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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 5 del 31 gennaio 2023
Autorizzazione unica alla modifica della ricetta di alimentazione e alla realizzazione di nuove strutture annesse all'impianto esistente di produzione di energia elettrica ottenuta dalla combustione di biogas ricavato dalla digestione anerobica di biomasse di origine agricola e sottoprodotti di origine animale situato in Comune di Ronco all'Adige (VR). Ditta proponente: Belagreen Nord S.r.l. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento unico si autorizzano la modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto esistente di produzione di energia elettrica ottenuta da biogas ricavato da digestione anerobica di biomasse di origine agricola e sottoprodotti di origine animale e la realizzazione di nuove strutture annesse all’impianto situato in Comune di Ronco all’Adige (VR).
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTI INOLTRE:
RICHIAMATI
VISTA l’istanza presentata dalla Ditta Belagreen Nord S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03061200212) con sede legale in via Leonardo Da Vinci 12, ora via della Mostra 19, Bolzano (BZ) e stabilimento in via Olmo - Loc. Tombazosana, a Ronco all’Adige (VR), con note assunte al protocollo regionale n. 466551, n. 466565, n. 466575 del 03.11.2020 e in parte rettificata con nota assunta al prot. reg. n. 478543 del 10.11.2020, per la modifica della ricetta di alimentazione dei digestori esistenti e la realizzazione di nuovi manufatti e pavimentazioni asserviti all’attività dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas esistente ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 29.12.2003, n. 387;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
lo scarico delle acque meteoriche nel ricettore finale non potrà superare la portata complessiva di 6 l/s, e dovrà avvenire tramite apposito manufatto dotato di bocca tarata (viene in proposito consentito l'utilizzo di un diametro di 10 cm);
Il suddetto scarico e tutte le opere eventualmente previste nella fascia di rispetto idraulico di 10 metri dello scolo Fossa Pila dell'Olmo dovranno essere oggetto di concessione e/o autorizzazione da parte dello scrivente Consorzio.”
“A far seguito alla precedente nota del 10/05/2021, visto il progetto dei manufatti e impianti da installare, ribadito che la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni del parere del Consorzio di Bonifica Veronese (allegato alla nota su richiamata), vista l'integrazione progettuale in merito alla mitigazione, in merito alla variante, considerato che i manufatti in variante non si discostano da un ordinato e razionale assetto del consumo del suolo e si insediano in maniera coerente con la vigente pianificazione urbanistica in quanto, seppur il piano degli interventi non preveda aree specifiche destinate a questa tipologia di impianti, l'area di progetto è già soggetta a vincolo generato dagli impianti simili esistenti, cosicchè non vengono compromesse nuove aree agricole, con evidente beneficio in termini di considerazione dell'ammissibilità ambientale e territoriale, e non accresce la dispersione insediativa, in conformità alla LRV 14/2017; per cui si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni che tengono conto anche del procedimento di P.A.S. in corso della ditta Biometano s.r.l. per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano fino a 500 Smc/H, adiacente alle strutture in variante proposte in progetto:
Inoltre viene comunicato che: “si trasmette in allegato il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attività in oggetto. Entro il 19.03.2012 + cinque anni dovrà essere prodotta attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ex art.5 del D.P.R. 151/2011.
Per quanto riguarda l'accesso all'impianto che avviene già da strada extraurbana secondaria Strada Provinciale S.P. 21 "di Villafontana" eventuali nuove autorizzazioni dovranno essere rilasciate dalla Provincia di Verona.
Per quanto riguarda lo scarico diverso dalle acque meteoriche la ditta dovrà richiedere autorizzazione al Comune.”;
1. Tenuto conto che la concimaia coperta di nuova realizzazione “tipo serra” riceverà anche il digestato prodotto nell’impianto adiacente (ex Soc. Agr. G.M. s.r.l. ora Soc. Agr. BBO s.r.l.) e che tale digestato sarà miscelato a quello prodotto in conto proprio, richiamata la DGRV 813/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, la ditta dovrà essere in possesso della documentazione necessaria per quantificare e tracciare gli ingressi del digestato proveniente dalla Ditta terza sopra menzionata, quantificare il digestato prodotto in conto proprio e miscelato con il digestato sopra detto in modo da avere contezza dei componenti della “miscela” finale. Il digestato sarà utilizzato (come comunicato in sede di Conferenza di Servizi), nei terreni della ex Soc. Agr. G.M. s.r.l. (ora Soc. Agr. BBO s.r.l.), con la quale è stipulato apposito contratto;
2. Dovrà essere effettuata un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004, entro dodici (12) mesi dalla messa in esercizio dell’impianto. L’indagine dovrà essere effettuata attraverso due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) in prossimità dell’impianto. Il monitoraggio dovrà essere effettuato sulla base delle modalità indicate nell’Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibili sul sito internet della Regione Veneto. Gli esiti delle indagini olfattometriche post-operam dovranno essere confrontati con quelli già ottenuti dalle indagini eseguite nell’attuale configurazione dell’impianto.
3. Qualora la gestione dell'impianto provochi molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un Piano di monitoraggio, sulla base delle modalità indicate nell’Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibili sul sito internet della Regione Veneto.
4. I periodi di funzionamento della torcia devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo.
5. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti e tracciabili, e gestiti con adeguati presidi ambientali.
6. La gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione delle modifiche proposte dovrà conformarsi alle previsioni del D.P.R. n. 120/2017.
7. I serbatoi di deposito delle materie prime/liquidi di servizio dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e, se previsti, dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.
8. Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
9. Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente al momento della dismissione dell’impianto. I rifiuti che proverranno dalle operazioni di dismissione dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
Per quanto concerne le dichiarazioni riguardanti i contratti stipulati con le ditte fornitrici di SOA, si fa presente che in caso di futuro approvvigionamento di sottoprodotti di origine biologica provenienti da allevamento avicolo (pollina), dovrà essere rispettato in fase di trasporto quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 21 aprile 2021, con particolare riferimento alla predisposizione dell’impianto per la pulizia e disinfezione dei mezzi.”;
VISTE
le modifiche apportate all’impianto esistente, qui brevemente riportate:
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterne alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è: SIC/ZPS (site code IT3210042) - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine – situato a circa 3,2 Km;
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 26 del 20.12.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
RICHIAMATO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese con prescrizioni pervenuto con nota registrata al prot. reg. n. 28182 del 21.01.2021;
RITENUTO di prescrivere che lo scarico delle acque meteoriche nel ricettore finale:
VISTO l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
RITENUTO di prescrivere che per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto di digestione anaerobica, la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che nell’impianto saranno utilizzati sottoprodotti di originale animale;
DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;
RICHIAMATO il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
RICHIAMATA la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
CONSIDERATO che l’attività non rientra nelle esclusioni del Regolamento succitato;
RITENUTO di prescrivere che le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale vengano svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell’Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTE le modifiche del piano di alimentazione comunicate successivamente all’istanza;
RITENUTO che la ditta debba rapportarsi all’ ULSS 9 Scaligera ai fini del riconoscimento Reg.CE 1069/2009;
RITENUTO di prescrivere che per l’utilizzo del liquame bovino e del siero del latte vengano rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013 e che contestualmente alla comunicazione di avvio dell’esercizio, la Ditta dovrà dimostrare alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, di aver ottenuto il riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009;
RICHIAMATE le note del Comune di Ronco all’Adige registrate al con prot. reg. con n. 276958 del 18.06.2021 e n.543880 del 19.11.2021 e il parere favorevole all’intervento trasmesso con nota assunta al prot. reg n. 481773 del 17.10.2022, con il quale è stato rilasciato anche il nulla osta edilizio;
VISTO che l’accesso all’impianto oggetto di autorizzazione avviene da strada extraurbana secondaria e nello specifico dalla Strada Provinciale S.P.21 “di Villafontana”;
VISTI i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della viabilità mediante allargamento della sede stradale come dichiarato con nota del Comune del 18.06.2021;
RITENUTO di prescrivere che relativamente all’accesso all’impianto eventuali nuove autorizzazioni dovranno essere rilasciate dalla Provincia di Verona;
VISTA la non necessità di realizzare parcheggi per la sosta di mezzi pesanti o leggeri in ingresso e stazionamento presso l’impianto in quanto si sfrutteranno le aree pavimentate dell’impianto;
RITENUTO di prescrivere il divieto alla realizzazione di pavimentazioni al di fuori del perimetro dell’impianto di progetto o di quelli adiacenti;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista relativamente allo stradello che dall’accesso alla Sp 21 porta all’impianto (impianti) che, in accordo con la Provincia, verrà asfaltato per un breve tratto a partire dalla strada pubblica per evitare il trasporto di terra con le ruote dei mezzi e il conseguente imbrattamento della strada Provinciale e la richiesta di poter asfaltare tutto lo stradello fino all’impianto;
RITENUTO di prescrivere di non asfaltare lo stradello e di prescrivere la posa di materiale stabilizzato e non riciclato anche come sottofondo e che l’asfaltatura riguardi solamente nell’innesto la strada Provinciale in modo che i mezzi non percorrano tratti sterrati e l’imbrattamento stradale non possa avvenire;
RITENUTO di prescrivere che per quanto riguarda lo scarico diverso dalle acque meteoriche la Ditta richieda l’autorizzazione al Comune;
RITENUTO di prescrivere il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente (zonizzazione acustica comunale) e che ad impianto ultimato, dopo la sua messa a regime, la Ditta debba effettuare una campagna di valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti). Nello specifico tale campagna dovrà essere sia diurna che notturna (cumulativa con tutti gli impianti presenti) e sulle case o corti e sulla strada provinciale sul limite di distanza a raggio di 500 metri (cumulativa con gli altri impianti esistenti contigui). Gli esiti della campagna devono essere trasmessi al Comune di Ronco all’Adige e al Dipartimento ARPAV competente, dandone conoscenza alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e tutela dell’Atmosfera ed alla Provincia di Verona. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, devono essere altresì comunicati gli interventi di mitigazione acustica attuati e da attuare, per il nulla osta dell’autorità competente;
VISTA l’integrazione progettuale in merito alla mitigazione ambientale dell’impianto pervenuta con nota assunta al prot. reg. n. 226900 del 18.05.2021;
RITENUTO di prescrivere che contestualmente alla modifica dell’impianto la Ditta attui il progetto di mitigazione presentato, adeguato alle indicazioni previste a seguito della valutazione tecnica in materia di incidenza ambientale;
RITENUTO di prescrivere che la Ditta realizzi l’impianto e le strutture con finiture con verniciatura di colori idonei a mimetizzarsi con l'ambiente circostante, o a tinteggiare in opera per raggiungere tale scopo;
PRESO ATTO che la ditta con integrazione assunta al protocollo n. 350694 del 09.08.2022 ha documentato di aver presentato la richiesta di voltura, l’asseverazione ai fini dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio redatta dal professionista, la dichiarazione circa l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio ai fini del rinnovo periodico di conformità trasmesse dalla ditta;
RITENUTO di prescrivere che l’attività resta subordinata agli adempimenti previsti dal D.P.R 151/2011;
RICHIAMATE le note del Genio Civile di Verona proprio prot. n. 44345 del 01.02.2022, n. 149968 del 01.04.2022 e n. 354958 del 11.08.2022;
RITENUTO di prescrivere che contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio dell’impianto, la Ditta deve dimostrare di aver acquisito l’autorizzazione dal Genio Civile di Verona circa l’approvvigionamento di acque da pozzo;
VISTO che la Ditta intende utilizzare il digestato agroindustriale prodotto con il fine di spargimento agronomico;
CONSIDERATO che la concimaia coperta di nuova realizzazione “tipo serra” riceverà anche il digestato prodotto nell’impianto adiacente (ex Soc.Agr.G.M. s.r.l. ora Soc.Agr.BBO s.rl) e che tale digestato sarà miscelato a quello prodotto in conto proprio;
RICHIAMATO il contributo istruttorio di Arpav pervenuto con nota assunta al prot. reg. n. 417858 del 09.09.2022;
VERIFICATO che Arpav richiede di prescrivere che la Ditta dovrà:
DATO ATTO che l’ente competente ai fini dello spargimento del digestato prodotto dall’impianto oggetto di autorizzazione, è la Provincia di Verona;
RITENUTO che resti in capo alla competente Provincia di Verona ogni valutazione, ai fini dello spandimento del digestato, in merito all’adeguatezza, di:
DATO ATTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021;
VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
CONSIDERATO che l’attività svolta presso l’impianto rientra tra quelle che potenzialmente generano sostanze odorigene;
RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006;
RITENUTO di prescrivere che venga effettuata un’indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004, entro dodici (12) mesi dalla messa a regime dell’impianto. L’indagine dovrà essere effettuata attraverso due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) in prossimità dell’impianto. Il monitoraggio dovrà essere effettuato sulla base delle modalità indicate nell’ Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibili sul sito internet della Regione Veneto. Gli esiti delle indagini olfattometriche post-operam dovranno essere confrontati con quelli già ottenuti dalle indagini eseguite nell’attuale configurazione dell’impianto e dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Ronco all’Adige, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona;
RITENUTO di prescrivere che qualora la gestione dell’impianto provochi molestie olfattive comprovate, la Ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un Piano di monitoraggio, sulla base delle modalità indicate nell’ Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibili sul sito internet della Regione Veneto;
CONSIDERATO che il cogeneratore alimentato a biogas esistente presso l’impianto attualmente opera in regime di deroga, in quanto trattasi di medio impianto di combustione non soggetto ad obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 secondo la normativa vigente prima del 19.12.2017;
VISTE le modifiche introdotte al D. Lgs 152/2006 con il D. Lgs 183/2017 ed in particolare l’art. 273-bis recante le previsioni di assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni dei medi impianti di combustione esistenti precedentemente in deroga;
RICHIAMATI gli adeguamenti previsti dal comma 5 e 7 dell’art. 273-bis del D. Lgs 152/2006 secondo le tempistiche ivi individuate;
CONSIDERATO che dalla documentazione progettuale risulta essere presente una torcia;
RITENUTO di prescrivere che la ditta provveda alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
VISTO il decreto MiTE del 15.09.2022 che riporta nelle premesse: “le citate previsioni del PNRR individuano come vincoli per l’accesso ai contributi il rispetto di specifici criteri di sostenibilità delle biomasse utilizzate, il rispetto di criteri di tutela ambientale e in materia di emissioni inquinanti”;
VISTO che all’art. 4 alla lettera h) del medesimo decreto ha disposto che “i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano”;
CONSIDERATO che seppur il citato decreto non sia direttamente riferibile all’attività oggetto della presente autorizzazione, la copertura delle vasche di stoccaggio del digestato rappresenti in via generale un valido presidio per l’impatto odorigeno e una misura di contenimento delle emissioni di ammoniaca, precursore del particolato di origine secondaria che costituisce una frazione rilevante delle polveri sottili nel territorio regionale;
RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria svolta il giorno 08.06.2022 in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 trasmesso con nota prot.reg. n. 302465 del 07.07.2022 in cui la Ditta ha affermato che, trattandosi di un impianto esistente, godrà per soli 4 anni degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta attraverso la combustione di biogas, che non ritiene di poter sostenere investimenti per la realizzazione di coperture degli stoccaggi esistenti, che non risultano segnalazioni relativamente agli odori e che nel caso l’impianto venga convertito per la produzione di biometano, allungando il periodo di incentivazione e la vita dell’impianto, si procederà alla copertura degli stoccaggi stessi;
RITENUTO di prescrivere, vista l’assenza di disagi, la copertura delle vasche adibite allo stoccaggio del digestato, secondo le modalità previste dall’art.4 lettera h) del succitato decreto in caso di riconversione dell'impianto alla produzione di biometano;
VISTE le indicazioni del Coordinamento di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015, riportate nella
risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’assoggettabilità al D.Lgs.105/2015" pubblicato recentemente nel sito del MASE;
RITENUTO che la ditta debba effettuare le proprie valutazioni sull'assoggettabilità al D.Lgs.105/2015 alla luce delle indicazioni sopra citate;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto dei pareri pervenuti da parte di alcuni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;
DATTO ATTO che restano valide le prescrizioni previste dalle vigenti autorizzazioni non modificate dal presente provvedimento;
RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi e facendo proprie le valutazioni di ARPAV;
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15.5 dell’Allegato al D.M 10.09.2010.
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 inerente alle funzioni dirigenziali,
decreta
1. la Ditta Belagreen Nord. S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03061200212), con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), via della Mostra n. 19, è autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto di digestione anerobica esistente e alla realizzazione di nuove strutture annesse, nel comune di Ronco all’Adige (VR), in via Olmo, Foglio 34, mappali 386, 389, 392, 396.
La modifica prevede:
2. È incluso nel presente provvedimento il titolo edilizio come da nulla osta edilizio rilasciato dal Comune di Ronco all’Adige citato in premessa.
3. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità con le proposte progettuali, presentate negli elaborati depositati come di seguito riportati:
nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento.
4. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
Realizzazione dell’impianto
5. È stabilito in 12 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, il termine di inizio lavori e in 36 mesi, dalla data di inizio lavori, il termine di fine lavori. È obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Ronco all’Adige (VR). Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto, Unità Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
6. Prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 623.486,01 Euro.
7. La fideiussione dovrà essere conforme, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j, a quanto disposto dalla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell’indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012 medesima.
8. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e non in contrasto con lo stesso, restano fatte salve tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nell’autorizzazione emessa con DGRV n. 270/2013 volturata alla ditta Belagreen Nord S.r.l con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 366 del 2020.
10. E’ vietata la realizzazione di pavimentazioni al di fuori del perimetro dell’impianto di progetto o nelle adiacenze.
11. E’ vietata l’asfaltatura dello stradello e si prescrive la posa esclusivamente di materiale stabilizzato non di riciclato neanche come sottofondo e che venga asfaltato esclusivamente l’innesto con la strada Provinciale.
12. È riconosciuta una positiva conclusione della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto, con le seguenti prescrizioni:
a) di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate segnalate: Bufo viridis, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus;
b) di realizzare una fascia arboreo-arbustiva perimetrale, di ampiezza non inferiore a 5 m, con struttura plurifilare e multiplana. Al tal riguardo, siano utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee, autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
c) di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
d) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
13. Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
14. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.
15. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di modifica dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n.120/2017).
16. Il sistema di illuminazione esterno dovrà essere conforme alle normative di settore, in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009, in conformità a quanto previsto nel parere ARPAV in data 2 dicembre 2020 e alla prescrizione 12.c in materia di incidenza ambientale.
17. La Ditta dovrà provvedere alla copertura delle vasche adibite allo stoccaggio del digestato, secondo le modalità previste dall’art.4 lettera h) del decreto Mite del 15.09.2022, in caso di riconversione dell'impianto alla produzione di biometano;
18. L’attività resta subordinata agli adempimenti previsti dal D.P.R.151/ 2011.
19. Alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento.
20. La Ditta dovrà comunicare l’avvio dell’impianto secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera. Contestualmente dovrà dare atto di di aver ottenuto il riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009 e l’autorizzazione di cui al punto 32.
Matrici in ingresso
21. La Ditta è tenuta ad utilizzare per l’alimentazione dei digestori esclusivamente le tipologie ed i quantitativi di sottoprodotti di cui alla tabella seguente, non costituenti rifiuto, per un totale di 21.650 tonnellate/anno:
Matrice in ingresso
Quantitativi (tonnellate/anno)
Insilato di mais e triticale
13.980
Siero di latte e affini
3.120
Liquame bovino
4.550
Ogni variazione del piano di alimentazione dei digestori dovrà essere preventivamente assentita ai sensi della normativa vigente.
22. La ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, prima dell’utilizzo delle nuove matrici di alimentazione, gli accordi di fornitura pluriennali, opportunamente registrati, di tutti i materiali destinati alla digestione anaerobica, e pena decadenza del titolo abilitativo, per i quantitativi previsti con il presente provvedimento. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata.
23. La Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli Enti di controllo un registro, aggiornato almeno mensilmente, riportante le matrici in ingresso ed i loro quantitativi
24. Per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto di digestione anaerobica, la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
25. Le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell’Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
26. Per l’utilizzo del liquame bovino e del siero del latte devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013.
Emissioni in atmosfera
27. La Ditta ai sensi dell’art. 273-bis del D.Lgs 152/2006 dovrà presentare domanda di autorizzazione alle emissioni almeno due anni prima dal termine previsto del 1° gennaio 2030 per i medi impianti di combustione esistenti.
28. la Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
Emissioni odorigene
29. La ditta dovrà adottare tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006.
30. La Ditta deve eseguire un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004, entro dodici (12) mesi dalla messa a regime dell’impianto. L’indagine dovrà essere effettuata attraverso due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) in prossimità dell’impianto. Il monitoraggio dovrà essere effettuato sulla base delle modalità indicate nell’Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibili sul sito internet della Regione Veneto. Gli esiti delle indagini olfattometriche post-operam dovranno essere confrontati con quelli già ottenuti dalle indagini eseguite nell’attuale configurazione dell’impianto e dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Ronco all’Adige, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona.
31. Qualora la gestione dell'impianto provochi molestie olfattive comprovate, la Ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un Piano di monitoraggio, sulla base delle modalità indicate nell’Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibili sul sito internet della Regione Veneto.
Gestione acque
32. La Ditta deve dimostrare di aver acquisito l’autorizzazione dal Genio Civile di Verona circa l’approvvigionamento di acque da pozzo prima dell’inizio della realizzazione dell’intervento.
33. Lo scarico delle acque meteoriche nel ricettore finale non potrà superare la portata complessiva di 6 l/s, e dovrà avvenire tramite apposito manufatto dotato di bocca tarata (viene in proposito consentito l'utilizzo di un diametro di 10 cm).
34. Tutte le opere eventualmente previste nella fascia di rispetto idraulico di 10 metri dello scolo Fossa Pila dell'Olmo dovranno essere oggetto di concessione e/o autorizzazione da parte da parte del Consorzio di Bonifica Veronese.
35. Relativamente allo scarico diverso dalle acque meteoriche la Ditta dovrà chiedere autorizzazione al Comune di Ronco all’Adige.
36. Il Bacino di laminazione deve essere mantenuto in piena efficienza, devono essere prese le opportune misure atte ad evitare fenomeni di putrescenza e di proliferazione di insetti molesti.
Digestato
37. La ditta dovrà rispettare, ai fini dello spargimento del digestato, le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021. In caso di mancato rispetto di tale disposizione il digestato dovrà essere gestito come rifiuto secondo la normativa vigente.
38. La Ditta dovrà essere in possesso della documentazione necessaria per quantificare e tracciare gli ingressi del digestato extraaziendale proveniente dalla Ditta terza (ex soc. Agr. G.M. s.r.l ora Soc.Agr. BBO s.r.l);
39. La ditta dovrà quantificare il digestato prodotto in conto proprio e miscelato con il digestato sopra detto in modo da avere contezza dei componenti della “miscela” finale.
Impatto ac ustico
40. La Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa vigente (zonizzazione acustica comunale). Ad impianto ultimato e con lo stesso a regime, la Ditta deve effettuare una campagna di valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti). Nello specifico tale campagna dovrà essere sia diurna che notturna sull’impianto (cumulativa con tutti gli impianti presenti) e sulle case o corti e sulla strada provinciale sul limite di distanza a raggio di 500 metri (cumulativa con gli altri impianti esistenti contigui). Gli esiti della campagna devono essere trasmessi al Comune di Ronco all’Adige e al Dipartimento ARPAV competente, dandone conoscenza alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e tutela dell’Atmosfera ed alla Provincia di Verona. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, devono essere altresì comunicati gli interventi di mitigazione acustica attuati e da attuare, per il nulla osta dell’autorità competente.
Dismissione e ripristino
41. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Ronco all’Adige, alla Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona.
42. A seguito della dismissione dell’impianto, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e secondo le modalità previste dal Piano di dismissione e ripristino presentato con nota acquisita con il prot. reg. n. 350695 del 09.08.2022. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.
Rischio di incidenti rilevanti
43. La Ditta dovrà effettuare la verifica di assoggettabilità al D. Lgs.105/2015 alla luce delle indicazioni del Coordinamento di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015, riportate nella risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’ assoggettabilità al D.Lgs.105/2015" pubblicato nel sito del MASE, inviandone gli esiti alla Regione Veneto e ad Arpav entro 60 giorni dalla notifica del presente atto.
Mitigazione/Mimetizzazione
44. Contestualmente alla modifica dell’impianto la Ditta dovrà attuare il progetto di mitigazione presentato, adeguato alle indicazioni previste dal punto 12.b del presente decreto, a seguito di valutazione tecnica in materia di incidenza ambientale.
45. La Ditta dovrà realizzare l’impianto e le strutture con finiture con verniciatura di colori idonei a mimetizzarsi con l'ambiente circostante, o a tinteggiare in opera per raggiungere tale scopo.
Prescrizioni generali
46. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Energia e U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, i dati di produzione di energia elettrica.
47. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario.
48. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario.
49. La Ditta deve attuare interventi atti a prevenire la proliferazione di roditori, mosche, zanzare e insetti infestanti ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.
50. I mezzi che conferiscono le matrici in ingresso all’impianto devono assicurare la copertura dei carichi nei tragitti esterni.
51. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata.
52. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente. I rifiuti dovranno essere sempre distinti e tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.
53. I serbatoi di deposito delle materie prime/liquidi di servizio dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e, se previsti, dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.
54. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.
55. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.
56. Qualsiasi variazione impiantistica deve essere preventivamente comunicata/autorizzata secondo la vigente normativa.
57. Sono fatte salve le competenze del Comune di Ronco all’Adige (VR) in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonché gli eventuali altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
58. Sono fatte salve tutte le competenze e le prescrizioni degli altri Enti coinvolti nel procedimento.
59. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta Belagreen Nord S.r.l., ed ai seguenti soggetti: Comune di Ronco all’Adige, Provincia di Verona, ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Consorzio di Bonifica Veronese, Azienda ULSS 9 Scaligera, Acque Veronesi, Regione del Veneto-Direzione prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Genio Civile di Verona Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, GSE, e-distribuzione S.p.A e Agenzia delle Dogane.
60. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
61. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
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