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Bur n. 151 del 14 dicembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 172 del 13 dicembre 2022

Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

Il Direttore generale

VISTO l’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede, in particolare:

al comma 1, lettera b): «al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, (...)»;

al comma 8: «Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e' dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio»;

al comma 9: «L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

CONSIDERATO che il previgente testo del citato comma 8, in vigore fino al 31 dicembre 2018, disponeva che “con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l’acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al Decreto del Ministero della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con Decreto da adottare entro il 30 settembre dell’anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell’anno di riferimento”;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha dato indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, prevedendo la ripartizione dell’onere a carico dei singoli fornitori rispetto al valore di spesa registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e disponendo che i valori di costo contabilizzati nei modelli CE si riferiscono al costo di acquisto dei dispositivi medici così come precisato nelle linee guida dei modelli di cui al Decreto del Ministero della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e che nel termine ivi indicato è stato dato riscontro all’obbligo di cui alla richiamata circolare sulla base dei dati certificati con deliberazioni dei Direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale che hanno certificato la spesa per acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018;

CONSIDERATO che per gli anni 2015-2018 il calcolo dello scostamento della spesa rispetto al tetto faceva pertanto riferimento al disposto normativo di cui al previgente comma 8 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, rimasto in vigore fino a tutto l'anno 2018;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, con il quale ai sensi dell’art. 9-ter, comma 8, del decreto-legge n. 78/2015 è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

VISTA la nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute del 05 agosto 2022;

RILEVATO che la quantificazione di detto scostamento è stata calcolata con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno degli anni oggetto di accertamento come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello di rilevazione del conto economico;

ATTESO che la quantificazione dello scostamento del tetto e la conseguente quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici è stata certificata per ciascun anno negli allegati al richiamato DM del 6 luglio 2022, A, B, C e D, costituenti parte integrale e sostanziale del richiamato decreto;

RILEVATO che per la Regione Veneto gli importi indicati nel succitato DM del 6 luglio 2022 corrispondono per ciascun anno alle somme di seguito indicate:

  • Anno 2015: € 45.588.803;
  • Anno 2016: € 56.496.337;
  • Anno 2017: € 61.986.071;
  • Anno 2018: € 67.706.350;

PRESO ATTO, in base a quanto sopra riportato, che l’importo complessivo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ammonta a complessivi Euro 231.777.561;

VISTO l’art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che stabilisce quanto segue: “all’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’art. 12 dell’Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all’obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari»;

PRESO ATTO che la novella legislativa introdotta dall’art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in luogo dell’accordo previsto dall’ultimo periodo del comma 9, dell’art. 9-ter del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, ha disposto di provvedere, con decreto del Ministero della Salute da adottarsi d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022 (G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216), all’adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali previsti nel richiamato art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251 recante “Adozione delle Linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” su cui è stata acquisita l’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 14 settembre 2022 nonché l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, che prevede che ciascuna regione e provincia autonoma pone l’eventuale superamento del rispettivo tetto di spesa, come certificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2022 a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento per l’anno 2015, al 45 per cento per l’anno 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 50 per cento per l’anno 2018 e che ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale; 

CONSIDERATO che il medesimo decreto ministeriale prevede che gli enti dei servizi sanitari regionali ai fini della determinazione del fatturato di ciascuna azienda fornitrice procedono alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE del consuntivo dell’anno di riferimento al superamento del tetto di spesa e che i medesimi enti calcolano il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel menzionato modello CE consuntivo dell’anno di riferimento e infine che i direttori generali dei medesimi enti con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e la certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale, trasmettendo contestualmente la deliberazione alla Regione;

ATTESO che il menzionato decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, prevedendo il calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel menzionato modello CE consuntivo ha introdotto il calcolo in centesimi, richiedendo pertanto un aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni da 2015 a 2018 già sottoscritte dai Direttori generali degli Enti del servizio sanitario regionale ai sensi della richiamata circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413;

PRESO ATTO che l’Area Sanità e Sociale con nota prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022 ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019, da effettuarsi sulla base delle fatture espresse in centesimi, con separata evidenza della natura pubblica e privata del fornitore, enucleando altresì - a quadratura con i dati di conto economico schema regionale in centesimi dei singoli esercizi - eventuali somme cumulate dovute alle seguenti fattispecie:

  • errate classificazioni;
  • acquisti cassa economale registrati con prime;
  • costi per iva in autoconsumo;
  • fatture da ricevere e note di credito da ricevere erratamente stimate;

ATTESO che i criteri individuati nella nota prot. n. 544830/2022 per l’aggiornamento delle certificazioni permettono di individuare il fatturato dei fornitori privati, distintamente da quello dei fornitori pubblici e da eventuali somme dovute a fattispecie non riconducibili a fatturazione (errate classificazioni, acquisti cassa economale, ecc…), consentendo in tal modo di effettuare una quantificazione degli oneri di ripiano dovuti da ciascuna azienda fornitrice privata in misura pari all’incidenza percentuale del relativo fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale e, quindi, in piena aderenza a quanto disposto al comma 9, dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

PRESO ATTO, coerentemente con l’art. 9-ter, comma 9, del D.L. 78/2015, che la presenza di fatture per acquisti da soggetti pubblici e/o fattispecie non riconducibili a fatturazione all’interno del totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici, determina conseguentemente un minor ammontare di ripiano rispetto a quanto individuato nel succitato DM del 6 luglio 2022, pari all’incidenza percentuale del relativo valore sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del SSR;

PRESO ATTO delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;

VISTA la nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento, come riassunto nel seguente prospetto:

 

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

 

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

Fatturato fornitori privati

489.921.061,53

97,62

505.762.175,79

97,61

509.964.490,10

97,49

525.831.107,86

97,79

Fatturato fornitori pubblici

139.459,35

0,03

77.514,99

0,01

125.947,00

0,02

562.568,95

0,10

Acquisti cassa economale

188,15

0,00

105,99

0,00

692,48

0,00

878,61

0,00

Costi per iva in autoconsumo

10.190.046,34

2,03

10.130.360,34

1,96

10.383.334,87

1,99

10.037.342,54

1,87

Errate classificazioni

865.765,41

0,17

1.251.342,62

0,24

244.364,55

0,05

-21.320,05

-0,00

Fatture/note credito da ricevere erratamente

732.976,91

0,15

910.936,30

0,18

2.356.152,37

0,45

1.306.607,85

0,24

Totale Voce CE BA0210 – Dispositivi medici”

501.849.497,69

100,00

518.132.436,03

100,00

523.074.981,37

100,00

537.717.185,76

100,00


VISTO il comma 2 dell’articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, secondo cui entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, avvenuta in data 15 settembre 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome con proprio decreto individuano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell’incidenza percentuale di cui all’art. 2, comma 2;

RITENUTO quindi di provvedere a individuare, sulla base della documentazione in atti, le aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti, riportati nell’Allegato A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, calcolati sulla base dell’incidenza percentuale di cui all’articolo 2, comma 2 del richiamato Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022;

CONSIDERATO di definire altresì le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione Veneto come disposto dal comma 3 dell’articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022;

DATO ATTO che così come previsto dal comma 9-bis dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all’obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici della Regione, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare;

VISTO l’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022;

VISTO il decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 2016, n. 19; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la nota della Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute del 5 agosto 2022;

VISTA la nota dell’Area Sanità e Sociale prot. n. 544830 del 24 novembre 2022;

VISTA la nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022;

Tutto ciò premesso

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di ripartire tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei conseguenti provvedimenti, quali il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022 che ha certificato il superamento del tetto di spesa, nonchè il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251 contenente le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali in tema di ripiano;
  1. di precisare che i dati che quantificano gli oneri per il ripiano di cui al precedente punto 2, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportati nell’Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, allegato riportante, per ciascuna annualità, gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta a ripiano;
  1. di dare atto che le modalità utilizzate per la determinazione del presente ripiano rispondono alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, ovvero risultano per ciascun fornitore in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018;
  1. di attestare che il minor ammontare di ripiano conseguente alla presenza di fatture per acquisti da soggetti pubblici e/o "fattispecie non riconducibili a fatturazione", all’interno del totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici, risulta di euro 1.083.598,03 per l’anno 2015, di euro 1.348.833,51 per l’anno 2016, di euro 1.553.635,47 per l’anno 2017 e di euro 1.496.628,67 per l’anno 2018, per un totale complessivo di euro 5.482.695,68;
  1. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Veneto ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ai fini del versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione;
  1. di dare atto che la comunicazione alle aziende si intende perfezionata con l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Veneto del presente provvedimento e dei relativi allegati ai sensi del punto precedente;
  1. di stabilire che gli importi totali per il quadriennio 2015-2018, indicati nell’Allegato A, devono essere versati da ciascun fornitore, in un’unica tranche, mediante accredito nel seguente conto corrente intestato a REGIONE VENETO:
  • Unicredit S.p.A. - Tesoreria Sanità Mercerie dell'Orologio, 191 30124 Venezia
    CODICE IBAN: IT38G0200802017000101830646
    CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1VF2
    CAUSALE: Decreto n. XX/anno – Ripiano spesa DM anni 2015-2018 – P.Iva xxxxxxxxxxxxx”
  • o, in alternativa, utilizzando il sistema PagoPA, tramite accesso al portale MyPay, fornendo al sistema le seguenti informazioni:
    Ente beneficiario: “Regione del Veneto”
    Tipologia di pagamento: “PAYBACK per RIPIANO sfondamento tetto di spesa per dispositivi medici”,
    Causale: Decreto n. XX/anno – Ripiano spesa DM anni 2015-2018 – P.Iva xxxxxxxxxxxxx”
  1. di disporre, nel caso in cui le aziende di cui all’Allegato A non adempiano all’obbligo di ripiano di cui al presente provvedimento, di dar seguito alle disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., secondo cui nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all’obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici della Regione, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare;
  1. di dare mandato agli Enti del SSR, per i contratti di fornitura in essere, di procedere alla compensazione dei debiti ai sensi del punto precedente nel caso in cui le aziende private fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo di ripiano nel termine stabilito;
  1. di incaricare la Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici di provvedere con successivo proprio atto ad effettuare le iscrizioni contabili conseguenti al presente provvedimento, a valere sul bilancio del settore sanitario 2022, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 18, c.1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e s.m.i.;
  1. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  1. di dare mandato agli Enti del Servizio sanitario regionale di dare massima diffusione del contenuto del presente provvedimento;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  1. di pubblicare integralmente il presente decreto, comprensivo dell’Allegato A, nel portale istituzionale della Regione del Veneto e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luciano Flor

(seguono allegati)

172_All_A_DDR_13-12-2022_491472.pdf

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