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Bur n. 150 del 13 dicembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 101 del 29 novembre 2022

INIZIATIVE VERONESI SRL Domanda di concessione per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l'abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina). Comuni di localizzazione: Bussolengo e Pescantina (VR) Procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018, DGR n. 1628/2015). Attuazione della sentenza n. 82 del 6/5/2021 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della nota regionale prot. n. 421471 del 24/09/2021). Adozione del provvedimento non favorevole di VIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si adotta il provvedimento non favorevole di VIA per il progetto di nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l'abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina), presentato dalla società Iniziative Veronesi S.r.l. ai sensi della L.R. n. 4/2016, della D.G.R. n. 568/2018 e della DGR n. 1628/2015. Principali riferimenti: richiesta di riattivazione della conferenza di servizi per ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 da parte della società Iniziative Veronesi S.r.l., acquisita in data 22/06/2021 con prot. n. 281057; richiesta, da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, di rideterminarsi sui provvedimenti di V.I.A. già adottati, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021, acquisita dalla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e contenzioso con nota n. 447431 del 06/10/2021; parere non favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 193 del 26/10/2022; verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/10/2022.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1628/2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali”;

TENUTO CONTO che, per l’intervento in oggetto, la società proponente Iniziative Veronesi S.r.l. (sede legale: Breno (BS), Piazza Vittoria 19; C.F./P.IVA: 03877840987) ha presentato istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita agli atti con prot. n. 323277 del 2/8/2018;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale nella seduta del 17/04/2019 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto (parere n. 64);

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 205067 del 27/5/2019, successivamente rettificata con nota prot. n. 246635 del 13/6/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che il proponente ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota acquisita al prot. regionale con n. 258170 del 20/6/2019;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA ha confermato, all’unanimità dei presenti, il proprio parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto nel corso della seduta del 24/07/2019, con parere n. 92 del 24/7/2019;

PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sulla scorta dei pareri n. 64 del 17/04/2019 e n. 92 del 24/07/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ha adottato il provvedimento di VIA non favorevole con proprio Decreto n. 89 del 29/08/2019;

PRESO ATTO che, a seguito del provvedimento di VIA non favorevole, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha espresso, con proprio decreto n. 186 del 30/04/2020, il diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto in argomento;

TENUTO CONTO che la società Iniziative Veronesi S.r.l. ha presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 89 del 29/08/2019 e gli allegati pareri del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 89 del 29/08/2019 e n. 92 del 24/07/2019, e il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 186 del 30/04/2020;

PRESO ATTO che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 82 del 6 maggio 2021, ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto espresso nella sentenza, la Società Iniziative Veronesi S.r.l., con nota ricevuta in data 22/06/2021 con prot. n. 281057, ha presentato formale richiesta di riattivazione della conferenza di servizi per ottenere l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003;

CONSIDERATO che con nota n. 421471 del 24/09/2021, successivamente sostituita con nota n. 447431 del 06/10/2021, il Direttore Della Difesa del Suolo e della Costa, considerato che la DGRV n. 1628/2015 dispone che il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all’interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e contenzioso di rideterminarsi sui provvedimenti di V.I.A. già adottati, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021;

CONSIDERATO che, pertanto, nel corso della seduta del 13/10/2022 è stata comunicata al Comitato tecnico regionale VIA la riapertura del procedimento di autorizzazione e conseguentemente di quello di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato ad effettuare gli approfondimenti opportuni a seguito della citata sentenza del TSAP;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona ha riesaminato il progetto nel corso della seduta del 04/03/2022 e, preso atto che il nuovo ponte prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m (ai sensi del punto 5.1.2.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17/01/2018), ha ritenuto necessario richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

TENUTO CONTO che il parere è stato richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota prot. n. 108813 del 09/03/2022, e che quest’ultimo si è espresso in data 08/06/2022 concludendo che il progetto presentato “debba essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nei suesposti considerato e preliminarmente sottoposto alle procedure di approvazione previste dalle Norme in materia di sbarramenti di ritenuta”;

PRESO ATTO che, sulla base della propria istruttoria del 4 marzo 2022 e di quanto formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, con voto n. 75 del 23/06/2022, ha espresso parere non favorevole all’intervento in oggetto e che tale parere è stato trasmesso all’U.O. VIA in data 28/07/2022 (prot. n. 332758);

PRESO ATTO che in data 10/10/2022, con nota prot. n. 28949-P, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha inviato il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto;

VISTA la relazione istruttoria per la valutazione di incidenza della Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV trasmessa con nota prot. n. 472267 del 11/10/2022;

PRESO ATTO che la società Iniziative Veronesi S.r.l. ha richiesto all’amministrazione regionale, con nota del 12/10/2022 (ricevuta con prot. n. 477993 del 13/10/2022), di “concedere il termine di giorni 30 per dare modo al proponente di intervenire nel procedimento al fine di vedersi autorizzato il progetto e di raggiungere gli obiettivi dettati dalla sentenza TSAP n. 82/2021, passata in giudicato” ed ha aggiunto di aver già ipotizzato la costruzione di un diverso sbarramento, modificando radicalmente il progetto a suo tempo esaminato;

TENUTO CONTO che il Comitato tecnico regionale VIA nel corso della seduta del 12/10/2022 ha sospeso la discussione dell’argomento, aggiornandola alla seduta successiva;

CONSIDERATO che la discussone dell’argomento è stata trattata nella successiva seduta del 26/10/2022 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;

VISTO il parere n. 193, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 26/10/2022, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull’intervento intitolato “Domanda di concessione per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l’abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina)”;

CONSIDERATO che le risultanze della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 26/10/2022 sono state approvate nella seduta medesima;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del Parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 193 del 26/10/2022, Allegato A al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato “Domanda di concessione per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l’abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina)”, localizzato nei comuni di Bussolengo e Pescantina (VR), proposto dalla società Iniziative Veronesi S.r.l.;
  3. di adottare il Provvedimento non favorevole di VIA, relativamente all’istanza denominata “Domanda di concessione per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l’abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina)” presentata dalla società Iniziative Veronesi S.r.l. avente sede legale a Breno (BS), Piazza Vittoria 19 (C.F./P.IVA: 03877840987) per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA nel parere n. 193 del 26/10/2022, Allegato A al presente Provvedimento;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti di competenza in esito all’adozione del provvedimento di VIA non favorevole;
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
  7. Di trasmettere il presente provvedimento alla società società Iniziative Veronesi S.r.l. con sede legale a Breno (BS), Piazza Vittoria 19 (C.F./P.IVA: 03877840987) (PEC: iniziativeveronesisrl@legalmail.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, ai Comuni di Pescantina e Bussolengo (VR), alla Direzione Generale dell’ARPAV, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese e alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  8. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

(seguono allegati)

101_DDR_101_Allegato_A_490229.pdf

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