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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 25 del 17 marzo 2023
Dr. Bortoletti Stefano. Certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ex articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 30.6.2021 come attuato dalla DGR n. 1425 del 19.10.2021, successivamente modificata dalla DGR n. 741 del 21.6.2022 in attuazione alla L. 30 dicembre 2021 n. 234.
Con il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria svolta sulla domanda di rilascio presentata, si certifica l’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ai fini dello svolgimento di attività lavorativa nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
la L. 15.3.2010, n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” all’art. 5, co. 2, ha tra l’altro stabilito che con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica. In particolare si fa, riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali, nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;
con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 151/CSR del 25.7.2012 è stato approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore definendo le cosiddette “reti delle cure palliative”;
alla luce di quanto disposto dall’Intesa in questione, per “reti delle cure palliative” si intende il complesso delle strutture che: 1) si occupano di malati oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure palliative; 2) operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multi-professionali in cui sia prevista la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella presa in carico della persona; 3) presentano setting assistenziali che possono essere sia di tipo ospedaliero che territoriale, nonché ambulatoriale, residenziale e domiciliare;
con D.M. 28.3.2013, recante “Modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30.1.1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti”, sono state individuate le discipline equipollenti alla disciplina di cure palliative, il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate e con successivo D.M. 11.8.2020, recante “Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie”, integrando la tabella B, è stato aggiunto nell’elenco delle specializzazioni equipollenti, con riferimento alla disciplina cure palliative, la Scuola di medicina di comunità e delle cure primarie;
CONSIDERATO CHE:
con L. 27.12.2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 425), si è stabilito che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, sono idonei ad operare nelle reti in questione anche se privi di una specializzazione, purché in possesso alla data di entrata in vigore della legge medesima di un’esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative - certificata come tale dalla Regione di competenza, secondo i criteri individuati con Decreto del Ministero della Salute previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 87/CSR sancito il 10.7.2014, sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore; in particolare all’art. 4, recependo la previsione di cui al citato art. 1, co. 425, della L. 27.12.2013, n. 147;
con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 1/CSR del 22.1.2015, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - in seguito rettificato con atto del 19.3.2015 attuativo della predetta previsione legislativa - sono stati definiti i criteri di cui devono essere in possesso i medici per poter presentare l’istanza finalizzata al rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, le modalità di presentazione della stessa istanza ed i documenti di cui deve essere corredata, nonché il termine entro il quale le Regioni/Province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata tale esperienza professionale;
a seguito dell’emanazione del D.M. 4.6.2015, con il quale sono stati recepiti i contenuti dei due Accordi Stato-Regioni da ultimo citati, con DGR n. 541 del 26.4.2016 sono state regolamentate le procedure per il rilascio della certificazione in oggetto, al fine di consentire ai medici privi di specializzazione - o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al D.M. 28.3.2013 - di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, previa istanza da presentarsi entro i termini ivi previsti (16 gennaio 2017);
RILEVATO CHE:
l’art.1, co. 522, della L. 30.12.2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e ss.mm.ii. ha previsto che sulla base dei criteri individuati con D.M. di natura non regolamentare, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al D.M. 28.3.2013, ma che alla data del 31.12.2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla Regione competente;
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17.6.2021 ha quindi sancito l’Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”;
con D.M. 30.6.2021, sono stati disciplinati i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al D.M. 28.3.2013, così come integrato dal D.M. 11.8.2020;
il D.M. in questione ha previsto che per acquisire la certificazione regionale i medici devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:
Il D.M. di cui sopra ha altresì stabilito che:
con successiva DGR n. 1425 del 19.10.2021:
DATO ATTO CHE:
in attuazione alla DGR da ultimo citata, l’U.O. Cure Primarie afferente la Direzione Programmazione Sanitaria ha predisposto la modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza, pubblicando la stessa - unitamente ad ogni altra informazione utile - nel sito internet regionale, ed informando altresì al riguardo le Aziende Ulss;
RICHIAMATO:
il punto 4 del dispositivo della DGR n. 1425 del 19.10.2021 che attribuisce al Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria la competenza a rilasciare, con proprio decreto, la certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative;
decreta
Claudio Pilerci
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