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Bur n. 3 del 10 gennaio 2023


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 62 del 20 dicembre 2022

Autorizzazione unica alla Ditta GESCO S.p.A alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale con potenza elettrica pari a 800 kW e potenza termica immessa pari a 1889 kW da realizzarsi nello stabilimento produttivo della ditta ALMAS S.r.l. Via Gecchelina, 12 Monte di Malo (VI). D. Lgs. 115/2008 art. 11 L.r. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione a gas metano per la produzione combinata di energia elettrica e termica, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.

Il Direttore

VISTO:

  • l’art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia della Regione Veneto quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
  • l’art. 8 del D.Lgs. 20/2007 secondo cui l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • l’art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale n. 121141 del 16.02.2022, con la quale la ditta GESCO S.p.A., avente sede legale nel Comune di Barberino Val d’Elsa (FI) Via V. Colombo n. 1, ha chiesto l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 115/2008, per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale con potenza elettrica di 800 kW e potenza termica immessa di 1889 kW, da realizzarsi nello stabilimento produttivo della ditta ALMAS S.r.l. sito a Monte di Malo (VI) Via Gecchelina n. 12;

VISTE le note della Regione Veneto, protocolli nn. 351404 e 351439 del 09.08.2022, con le quali è stata comunicata alla Ditta la necessità di completare l’istanza con elementi essenziali per l’avvio del procedimento e contestualmente indicati i termini per l’avvio del procedimento ad avvenuto completamento dell’istanza e l’indizione di una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la documentazione a completamento dell’istanza, trasmessa dalla Ditta con nota acquista a protocollo regionale n. 358790 del 12.08.2022;

VISTO il documento “Relazione istruttoria” riportato nell’Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e contestuale, nel quale sono riassunti gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse e delle determinazioni fornite dagli Enti/Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento nonché gli elementi identificativi e le caratteristiche tecniche dell’impianto oggetto di autorizzazione;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pervenuta a protocollo regionale n. 121141 del 16.03.2022;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono individuati con i seguenti site code: IT3220008 “Buso della Rana” a circa 2 km in direzione ovest e IT3220039 “Biotopo Le Polscole” a circa 3 Km in direzione sud.

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 24/2022 del 12/12/2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 115/08;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di specificare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 115/2008;

3. di dare atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 115/2008, alla Ditta GESCO S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 01185940523) con sede legale nel comune di Barberino Val d’Elsa (FI) Via V. Colombo n. 1, alla costruzione ed esercizio di un cogeneratore a gas metano con potenza elettrica pari a 800 kW e potenza termica immessa pari a 1889 kW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso da realizzarsi nello stabilimento produttivo della ditta ALMAS S.r.l. sito a Monte di Malo (VI) Via Gecchelina n. 12, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati depositati e nel rispetto delle prescrizioni individuate al Paragrafo 4 “Conclusioni e prescrizioni” del documento “Relazione Istruttoria” - Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante;

4. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla validità del contratto di servizio integrato con la ditta ALMAS S.r.l. ed al possesso di valido titolo di disponibilità dell’area; ogni variazione dei predetti atti - a titolo oneroso o gratuito – nonché qualsiasi successione che influisca sul presente provvedimento dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera;

5. di stabilire che nella presente autorizzazione, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 241/1990, confluiscono le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati elencati alla Tab. 1 del paragrafo 2 “Effetti della procedura unica” del documento “Relazione Istruttoria” - Allegato A al presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative a eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, che non confluiscono nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta;

7. di dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

a) l’esercizio dell’impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

b) ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli eventuali impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee, qualora previsti, siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

8. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

9. di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza” e pertanto dalla data di notifica del presente provvedimento;

10. di dare atto che l’impianto per la connessione alla rete elettrica entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con l’obbligo di connessione di terzi, e che non dovrà essere rimosso con l’eventuale cessazione dell’impianto di produzione;

11. di stabilire che l’attivazione degli scarichi idrici produttivi nella rete di stabilimento sia subordinata alla conclusione favorevole di separato procedimento attivato presso la competente Provincia di Vicenza da parte della ditta ALMAS Srl per la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

12. di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi e riesami necessari per ciascun titolo dovranno essere richiesti con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;

13. di dare atto che le condizioni e le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte degli Enti/Amministrazioni competenti per materia;

14. di porre a carico dell’esercente dell’impianto, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 115/2008, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo;

15. di trasmettere il presente provvedimento a: ditta GESCO S.p.A., Comune di Monte di Malo, Provincia di Vicenza, ARPAV, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Comando Provinciale VVF di Vicenza, Distretto Alpi Orientali, società VIAcqua S.p.A., società E-Distribuzione S.p.A., Regione Veneto Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia, Agenzia delle Dogane – U.T.F. competente per territorio;

16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

17. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

62_Allegato_A_492783.pdf

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