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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 56 del 03 aprile 2023
Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna C.F./P.IVA 02175430392. Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili "ex cava ai Ronchi", ubicata in comune di Loria (TV), via Colombara. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. rilasciata con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01 luglio 2014 e ss.mm.ii. Approvazione PMC Ver . 001 del 30/07/10 Rev . 005 del 12/12/2022 e raccomandazioni realizzazione Lotto 5.
Con il presente decreto si approva il PMC Ver . 001 del 30/07/10 Rev . 005 del 12/12/2022, aggiornato dalla ditta HERAmbiente S-p.A., gestore della Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili "ex cava ai Ronchi" ubicata in comune di Loria (TV) sulla base di quanto richiesto con D.D.R. n. 296 del 26/10/2022 e si formalizzano le raccomandazioni per la realizzazione del Lotto 5 sulla base del parere ARPAV del 6/02/2023.
Il Direttore
DATO ATTO che, con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014, è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss.mm.ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
DATO ATTO che, con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29.02.2016, l’AIA relativa alla discarica di cui trattasi è stata volturata alla Ditta HERAmbiente S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna.
DATO ATTO che con i decreti n. 16 del 01.02.2017, n. 42 del 30.05.2017, n. 53 del 23.06.2017, n. 6 del 8.02.2018, n. 648 del 8.07.2020, n. 94 del 3.03.2021, n.391 del 7.05.2021 e n. 296 del 26.10.2022 sono state recepite alcune modifiche ed integrazioni dell’Autorizzazione.
CONSIDERATO in particolare che il decreto n. 296/2022 ha prescritto, al punto 7, che:
“7. entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, il Gestore deve trasmettere la seguente documentazione:
7.1. PMC aggiornato secondo le indicazioni di ARPAV esposte nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 16/09/2022 e secondo quanto emerso nel corso della CdS stessa, come esplicitato nel verbale trasmesso con nota n. 470465 del 10/10/2022;
7.2. una relazione che indichi le modalità di verifica del raggiungimento dei dati di progetto dell’allestimento lotto 5 da effettuare nel corso del collaudo del lotto stesso; in particolare deve essere indicato come il Gestore intende verificare il raggiungimento del modulo elastico in profondità a seguito della vibroflottazione prevista per le fasi di preparazione del fondo;
7.3. una relazione descrittiva comprovante la capacità di deformazione dei geocompositi utilizzati per l’allestimento del fondo e delle sponde a seguito dei cedimenti previsti nella documentazione di progetto;”
DATO ATTO che con nota n. 15979/22 del 21/12/2022, assunta al prot. n. 590595 in data 21/12/2022, il Gestore, in ottemperanza alla prescrizione n. 7 sopra richiamata, ha trasmesso il PMC Ver . 001 del 30/07/10 Rev . 005 del 12/12/2022, la Relazione tecnica in merito alla verifica dei dati di progetto per il consolidamento del fondo datata 12/12/2022 e la Relazione tecnica in merito alla deformabilità dei geocompositi datata 12/12/2022;
DATO ATTO che con nota n. 25670 del 16/01/2023, questa Amministrazione ha chiesto alla Provincia di Treviso e al Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici - UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi EST di ARPAV il proprio parere di competenza relativamente alla documentazione trasmessa dal Gestore con la nota del 21/12/2022;
DATO ATTO che con nota con nota n. 11475/U del 06/02/2023, assunta al prot. n. 69911 in data 06/02/2023, ARPAV ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 21/12/2022;
DATO ATTO che con nota con nota n. 8411 del 10/02/2023, assunta al prot. n. 86686 in data 14/02/2023, la Provincia di Treviso ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 21/12/2022;
CONSIDERATO che nel parere del 6/02/2022, relativamente alla Relazione tecnica in merito alla deformabilità dei geocompositi, ARPAV ha suggerito un raddoppio della sovrapposizione dei teli (membrana in HDPE) in modo da eseguire una doppia saldatura (2 saldature a doppio canale), al fine di assicurare una maggiore tenuta, in particolar modo ove le giunzioni dei teli non seguono una linea continua (come ad es. sponde/fondo), dove sono soggette a più cambi di pendenza (transizioni tra fondo/zone vibroflottante e sponde) giustificato dal fatto che la membrana, …, (come da scheda tecnica) offre garanzie in termini di allungamenti, mentre per la saldatura potrebbe garantire solo una tenuta a rottura.”;
RITENUTO di approvare il nuovo PMC Ver . 001 del 30/07/10 Rev . 005 del 12/12/2022 trasmesso dalla ditta con nota n. 15979/22 del 21/12/2022, assunta al prot. n. 590595 in data 21/12/2022 sul quale ARPAV e provincia di Treviso hanno espresso parere favorevole con note rispettivamente del 06/02/2023 e del 10/02/2023 sopra richiamate e di aggiornare, di conseguenza, l’Autorizzazione Integrata Ambientale in tal senso;
RITENUTO inoltre di formalizzare il suggerimento proposto da ARPAV nel proprio parere del 6/02/2023, riportandolo come raccomandazione per la realizzazione della barriera di fondo e delle sponde del realizzando Lotto 5;
VISTO il 7° capoverso del punto B) dell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014 riguardante le garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti, che prevede testualmente che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO che l’approvazione del PMC aggiornato di cui al presente decreto non dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;
CONSIDERATO che il beneficiario delle garanzie finanziarie individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 è individuato nella Provincia competente per territorio;
RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;
CONSIDERATO che l’aggiornamento del PMC è da considerarsi un atto dovuto, in quanto espressamente richiesto da questa Amministrazione con il sopra richiamato decreto n. 296/2022;
RITENUTO quindi che per il rilascio del presente provvedimento non sia necessario il versamento degli oneri istruttori di cui alla DGRV 1519/2009;
VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
Paolo Giandon
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