Legge 13/89. Fondo Speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati Annualità 2020 e 2021.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si accertano, ripartiscono ed assegnano ai Comuni del Veneto e alle Unioni di Comuni le risorse di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 luglio 2022 n. 214 a copertura dei fabbisogni delle annualità 2020 e 2021.
|
Il Direttore
VISTI la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” e, in particolare, l’articolo 10, che prevede l’istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti;
DATO ATTO che con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 luglio 2022 n. 214, sono state assegnate alle Regioni le risorse destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, con riferimento ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo complessivo pari a euro 53.093.321,76, a copertura dei fabbisogni delle annualità 2020 e 2021;
che tale somma viene ripartita tra le Regioni in base alle risorse disponibili per l’anno 2022 per complessivi euro 44.680.284,60 e per l’anno 2023 per complessivi euro 8.413.037,16;
che il decreto citato, in particolare, assegna alla Regione del Veneto, per il medesimo periodo euro 2.572.713,51 ripartiti in 2 tranche annuali di cui euro 2.110.088,51 per l’anno 2022 ed euro 462.625,00 per l’anno 2023; tali risorse complessive sono relative al fabbisogno al 1 marzo 2020 per l’importo di euro 1.196.943,62 e al fabbisogno al 1 marzo 2021 per l’importo di euro 1.375.769,89, che risulta completamente soddisfatto dall’assegnazione ministeriale per l’importo di euro 2.572.713,51;
che le risorse assegnate per l’esercizio 2022, di cui al decreto interministeriale n. 214/2022, sono stare riscosse con bolletta n. 38660 del 31/10/2022 per l’importo di euro 2.110.088,51;
che con DGR n. 1519 del 29 novembre 2022 la Giunta regionale:
-
ha ripartito le risorse di cui al Decreto interministeriale n. 214 del 12/07/2022;
-
ha stabilito che l’importo di euro 2.110.088,51 sia ripartito in modo proporzionale tra i Comuni che hanno manifestato il loro fabbisogno ai sensi della Legge 13/1989;
-
ha determinato in euro 2.110.088,51 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della L. n. 13/89, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)”, esercizio 2022, del Bilancio di previsione 2022-2024;
-
ha incaricato il Direttore della Direzione Servizi Sociali – UO Non Autosufficienza dell’esecuzione del provvedimento;
-
ha disposto che i Comuni rientranti nell’attribuzione complessiva provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto tenendo conto di quanto disposto dalla L. n. 13/89, dalla DGR n. 1468/2018, dalla circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 12555 del 10 settembre 2015;
CONSIDERATO che l'esito dell'aggiornamento del fabbisogno della Regione del Veneto a seguito della comunicazione annuale da parte dei Comuni prevista all'art 11 della legge n. 13/89, ha evidenziato un fabbisogno che ammonta ad euro 787.243,54 per l'annualità 2020 ed euro 1.063.581,37 per l'annualità 2021, per un totale di euro 1.850.824,91;
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all’accertamento nella competenza 2022 dell’importo di euro 2.110.088,51, relativamente al credito regionale verso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (anagrafica 158783), ai sensi dell’art. 53 D. Lga. 118/20211 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo di entrata n. 101235 “Assegnazione statale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n. 67)”, del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, P.d.C. E.4.02.01.01.001 “Contributi agli investimenti da Ministeri”;
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, assegnare ed impegnare la spesa complessiva di euro 1.850.824,91, per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/89, a favore dei Comuni e Unioni di Comuni di cui all’Allegato A (che da evidenza del riparto riferito al fabbisogno al 1/03/2020 e al fabbisogno al 1/03/2021), secondo le specifiche e l’esigibilità riportate nell’Allegato B contabile, entrambi gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
che l’erogazione della somma complessiva di euro 1.850.824,91 ai Comuni e alle Unioni dei Comuni debba avvenire in unica soluzione ad esecutività del presente atto e che i Comuni citati provvedano a liquidare il contributo agli aventi diritto con le modalità indicate nella deliberazione di Giunta regionale n. 1519/2022;
che, ove si riscontri, a seguito di verifiche, maggiore o totale erogazione non dovuta, si provvederà al recupero della parte o dell’intera indebita erogazione;
DATO ATTO che la copertura finanziaria di euro 1.850.824,91 trova copertura nei trasferimenti statali del Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, il cui accertamento è disposto con il presente provvedimento;
DATO ATTO che le obbligazioni, di natura non commerciali, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate ed esigibili secondo le specifiche di cui all’Allegato B contabile; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V° livello del piano dei conti;
che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto è ricompresa nell’obiettivo 12.02.03 “Promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche” del D.E.F.R. 2022-2024;
che la spesa di cui al presente non rientra nelle fattispecie per le quali è prescritto il cup:
VISTI la Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118 del 2011;
il Decreto interministeriale n. 214 del 12/07/2022
la L.R. n. 39/2001; n. 54/2012 e s.m.i.; n. 36/2022;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
la DGR n. 1468/2018 e la DGR n. 1519 /2022
il DDR n. 1/2022;
la documentazione agli atti;
decreta
-
che le premesse, l’Allegato A e l’Allegato B contabile, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
-
di accertare nella competenza 2022 l’importo di euro 2.110.088,51, relativamente al credito regionale verso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (anagrafica 158783), ai sensi dell’art. 53 D. Lga. 118/20211 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo di entrata n. 101235 “Assegnazione statale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n. 67)”, del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, P.d.C. E.4.02.01.01.001 “Contributi agli investimenti da Ministeri”;
-
di assegnare ed impegnare la spesa di euro 1.850.824,91 per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. n. 13/89, a favore dei Comuni e Unioni di Comuni, così come riportato Allegato A (che da evidenza del riparto riferito al fabbisogno al 1/03/2020 e al fabbisogno al 1/03/2021), secondo le specifiche e l’esigibilità riportate nell’Allegato B contabile;
-
l’erogazione della somma complessiva di euro 1.850.824,91 ai Comuni e alle Unioni dei Comuni in unica soluzione ad esecutività del presente atto e che i Comuni citati provvedano a liquidare il contributo agli aventi diritto con le modalità indicate nella deliberazione di Giunta regionale n. 1519/2022;
-
che, ove si riscontri, a seguito di verifiche, maggiore o totale erogazione non dovuta, si provvederà al recupero della parte o dell’intera indebita erogazione;
-
che la copertura finanziaria delle obbligazioni di complessivi euro 1.850.824,91 è assicurata dai trasferimenti statali del fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, il cui accertamento è disposto con il presente provvedimento;
-
di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciali, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate ed esigibili secondo le specifiche di cui all’Allegato B contabile; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V° livello del piano dei conti;
-
di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
-
la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza;
-
la trasmissione del presente provvedimento ai soggetti beneficiari riportati nell’Allegato A nonché nell’Allegato B contabile;
-
di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
-
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
-
di pubblicare
integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Gagni
(seguono allegati)
60_Allegato_A_DDR_60_30-11-2022_494752.pdf60_Allegato_B_DDR_60_30-11-2022_494752.pdf