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Bur n. 8 del 17 gennaio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 2 del 03 gennaio 2023

FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L. Impianto fotovoltaico a terra Porto Viro di potenza pari a circa 6,2 MW. Comune di localizzazione: Porto Viro (RO), contrada Cà cappello. Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L. relativo al progetto di un impianto fotovoltaico a terra Porto Viro di potenza pari a circa 6,2 MW in contrada Cà cappello, Comune di Porto Viro (RO).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. 19 luglio 2022, n. 17 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, entrata in vigore il 23/07/2022;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”; in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015.

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.R.L. (C.F. 10500140966), con sede legale in Via Corso Venezia, 16 a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota n. 337616 del 01/08/2022 e perfezionata con nota n. 359309 del 12/08/2022;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto solare a terra connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 6,2 MW;

VISTA la nota n. 369159 del 23/08/2022 e successiva nota di inoltro prot. 370960 del 24/08/2022 con le quali gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/09/2022 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, risulta pervenuto il parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 24486 del 29/08/2022, acquisito al protocollo regionale con n. 378831 del 29/08/2022;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, risultano pervenute le osservazioni della Provincia di Rovigo – Area Ambiente – Servizio Ingegneria e Tutela Ambientale, prot. n. 20999 del 16/09/2022, acquisito al protocollo regionale con prot. n. 430133 del 19/09/2022;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, risultano pervenute le osservazioni del consorzio di Bonifica Delta del Po, prot. n. 6442 del 27/09/2022, acquisito al protocollo regionale con prot. n. 443741 del 27/09/2022;

PRESO ATTO della nota prot. n. 444336 del 27/09/2022 con la quale la U.O. Genio Civile Rovigo ha presentato alcune osservazioni;

CONSIDERATA la nota prot. n. 540220 del 22/11/2022 con le quali gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso il riscontro istruttorio nel quale si dichiara una positiva conclusione con prescrizioni della procedura di valutazione d’incidenza;

CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/09/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con prot. n. 450916 del 30/09/2022;

CONSIDERATA la nota prot. n. 457349 del 05/10/2022 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 463967 del 07/10/2022 di accoglimento della suddetta richiesta da parte degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA nella quale viene indicato come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 09/11/2022;

CONSIDERATA la nota prot. 455637 del 04/10/2022 degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con la quale veniva convocato un sopralluogo presso l’area in cui è prevista la realizzazione del progetto per il giorno 18/10/2022;

PRESO ATTO della nota di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta assunta agli atti con prot. n. 517112 del 08/11/2022 e successiva nota prot. n. 531342 del 15/11/2022 con la quale sono pervenuti in formato cartaceo i documenti allegati alla nota di riscontro alla richiesta di integrazione;

PRESO ATTO della nota prot. n. 555357 del 01/12/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 28192 del 06/12/2022 dell’Agenzia Veneta per il Settore Primario acquisita al protocollo regionale con prot. n. 563854 del 06/12/2022;

VISTA la nota di comunicazione prot. n. 579763 del 15/12/2022 del Comune di Porto Viro;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 21.12.2022, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

- il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

- la D.G.R. n. 568/2018;

- la D.G.R. n. 1400/2017;

- D.lgs 8 novembre 2021 n. 199;

- L.R. n. 17 del 19/07/2022

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 6,2 MW, localizzato in Comune di Porto viro (RO);

CONSIDERATO che le caratteristiche dell’area di progetto sono le seguenti:

- Superficie: 76.528,00 mq;

- Altitudine: -2.60 m s.l.m.m.

- Localizzazione: Comune di Porto Viro in destra idrografica del Fiume Po in contrada Cà Cappello accessibile da via Stradonazzi;

- Destinazione urbanistica: zona agricola E (variante al P.I. adottata con D.C.C. n. 7 del 21/03/2022 e approvata con DCC n. 40 del 21/09/2022);

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 2 let. a) punto 2) della L.R. n. 17/2022 definisce i parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali con l’obbligo, qualora non si realizzi un impianto agrivoltaico, di applicazione del regime di asservimento definito dall’art. 2 della medesima Legge;

CONSIDERATO che in fase autorizzativa dovrà essere verificata la riconducibilità dell’area d’intervento alle fattispecie disciplinate dall’art. 7, comma 2 della L.R. 17/2022; in caso contrario dovrà essere presentata la documentazione relativa alle aree da asservire;

CONSIDERATO che in riferimento all’art. 7 della L.R. 17/2022 l’area oggetto di intervento:

- Non è mai stata oggetto di pratiche colturali nelle ultime 5 annate agrarie sulla base di quanto dichiarato dal proponente;

- Non ha mai avuto vocazione agricola per quota e salinità, sulla base della nota del Comune di Porto Viro n. 579763 del 15/12/2022;

- Non risulta essere stata condotta negli ultimi 5 anni e risulta priva di piano colturale, sulla base delle informazioni desumibili dal portale di Avepa;

CONSIDERATO che in riferimento all’art. 20 Comma 8 c-ter) del D.Lgs. n. 199/2021 l’area d’intervento risulta ascrivibile a quelle definite alla lettera 1) “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale e che l’area di intervento confina con una zona di destinazione industriale e rientra nel perimetro dei 500 metri”;

CONSIDERATO che con riferimento all’art. 3 della L.R. n. 17/2022 e con riferimento all’allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, l’area presenta i seguenti caratteri di presuntiva non idoneità:

- zona individuate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42 del 2004 (l’area di intervento è interessata dalla presenza di ambiti tutelati di cui all’art. 142 c.1 lett.c) del D.Lgs. 42/2004, ovvero ricade parzialmente nella fascia di rispetto del corso d’acqua “Po di Levante – Canal Bianco”);

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (area di transizione);

- gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo (l’ambito d’intervento è interessato da ambiti tutelati per legge di cui all’art. 136 del D.Lgs 42/2004 ovvero ricade totalmente nell’ambito del “Delta del Po” di cui al D.M. 01/08/1985);

- Important Bird Areas (I.B.A.) (ricade nella zona di transizione (transition areas) alla zona Unesco relativa alla MAB Delta del Po; ricade all’interno della IBA n. 070 Delta del Po);

- aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali (l’area infatti ricade parzialmente all’interno del corridoio ecologico e confina a nord con l’area nucleo afferenti al corso d’acqua “Po di Levante – Canal Bianco” di cui agli articoli 26 “Rete ecologica regionale” e 27 “Corridoi ecologici” delle Norme Tecniche del PTRC);

- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L.180/98 e s.m.i. (ricade in aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico - classe di pericolosità P1 per zone con scolo meccanico);

CONSIDERATO che l’intervento risulta coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che l’intervento non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000 ma ricade nelle vicinanze di zone di Protezione Speciale (ZPS) - ZPS IT3270023 Delta del Po (lungo l’alveo del Po di Levante);

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 540220 del 22/11/2022 la relazione tecnica n. 279/2022 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);

B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, anche mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana non inferiore a 5 m): Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Egretta garzetta, Coracias garrulus;

2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree (da governarsi anche a capitozza bassa), arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;

3. di estendere il Piano di monitoraggio all’indagine della componente faunistica nell’area interessata dai lavori sia in fase ante operam che in fase post operam e di comunicare gli esiti del monitoraggio all’autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografie regionali (tra cui DGR n. 1066/2007). Il monitoraggio di tale componente andrà conformato, laddove risulti pertinente per le specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee), alle modalità tecnico – operative richiamate nei manuali ISPRA n. 141/2016 e n. 190/2019;

4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che in riferimento alla valutazione degli impatti ambientali del progetto si ritiene che le integrazioni fornite dal proponente in merito alla matrice campi elettromagnetici, illuminazione e rumore si ritengono esaustive;

CONSIDERATO che la valutazione del rischio di esposizione ai campi elettrici e magnetici all’interno dell’area recintata del parco fotovoltaico è di competenza del gestore degli impianti, quale datore di lavoro, in quanto l’accesso a tali aree è consentito solo ai lavoratori impiegati all’interno dell’insediamento produttivo;

CONSIDERATO che con riferimento agli impatti ambientali relativi al conferimento del materiale dall’esterno e alla movimentazione delle terre necessarie per raggiungere le idonee caratteristiche per lo scolo regolare per le acque meteoriche - che in sintesi prevede la movimentazione in sito di 3500 mc di materiale ed il conferimento dall’esterno di circa 60.000 mc - la documentazione fornita dal proponente non consente una valutazione esaustiva degli impatti;

CONSIDERATO infatti che dalla documentazione emerge che i materiali conferibili per l’innalzamento del piano di campagna sono stati individuati in via preliminare come provenienti da siti e da imprese che effettuano scavi e trattano materiali di riporto ma che tuttavia il proponente non identifica e specifica i siti di provenienza, non consentendo una valutazione esaustiva degli impatti generati dalla movimentazione e dal conferimento del materiale in questione;

CONSIDERATO il parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 24486 del 29/08/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 378831 del 29/08/2022, con il quale la Soprintendenza ritiene che tale intervento debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 in quanto l’impianto fotovoltaico che si intende realizzare ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del DM 01/08/1985;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;

RITENUTO che la procedura di valutazione di impatto ambientale possa consentire un adeguato bilanciamento tra gli effetti positivi connessi alla realizzazione/esercizio dell’impianto ed i potenziali impatti negativi significativi sull’ambiente e sul paesaggio, anche tenuto conto della sussistenza degli elementi di presuntiva non idoneità così come sopra descritti;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 21.12.2022 sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 21.12.2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.RL. (C.F. 10500140966), con sede legale in Via Corso Venezia, 16 a Milano (MI), - (PECfrsviluppo@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Porto Viro, alla Provincia di Rovigo, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche, Ministero per lo Sviluppo Economico – Sezione UNIMIG Bologna, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto – Sezione III, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Delta del Po, all’Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po, all’ Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A., all’Anas, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Genio Civile di Rovigo, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA –Capitale Naturale e NUV;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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