Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 54 del 18 aprile 2023


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 347 del 05 aprile 2023

L. n. 241/1990, L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Revoca in autotutela del Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n.32 del 18.01.2023 con reiscrizione dell'Organismo di Formazione INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY (codice fiscale 04723220283, codice ente 6213, codice Accred A0652) nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e contestuale sospensione dello stesso ai sensi del punto 4 a) 2 c) all. B DGR 2120/2015.

Note per la trasparenza

Con l'adozione del presente provvedimento si dispone la revoca in autotutela del DDR 32 del 18.01.2023 e la reiscrizione dell'Organismo di Formazione INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY (codice fiscale 04723220283, codice ente 6213, codice Accred A0652) nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e contestualmente si dispone la sospensione dell'accreditamento dello stesso per 90 giorni per mancato rispetto delle procedure previste in merito all'aggiornamento della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento.

Il Direttore

  • Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati istituito con DDR della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
  • Accertato che nel citato elenco era stato iscritto al numero A0652 l’Organismo di Formazione INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY (codice fiscale 04723220283, codice ente 6213), avente sede legale in VIA DELLA CROCE ROSSA, 20 – 35129 Padova (PD) e sede operativa accreditata per l’ambito della formazione continua in VIA MONTESI, 9 – 35025 Padova (PD);
  • Vista la L.R. n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;
  • Vista la DGR n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.” che prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell’elenco regionale di cui alla L.R. n.19/2002 e s.m.i.
  • Vista la nota prot. reg. n.45342 del 25.01.2023 con la quale la Direzione Lavoro notificava all’OdF in oggetto il DDR 32 del 18.01.2023 di revoca dell’accreditamento per il mancato adempimento dell’obbligo di accettazione dei controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento, ex All. B alla DGR n. 2120/2015 art. 4 fattispecie b1) in conseguenza della mancata risposta da parte dell’Odf alla richiesta di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti 1.1.1. – 2.1 e 2.2 del modello di accreditamento;
  • Viste le controdeduzioni presentate per conto dell’OdF dall’avvocato Matteo Cavatton del Foro di Padova, acquisite con prot. reg.le 127763 del 07.03.2023 ed integrate con nota prot. reg.le 167546 del 27.03.2023;
  • Ritenuto che le circostanze evidenziate nelle suddette note, preesistenti al provvedimento di revoca ma rese note alla Direzione Lavoro solo successivamente, integrino la prova che la mancata risposta dell’OdF non va imputata ad una mancata accettazione dei controlli e pertanto rendano attualmente possibile accertare che non si è configurata la fattispecie ex All. B alla DGR n. 2120/2015 art. 4 b1);
  • Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una nuova valutazione degli interessi coinvolti ed al riesame del provvedimento di revoca emanato con DDR 32 del 18.01.2023;
  • Considerato altresì che l’OdF, pur avendo disponibile la documentazione comprovante i requisiti oggetto di verifica, la ha prodotta alla Direzione Lavoro con le citate note prot. reg.le 127763 del 07.03.2023 e prot. reg.le 167546 del 27.03.2023, ben oltre il termine di 30 giorni di cui alla richiesta dell’Amministrazione prot. 419504 del 12.09.2022;
  • Considerato che il mancato rispetto del suddetto termine integra una grave irregolarità per mancato rispetto delle procedure previste in merito all’aggiornamento della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento ex all.B alla DGR 2120/2015 art.4 fattispecie a) 2 c), che comporta la sospensione dell’accreditamento regionale per 90 giorni;
  • Viste le LL.RR n. 19/2002 e s.m.i. e n. 54/2012;
  • Vista la DGR n. 2120/2015;
  • Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

  1. di revocare in autotutela il DDR 32 del 18.01.2023 di revoca dell’accreditamento alla Formazione in capo ad INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY (codice fiscale 04723220283, codice ente 6213, codice Accred A0652) per mancata accettazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti 1.1.1. – 2.1 e 2.2 ex All. B alla DGR n. 2120/2015 art. 4 fattispecie b)1;
  2. di modificare l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, reiscrivendo l’OdF INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY (codice fiscale 04723220283, codice ente 6213, codice Accred A0652) con sede legale in VIA DELLA CROCE ROSSA, 20 – 35129 Padova (PD) e sede operativa accreditata per l’ambito della formazione continua in VIA MONTESI, 9 – 35025 Padova (PD);
  3. di sospendere contestualmente l’accreditamento dell’OdF INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY (codice fiscale 04723220283, codice ente 6213, codice Accred A0652) per 90 giorni ex All. B alla DGR n. 2120/2015 art. 4 fattispecie a) 2 c);
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
  5. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti

Torna indietro