
CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate agli accessi carrai presenti nella rotatoria in prossimità dell’incrocio tra via della Fiera e Stradone S. Lucia si è riscontrato che tali accessi hanno un utilizzo saltuario che non pregiudica il movimento dei mezzi nell’attraversamento della zona;
CONSIDERATO che la conformazione di via Scopoli presenta un andamento non piano in prossimità del nuovo percorso pedonale sopraelevato e che le altezze per la realizzazione della strada e della pensilina permettono il passaggio dei mezzi senza alcuna problematica;
CONSIDERATO che l’ambito oggetto del piano in argomento non ricade all’interno dei siti tutelati della Rete NATURA 2000, essendo l’intervento localizzato all’interno della zona artigianale-industriale;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 586314 del 20/12/2022 la relazione tecnica n. 304/2022, nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza, con rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
CONSIDERATO che il proponente dovrà presentare al Comune di Verona e all’ARPAV, prima della fase di realizzazione dell’intervento, il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge Regionale 17/09 e delle normative tecniche di riferimento (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016), secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti;
CONSIDERATO che alle condizioni operative dichiarate nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del novembre 2022, la valutazione è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne l’impatto acustico determinato dall’intervento nell’ambiente circostante;
CONSIDERATO che si concorda sulla necessità di eseguire un monitoraggio acustico presso i ricettori più esposti in concomitanza con le attività più rumorose del cantiere come previsto dal proponente nella documentazione integrativa. Il proponente dovrà comunicare l’esito degli accertamenti al Comune di Verona, che potrà eventualmente avvalersi del supporto Arpav per l’analisi degli stessi;
CONSIDERATO che in fase di cantiere, in caso di superamento dei livelli acustici di zona e in caso di non rispetto degli orari previsti dal regolamento comunale, il proponente dovrà chiedere la deroga all’autorità competente;
PRESO ATTO delle integrazioni volontarie di cui al protocollo reg.le n. 154573 del 21/03/2023, nelle quali il proponente, a seguito di colloqui informali con l’ente gestore della fognatura, Acque Veronesi Scarl, ha inviato la documentazione relativa alla modifica progettuale che prevede che le acque di prima pioggia vengano immesse in fognatura dopo i trattamenti di disoleatura e disabbiatura, riportando i dettagli tecnici circa le caratteristiche ed il dimensionamento dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche;
CONSIEDRATO che si ritengono recepite le richieste del gruppo istruttorio in riferimento alle scelte progettuali di gestione delle acque di prima pioggia ed in riferimento all’art. 39 del PTA;
CONSIDERATO che alla luce dei risultati di cui allo studio modellistico del traffico e sull’inquinamento atmosferico depositato dal proponente, si stima, presso alcuni recettori, incrementi percentuali di concentrazioni di ossidi di azoto superiori al 5% rispetto allo scenario di riferimento;
CONSIDERATO che pur essendo il contributo emissivo dovuto all’intervento in oggetto solo una parte rispetto al contributo di tutti gli interventi presenti nell’intorno, si reputa necessario che all’interno dell’iter autorizzativo il proponente analizzi con il Comune la possibilità di prevedere ulteriori misure di mitigazione/compensazione per rendere più sostenibile la viabilità interessata dall’intervento dal punto di vista delle emissioni di ossidi di azoto, considerando anche che l’intero contributo emissivo interessa tutti gli interventi e che pertanto anche quest’ultimi possono mettere in atto misure atte a mitigare le emissioni;
CONSIDERATA l’opportunità, anche in riscontro a quanto rappresentato dal Comune di Verona con nota prot. reg. n. 172460 del 29/03/2023, che il proponente provveda a proporre al Comune l’attuazione di interventi atti ad incrementare la fruibilità da parte dei residenti degli spazi verdi anche ai fini dell’organizzazione degli eventi culturali;
CONSIDERATA in riferimento alla nota prot. reg. n. 172460 del 29/03/2023 trasmessa dal Comune di Verona, l’opportunità di utilizzare, ove possibile, pavimentazioni drenanti e di inerzia termica ridotta e l’utilizzo di conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;
PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, risultano pervenute alcune osservazioni presentate dai soggetti interessati, rispetto alle quali il proponente ha riscontrato con integrazioni gli approfondimenti richiesti che sono stati considerati nelle valutazioni istruttorie;
RITENUTO in conclusione, che gli approfondimenti istruttori svolti abbiano evidenziato la non sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 05/04/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
Cesare Lanna
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