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Bur n. 60 del 02 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 20 del 17 aprile 2023

VERITAS S.p.A. Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale "Vasche 23 Ha" Decreto n. 187 del 15/07/2022. Comune di localizzazione: Venezia. Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'istanza presentata dalla società VERITAS SpA relativa alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n. 187 del 15/07/2022, relativa all'installazione denominata: "Vasche 23 Ha".

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

VISTA la DGR n. 217 del 03 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 225 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 23/01/2009, ed ha espresso ai sensi della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale con le prescrizioni e le raccomandazioni per il progetto: “Attuazione dell'art. 3 dell'A.d.P. 31/03/08: Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "43ha" a Porto Marghera (VE) - Allestimento vasche provvisorie di stoccaggio" presentato dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 138 del 07/08/2012 con il quale l’istanza relativa al “Progetto di interventi previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Malcontenta – Marghera: progetto definitivo di ampliamento delle vasche di deposito in area 23 ha” presentata da S.I.F.A S.C.P.A., all’epoca concessionaria dell’intervento ai sensi del I Atto Integrativo del 12.12.2008 (rep. n. 6377) al Contratto di affidamento e disciplina della “Concessione” di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.” rep. n. 5785 in data 6 luglio 2005 Ufficiale Rogante della Regione Veneto, è stata esclusa dalla procedura di VIA con prescrizioni;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 187 del 15/07/2022 con il quale, relativamente all’impianto denominato “Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in Area 23 ha”, previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma Moranzani, è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, alla società Veritas SpA l’autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui ai punti 5.1 lett. c. e 5.5 dell’Allegato XIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06;

TENUTO CONTO che, relativamente ad alcune delle richieste di modifica formulate dalla società Veritas SpA nell’ambito della procedura di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui sopra, la conferenza di servizi del 15/04/2022 ha stabilito che le stesse potessero essere assentibili, tra l’altro, solo ad esito di apposita procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, da attivarsi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Veritas SpA, con sede legale Venezia, Santa Croce, n.489, 30135, P.IVA e C.F. 03341820276 e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA al prot. regionale con n. 6647 del 05/01/2023;

VISTA la nota prot. n. 19670 del 12/01/2023 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/01/2023 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, successivamente modificato nella seduta del 22/02/2023;

VISTA la nota prot. n. 150351 del 17/03/2023 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno comunicato la proroga adozione provvedimento ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri pervenuti nel corso del procedimento formulati dai seguenti soggetti:

  • Comune di Venezia (acquisito al prot. regionale in data 13/02/2023 con n. 82519);
  • Azienda ULSS3 Serenissima (acquisito al prot. regionale data 13/02/2023 con n. 82764);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

VISTA la nota prot. n. 178708 del 31/03/2023 con la quale gli uffici della UO VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 55/2023;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 05/04/2023:

ATTESO che l’impianto in esame risulta riconducibile alla seguente tipologia progettuale di cui all’allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06:

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

prevedendo nello specifico una capacità di stoccaggio pari a 341.900 mc, pari al volume attualmente autorizzato, da destinarsi allo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

EVIDENZIATO che la tipologia progettuale in questione risulta soggetta, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06, a procedura di VIA ordinaria;

CONSIDERATO che la procedura di VIA effettuata in previsione dell’allestimento delle vasche provvisorie di stoccaggio, conclusasi con DGR n. 217 del 03/02/2009, risultava espressamente riferita ad una proposta progettuale caratterizzata da provvisorietà temporale ben definita, come evidente dal parere n. 225 espresso dalla Commissione Regionale VIA in data 23/01/2009, fatto proprio dalla DGR n. 217/2009, che riporta quanto segue:

“L’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” prevede la realizzazione del progetto in esame per dare soluzione alla fase transitoria nella quale:

  • procedono necessariamente le attività di scavo che interessano anche sedimenti di caratteristiche “oltre C” ex Protocollo d’Intesa ’93 (quindi non gestibili nell’ampliamento dell’Isola delle Tresse) e sedimenti classificabili come “rifiuti pericolosi”;
  • non sono ancora approvati e/o realizzati gli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche pericolosi (oggetto specifico dell’art. 4 dell’Accordo), con particolare riguardo agli impianti di trattamento (inertizzazione e stabilizzazione) dei rifiuti pericolosi (art. 4 punto B dell’Accordo) nell’area ovest dell’area “23 ha” e alla discarica (smaltimento definitivo) in area Vallone Moranzani (art. 4 punto D dell’Accordo).

Al termine delle attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, nel rispetto del cronoprogramma allegato all’Accordo di Programma, le vasche di stoccaggio provvisorio saranno smantellate, previo conferimento dei rifiuti stoccati nella discarica del Vallone Moranzani, appositamente allestita.”;

EVIDENZIATO che, come riportato dal proponente stesso nella documentazione allegata, le modifiche all’autorizzazione integrata ambientale richieste dal proponente oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità, comportano una mutazione della vocazione primaria dell’impianto in ragione, sia della previsione di continuità dei conferimenti anche dopo lo svuotamento, anche parziale, delle vasche, con conseguente rinvio della fase di demolizione delle stesse a seguito di quanto verrà definito negli sviluppi dell’A.d.P. Moranzani, sia della previsione che l’impianto sia dedicato a svolgere la funzione di stazione di ricevimento a supporto della Discarica Vallone Moranzani;

TENUTO CONTO che la provvisorietà della proposta progettuale è stata chiaramente considerata nell’ambito delle valutazioni che hanno portato alla formulazione del parere n. 225 del 23/01/2009 e delle relative prescrizioni;

RICHIAMATA nello specifico la prescrizione n. 11 del parere n. 225 del 23/01/2009 di seguito riportata:

  1. Considerata la complessa articolazione delle attività previste dall’AdP e correlate all’attività di stoccaggio provvisorio, il crono programma potrà subire variazioni in relazione ai tempi strettamente necessari allo svolgimento delle diverse fasi dell’AdP stesso. La durata dello stoccaggio provvisorio non potrà comunque superare il doppio del tempo previsto nel cronoprogramma.

rispetto alla quale la proposta progettuale oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità risulta palesemente in contrasto;

CONSIDERATO che il procedimento relativo alla bonifica del sito in esame risulta ad oggi non ancora concluso, tenuto conto che la Città Metropolitana di Venezia ha interrotto la decorrenza dei termini del procedimento ex art. 248 del D.Lgs. 152/2006, a causa dell’impossibilità di emanazione del provvedimento di certificazione del completamento e della conformità degli interventi di MISP al progetto, approvato con Decreto prot. n. 4818/M/DI/B del 23.07.2008 e prot. n. 5424/TRI/DI/B del 05.11.2014;

CONSIDERATO che nella proposta progettuale presentata risulta previsto che l’installazione in esame continuerà ad esercitare la funzione di stazione di ricevimento a supporto della discarica “Vallone Moranzani” con dismissione definitiva dell’installazione in area 23 ha a seguito dell’ultimazione dei lavori della discarica;

EVIDENZIATO pertanto che la 2a fase dell’intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP), riguardante la porzione est di 16 ha (lotto 2) dell’area 23, sarà attuabile solo successivamente alla dismissione delle infrastrutture di stoccaggio, prevista, in base alla proposta progettuale in esame, a chiusura della discarica Moranzani, diversamente da quanto inizialmente ipotizzato dal cronoprogramma allegato all’Accordo di Programma “Moranzani”;

RITENUTA necessaria pertanto, ai fini della valutazione delle modifiche all’AIA proposte dalla ditta, l’acquisizione del parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito al procedimento di bonifica dell’area 23 di cui ai Decreti 4818/2008 e 5424/2014, in quanto Amministrazione competente ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006 per le procedure ex art. 242 del medesimo D.Lgs., nei Siti di Interesse Nazionale in relazione agli aspetti sopra evidenziati;

RICHIAMATI gli esiti dell’istruttoria effettuata dal gruppo incaricato, di seguito riportati:

Interventi progettuali e modifiche oggetto di richiesta

 In riferimento alle richieste di modifica all’Autorizzazione in essere, già avanzate dal proponente nel riesame dell’AIA, presentate al capitolo 5.0 “Stato di progetto” della “Relazione tecnica di progetto”, si evidenziano alcuni aspetti non sufficientemente discussi e chiariti nella documentazione presentata. In particolare:

  • Riguardo la richiesta n. 4 “Implementazione dei codici EER conferibili all’installazione […] distinguendo esclusivamente tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi e differenziando la sola porzione “G” della III° vasca”, non viene chiarita la modalità gestionale richiesta circa l’esclusiva distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, in termini di operazioni, attività, procedure, apprestamenti tecnici e strutturali. Analogamente, non risulta chiaro cosa il proponente intenda con “differenziazione” della porzione G citata.
  • Con riferimento alle richieste n. 7 ed 8, premesso che le stesse, come già evidenziato in sede di conferenza dei servizi per il riesame dell’AIA, potranno essere assentite solo a seguito di intesa tra Regione del Veneto e Comune di Venezia in ordine ad un’eventuale modifica dell’AdP “Moranzani”, si rileva quanto segue:
  • riguardo la richiesta n. 7: “Nel caso in cui le caratteristiche analitiche lo consentano, poter gestire i rifiuti pericolosi per inquinanti organici all’interno del circuito Moranzani senza dover necessariamente ricorrere ad impianti di trattamento esterno all’area in questione, stante anche la difficoltà nel trovare impianti idonei”, non è chiaro se si faccia esclusivo riferimento ai rifiuti già presenti nelle vasche e/o anche a quelli di nuovo conferimento, cosa si intende con “che lo consentono”. Inoltre, non è stato esplicitato il trattamento a cui saranno sottoposti, in relazione agli inquinanti presenti, e presso quale impianto sarà svolto il trattamento;
  • riguardo la richiesta n. 8 “Definire una corretta gestione di quei rifiuti non pericolosi il cui eluato li rende però non conferibili in discarica Vallone Moranzani”, nella documentazione non è stato chiarito se si fa riferimento esclusivamente ai rifiuti già presenti nelle vasche e/o anche quelli di nuovo conferimento, nonché manca un approfondimento della modalità di gestione che si intende proporre.
  • Rispetto agli scenari operativi rappresentati a pag. 63 della Relazione tecnica di progetto, si propone di riconsiderare l’applicabilità del primo scenario, in cui i nuovi rifiuti in ingresso alla vasca vengono conferiti prima che la stessa sia stata svuotata e ripristinata, solamente alla porzione C della Vasca Nord, la cui volumetria, allo stato attuale, non risulta ancora saturata.
  • Considerato il lungo arco temporale intercorso dai primi conferimenti, si evidenzia la necessità di garantire prioritariamente l’avvio a smaltimento definitivo dei rifiuti attualmente stoccati nelle vasche in Area 23 ha, fatta salva la necessità di disporre di rifiuti, derivanti da interventi in corso di esecuzione da parte dei soggetti firmatari dell’Accordo “Moranzani”, che presentano adeguate caratteristiche meccaniche, utili per la realizzazione degli argini interni della discarica.
  • In merito alla richiesta di gestione dei rifiuti pericolosi per inquinanti organici presso altri impianti autorizzati in grado di renderli stabili e non reattivi ai fini dello smaltimento in discarica “Vallone Moranzani”, si evidenzia che l’Accordo di Programma “Moranzani”, all’art. 4 lett. B), prevede che i rifiuti pericolosi per inquinanti organici siano trasferiti ad impianti idonei, esterni all’area in questione (i.e. Lotto 1 dell’Area 23 ha), in cui effettuare trattamenti termici.
  • Si ritiene che la modifica di tale previsione dell’Accordo di Programma debba essere sottoposta anche all’approvazione dei soggetti sottoscrittori.
  • Infine, con riferimento alla fase di dismissione dell’installazione, si ritiene che il permanere delle opere afferenti alle “aie”, alla “piattaforma logistica”, alle “piste” e alle “rampe”, così come prospettato dal proponente a pag. 84 della Relazione tecnica di progetto, non sia compatibile con il completamento degli interventi di MISP di 2a fase.

Emissioni in atmosfera

Si rilevano alcune carenze nell’impostazione metodologica dello studio modellistico predisposto e, di conseguenza, nella restituzione e nella ripercorribilità dei risultati. In particolare:

  1. In merito ai fattori di emissione “medi per le strade urbane”, utilizzati in ingresso al modello CALINE per la stima delle concentrazioni ambientali prodotte delle emissioni di tipo lineare, non risulta specificato rispetto a quale categoria veicolare siano essi riferiti (auto, mezzi leggeri, mezzi pesanti, etc.).
  2. In merito ai valori di emissione unitari (g/km) relativi all’inquinante Piombo (Pb), riportati a pagina 15 del documento, sembra vi sia un errore di calcolo, presumibilmente dovuto all’errata attribuzione dell’unità di misura. Considerato comunque che si tratta di un possibile errore per eccesso (sovrastima) che ha introdotto involontariamente una valutazione di tipo “cautelativo”, e preso atto che i valori di concentrazione stimati risultano comunque conformi agli standard normativi di settore, l’incertezza tecnica associata a tale valutazione sarebbe superabile con una revisione dei fattori di emissioni che sono stati imputati nel modulo di calcolo CALINE, da presentare distintamente per ciascuna delle varie simulazioni prodotte nello studio (stima di impatto prodotta dalla viabilità interna ed esterna all’impianto).
  3. Si rileva che nella documentazione progettuale non è stata prodotta una valutazione differenziale tra lo stato di fatto e lo stato di progetto (cioè la modifica autorizzativa oggetto del procedimento in essere), né è stato precisato se, per motivazioni di carattere tecnico-organizzativo, sono previste significative variazioni nel numero e/o nella composizione del parco dei mezzi impiegati nel trasporto rifiuti.

Dalla valutazione delle emissioni di polveri diffuse generate dalle attività interne di movimentazione e di gestione dei rifiuti documentazione contenuta nello “Studio di impatto ambientale - Sezione inquinamento atmosferico”, risultano alcuni aspetti di potenziale criticità, relativi alla stima delle emissioni di polveri diffuse, che non sono stati considerati né discussi in modo critico. In particolare:

  1. Considerato il flusso emissivo stimato ai ricettori, che sembrerebbe evidenziare dei superamenti della soglia di emissione, e vista comunque l’incertezza associata a questo tipo di stime, il proponente avrebbe dovuto presentare, in linea anche con le linee guida ARPAT, una valutazione modellistica con dati sito specifici, se disponibili.
  2. Qualora siano disponibili dati di monitoraggio della qualità dell’aria presso centraline localizzate nell’area di interesse, tali dati dovrebbero essere considerati nelle valutazioni;
  3. nel paragrafo 3.4, è stato individuato dal proponente il ricettore P2 che è ubicato all’interno dell’area dell’impianto e per il quale si presume, quindi, un possibile impatto significativo in termini di soglie emissive e di possibili effetti sulla qualità dell’aria;
  4. per i ricettori P1 e P3 si evidenzia una possibile criticità rispetto alle corrispondenti soglie emissive, considerata la loro distanza dal sedime esterno d’impianto (distanza che per quanto desumibile dalle mappe tematiche risulta inferiore a 150 m);
  5. Nella procedura di calcolo secondo le “Linee guida ARPAT” i vari passaggi di valutazione non risultano del tutto esplicitati e quindi ripercorribili;
  6. Non è stato valutato e giustificato l’effettivo grado di congruenza dei risultati relativi alle emissioni di polveri da traffico veicolare prodotti da due metodologie di stima differenti; da un lato le valutazioni riferite all’impiego del modello di dispersione CALINE che prevede per le emissioni da combustione (EMEP/EEA) impatti non significativi (o trascurabili), e dall’altro le stime delle emissioni diffuse riferite alla metodologia ARPAT, che prevede impatti potenzialmente significativi in termini di qualità dell’aria presso alcuni ricettori;
  7. Per una valutazione complessiva dell’impatto delle polveri emesse dal traffico veicolare presso i ricettori discreti, dovrebbe essere chiarita la possibilità tecnica di un’integrazione dei dati emissivi stimati secondo la metodologia ARPAT nel modello di dispersione CALINE
  8. Non è reso esplicito quale sia il grado di polverosità sia dei rifiuti autorizzati sia dei nuovi codici EER, richiesti dal proponente nel procedimento in essere.

Impatto odorigeno

Nel documento è riportato che “nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la ditta ha eseguito dei monitoraggi relativi alle emissioni odorigene derivanti dall’installazione”.

Tuttavia tale documento, redatto da “Studio Am. & Co” in data 13/10/2022, riporta esplicitamente solo i risultati delle valutazioni alle emissioni relative agli anni dal 2018 al 2020 (quindi escludendo il 2021), da cui risultano. Il documento “Studio di impatto ambientale - Sezione inquinamento emissioni odorigene”, redatto da “Studio Am. & Co.” in data 13/10/2022, pur evidenziando sempre valori di emissione classificabili come non significativi, secondo il criterio di significatività delle emissioni odorigene contenuto nell’Orientamento Operativo, non entra però nel merito di una discussione critica dei risultati dei campionamenti effettuati nell’anno 2021, rimandando per questi ultimi alla relazione redatta da “Lecher ricerche ed analisi” in data 31/12/2021 e fornita come allegato.

La relazione di “Lecher ricerche ed analisi”, relativa ai dati 2021, ha evidenziato la presenza di almeno 4 sorgenti di emissione significative (vasche di stoccaggio dei rifiuti A1, A2, F e G) e di una sorgente al limite della significatività (vasca di stoccaggio B). Le sorgenti sono state individuate e caratterizzate secondo il criterio e le indicazioni tecniche contenute nell’Orientamento Operativo.

Viene infine riportato che “è in corso anche per l’anno 2022 la redazione della medesima relazione”. Si specifica a tale proposito che i dati di monitoraggio del 2022 non risultano allo stato attuale acquisiti agli atti del presente procedimento.

Si ritiene pertanto che le valutazioni finali contenute nel documento “Studio di impatto ambientale - Sezione inquinamento emissioni odorigene”, redatto da “Studio Am. & Co.” in data 13/10/2022, riferiscano solo in modo parziale i risultati dei monitoraggi alle emissioni effettuati nel corso degli anni precedenti e concludano, in modo altrettanto parziale, che “la concentrazione delle emissioni odorigene è abbondantemente inferiore a 80 uoE/m3”, secondo il criterio di significatività delle emissioni odorigene contenuto nell’Orientamento Operativo.

In conclusione, si riscontra che lo “Studio di impatto ambientale - Sezione inquinamento emissioni odorigene”, non è attualizzato alla luce dei risultati delle valutazioni alle emissioni relative al monitoraggio dell’anno 2022. Inoltre, tale Studio dovrebbe essere riassunto all’interno di un unico documento integrato che riferisca in modo sistematico sui risultati relativi all’intero periodo di monitoraggio (2018-2022), rendendo conto di una caratterizzazione complessiva di tutte le fonti di emissione, il cui potenziale contributo di impatto, sia in termini di concentrazione che di flusso odorigeno, sia valutato anche in relazione all’effettiva estensione areale delle singole vasche di scarico e di stoccaggio dei rifiuti.

Tenuto conto anche conto di quanto evidenziato dall’Azienda ULSS 3 Serenissima nel parere acquisito agli atti con prot. n. 82764 data 13/02/2023, si evidenzia in ogni caso l’opportunità di effettuare una valutazione di “secondo livello”, secondo le indicazioni riportate nell’Orientamento Operativo.

Illuminazione

Il proponente nella documentazione presentata dichiara che vi sono dei punti luce installati presso il passo carraio di ingresso e gli uffici, mentre nessuna illuminazione è riconducibile direttamente all’attività produttiva. Per i punti luce installati nell’impianto, non è stata fornita una relazione tecnica di verifica della conformità ai requisiti illuminotecnici stabiliti dalla L.R. Veneto 17/09.

Rumore

Valutato il documento "Valutazione previsionale di impatto acustico" presentato dal proponente, si può ritenere che, nelle condizioni operative di progetto rappresentate nel documento, l’attività rispetti i limiti di inquinamento acustico.

Traffico

Lo SPA individua quale risoluzione alla criticità riscontrata dall’analisi del traffico degli studi sviluppati per progetti che insistono nella medesima area, relativa al nodo di raccordo della SS309 con Via delle Valli (SP24), la realizzazione di un intervento previsto nell’”Accordo Moranzani consistente in una rimodulazione dell’immissione della rotatoria oggetto di criticità”.

Si riscontra tuttavia che sono non specificate le tempistiche di realizzazione di tale intervento e si ritiene che la problematica individuata dovrebbe essere meglio valutata considerando il caso in cui l’esecuzione delle opere previste fosse protratta nel tempo.

VINCA

Con nota prot. 178708 del 31/03/2023, gli uffici dell’U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso l’esito della relazione istruttoria tecnica n. 55/2023 nella quale, relativamente all’intervento in oggetto, si dà atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017 e si dichiara per la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’installazione denominata “vasche 23 ha” (D.D.R. n. 187 del 15/07/2022) in comune di Venezia (VE), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

per tutte le motivazioni sopra riportate, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in oggetto

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 05/04/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05/04/2023 e di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società VERITAS S.p.A. relativo alla “Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale “Vasche 23 Ha” – Decreto n. 187 del 15/07/2022” per le motivazioni rappresentate nelle premesse;
  3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società VERITAS S.p.A. con sede legale a Venezia, Santa Croce, n. 489, C.F. e P.IVA: 03341820276 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, all’AZIENDA ULSS 3 “Serenissima”, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, alla Direzione regionale Ambiente e Transizione Energetica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed Economia Circolare ed alla Direzione regionale Progetti speciali per Venezia;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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