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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 17 del 27 febbraio 2023
Aggiornamento del documento "Linee di indirizzo regionale. La continuità terapeutica ospedale - territorio" e relativi allegati.
Si recepisce l’aggiornamento del documento “Linee di indirizzo regionale per la continuità della prescrizione tra ospedale e territorio” di cui al proprio decreto n.84 del 8.4.2015, licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione del Veneto nella seduta del 12.1.2023, e degli allegati correlati.
Il Direttore generale
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 “Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni Terapeutiche Aziendali” che stabilisce, per l’adozione dei provvedimenti i pareri della CTRF, che siano inoltrati al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza con le attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione” e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 “Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”. Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019” e succ. mod. e int.;
VISTO l'art. 8, comma 1, della legge del 16 novembre 2001, n. 405, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria» e ss.mm.ii., nel quale, in particolare, si stabilisce che le regioni assicurano l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, e che le regioni dispongono, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale;
VISTO l’art.9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.1.2017 (DPCM) di “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che ribadisce che le regioni devono garantire attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri, i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, nonché i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico, sulla base di direttive regionali;
VISTO il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.05.2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del SSN”;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 8 aprile 2015 “Approvazione dei documenti “Linee di indirizzo regionale per la continuità della prescrizione tra ospedale e territorio” e “Procedura regionale sulla ricognizione e riconciliazione della terapia farmacologica”;
VISTO il proprio decreto n. 175 del 20.12.2022 “Approvazione e adozione della “Procedura per l’impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei Centri di Servizio per presone anziane non autosufficienti”;
ESAMINATO il documento di aggiornamento delle “Linee di indirizzo regionale. La continuità terapeutica ospedale -territorio” limitatamente al punto B. “Prescrizione e dispensazione dei medicinali alla dimissione da ricovero o da visita specialistica”, come licenziato dalla CTRF nella seduta del 12.1.2023;
DATO ATTO della necessità di armonizzare il punto C. “Prescrizione, erogazione e somministrazione a domicilio di farmaci classificati h a pazienti non deambulanti” delle suddette linee di indirizzo, in coerenza con le procedure per l’impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei Centri di Servizio approvate con il proprio decreto n.175/2022, e i relativi documenti “Scheda per la prescrizione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero (H)”, “Scheda da compilare a cura del medico di medicina generale nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata in caso di somministrazione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero”, “Scheda da compilare a cura del medico di medicina generale nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata in caso di somministrazione a domicilio di farmaci ad uso ospedaliero”.
decreta
Gianluigi Masullo
(seguono allegati)
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